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1 Capitolo Quinto I lavori pubblici e l impatto ambientale Sommario: 1. Introduzione La valutazione d impianto ambientale (VIA) La procedura VIA per le infrastrutture e per gli insediamenti produttivi di interesse nazionale ai sensi del D.Lgs. 163/ La valutazione ambientale strategica (VAS) L autorizzazione integrata ambientale (AIA). 1. Introduzione La realizzazione di grandi opere pubbliche e private porta con sè il problema dell impatto sull ambiente. Tali opere possono avere ripercussioni rilevanti sul suolo, l acqua, l aria, il clima, il paesaggio, la fauna, la flora e, quindi, sulla stessa qualità della vita dell uomo, sicchè è stata ravvisata la necessità di sottoporre i relativi progetti a procedure di valutazione dell impatto ambientale (VIA). La Comunità Europea si è occupata dell argomento con la Direttiva comunitaria n. 337 del 1985, la quale non ha una portata generale, ma riguarda solo «determinati progetti» individuati negli allegati I e II alla direttiva stessa. Il 27 giugno 2001, infine, la Comunità ha emanato un ulteriore direttiva (la 2001/42/CE) che non è riferita ai progetti di singole opere ma a piani e programmi e introduce la cosiddetta Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente «la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente naturale», cosiddetta direttiva VAS, si pone l obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente mediante l integrazione delle considerazioni ambientali all atto dell elaborazione e dell adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. In tal modo garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall attuazione di determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte politiche, piani o iniziative nell ambito di programmi nazionali, regionali e locali in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale. A differenza della VIA che si applica a singoli progetti di opere, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità. Il quadro normativo italiano è stato a lungo fermo all art. 6 della L. 349/1986 che oltre ad istituire il Ministero dell Ambiente forniva la norma base del procedimento di VIA «tipico» di competenza statale. A complemento, poi, vi erano le norme attuative di natura regolamentare contenute nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, e nel D.P.C.M. 27 dicembre Nel 2004, infine, fu emanata la legge delega (L. 308/2004) che prevedeva l approvazione di uno o più decreti legislativi al fine di riordinare ed integrare la legislazione in tema, fra l altro, di VIA e VAS.

2 424 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici La L. 308/2004 conteneva una serie dettagliata di linee guida da rispettare nell attuazione della delega che possono essere sintetizzate nei punti seguenti: garantire il pieno recepimento delle direttive europee; semplificare le procedure di VIA; anticipare la VIA alla prima presentazione del progetto; introdurre un sistema di controllo delle procedure; introdurre meccanismi di coordinamento tra VIA e VAS. La delega fu poi attuata dal governo con l emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, denominato Codice ambiente con il quale si riordinò e codificò l intera normativa ambientale. In particolare, il Codice, già nella sua formulazione originaria, aveva risistemato in maniera organica la procedura di VIA, integrandola con i procedimenti a monte (quale la VAS) e dedicato tutta la sua parte II a dare attuazione alla normativa comunitaria in materia. Tale parte è stata poi sostituita dapprima dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, allo scopo di riordinare la disciplina e di porre rimedio alle procedure di infrazione comunitarie attivate contro l Italia e, quindi, dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha trasposto al suo interno la disciplina dell AIA, in precedenza contenuta nel D.Lgs. 59/2005, ed ha introdotto disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA e VAS, semplificandone altresì l iter di approvazione. L attuale versione della parte II del Codice dell ambiente è, pertanto, così suddivisa: il titolo I disciplina in modo unitario le norme generali in tema di VIA, VAS e AIA (finalità, definizioni, oggetto della disciplina, competenze etc.); il titolo II stabilisce una procedura specifica in materia di VAS; il titolo III detta una disciplina unitaria per ogni tipologia di VIA ad eccezione di quelle interregionali e transfrontaliere che sono regolate dal titolo IV; il titolo IIIbis (introdotto dal D.Lgs. 128/2010) si occupa della procedura di rilascio dell AIA; infine, il titolo V detta le norme transitorie e finali, ivi comprese le abrogazioni e le modifiche delle norme preesistenti. Si tenga presente che il D.Lgs. 128/2010, con la norma transitoria di cui all art. 4, comma 5, precisa che le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all entrata in vigore del suddetto decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio del procedimento. 2. La valutazione d impatto ambientale (VIA) Il D.Lgs. 152/2006 aveva disciplinato la procedura di VIA tenendo ad esempio l impianto normativo comunitario e, soprattutto, conservando l impostazione della precedente normativa (D.P.C.M. 377/1988 e D.P.R. 12 aprile 1996). La procedura di VIA, quindi, ha mantenuto la funzione di strumento a supporto delle verifiche preventive riguardo le conseguenze ambientali di un determinato progetto, pubblico o privato. Come già detto, il D.Lgs. 4/2008 ha, però, completamente sostituito la parte del Testo Unico ambiente dedicata alla VIA a sua volta modificata dal D.Lgs. 128/2010. In linea generale allo stato sono sottoposti a VIA i progetti da cui possono derivare impatti significativi e negativi sull ambiente e sul patrimonio culturale. La procedura di VIA può essere di competenza: statale per i progetti classificati nell Allegato II e riguardanti raffinerie di petrolio, installazioni di centrali termiche, impianti per il trattamento di combustibili nucleari irra-

3 Capitolo Quinto: I lavori pubblici e l impatto ambientale 425 diati, produzione o arricchimento di combustibili nucleari, elettrodotti aerei, acciaierie integrate, impianti chimici integrati etc. In tal caso l autorità competente, cioè la pubblica amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l elaborazione del parere motivato è il Ministro dell ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell impatto ambientale, istituita dall art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90; regionale per i progetti rientranti nella classificazione degli Allegati III e IV e riguardanti il recupero di suoli dal mare, utilizzo non energetico di acque superficiali, impianti termici per la produzione di energia elettrica, impianti industriali per la produzione di carta, impianti chimici integrati etc. In tal caso l autorità competente è la pubblica amministrazione individuata dalle specifiche leggi regionali o delle province autonome. Il procedimento di VIA si articola, ai sensi del titolo III della parte II del Codice dell ambiente (artt ), in più fasi che possono così riassumersi: verifica di assoggettabilità: trattasi della verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull ambiente e devono essere sottoposti alla fase di VIA (art. 5, comma 1, lett. m, modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). Tale procedimento è limitato ai soli casi previsti dall art. 6, comma 7 e, dunque, solo: ai progetti elencati nell All. II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; alle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell All. II che possono avere impatti significativi e negativi sull ambiente; ai progetti elencati nell All. IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome. In particolare, esso consta di un procedimento preliminare nel quale è prevista la trasmissione all Autorità competente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, dei quali viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione, a seconda che il progetto sia di competenza statale o regionale, nonché all Albo pretorio dei Comuni interessati, oltre la pubblicazione sul sito web dell Autorità competente. Entro 45 gg. dall avviso chiunque può far pervenire le proprie osservazioni. Quindi, nei successivi 45 gg. l Autorità competente verifica il progetto e, a seconda che esso abbia o meno effetti negativi e significativi sull ambiente, tramite un provvedimento di assoggettabilità, motivato e reso pubblico con le modalità di cui sopra, dispone che ad esso si applica o meno il procedimento di VIA vero e proprio (art. 20, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); studio di impatto ambientale: trattasi di un elaborato che deve essere predisposto a cura e spese del proponente, secondo le indicazioni di cui all Allegato VII del decreto. La definizione dei contenuti di tale documento piò avvenire attraverso la preventiva fase di consultazione del proponente con l Autorità competente (art. 21, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). Esso deve contenere almeno: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

4 426 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell impatto ambientale; e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso (art. 22); presentazione dell istanza: è effettuata da parte del proponente l opera o l intervento all Autorità competente (art. 23, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, nonché l elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri provvedimenti già acquisiti o da acquisire. Dalla data di presentazione decorrono i termini per l informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. La documentazione è depositata su supporto informatico, o se vi sono difficoltà tecniche, anche su supporto cartaceo presso gli uffici dell Autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione; consultazione: è la fase istruttoria (prevista dall art. 24, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010) caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione. In particolare la pubblicità e la conoscibilità dei contenuti dell opera da realizzare sono assicurati già al momento della presentazione della domanda perché contestualmente il proponente deve provvedere al deposito della documentazione di cui all art. 23, nonché alla diffusione del progetto dandone notizia a mezzo stampa e su sito web dell Autorità competente, di modo che, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto medesimo e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In merito l Autorità può dare corso ad un inchiesta pubblica e può anche disporre un sintetico contraddittorio con il proponente, anche su richiesta di quest ultimo. Il provvedimento di valutazione dell impatto ambientale deve tenere conto delle osservazioni pervenute, dei risultati della eventuale inchiesta o dell eventuale contraddittorio. È, inoltre, prevista la possibilità, per il proponente, di richiedere la modifica degli elaborati all Amministrazione componente, con slittamento dei termini procedurali; valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione (art. 25, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010): è la fase istruttoria caratterizzata da una verifica tecnica nella quale si acquisisce e valuta la documentazione presentata. È prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate di stipulare accordi con l Autorità competente per semplificare la procedura.

5 Capitolo Quinto: I lavori pubblici e l impatto ambientale 427 decisione (art. 26, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010): è la fase conclusiva del procedimento che prevede l adozione di un provvedimento espresso e motivato da rendersi nei 150 giorni successivi alla presentazione dell istanza, salvo sospensioni o interruzioni per integrazioni. In particolare, l Autorità competente può sospendere il predetto termine per 45 giorni prorogabili, su istanza del proponente solo per giustificati motivi, di ulteriori 45 giorni, per richiedere al proponente una integrazione della documentazione. In tal caso l Autorità competente esprime il provvedimento di VIA entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle suddette richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all ulteriore corso della valutazione. Qualora il proponente ottemperi all ordine di cui sopra e le modifiche sono sostanziali e rilevanti per il pubblico, l Autorità competente ne dispone la pubblicazione e deve attendere 60 giorni per poter valutare le eventuali osservazioni. Se tale termine decorre invano si attiva il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri che vi provvede entro 60 giorni, non prima però di aver diffidato l organo competente ad adempiere concedendogli un termine di 20 giorni. Per le opere sottoposte a VIA non statale, invece, la disciplina riportata si applica solo fino all emanazione di apposite norme regionali e provinciali da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati dall art. 7, comma 7, lett. e) del Codice. La tutela avverso il silenzio dell Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale necessari per la realizzazione e l esercizio dell opera o dell impianto (quali autorizzazioni, concessioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati). Esso contiene le condizioni di realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; costituisce, inoltre, condizione per l inizio dei lavori. Quanto all efficacia temporale della VIA è previsto che i relativi progetti devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento, trascorso il quale la procedura deve essere reiterata; pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni: trattasi della fase integrativa dell efficacia che prevede la pubblicazione, per estratto, del provvedimento di VIA a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione per consentire eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati, nonché la pubblicazione, per intero, sul sito web dell Autorità competente (art. 27). Oltre ai contenuti sopra riportati, il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Anche dell attività di monitoraggio (effettuata anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell ISPRA), che consente il controllo degli impatti significativi sull ambiente provocati dalle opere approvate e il rispetto delle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell opera anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive, viene data adeguata informazione. Qualora dalle attività di cui sopra risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e

6 428 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici valutati nel provvedimento di VIA, l Autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori. Ancora, qualora dall esecuzione dei lavori ovvero dall esercizio dell attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull ambiente, l Autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare (art. 28, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). È previsto, infine, il controllo da parte dell Autorità competente sull applicazione delle disposizioni in tema di VIA e sul rispetto delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione e la conseguente applicazione di apposite sanzioni in caso di accertate violazioni (art. 29). 3. La procedura di VIA per le infrastrutture e per gli insediamenti produttivi di interesse nazionale ai sensi del D.Lgs. 163/2006 Attualmente la disciplina delle procedure di VIA per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché per gli insediamenti produttivi strategici e per le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, è dettata dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che riproducono sostanzialmente la disciplina già dettata dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 190/2002 del quale è disposta l abrogazione integrale. Il legislatore ha sancito che, anche in relazione alle grandi opere infrastrutturali, la procedura VIA, laddove prevista dalla norma nazionale o dalla norma regionale, è obbligatoria e che non può essere rilasciato il relativo permesso a costruire prima della conclusione, con esito evidentemente positivo, del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Può essere esonerata dalla procedura VIA, previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto delle norme di pubblicità, solo la realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente, ovvero di opere necessarie per far fronte ad una calamità naturale, in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La procedura di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi prevede la necessità, a cura e spese del soggetto proponente, di predisporre uno studio di impatto, nonché la redazione di una apposita relazione, dai quali deve risultare, anche in relazione ai singoli lotti: la descrizione del progetto, con indicazione della ubicazione, della dimensione e della concezione dell opera; la descrizione delle misure preventive idonee a scongiurare, ridurre o compensare gli effetti negativi rilevanti sull ambiente; i dati necessari per valutare gli effetti negativi sull ambiente; la descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione e le ragioni della scelta operata dal committente, sotto il profilo dell impatto ambientale;

7 Capitolo Quinto: I lavori pubblici e l impatto ambientale 429 i dati, le analisi e le informazioni sul progetto, sulla utilizzazione delle risorse naturali, sulle emissioni inquinanti, sulla produzione di sostanze nocive e sullo smaltimento dei rifiuti; in relazione alla realizzazione di un lotto di infrastruttura, l incidenza ambientale complessiva anche degli altri lotti dell opera. Il progetto dell opera e lo studio di impatto ambientale devono essere trasmessi, a cura del soggetto proponente, al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale effettua le valutazioni di propria competenza. Il Ministro, dunque, emette la valutazione sulla compatibilità ambientale dell opera entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del soggetto proponente, comunicandola alle Regioni interessate per territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nonché al Ministro dello sviluppo economico, qualora si tratti di insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l approvvigionamento energetico. Il provvedimento finale di compatibilità ambientale viene adottato dal CIPE, contestualmente alla approvazione del progetto preliminare al quale è inerente. Nel caso in cui il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Ministro per i beni e le attività culturali, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale, abbiano espresso un motivato dissenso circa la compatibilità ambientale dell opera, il provvedimento è demandato al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima seduta utile. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare dell opera deve individuare e indicare: gli effetti diretti e indiretti della realizzazione dell opera sull uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull aria, sul clima, sul paesaggio e sulla interazione di tutti i suddetti fattori, come anche sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale; le principali alternative, compresa l alternativa zero; la valutazione delle condizioni per la realizzazione e per l esercizio delle opere e degli impianti. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di difformità del progetto definitivo o di violazione degli impegni assunti nel corso del procedimento di VIA, che possano comportare variazioni significative dell impatto ambientale, ordina al soggetto gestore di adeguare l opera e, qualora sia ritenuto necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale preesistente, a spese del responsabile, oltre che adottare le opportune misure provvisorie di salvaguardia o provvedimenti sostitutivi previsti dagli articoli 8 e 9 della L. 349/ La valutazione ambientale strategica (VAS) La VAS è obbligatoria per tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull ambiente e sul patrimonio culturale elaborati per la valutazione e gestione della

8 430 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici qualità dell aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che costituiscono il quadro di riferimento per l approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabiltà a VIA. Non sono, invece, sottoposti a VAS: piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; piani e i programmi finanziari o di bilancio; piani di protezione civile in caso di pericolo per l incolumità pubblica; piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. La procedura di VAS è effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Rientra, quindi, tra le procedure ordinarie finalizzate all adozione e approvazione dei piani e dei programmi. Essa può essere: di competenza statale quando l approvazione del piano o del programma compete ad organi dello Stato; di competenza regionale quando l approvazione del piano o del programma compete alle Regioni e Province autonome o ad altri enti locali. Il Codice dell ambiente del 2006 detta al titolo II della Parte II, interamente sostituita dall art. 1, comma 2 del decreto correttivo n. 4/2008, una disciplina unitaria in materia di VAS. Le varie fasi della procedura di VAS sono elencate nell art. 11 e sviluppate nei successivi articoli da 12 a 18. Esse consistono: a) nello svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ovvero di una verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Codice considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (art. 5, comma 1, lett. m bis, inserita dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). Tale verifica, limitata ai piani e programmi di cui all art. 6, commi 3 e 3 bis del Codice ambiente, è caratterizzata dalla collaborazione tra l Autorità competente alla VAS e Autorità procedente all approvazione del piano (art. 12, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); b) nell elaborazione del rapporto ambientale che spetta al proponente o all Autorità procedente, a seguito di consultazioni tra questi ultimi e l Autorità competente nonché gli altri soggetti competenti in materia ambientale. Esso costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi tenendo conto degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano o del programma.

9 Capitolo Quinto: I lavori pubblici e l impatto ambientale 431 La proposta di piano o di programma comprensiva del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso viene comunicata all Autorità competente e messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato e la relativa documentazione depositata presso gli uffici dell Autorità competente e delle Regioni e delle Province il cui territorio risulta anche parzialmente interessato dal piano o programma o dai sui effetti (art. 13, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); c) nello svolgimento di consultazioni con il pubblico a seguito di idonee forme di pubblicità a cura dell Autorità procedente ovvero della pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma, contenente il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l Autorità procedente, l indicazione delle sedi ove può essere presa visione di tale documentazione, pubblicazione sul sito web (art. 14, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); d) nella valutazione del rapporto ambientale a cura dell Autorità competente che, dopo aver svolto le attività tecnico istruttorie con la collaborazione dell Autorità procedente e sulla base delle consultazioni effettuate, esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all art. 14. Esso consiste secondo la definizione contenuta nell art. 5, comma 1, lett. m ter (inserita dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010), nel provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. La tutela avverso il silenzio dell amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. L Autorità procedente, in collaborazione con l Autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma (art. 15, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); e) nella decisione finale, da parte dell organo competente sulla base del piano o programma, del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nell ambito della consultazione, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino della Regione (artt. 16 e 17, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010); f) nell attività di monitoraggio, effettuata dall Autorità procedente in collaborazione con l Autorità competente, delle cui modalità di svolgimento e delle eventuali misure correttive viene data adeguata informazione (art. 18, come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010). 5. L autorizzazione integrata ambientale (AIA) Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha introdotto, all interno del Codice ambiente, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), trasponendovi i contenuti del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che regolava in precedenza la materia. In particolare, nel Titolo I della Parte II, all art. 5, comma 1, lett. o bis), sostituita dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010, si rinviene la definizione di autorizzazione integrata ambientale che è il provvedimento che autorizza l esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all art. 4, comma 4, lett. c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garan-

10 432 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici tire che l impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del decreto ai fini dell individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all art. 4, comma 4, lett. c). Un autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. Ai sensi dell art. 4, comma 4, lett. c), aggiunta dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010, nell ambito della finalità perseguita dalla VIA e dalla VAS, l AIA ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento proveniente dalle attività di cui all allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell aria, nell acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. L art. 6 del Codice dell ambiente, nel definire l oggetto della disciplina, al comma 13 (aggiunto dal D.Lgs. 128/2010) stabilisce che l autorizzazione integrata ambientale è necessaria per i progetti di cui all allegato VIII del decreto e per le modifiche sostanziali ai suddetti impianti. Nel determinare le condizioni per il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, l Autorità competente tiene conto dei seguenti principi (art. 6, comma 16 aggiunto dal D.Lgs. 128/2010): a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l impatto sull ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del decreto; d) l energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Quanto alle competenze, i commi 4 bis e 4 ter dell art. 7, inseriti dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010, stabiliscono che sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all allegato XII del Codice e loro modifiche sostanziali, mentre sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell allegato XII al Codice e loro modifiche sostanziali. Sempre l art. 7, al comma 5 (modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010) precisa che il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Infine, la modifica al comma 7 dell art. 7, operata dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010, aggiunge alle competenze delle Regioni e degli enti locali, il compito di disciplinare, fermo il rispetto della legislazione comunitaria, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel Codice, purché con questo compatibili, per l individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione, sia le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA e AIA e dei pareri mo-

11 Capitolo Quinto: I lavori pubblici e l impatto ambientale 433 tivati in sede di VAS di propria competenza, nel rispetto dei limiti generali del Codice e di cui all art. 29 della L. 241/1990. Il nuovo Titolo III bis (artt. 29bis-29undecies) della Parte II del Codice dell ambiente, inserito dal D.Lgs. 128/2010, disciplina il procedimento di rilascio dell AIA, riproducendo in buona sostanza, con gli opportuni adattamenti, il contenuto delle norme di cui al D.Lgs. 59/2005. Come avviene in sede di VIA, anche per l AIA è prevista la verifica di procedibilità della domanda a cura dell Autorità competente con previsione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dalla suddetta autorità, in mancanza delle quali, l istanza si considera non presentata. La tutela avverso il silenzio dell Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. Le AIA così rilasciate, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni di cui all elenco dell allegato IX. Ogni AIA deve includere le modalità previste dal Codice per la protezione dell ambiente, nonché l indicazione delle autorizzazioni sostituite. Sono previste adeguate forme di pubblicità dell AIA nonché dei relativi aggiornamenti. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell impianto possono essere conclusi tra le Autorità competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, secondo gli interessi fondamentali della collettività, l armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali, assicurando il necessario coordinamento tra l attuazione dell accordo e la procedura di rilascio dell AIA. In questi casi il termine di 150 o di 180 giorni è raddoppiato. A partire dalla data di rilascio dell autorizzazione, essa è rinnovata ogni cinque anni (art. 29 octies). L art. 29 nonies, infine, disciplina l ipotesi di modifica degli impianti e di variazione del gestore. L art. 4, comma 2 del Codice ambiente (così come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010) stabilisce che il decreto individua, nell ambito della procedura di VIA, modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III bis, Parte II. In particolare, l art. 10 (come modif. dall art. 2 del D.Lgs. 128/2010), sulle norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti, prevede che per i progetti soggetti a VIA statale, il provvedimento di VIA fa luogo dell AIA qualora tali progetti rientrano nel campo di applicazione dell allegato XII del decreto. Inoltre, per i progetti rientranti nell art. 6, comma 7, sottoposti obbligatoriamente alla verifica di assoggettabilità (di cui all art. 20), l AIA può essere richiesta solo dopo che, all esito della verifica, l Autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. Nei casi in cui la VIA fa luogo dell AIA, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell art. 29ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 29sexies e 29septies del decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell art. 23. Infine, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provve-

12 434 Libro Terzo: I contratti relativi ai lavori pubblici dimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli artt. 29decies e 29undecies. Sempre l art. 10 del Codice ambiente, con riferimento alla VIA regionale, prevede che per i progetti per i quali essa è prevista e che ricadono nel campo di applicazione dell allegato VIII del decreto, la procedura per il rilascio dell AIA deve essere coordinata nell ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Qualora, poi, l Autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell AIA, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di quella autorizzazione. Sotto il profilo del coordinamento tra le procedure di VIA e quella di AIA si menziona, infine, l art. 26, comma 4 del Codice ambiente che dispone che il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l esercizio dell opera o dell impianto.

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