CONSIP S.p.A. Gara telematica per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni

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1 GARA TELEMATICA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Lotti n 4 e 10 Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 1 di 27

2 Convenzione per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotti n 4 e 10 TRA Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro ,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n /97, REA di Roma, P. IVA , in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2005 (nel seguito per brevità anche Consip S.p.A. ); E Lombarda H S.r.l., sede legale in Milano, Via Volterra, 9, capitale sociale Euro ,00=, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n , P. IVA n , domiciliata ai fini del presente atto in Via Volterra, 9, in persona dell Amministratore Unico e legale rappresentante Dottore Antonio Ancarani, in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14/06/1989 (nel seguito per brevità anche Fornitore ); PREMESSO a) che l articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica (nel seguito per brevità anche Ministero ), il compito Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 2 di 27

3 di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l applicazione di quanto stabilito all articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l altro, l assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l acquisto di beni e servizi di cui all articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di Information Technology ; c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., questa ultima ha il compito, tra l altro, di eseguire i servizi compresi quelli Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 3 di 27

4 informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; d) che il sistema introdotto dall articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all individuazione dei fornitori per l affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 4 di 27

5 Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in 11 (undici) Lotti ed indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 303 del 30 dicembre 2005 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S249 del 29 dicembre 2005; h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 4 e 10 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali; i) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura e delle successive Richieste di Consegna da parte delle predette Amministrazioni e/o, per esse, delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati gli importi esatti della fornitura richiesta compresa in un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, mentre nelle richieste di Consegna verrà stabilito l importo e l esatto quantitativo di volta in volta da consegnare ed il luogo di esecuzione; j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 5 di 27

6 ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro ,80= (ottantaquattromilaquattrocentotre/80) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 8.440,38= (ottomilaquattrocentoquaranta/38) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive e ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l emissione dell Ordinativo di Fornitura; m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato; n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli art e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione. Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 6 di 27

7 allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l Allegato A (Capitolato Tecnico e suoi Allegati), l Allegato B (Offerta Economica del fornitore), l Allegato C (Modelli); l Allegato D (Corrispettivi), l Allegato E (Condizioni Generali). Articolo 2 Altre Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell ambito della Convenzione si intende per: a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; b) Offerta Tecnica: il documento presentato dal Fornitore che si intende parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato; c) Offerta Economica: il documento di cui all Allegato B ; d) Condizioni Generali: il documento di cui all Allegato E ; e) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti 5, 6 e 7 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; f) Richiesta di Consegna: il documento corrispondente al Modello B dell Allegato C della presente Convenzione (ovvero, ad altro documento contenente le medesimi informazioni minime contenute nel predetto Modello), con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e/o le Unità Richiedenti (queste ultime indicate dalle prime nell Ordinativo di Fornitura), indicano di volta in volta, nell arco temporale di durata dell Ordinativo di Fornitura (massimo 12 mesi), i Prodotti che Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 7 di 27

8 devono essere consegnati ed il luogo di consegna, tutto alle modalità di seguito previste e nei limiti degli importi massimi indicati nell Ordinativo di Fornitura; g) Prodotto/i: i prodotti antisettici e/o disinfettanti oggetto della presente Convenzione; h) Unità Richiedente/i: gli uffici e le persona fisiche dell Amministrazione Contraente che, indicati nell Ordinativo di Fornitura, sono legittimatati ad effettuare le Richieste di Consegna, nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall emissione dell Ordinativo di Fornitura; i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN che effettua le verifiche ispettive. 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente. Articolo 3 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 8 di 27

9 quanto dichiarato nell Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Articolo 4 Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore ed in favore delle singole Amministrazioni Pubbliche della fornitura di antisettici e disinfettanti di seguito indicati, nonché la prestazione dei servizi connessi, ivi inclusi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di Information Technology. 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire i Prodotti di seguito stabiliti, con le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 9 di 27

10 gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti degli importi massimi previsti: Lotto 4 10 Rif. Codice articolo Consip A B A B Prodotto CLOREXIDINA GLUCONATO minimo allo 0,5% p/p in soluzione alcolica - flacone da 500 ml CLOREXIDINA GLUCONATO minimo allo 0,5% p/p in soluzione alcolica - flacone da 1000 ml SODIO IPOCLORITO stabilizzato in concentrazione compresa tra 1% e 1,3% (pari a ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa concentrata flacone da 1000 ml SODIO IPOCLORITO stabilizzato in concentrazione compresa tra 2,7% e 3% (pari a ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa tanica da 5000 ml Importi massimi per Lotto , ,00 3. Il Fornitore si obbliga altresì a prestare i servizi connessi alla fornitura e segnatamente: servizio di trasporto e consegna, come descritto nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, servizio di call center, come descritto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico; servizio di informazione sui Prodotti, come descritto nel parafo 2.2 del Capitolato Tecnico; servizio di fornitura di catalogo elettronico, come descritto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, servizio di reportistica, come descritto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e nel relativo allegato di tale documento, Modulo Reporting Antisettici e Disinfettanti - Flusso dati di alimentazione del sistema ; 4. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 10 di 27

11 condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell Offerta Tecnica. 5. Gli importi massimi per ciascun Lotto stabiliti nel precedente comma 2 sono da considerarsi non garantiti, né vincolanti per la Consip S.p.A. e per le Amministrazioni che, pertanto,non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura per un importo complessivo inferiore ai suddetti importi massimi; gli effettivi importi da fornire, pertanto, saranno determinati, sino a concorrenza degli importi massimi riferiti a ciascun Prodotto per Lotto, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti. 6. Con riferimento a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, l Amministrazione Contraente potrà ripartire le consegne dei Prodotti e l importo ordinato attraverso le Richieste di Consegna, fatta in ogni caso salva l opzione di modifica dell ammontare, in più o in meno, di cui al successivo comma. 7. L Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere, in relazione a ciascun Ordinativo di Fornitura, un aumento o una diminuzione dell ammontare dell Ordinativo di Fornitura medesimo, sino a concorrenza di un quinto dell importo dei Prodotti oggetto dell Ordinativo, senza che a fronte delle richiesto di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiore compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Peraltro, le variazioni in aumento dell importo dell Ordinativo di Fornitura potranno essere disposte dall Amministrazione Contraente ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, salvo che sia esaurito l importo massimo stabilito per il Lotto, eventualmente incrementato secondo quanto stabilito nel successivo comma. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 11 di 27

12 8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell art. 11, R.D. n. 2440/1923. Articolo 5 Durata 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da 30 ottobre 2006; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. 2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio dell erogazione della fornitura e che sarà indicata nell Ordinativo di Fornitura medesimo. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 12 di 27

13 Articolo 6 Modalità di esecuzione della fornitura 1. Nell Ordinativo di Fornitura l Amministrazione Contraente ha l onere di indicare: a) l importo di fornitura dei Prodotti per un arco temporale compreso in massimo n. 12 (dodici) mesi; b) le Unità Richiedenti che, oltre all Unità Ordinante, saranno abilitate ad emettere le Richieste di Consegna delle forniture complessive stabilite nella precedente lettera a). 2. Nel corso della durata dell Ordinativo di Fornitura, come meglio specificato nel successivo articolo, l Amministrazione Contraente dovrà richiedere la consegna dei Prodotti attraverso l invio delle Richieste di Consegna, emesse dall Unita Ordinante o dalle Unità Richiedenti indicate nell Ordinativo di Fornitura, ciò sino ad esaurimento dell importo di ciascun Prodotto richiesto con l Ordinativo di Fornitura medesimo e salvo, in ogni caso, l esercizio da parte dell Amministrazione Contraente, e per essa dall Unità Ordinante, dell opzione di cui al precedente articolo 4, comma 7, cioè un aumento o una diminuzione dell ammontare dell Ordinativo di Fornitura stesso, fino alla concorrenza di un quinto dell importo oggetto di fornitura (pur sempre che vi sia disponibilità degli importi massimi del Prodotto stabiliti per il Lotto), da comunicarsi in via formale al Fornitore attraverso gli stessi strumenti utilizzabili per l invio dell Ordinativo di Fornitura. In ogni caso, ciascuna Richiesta di Consegna dovrà avere un valore superiore ad Euro 100,00= (cento/00); in difetto, il Fornitore non sarà obbligato ad eseguire la Richiesta di Consegna, bensì sarà sua facoltà eseguirla. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 13 di 27

14 Articolo 7 Trasporto e consegna, controllo e resi 1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di trasporto e consegna dei Prodotti, secondo quanto precisato nel paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle modalità, condizioni e termini ivi indicati, oltre che nel presente atto e delle Condizioni Generali. 2. Con riferimento ai termini di consegna, i Prodotti indicati nelle Richieste di Consegna dovranno essere consegnati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Richiesta di Consegna, pena l applicazione delle penali di cui oltre. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna al piano, rimozione ed asporto dell imballaggio, tutto come anche stabilito nel Capitolato Tecnico. 3. La consegna e presa in carico dei Prodotti, non solleva il Fornitore dalle responsabilità in ordine a vizi dei Prodotti medesimi; qualora dalla verifica di corrispondenza del Prodotto consegnato o dal successivo utilizzo del Prodotto medesimo, l Amministrazione Contraente, e/o per essa l Unità Richiedente, rilevi difformità di quantità o di qualità del Prodotto (difforme, viziato, difettoso, deteriorato, ovvero imballo difettoso, lacerato o manomesso), la stessa ne darà comunicazione a mezzo fax al Fornitore. 4. In caso di difformità quantitativa del Prodotto, l Amministrazione Contraente, e/o per essa l Unità Richiedente, metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e non accettata entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla predetta comunicazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 10 (dieci) giorni solari; nel caso di mancato ritiro da parte del Fornitore entro 10 (dieci) giorni Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 14 di 27

15 solari saranno applicate le penali di cui oltre. Inoltre, in difetto del ritiro della merce in eccedenza e non accettata, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla predetta comunicazione, l Amministrazione Contraente, e/o per essa l Unità Richiedente, potrà procedere allo smaltimento dei Prodotti con spese ed oneri in capo al Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà, a suo rischio, onere e spese, provvedere al ritiro dei Prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l Amministrazione Contraente e/o l Unità Richiedente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari di deposito garantiti. Nel caso in cui i Prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo o numero d ordine assegnato dall Amministrazione Contraente, e/o dall Unità Richiedente, e del numero d ordine assegnato dal Fornitore. Nel caso in cui l Amministrazione Contraente, e/o l Unità Richiedente, rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione delle penali di cui oltre nel caso in cui il Fornitore non provveda all'integrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma In caso di difformità qualitativa del Prodotto, il Fornitore è tenuto al ritiro e alla sostituzione (con riconsegna) dei Prodotti contestati entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 15 di 27

16 Peraltro, è facoltà dell Amministrazione Contraente, e/o per essa dell Unità Richiedente, di non richiedere la sostituzione e di rivolgersi a terzi per la fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino e salva, in ogni caso, l applicazione delle penali di cui oltre. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro o alla sostituzione, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione, l Amministrazione Contraente, e/o per essa l Unità Richiedente, potrà procedere allo smaltimento dei Prodotti con spese ed oneri a carico del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso. 6. In ogni caso, l Amministrazione Contraente, e/o per essa l Unità Richiedente, si riserva di rifiutare la consegna di Prodotti che a suo insindacabile giudizio siano stati non correttamente trasportati o non tenuti sotto controllo termico, così come previsto dalla normativa vigente. 7. L Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. si riservano, in ogni caso, di procedere a ulteriori verifiche, anche a campione, sui Prodotti e sulle prestazioni oggetto contrattuale, e comunque ulteriori controlli sulla osservanza di quanto stabilito a carico del Fornitore nel presente atto e relativi Allegati per l esecuzione contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per le stesse. 8. Peraltro, qualora per causa di forza maggiore, quindi in ipotesi del tutto indipendenti dalla volontà del Fornitore, sopravvenga la indisponibilità temporanea dei Prodotti, il Fornitore è obbligato a quanto stabilito nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, ed in particolare alla relativa comunicazione ivi prevista, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 16 di 27

17 Articolo 8 Servizi connessi e gestione delle contestazioni 1. Il Fornitore dovrà prestare i servizi di call center, formazione del personale, fornitura di catalogo elettronico, tutto secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico. 2. Con riferimento al call center, questo ha un numero telefonico ed un numero di fax dedicati per la gestione di tutti i servizi della Convenzione, sarà operativo dal lunedì al venerdì per un minimo di 8 (otto) ore giornaliere - nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le , ed ha la funzione di fornire informazioni alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Richiedenti, tra l altro relativamente a: - procedure di erogazione della fornitura; - Prodotti in Convenzione; - disservizi o inadempienze. 3. Con riferimento al servizio di formazione del personale, questo dovrà essere erogato secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico e segnatamente: per tutti i Prodotti di ciascun Lotto, in base alle modalità e termini di cui alle lettere a) e b) del predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, Le Amministrazioni Contraenti potranno segnalare propri reclami per carenze e inadempimenti del Fornitore relativi alla fornitura dei Prodotti o alla prestazione dei servizi connessi alla fornitura mediante la procedura e le modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico; in particolare, il Fornitore ha l obbligo di chiudere il reclamo entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di reclamo medesimo, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 17 di 27

18 Articolo 9 Servizio di reportistica 1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura per la tutta la durata sia della presente Convenzione che dei singoli contratti attuativi, con le modalità e termini indicati nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e nel Reporting Antisettici e Disinfettanti Flusso dati di alimentazione del sistema, allegato al Capitolato Tecnico, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 2. Il Fornitore dovrà inviare alla Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, nonché le informazioni relative alle contestazioni sollevate dalle Amministrazioni Contraenti o dalle Unità Richiedenti con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico. 3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento tramite propri incaricati l esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviarsi via o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta di Consip S.p.A.. 4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip S.p.A. mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di Information Technology, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A.. A tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 18 di 27

19 5. Il Fornitore invierà per conoscenza alla Consip S.p.A., con le modalità prescritte nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, copia delle risposte elaborate a seguito di reclami sui prodotti/servizi, richieste di chiarimenti e lamentele pervenutigli per iscritto dalle Amministrazioni Contraenti, unitamente a copia della reclamo, richiesta o lamentela pervenuti. Tali risposte dovranno essere inviate alla Consip S.p.A. entro 20 (venti) giorni successivi alla ricezione da parte del Fornitore delle richieste di chiarimenti, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Il Fornitore dovrà comunque fornire a Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, la reportistica relativa agli Ordinativi di Fornitura e alle Richieste di Consegna. In particolare, per gli Ordinativi di Fornitura entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Articolo 10 Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell Offerta Economica e, comunque, nel documento riepilogativo di cui all Allegato D, corrispettivi qui da intendersi integralmente trascritti. 2. Il prezzo unitario di ciascun Prodotto oggetto della Convenzione è comprensivo e, quindi, remunerativo della fornitura del Prodotto medesima, della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni altra attività contrattuale necessaria per l esatto adempimento di quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati della medesima. 3. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 19 di 27

20 favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. In particolare, il corrispettivo relativo a ciascuna Richiesta di Consegna verrà fatturato dal Fornitore alla data di consegna e accettazione della fornitura di tutti i Prodotti oggetto della Richiesta di Consegna medesima. 4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell Amministrazione Contraente, sul conto corrente n , intestato a Lombarda H S.r.l. presso Banca Intesa, Agenzia 2125 di Milano A.B.I , C.A.B È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che: a) l Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura; b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa; c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, venga Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 20 di 27

21 notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula. 6. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 7, lettera a), l Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all atto dell invio dell Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 6; qualora, invece, l Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto. 7. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l eventuale compensazione dei crediti derivanti dall applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Articolo 11 Penali 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei Prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. In caso di intempestiva comunicazione da parte del Fornitore all Amministrazione Contraente dell indisponibilità temporanea dei Prodotti per causa di forza maggiore, come meglio stabilito nel precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto della Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 21 di 27

22 mancata comunicazione ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro dei Prodotti in eccedenza e/o per la consegna dei Prodotti mancanti, di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari all 1% (uno per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro, la sostituzione e la riconsegna dei Prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari all 1% (uno per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. Per ogni giorno solare di ritardo o inadempimento, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti: a) per la trasmissione della reportistica e, comunque, della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 9, b) per l attivazione del call center o di trasmissione del catalogo elettronico, di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, c) per ogni ipotesi di disservizio del call center; d) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A., Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 22 di 27

23 il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00) per ogni giorno solare o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la lavorazione dei reclami pervenuti via fax/posta oppure on line, di cui al precedente articolo 8 comma 3, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dell ulteriore danno. 7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e relativi Allegati, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e relativi Allegati, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell Allegato 1 - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave. Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 23 di 27

24 Articolo 12 Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro ,80= (ottantaquattromilaquattrocentotre/80), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. 2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 8.440,38= (ottomilaquattrocentoquaranta/38), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. 3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire. Articolo 13 Risoluzione 1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell art cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi: a) mancata consegna dei Prodotti oggetto delle Richieste di Consegna, ovvero di sostituzione di resi per difformità qualitativa, decorsi 30 (trenta) giorni solari dal termine stabilito per la consegna, Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 24 di 27

25 b) mancato rispetto dei requisiti necessari dei Prodotti previsti nel paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico. Articolo 14 Subappalto 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta non intende affidare alcuna attività oggetto della gara in subappalto. Articolo 15 Responsabile del Servizio 1. Il Fornitore nomina, all atto della stipula del presente atto, un Responsabile Generale del Servizio, quale referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche ai fini delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli. Articolo 16 Clausola finale 1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione. 3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 25 di 27

26 eventuali accordi operativi attuativi od integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Roma, lì 26 ottobre 2006 CONSIP S.p.A. Dott. Danilo Oreste Broggi C.F.: BRGDLR60A07F205I Certificatore: Postecom S.p.A. Validità: dal 14/12/2005 al 14/12/2007 Firma digitale: n IL FORNITORE Dott. Antonio Ancarani C.F.: NCRNTN50L12A558A Certificatore: CCIAA Validità: dal 20/03/2006 al,20/03/2009 Firma digitale: n Il Fornitore, in persona del legale rappresentante Dott. Antonio Ancarani, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Lombarda H S.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: - con riferimento alla presente Convenzione: Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Trasporto e consegna, controllo e resi); Articolo 8 (Servizi connessi e gestione delle contestazioni); Articolo 9 (Servizio di reportistica); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Subappalto), Articolo 16 (Clausola finale); - con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 26 di 27

27 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa). Roma, lì 26 ottobre 2006 IL FORNITORE Dott. Antonio Ancarani C.F.: NCRNTN50L12A558A Certificatore: CCIAA Validità: dal 20/03/2006 al,20/03/2009 Firma digitale: n Convenzione Lombarda H S.r.l. Pagina 27 di 27

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