Polizza n Emmepi S.r.l. Sintesi Garanzie Assicurative redatte ai sensi

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1 Polizza n Emmepi S.r.l. Sintesi Garanzie Assicurative redatte ai sensi del regolamento IVASS n 35/2010. GLOSSARIO Assicurazione: il documento che prova l Assicurazione. Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione, nello specifico della polizza il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Centrale Operativa: INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Società a Socio Unico Via Bernardino Alimena, Roma, ovvero la struttura, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che provvede su richiesta dell Assicurato ad organizzare ed erogare, con costi a carico della Società nel limite dei massimali indicati, le prestazioni previste in Polizza. È composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto. Contraente: EMMEPI S.r.l. Via Anchise, 48/ Pomezia (Rm) Estero: paesi dell Europa geografica (monti urali esclusi) e quelli affacciati sul bacino del mediterraneo. Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell accordo e che determina la richiesta di Assistenza. Garanzia: la prestazione assicurativa diversa dall assicurazione di assistenza fornita, in caso di sinistro, dalla Società. Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Ai sensi della presente Polizza è considerato guasto sia la foratura dello pneumatico, sia lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell antifurto. L esaurimento del carburante è coperto solo se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell indicatore visivo del livello, ecc ) e non da una negligenza dell Assicurato. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria. Incidente: qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua volontà; - della Circolazione: qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l arresto del veicolo sul luogo dell incidente. Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Manodopera certificata: la manodopera prevista secondo i tempari della Casa Costruttrice del veicolo e/o in conformità ai tempari dell Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) Massimale: la somma massima fino alla concorrenza della quale la Società si impegna ad erogare la Prestazione e/o l indennizzo della Garanzia di Polizza. Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l Italia. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Premio unitario: s intende la quota di premio dovuta alla Società dal Contraente per conto del singolo assicurato a seguito della sottoscrizione della copertura, oggetto della presente Polizza. Prestazione: l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Centrale Operativa della Società. Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade; B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di scorrimento; E: Strade urbane di quartiere; F: Strade locali. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso e/o della controversia per cui è prestata l Assicurazione. Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Via Bernardino Alimena, Roma. Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende il veicolo indicato nell'apposito allegato "istruzione invio dati dal Contraente che sia: - ad uso privato, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li; - di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato; - destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; - immatricolato in Italia/con targa italiana, compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano; - regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; - indicato nell apposito allegato Istruzione Invio dati dal contraente - in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu). - con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura (sottoscrizione della Polizza se contestuale);destinato al trasporto di merce e/o di materiale vario. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi, così come camper/caravan/roulette, veicoli elettrici e veicoli a tre ruote, rimorchi e i carrelli appendice. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di liquidazione delle prestazioni assicurative, l assicurato potrà rivolgersi al Contraente della polizza collettiva al seguente indirizzo: Emmepi S.r.l. Via Anchise, 48/ Pomezia (Rm) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 1. ESTENSIONE TERRITORIALE Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell elenco sopra riportato.

2 ART. 2. OPERATIVITA DELLA GARANZIA Salvo quanto diversamente specificato all interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l anno; in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società; con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura; senza limite di numero di prestazioni nell ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. Per le prestazioni di consulenza o di informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. ART. 3. PRESTAZIONI GARANTITE La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni di seguito specificate al verificarsi di un sinistro Assistenza previsto in polizza DEPANNAGE Qualora il veicolo assicurato, non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (30 km andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto nella garanzia 32.2 Soccorso stradale. 3.2 SOCCORSO STRADALE Qualora il veicolo assicurato, non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice entro il massimale di 30 km (A/R). In alternativa, in accordo con l Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l officina generica più vicina. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l Assicurato o per la circolazione stradale. In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante dovuto ad un guasto, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante. La Società terrà a proprio carico i relativi costi per sinistro con un massimale di euro 150,00. nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni; nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all Assicurato; la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso); il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro; si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo. 3.3 AUTO IN SOSTITUZIONE Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera certificata effettiva, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni: a chilometraggio illimitato; per un periodo massimo di 3 (cinque) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.; di cilindrata c.c.; con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell Assicurato. Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste; al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito; l Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo; la prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto il Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio. 3.4 SPESE DI ALBERGO Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti. La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte. la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo; la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione; le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo; la prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto il Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio. 3.5 RIENTRO AL DOMICILIO/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO CGA Pol. Garanzia Italiana - Pag. 2/ 5

3 Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un auto in sostituzione. La Società, terrà a proprio carico: il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte; il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte; il costo del noleggio dell auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore. in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo; le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell Assicurato e degli eventuali passeggeri; l eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione Auto in sostituzione ; la prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto la prestazione Spese di albergo. 3.6 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell Assicurato per il recupero del veicolo: un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per sinistro; un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro; un auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore. le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell Assicurato; l eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione Auto in sostituzione ; la prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto la prestazione Rimpatrio del veicolo INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO In caso di sinistro l Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti: rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto; informazioni sul traffico della rete autostradale italiana; stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana. 3.8 INVIO PEZZI DI RICAMBIO La seguente prestazione è valida solo all Estero. Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per sinistro. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Obblighi dell Assicurato: fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali; comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio; rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente. La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con mezzi eccezionali. ART. 4. ESCLUSIONI 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10 giorno dall inizio delle ostilità qualora l Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato); g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di stupefacenti e allucinogeni e conseguentemente il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti; m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge n 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche; o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); p) per il pagamento di multe,ammende,pene e sanzioni pecuniarie; q) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell evento, così come i danni conseguenti ad un CGA Pol. Garanzia Italiana - Pag. 3/ 5

4 mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un Autorità pubblica competente. ART. 5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Società a Socio unico al seguente numero: Numero Verde numero nero dall Italia La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, l Assicurato dovrà qualificarsi come Cliente Garanzia Italiana e comunicare: cognome e nome; targa dell autoveicolo; numero di targa, tipo e marca del veicolo; luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato; prestazione richiesta. La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art C.C.). Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni. NOTA INFORMATIVA 1. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La denominazione sociale dell Impresa di Assicurazione che offre il prodotto assicurativo è Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia. Informazioni generali Inter Partner Assistance S.A,, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale ,00 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena Roma, tel direzione.italia@ip-assistance.com. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del n.250). Numero di iscrizione all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I Part. I.V.A Cod. Fisc Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles). 2. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: La gestione dei sinistri Ramo 18 Assistenza è affidata alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Società a Socio Unico Via Bernardino Alimena, Roma. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: Servizio Clienti di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, Via Bernardino Alimena Roma, numero fax , servizio.clienti@ip-assistance.com. L Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, Roma; corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Resta comunque salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia 1. informativa sul trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"). Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la seguente informativa: 2. titolare e responsabili del trattamento Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l Italia con sede legale, Via Bernardino Alimena Roma. L elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede di Inter Partner Assistance S.A. 3. fonte dei dati I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo). Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Inter Partner Assistance S.A. 4. dati sensibili Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Inter Partner Assistance S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Inter Partner Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso. 5. finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali raccolti presso l interessato o presso terzi è svolto: a. per finalità attinenti l esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta catena assicurativa indicati al punto 8a) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti; b. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione CGA Pol. Garanzia Italiana - Pag. 4/ 5

5 di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Inter Partner Assistance S.A. e dai soggetti di cui al punto 8b). Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. 6. modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 7. conferimento dei dati Ferma restando l autonomia dell interessato si fa presente quanto segue: - per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti; - per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing. 8. comunicazione e diffusione dei dati A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a: - co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori; - soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A..; - consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Inter Partner Assistance S.A; - enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo; - Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria; - società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio); - società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l archiviazione dei dati etc.. B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere comunicati a: - società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; - società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale; - soggetti facenti parte della catena distributiva di Inter Partner Assistance S.A.. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 9. trasferimento dei dati all estero I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5 a) e 5 b), sia verso Paesi dell Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma. 10. diritti dell interessato Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può: ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica edmondo.sciuccati@ip-assistance.com. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. CGA Pol. Garanzia Italiana - Pag. 5/ 5

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