ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

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1 Comune di Sondrio ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 6 aprile 2001; Aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazione C.C.n. 91 del 19 dicembre 2014.

2 CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di Sondrio, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso per le parti in causa. Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi. 4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l istituto dell autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati. CAPO II Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 - Competenza 1. Competente alla definizione è il responsabile del tributo. 2

3 Art. 4 - Avvio del procedimento 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati: 1 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione. 2 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. b) su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 3

4 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 7 - Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo. 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 8 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. 4. A richiesta dell interessato, qualora la somma dovuta sia superiore ad 2.582,25, è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a 4, ovvero in 8 rate se l importo dovuto è superiore ad 5.164,57. Resta inteso che il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla definizione. Le rate sono tutte di eguale importo e quelle successive alla prima sono gravate da interessi legali. 5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. Per ottenere il beneficio del pagamento rateale il contribuente deve inoltre prestare adeguata garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente. Detti documenti devono essere presentati all ufficio tributi entro 10 giorni dal pagamento della prima rata, contestualmente alla prima quietanza. Le quietanze delle rate successive devono pervenire all ufficio tributi entro 10 giorni dal pagamento. 4

5 Il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizza l ufficio competente, ad incassare la garanzia prestata per l intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi. Art. 9 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. CAPO III Sanzione a seguito di adesione Art Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione. 3. Sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio. CAPO IV Disposizioni finali Art Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. 5

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