Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali
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- Francesco Rizzi
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1 Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali Università degli Studi di Camerino 27 aprile 2015 La responsabilità dell informatico forense in qualità di ausiliario delle forze dell'ordine o di consulente di parte Avv. Antonino ATTANASIO antonino.attanasio@studiolegaleact.it
2 Norme che disciplinano la perizia nel codice di procedura penale La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. "la perizia è ammessa..." (art. 220 c.p.p.) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche"
3 Terminologia il perito (nominato ai sensi dell'art. 221 c.p.c.) rappresenta il consulente del giudice i consulenti tecnici sono, invece, i consulenti delle parti sia private sia del Pubblico Ministero l ausiliario Art. 348 comma IV c.p.p.: La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
4 Consulente tecnico del P.M. nell'indagine preliminare Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art. 359 c.p.p.).
5 Consulenza tecnica extraperitale (art. 233 c.p.p.) Le parti possono nominare dei propri consulenti anche nel caso in cui non sia stata disposta la perizia dal giudice. Tuttavia trattasi di uno strumento autonomo, alternativo alla perizia, con il quale le parti possono fare entrare immediatamente nel processo il loro contributo tecnico scientifico. Terminata l'attività, i consulenti tecnici extraperitali possono esporre al giudice il loro parere sia oralmente che per iscritto attraverso la presentazione di memorie, che la suddetta norma espressamente assimila a quelle di cui all'art. 121 c.p.p. e quindi aventi ad oggetto argomentazioni (accusatorie e difensive) e deduzioni
6 Consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio. Tale istituto consente di formare prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento. L'art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all'incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per la esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione.
7 Criteri di nomina il perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito albo dei periti istituito presso ogni tribunale e, solo in via meramente sussidiaria, può essere scelto tra persone particolarmente competenti nella materia.
8 Iscrizione all albo dei periti Ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.p.p., presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. L'albo dei periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'ordine Forense, dal Presidente dell'ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati
9 Obbligo del perito Con riferimento all incarico peritale: il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.
10 Modalità di nomina da parte del giudice il giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, la quale deve contenere - la nomina del perito, - la sommaria indicazione dell'oggetto delle indagini, - l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito (art. 224 c.p.p.).
11 Sanzioni disciplinari (art. 70 disp. att. C.p.p.) Le sanzioni disciplinari applicabili ai periti iscritti nell'albo sono: l'avvertimento, la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno la cancellazione Casistica: rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; mancata comparizione all udienza per il giuramento senza giustificato motivo; mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo; mancato avviso alle parti dell inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza; negligenza o imperizia nell espletamento dell incarico.
12 eccessiva durata del processo; Responsabilità civile soccombenza di una delle parti (in questi casi non è agevole per il danneggiato dimostrare il nesso causale tra l esito della CTU e la sentenza sfavorevole); spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza rivelatasi errata; spese sostenute da una parte per dimostrare l erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza; corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile (in questi casi le parti possono legittimamente richiedere dal CTU il compenso percepito).
13 Responsabilità penale per rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) per falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.) per frode processuale (art. 374 c.p.).
14 La falsa perizia Il perito commette il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) quando: nasconde la sua incompetenza; nasconde la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia; tace sulla sua condizione di incompatibilità o di ricusabilità: non si attiva nelle indagini necessarie; non fornisca determinati elementi di valutazione.
15 Querela di falso contro la perizia? Il contenuto della consulenza tecnica non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti La querela di falso è necessaria, a tutela della pubblica fede, solo per togliere ad un documento l'idoneità a far fede e servire quale prova di determinati atti o rapporti, per cui essa non è ammissibile nè necessaria in relazione a un atto, quale la relazione del c.t.u. ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in cui vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche dallo stesso compiute. Tale relazione non fa pubblica fede riguardo agli apprezzamenti, rilievi e accertamenti in essa contenuti, non rivestendo affatto alcun carattere di prova assoluta o privilegiata, ma anzi essendo soggetta, come tutti gli altri mezzi di prova, al libero e discrezionale apprezzamento da parte del giudice. Mentre il verbale redatto dal c.t.u., in relazione alla qualità di pubblico ufficiale da questi rivestita, costituisce atto pubblico anche riguardo ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti deve ritenersi astrattamente esperibile il rimedio della querela di falso, questa invece non è ammissibile contro il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti (Cass., Sez. III, 24 Maggio 2007, n 12086).
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