L Internet service provider tra disciplina sulla privacy e disciplina sul commercio elettronico.

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1 L Internet service provider tra disciplina sulla privacy e disciplina sul commercio elettronico.

2 I prestatori dei servizi della societa dell informazione / 1 Il prestatore di servizi della società dell informazione è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione (art. 2, lett. b, D.lgs. 70/2003) ovvero un attività economica svolta in linea online -, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni (art. 2, lett. a, D.lgs. 70/2003) alla stregua del quale, per servizio deve intendersi qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per «servizio per via elettronica» un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per «servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

3 I prestatori dei servizi della societa dell informazione / 2 L attività di prestazione dei servizi della società dell informazione è presa in considerazione dal legislatore dapprima europeo e, quindi, nazionale a prescindere da qualsivoglia qualità soggettiva del prestatore del servizio con la conseguenza che ogni imprenditore può, in relazione a talune specifiche attività svolte, agire da prestatore dei servizi della società dell informazione e, dunque, rimanere assoggettato alla speciale disciplina in materia di commercio elettronico e responsabilità degli intermediari.

4 I prestatori dei servizi della societa dell informazione / 3 Molte delle attività svolte on-line, pertanto, devono oggi considerarsi soggetto alla disciplina dettata dal d.lgs. 70/2003 con particolare riferimento agli obblighi minimi di informazione, all invio delle comunicazioni non sollecitate nonché agli aspetti negoziali connessi alla conclusione del contratto. L inadempimento alle prescrizioni previste da tale disciplina può comportare ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 70/2003 l irrogazione di una sanzione amministrativa da 103 a euro che può essere raddoppiata nel minimo e nel massimo nei casi più gravi.

5 è una questione che ci riguarda molto da vicino the nature of software will be changing, software will be delivered in many cases as a service across the internet instead of a packged software Bill Gates (La strada che porta al futuro, 1995)

6 Gli intermediari della comunicazione / 1 Ogni condotta posta in essere attraverso internet specie nel c.d. web 2.0 richiede, generalmente il coinvolgimento di uno o più soggetti diversi dal mittente e dal destinatario della comunicazione: si tratta dei c.d. intermediari della comunicazione ovvero di soggetti che sebbene con forme, modalità ed intensità diverse rendono possibile il trasferimento di un contenuto attraverso lo spazio telematico.

7 La disciplina sul commercio elettronico e la responsabilità degli intermediari della comunicazione. Il legislatore europeo con la Direttiva 31/2000 e quello italiano in attuazione di tale Direttiva si sono preoccupati di disciplinare l attività di intermediazione della comunicazione soprattutto al fine di distinguerla da tutto un insieme di altre analoghe diffuse nel contesto tradizionale quali quella di editore o, piuttosto, di emittente televisiva - prevedendo, in linea di principio, che sull intermediario non gravi alcuno specifico obbligo di sorveglianza e che questi non debba esser considerato responsabile per i contenuti immessi on-line dai propri utenti.

8 segue La citata disciplina italiana varata, come anticipato, in attuazione di quella europea individua tre specifiche categorie di attività di intermediazione della comunicazione: (a) mere conduit, (b) catching e (c) hosting. Tale catalogazione delle più ricorrenti attività di intermediazione della comunicazione, peraltro non esaurisce l insieme delle attività attraverso le quali nel c.d. web 2.0 vengono resi disponibili al pubblico applicazioni, dati, informazioni e contenuti. Si tratta di una circostanza che impone all interprete di valutare, caso per caso, se ed in che misura la richiamata speciale disciplina sia applicabile anche ai prestatori di servizi analoghi a quelli espressamente richiamati.

9 Intermediari vecchi e nuovi

10 ART. 17 (ASSENZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite. 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.

11 Art. 16 D.lgs. 70/2003 Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

12 Art LDA 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile

13 Il dilemma dell intermediario Il dubbio più frequente concerne l opportunità di procedere alla rimozione di un contenuto sulla base di qualsivoglia genere di contestazione, esponendosi al rischio in relazione al contenuto delle condizioni generali che disciplinano l erogazione del servizio di una diversa contestazione da parte del utente autore del contenuto o, piuttosto, solo in presenza di un provvedimento dell Autorità giudiziaria o, comunque, di una contestazione qualificata e circostanziata.

14 Il caso FACEBOOK Chi decide se rimuovere le immagini di madri che allattano un figlio, i contenuti di gruppi inneggianti alla mafia o, piuttosto, se bloccare un intero gruppo di satira giornalistica (Rassegna stanca)?

15 La privacy da costo a risorsa o da risorsa a costo?

16 Il diritto alla privacy un diritto disponibile o indisponibile? La raccolta di dati personali previo ottenimento del consenso da utilizzarsi per finalità non necessarie ai fini dell esecuzione del contratto.

17 La disciplina Art. 13. Informativa. 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: (omissis) b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; Art. 23. Consenso Omissis 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente

18 Le posizione del garante sulla possibilità di richiedere come obbligatori dati non funzionali all erogazione del servizio.

19 Grazie ed arrivederci

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