P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consìglìere SEBASTIANI
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1 .REGIUNE DEL~ t&fwia Consiglio Regionale VII LEGISLATURA ATTO N. 520 P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consìglìere SEBASTIANI Norme per la prevenzione e la tutela sanìtarìa dall%@namento elettromagnetico Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il
2 REGIONEDELL'UMBRIA CONSIGLIOREGIONALE Pemgia - Tel. 075/5761 RELAZIONE Il progresso generato nel settore elettrico e delle telecomunicazioni rappresenta l asse portante del nuovo sistema economico interconnesso a livello mondiale con reti ad alta velocità che oltre ad avere riflessi di non poca importanza nei rapporti economico-sociali ha anche aperto nuovi scenari e nuove problematiche in campo medico-scientifico. E noto come studi recenti in materia di tutela della salute e dell ambiente abbiano aperto una seria valutazione dei possibili danni che potrebbero derivare da un esposizione prolungata a campi elettrici e magnetici. Difatti, il rapido sviluppo dell attività per la telefonia mobile e per l emittenza radiotv coincide sì con un momento di particolare interesse e sensibilità da parte dell opinione pubblica e dei mezzi di informazione, ma costituisce un nuovo fenomeno di studio da parte degli ambienti scientifici nazionali ed internazionali in quanto correlato a nuove forme di aggressione alla salute umana legate all inquinamento elettromagnetico; si noti che a fronte della forte espansione commerciale di tale settore si sono create situazioni di rischio non ben definite, ma che comunque inducono la comunità scientifica all adozione, in materia, del principio di precauzione. Come è noto, nei giorni scorsi è stata approvata dal Parlamento la nuova legge sull elettrosmog che ridefinisce l intera disciplina, dunque non era più rinviabile la necessaria regolamentazione in ambito regionale dei campi elettromagnetici prodotti da impianti fissi per la telefonia mobile e per l emittenza radio-tv sia per la pluralità dei soggetti interessati che per la crescita esponenziale dei settori in questione ed annesse problematiche. In particolare occorre conseguire il corretto inserimento degli impianti nel territorio nel rispetto dei criteri e modalità emanandi e perseguendo obiettivi di tutela dell ambiente, della salute e dell incolumità della popolazione. In attesa dell emanazione del decreto Ministeriale con cui verranno fissati i limiti di esposizione all elettrosmog, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la presente proposta di legge, che non può definirsi esaustiva in materia regionale, si ripropone scopi plurimi in termini di: a) tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti (artt. 9,32, 117 Cost.) b) miglioramento della qualità della vita a tutti i 1iveIli; c) competenze di organi istituzionali sul territorio con particolare riferimento a Regioni, Province, Comuni nei limiti delle funzioni ad esse assegnate dallo Stato e con tale proposta recepite; d) divieti di localizzazioni di impianti per l emittenza radio+ e telefonia mobile; e) piani di risanamento; f) vigilanza e sanzioni;
3 REGIONE DELL UMBFUA g) incentivi regionali; In particolare: L art.1 indica le finalità della legge dirette ad assicurare sia la prevenzione che la tutela sanitaria della popolazione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici nonché la salvaguardia dell ambiente e del paesaggio. L art.2 definisce l ambito di applicazione della normativa regionale limitato agli impianti per l emittenza radio-tv, per telefonia mobile (alte frequenze) e per la trasmissione e distribuzione dell energia elettrica (basse frequenze). L art.3 indica le funzioni di competenza regionale da attuare nel rispetto dei criteri e delle modalità della normativa quadro di riferimento; L art.4 prevede a carico dei gestori degli impianti, obblighi di trasmissione agli organi preposti al rilascio dell autorizzazioni, informazioni dettagliate sulle caratteristiche delle opere da realizzare; sono altresì attribuiti poteri autorizzatori ai Comuni, per l istallazione dei suddetti impianti e poteri consultivi all Agenzia regionale protezione ambiente, e alle Asl; Gli artt. 5-6 sanciscono divieti circa la localizzazione di impianti per l emittenza radio-tv e telefonia mobile in ambiti definiti territori urbanizzati o urbanizzabili a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi ; sono previsti altresì interdizioni sui parchi e aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, naturali, nonché su edifici di valore storico, architettonico e monumentale; Gli artt sanciscono in capo ai Comuni e Province da una parte e all Agenzia regionale protezione ambiente e As1 dall altra, rispettivamente poteri autorizzatori e di controllo circa i dovuti interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente normativa attuativa; L art. 10 prevede l attribuzione ai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio di autorizzazione, di compiti di vigilanza e poteri sanzionatori; L articolo 11 assegna alla Regione Umbria il potere di disattivazione di sistemi radioelettrici in caso di accertato mancato risanamento degli elettrodi, stazioni e sistemi radio-elettrici sia degli impianti fissi per telefonia mobile che per radio diffusione. L art. 12 prevede sanzioni amministrative per chi supera i limiti previsti dalla presente normativa. E fatta salva la competenza in materia penale.
4 REGIONE DELL UMBRIA / L art. 13 assegna alla Regione Umbria la promozione per l impiego delle migliori tecnologie per ridurre l inquinamento elettromagnetico.
5 REGIONE DELL UMBRIA PROPOSTA DI LEGGE OGGETTO: Norme per la prevenzione e la tutela sanitaria dall inquinamento elettromagnetico. ART. 1 FINALITA 1. La Regione Umbria, in attuazione del D. M. Ambiente del 1998 n. 381 e ai sensi della L. 1990/223, stabilisce le norme per la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall esposizione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonché per la salvaguardia dell ambiente e del paesaggio. 2. La Regione Umbria promuove altresì l installazione di nuovi impianti ed il risanamento di quelli esistenti secondo le migliori tecnologie volte a minimizzare le emissioni ed a proteggere la popolazione. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni della presente legge hanno ad oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di Polizia, che possano comportare l esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. 2. In particolare, la presente legge si applica agli impianti per l emittenza radio e televisiva, per la telefonia mobile e per la trasmissione e distribuzione dell energia elettrica. 3. Non si applica nel caso di esposizioni intenzionali, scopi diagnostici o terapeutici. ART. 3 FUNZIONI DELLA REGIONE 1. La Regione Umbria, nel rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato: a) individua i siti regionali di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della L. 1997/249 e nel rispetto del decreto di cui all art.4 comma 2, lettera a) legge quadro e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all art.5 legge quadro; b) definisce i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kv; c) stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per le installazioni degli impianti di cui al presente articolo, secondo criteri di semplificazione amministrativa; d) realizza e gestisce, in coordinamento con il catasto nazionale di cui al d.d.1. n. 4273/00, un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
6 REGIONE DELL UMBRIA e) stabilisce, con apposito decreto, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e concorre all individuazione delle azioni per il loro raggiungimento. ART. 4 AUTORIZZAZIONI 1. L installazione degli impianti per l emittenza radio e televisiva e degli impianti fissi di telefonia mobile deve essere autorizzata dal Comune. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune a seguito della presentazione da parte dei gestori del Programma annuale delle installazioni da realizzare. Il Programma contiene la localizzazione degli apparati e la documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici. 3. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione di osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall installazione dell impianto. 4. Il Comune, acquisito il parere dell Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente(ARPA) e dell Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), autorizza l installazione degli impianti di cui al 1 comma, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici stabiliti dagli art. 3 e 4 D.M. 1998/38 1, e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio. 5. L autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al IV comma. 6. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell autorizzazione, tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi. ART. 5 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA 1. Le localizzazioni di impianti per l emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nonché nelle riserve naturali. 2. Le installazioni di impianti sono vietate su edifici: a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale; b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
7 REGIONEDELL'UMBRIA CONSIGLIOREGIONALE c) classificati di interesse storico - architettonico e monumentale; d) di pregio storico, culturale e testimoniale. ART. 6 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE 1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle riserve naturali, nonché su edifici di valore storico - architettonico e monumentale. 2. La localizzazione di nuovi impianti nelle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. ART. 7 RISANAMENTO 1. Gli impianti esistenti per l emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile devono essere adeguati ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all articolo 4, comma 2 lettera a) della legge quadro. 2. Tale adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento e/o con la delocalizzazione prevista nel medesimo Piano. 3. Entro 6 mesi dall entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti esistenti presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell impianto. 4. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune, su parere dell ARPA e dell AUSL con le modalità di cui all art. 4 della presente legge. 5. Dell avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla loro realizzazione. L adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro 2 anni dall entrata in vigore della presente legge e comunque con onere a carico dei titolari degli impianti. ART. 8 IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 1. 1 Comuni individuano specifici corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale 0 superiore a volt. 2. A tale scopo, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni interessati territorialmente i rispettivi Programmi di sviluppo, che possono essere aggiornati entro il 3 1 gennaio La Regione definisce: a) i criteri e le modalità per individuare l ampiezza dei corridoi;
8 REGIONE DELL UMBRIA b) le modalità di consultazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. ART. 9 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA 1. Gli impianti esistenti per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee di tensione sino a volt e che non rispettino i valori limite fissati dai decreti regionali, devono essere adeguati alle norme della presente legge. 2. Tale adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento presentati dagli enti gestori alla Provincia. Gli Enti gestori nel definire i loro piani di risanamento si atterranno ai seguenti principi generali: a) massimizzare la quota di elettrodotti interrati e schermati in prossimità di complessi residenziali; b) schermare, ove necessario, le cabine elettriche situate all interno degli edifici, i passaggi dei cavi ed i quadri di distribuzione dell energia elettrica. 3. Il Piano di risanamento è approvato dalla Provincia, acquisito il parere del Comune interessato, nonché dell ARPA e dell AUSL. 4. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell impianto ed è approvato con l intesa delle altre Province interessate. 5. La procedura di risanamento per le reti con tensione superiore a volt, è attivata dall ente gestore con le modalità previste da DPCM 23 aprile ART. 10 VIGILANZA 1. L attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell autorizzazione, avvalendosi dell ARPA e dell AUSL. 2. La medesima autorità è competente per l irrogazione e l introito delle sanzioni di cui all art. 12. ART. 11 DISATTIVAZIONE 1. In caso di mancato risanamento degli elettrodi, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell esercente, fermo restando quanto previsto dall art. 12, la Regione dell Umbria può disporre la disattivazione limitatamente agli elettrodi con tensione inferiore a 150 Kv e ai sistemi radioelettrici nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro delle comunicazioni per garantire l uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
9 . REGIONE DELL UMBRIA ART. 12 SANZIONI 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pari a La suddetta sanzione è irrogata dalla autorità competente, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli. 3.Chiunque installa impianti per l emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prescritta l autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da & a Qualora l impianto risulti anche attivato l autorità competente provvede ad interdirne l uso. ART. 13 INCENTIVI 1. La Regione Umbria promuove l impiego delle migliori tecnologie per ridurre l inquinamento elettromagnetico: - realizzando accordi di programma con esercenti di elettrodotti, con l obiettivo di massimizzare l interramento schermato degli elettrodotti; - incentivando, con aiuti fiscali assimilati a quelli per le ristrutturazioni edilizie, la schermatura delle sottostazioni elettriche e dei quadri di distribuzione all interno degli edifici residenziali e pubblici; - incentivando gli investimenti da parte delle industrie volte alla diminuzione dell inquinamento, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro più esposte. Il Consigliere proponente Enrico Sebastiani
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