A S S I S T E N Z A A D E M P I M E N T I TRACCIABILITÀ
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- Ilaria Speranza
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1 A S S I S T E N Z A A D E M P I M E N T I TRACCIABILITÀ Guida pratica per gli operatori della pesca e acquacoltura
2 Premessa Secondo la legislazione attuale, i prodotti della pesca e della acquacoltura per essere commercializzati devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. Inoltre, per permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, è necessario che gli operatori della pesca ed acquacoltura forniscano loro informazioni chiare e complete sul prodotto che intendono acquistare. A tal fine, l Unione europea ha emanato una serie di Regolamenti relativi ai controlli per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (Reg. CE 1224/2009), per l organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. UE 1379/2013). Questa guida intende aiutare gli operatori della pesca e della acquacoltura ad adempiere a quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale nelle fasi anteriori alla prima vendita ai fini della tracciabilità dei prodotti della pesca e della acquacoltura freschi e non pre-imballati. Non sono pertanto contemplate le attività di commercializzazione successive allo sbarco (nota di vendita, assunzioni in carico, ecc ). 2
3 Cenni di legislazione L obiettivo della politica comune della pesca è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale, attraverso un regime di controllo efficace, istituito con la pubblicazione del Reg. CE 1224/2009 e del Reg. UE 404/2011. E quindi fondamentale che l intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell ambito di applicazione del suddetto regime. Esso dovrebbe includere un sistema di tracciabilità coerente che integri le disposizioni contenute nel Reg. CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Al fine di permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, basate su informazioni chiare e complete, il Reg. UE 1379/2013 prevede che siano indicate, all atto della vendita al consumatore finale, informazioni obbligatorie per i prodotti della pesca e dell acquacoltura commercializzati nell Unione europea. In aggiunta a quelle obbligatorie, è possibile fornire, su base volontaria, ulteriori e più dettagliate informazioni a condizione che siano chiare e inequivocabili. 3
4 Tracciabilità Ai fini della tracciabilità, le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura devono comprendere: a) numero di identificazione di ogni partita; b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell unità di produzione in acquacoltura; c) codice FAO alfa 3 di ogni specie; d) data delle catture o data di produzione; e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; f) nome e indirizzo dei fornitori; g) informazioni ai consumatori. Queste informazioni possono essere fornite attraverso l etichettatura o l imballaggio della partita o un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. In quest ultimo caso, deve essere apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione della stessa (codice partita). Le informazioni sulla tracciabilità non devono essere fornite per: i prodotti della pesca ed acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura. ai prodotti della pesca ed dell acquacoltura catturati o allevati in acque dolci. In entrambi i casi, le informazioni ai consumatori devono essere sempre fornite. ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali. Sono esonerati dagli obblighi relativi alla tracciabilità gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale piccoli quantitativi di prodotto fino a 50 euro a persona al giorno. 4
5 Elenco informazioni Numero di identificazione di ogni partita Per partita, si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura. Ad ogni partita deve essere assegnato un codice identificativo costruito con il numero UE dell imbarcazione o nome del sito di acquacoltura, la data di sbarco (GG.MM.AAAA) o di raccolta ed un numero progressivo annuale riferito alle partite. Esempio: n. ITA / /1 Se i prodotti inseriti in una partita provengono da più pescherecci, bisogna utilizzare una numerazione progressiva diversa da quella delle singole imbarcazioni. Esempio: n. UE imbarcazione 1 - n. UE imbarcazione 2/data sbarco/n. progressivo della partita (ITA ITA / /01) Le partite possono essere mescolate solo dopo la prima vendita, purché sia sempre possibile garantire la rintracciabilità del prodotto. 5
6 Elenco informazioni Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell unità di produzione in acquacoltura Il numero di identificazione esterno corrisponde al numero di matricola (le lettere del porto in cui l unità è immatricolata nonché il numero di matricola su entrambi i lati della prua ) Codice FAO alfa 3 di ogni specie Il codice FAO Alpha 3 è il codice alfabetico internazionale definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca). L elenco aggiornato è disponibile nella pagina web: 6
7 Elenco informazioni Data delle catture o data di produzione Sebbene nel codice della partita sia obbligatoria l indicazione della data di sbarco/raccolta, ai fini della tracciabilità e della congruenza con i dati richiesti dalle note di vendita, rimane obbligatoria l indicazione della data di cattura che potrebbe non coincidere con quella di sbarco. Le informazioni relative alla data delle catture possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture. 7
8 Elenco informazioni Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui Il comandante del peschereccio o un suo delegato, qualora abbia proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, attraverso sistemi di pesatura certificati CE, ha l obbligo di compilare, prima di prendere il mare per una nuova battuta di pesca, la dichiarazione di sbarco. I pesi riportatati nella dichiarazione di sbarco non dovranno differire più di un valore pari al 10% in positivo o negativo rispetto a quanto stimato e registrato sul giornale di pesca per ciascuna specie. Differenze di peso, in diminuzione, tra quanto indicato nelle dichiarazioni di sbarco e le ulteriori eventuali pesature, non costituiscono motivo di rilievo se connesse ad aspetti fisiologici, quale il calo ponderale, lo scioglimento del ghiaccio di refrigerazione o la suddivisione della partita del prodotto in più lotti. Non può dunque mai accadere di avere pesature successive superiori in quantità rispetto a quanto riportato nella dichiarazione di sbarco. Esempio: Valore medio percentuale calo peso vongole veraci 5,4-7,2% mitili 9,1-10,7%. (fonte: IZS Venezie, 2011) 8
9 Elenco informazioni Informazioni ai consumatori Le informazioni obbligatorie che devono giungere al consumatore finale sono: la denominazione commerciale della specie, Il nome scientifico della specie, il metodo di produzione, in particolare mediante i termini " pescato " o " pescato in acque dolci " o " allevato ", la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, se il prodotto è stato scongelato, il termine minimo di conservazione, se appropriato. 9
10 Informazioni ai consumatori Denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico Per denominazione commerciale si intende la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche, come specificato nel DM 5 marzo 2010 e successive modifiche. La denominazione scientifica corrisponde alla denominazione latina di genere e specie dei prodotti della pesca e acquacoltura come specificato nel DM 5 marzo 2010 e successive modifiche. Il decreto è disponibile alla pagina web: 10
11 Informazioni ai consumatori Metodo di produzione L informazione deve essere fornita esclusivamente utilizzando i seguenti termini: " pescato ", per il prodotto catturato in mare " pescato in acque dolci ", " allevato ", per il prodotto preveniente da attività di acquacoltura. Per i miscugli di specie identiche ottenuti con metodi di produzioni diversi occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. 11
12 Informazioni ai consumatori Zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato Le informazioni devono essere espresse in termini comprensibili per il consumatore. Per i prodotti catturati in mare, la zona di pesca corrisponde alle GSA (Geographical Sub Area) definite dalla FAO. Per la zona FAO 37 (Mediterraneo e Mar Nero), la zona di produzione deve essere espressa mediante due informazioni: 1) la denominazione scritta della sottozona o della divisione FAO, 2) La denominazione della zona di cui al punto 1), espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o pittogramma che indichi tale zona. In aggiunta è possibile indicare una zona di cattura più precisa. Per i miscugli di specie identiche catturate in zone diverse o raccolte in Paesi di allevamento diversi, si devono indicare almeno la zona o il Paese della partita quantitativamente più rappresentativa e il fatto che i prodotti provengono da zone o Paesi diversi. 12
13 Informazioni ai consumatori Esempi: Prodotto pescato al largo di Chioggia 1) sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sottozona) 2) ulteriore definizione: Mar Adriatico Prodotto pescato al largo di Gallipoli 1) sottozona o divisione: Mar Jonio(divisione) 2) ulteriore definizione: Golfo di Taranto oppure 1) sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sottozona) 2) ulteriore definizione: Golfo di Taranto Prodotto pescato al largo di Sestri Levante 1) sottozona o divisione: Mediterraneo occidentale(sottozona) 2) ulteriore definizione: Mar Ligure 13
14 Informazioni ai consumatori Per i prodotti catturati in acque dolci: deve essere riportata la menzione del corpo idrico e lo Stato membro di origine (es. Lago di., Italia) o il corpo idrico e il Paese terzo di origine (Fiume Mekong, Repubblica Popolare Cinese). Per i prodotti dell acquacoltura: nel caso di organismi acquatici diversi da molluschi e crostacei, deve essere indicato il Paese (Stato membro o Paese terzo) in cui il prodotto ha raggiunto, nella fase di accrescimento, più della metà del suo peso finale ovvero sia rimasto più della metà del suo periodo di allevamento. per i molluschi e i crostacei, oltre ai criteri sopra descritti, l indicazione dello Stato membro o Paese terzo può coincidere con quello in cui si è svolta l ultima fase del processo di allevamento o di coltura a condizione che la stessa abbia avuto una durata non inferiore a 6 mesi. In aggiunta è possibile indicare una zona di cattura o di produzione più precisa. 14
15 Informazioni ai consumatori Categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci Questa informazione è da inserire solo se il prodotto è catturato mediante attrezzi da pesca in dotazione ad imbarcazioni muniti di opportuna licenza e n. UE (I colonna, All.3 Reg. UE 1379/2013). Questa informazione non deve essere fornita se il prodotto è di acquacoltura. Informazioni obbligatoria da inserire sulla categoria di attrezzi da pesca Corrispondenza degli attrezzi da pesca alla categoria Sciabiche Reti da traino Reti da imbrocco e reti analoghe Reti da circuizione e reti da raccolta Ami e palangari Draghe Nasse e trappole Sciabica da spiaggia Sciabica danese Sciabica scozzese Sciabica a coppia Sfogliare Reti a strascico a tavoloni Reti a strascico in coppia Reti da traino pelagica a divergenti Reti da traino pelagiche a coppia Reti da traino gemelle a divergenti Reti da posta (ancorate) Reti da posta derivanti Reti da posta circuitanti Tremagli Reti combinate (da imbrocco-tremagli) Ciancioli Lampare Reti da raccolta manovrate da natanti Reti da raccolta fisse manovrate da terra Lenze a mano Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate) Palangari fissi Palangari derivanti Lenze al traino Draghe tirate da natanti Draghe a mano usate a bordo di un natante Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante Nasse (trappole) 15
16 Informazioni ai consumatori In merito alla particolarità delle acque salmastre, le indicazioni da fornire al consumatore finale sono: In caso di acque salmastre interne (es. vallicoltura): Metodo di produzione: pescato Categoria di attrezzo: da non indicare Zona di pesca: indicare il corpo idrico ed il Paese di origine o il Paese terzo di origine del prodotto. In caso di acque salmastre di laguna: Metodo di produzione: pescato Categoria di attrezzo: indicare la categoria di attrezzo, nel caso si tratti di imbarcazioni muniti di licenza e n. UE. Zona di pesca: es. Laguna di Venezia, Italia (o pittogramma o mappa) 16
17 Informazioni ai consumatori Se il prodotto è stato scongelato Tale indicazione non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito; b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria; d) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi. L assenza di tali dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che il prodotti della pesca e della acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati. Termine minimo di conservazione. Nel caso di prodotti non pre-imballati l indicazione del termine minimo di conservazione non è obbligatoria. 17
18 Normativa di riferimento Regolamento (CE) n del 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006. Regolamento (UE) n. 404 del 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Regolamento (UE) n del 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 «Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09». DECRETO MINISTERIALE 10 Novembre Decreto direttoriale 28 dicembre Decreto ministeriale 1 marzo Esenzioni dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009. Decreto direttoriale n. 174 del 29 maggio 2012 che apporta modifiche ed integrazioni al decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011, relativo al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici. Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/
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