Art. 1 (Aventi titolo alle prestazioni)

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1 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 50 Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta. (B.U.R. 29 dicembre 1994, n. 120) Art. 1 (Aventi titolo alle prestazioni) 1. Le prestazioni sanitarie previste dalla presente legge sono assicurate ai cittadini iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali del territorio regionale. Art. 2 (Prestazioni sanitarie ospedaliere in forma indiretta) 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali assicurano ai cittadini di cui all'articolo 1 le prestazioni di ricovero ospedaliero, anche in regime diurno, in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate non siano in grado di erogarle in forma diretta con tempestività ed allorquando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito. 2. Ai fini di cui al comma 1, i cittadini che intendono usufruire di prestazioni in forma indiretta, devono richiedere alla USL d'iscrizione la preventiva autorizzazione accompagnando la richiesta con una motivata proposta di ricovero redatta da un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. 3. La USL, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta concede, o nega motivatamente, l'autorizzazione previo esame e relazione di un medico di struttura pubblica specialistica nella branca relativa al tipo di prestazione richiesta. 4. Le prestazioni in forma indiretta possono essere fruite soltanto in centri non convenzionati o in case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionate purchè debitamente riconosciute come tali, autorizzate e classificate dalla Regione di appartenenza secondo la vigente legislazione.

2 5. Le prestazioni in forma indiretta possono essere fruite anche in case di cura che, pur intrattenendo un rapporto di convenzione con il servizio sanitario nazionale, non sono convenzionate per la branca relativa al tipo di prestazione richiesta ovvero trattasi di ricoveri in reparti che prevedono il totale onere della degenza a carico del cittadino in istituti di alta specializzazione. 6. Le prestazioni autorizzabili in forma indiretta riguardano malattie in fase acuta con esclusione di stati morbosi riguardanti ricoveri per lunga degenza o per mera custodia in presenza di malattie di carattere psichiatrico. Art. 3 (Modalità di rimborso) 1. Il cittadino che ottenga l'autorizzazione a fruire dell'assistenza in forma indiretta deve, a conclusione del ricovero, e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla dimissione, presentare alla USL d'iscrizione domanda di rimborso delle spese sostenute. 2. La domanda deve essere redatta in carta semplice su appositi moduli predisposti secondo uno schema tipo approvato dalla giunta regionale riportante l'elenco dei documenti da allegare, l'attribuzione di responsabilità al richiedente per le dichiarazioni sottoscritte e le rilevazioni statistiche necessarie per la relazione annuale sullo stato sanitario della regione. 3. Analoga domanda può essere presentata dai cittadini che abbiano fruito di prestazioni in forma indiretta senza la prevista autorizzazione in presenza di eccezionali motivi di necessità ed urgenza e nell'accertata impossibilità di acquisire la prestazione nelle strutture pubbliche o convenzionate. 4. Nel caso di cui al comma 3, l'accoglimento della domanda di rimborso è subordinato all'assenso della commissione sanitaria prevista dal successivo articolo 6.

3 Art. 4 (Limiti di rimborso) 1. L'unità sanitaria locale rimborsa al cittadino che ha fruito della prestazione o ad un suo legale rappresentante o erede una quota della spesa sostenuta commisurata alle tariffe stabilite in attuazione dell'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Sino all'emanazione delle tariffe di cui al comma 1, il rimborso della spesa sostenuta sarà commisurato alle giornate di degenza fruite ed alla tariffa media giornaliera omnicomprensiva corrisposta alle Case di cura private convenzionate appartenente alla fascia C. 3. Sono parimenti rimborsati i costi addebitati al cittadino per le endoprotesi anche derivanti da nuove tecnologie e per gli stimolatori cardiaci alla stessa stregua di quanto stabilito nella convenzione con le Case di cura private convenzionate. Art. 5 Prestazioni di alta specializzazione 1. Le USL, nel caso di ricoveri per prestazioni di alta specializzazione effettuati nel territorio nazionale, provvedono al rimborso ai cittadini di cui all'articolo 1 di una quota della spesa sanitaria sostenuta, tenuto conto delle modalità di cui all'articolo La tipologia delle prestazioni che danno diritto al rimborso di cui al comma 1 è stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico sanitario regionale. 3. Le USL provvedono al rimborso delle spese sanitarie di cui al comma 1 mediante erogazione di non meno del sessanta per cento della spesa sostenuta e documentata e nel limite massimo di lire trenta milioni. 4. Le percentuali di rimborso sono fissate, entro i limiti stabiliti dal comma 3, dalla giunta regionale, in rapporto alla tipologia delle prestazioni con la deliberazione prevista dal comma 2.

4 Art. 6 (Commissione sanitaria) 1. Con deliberazione della USL viene istituita una commissione sanitaria incaricata di esprimere pareri sulle richieste di prestazioni in forma indiretta non preventivamente autorizzate, nonché sulle osservazioni ed opposizioni come previsto dall'articolo La commissione è composta dal responsabile sanitario della USL, che la presiede, da un medico primario ospedaliero, da un altro medico dipendente dalla USL e da un funzionario amministrativo con compiti di segretario. 3. La commissione si avvale di volta in volta della consulenza di un medico di struttura pubblica specialistica della branca relativa al tipo di prestazione richiesta. Art. 7 (Prestazioni specialistiche ambulatoriali in assistenza indiretta) 1. Le USL provvedono al rimborso delle spese in regime di assistenza indiretta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che non possono essere erogate da strutture pubbliche o convenzionate entro i limiti di tempo adeguati alla natura ed alla urgenza delle prestazioni medesime sia per eccesso di prenotazioni che per mancanza di specifica strumentazione. 2. La tipologia delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per le quali è ammesso il ricorso all'assistenza indiretta è stabilita con deliberazione della giunta regionale. 3. Le USL provvedono al rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nei limiti delle tariffe stabilite in attuazione dell'articolo 8, comma 6, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 4. Sino alla fissazione delle tariffe di cui al comma 3 il limite del rimborso è stabilito con riferimento al nomenclatore-tariffario di cui all'articolo 5, comma 8, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, detratta la quota di partecipazione dovuta dall'assistito a norma delle prestazioni nazionali vigenti.

5 5. Eventuali prestazioni fruite in forma indiretta non previste né tariffate dalle vigenti norme e derivanti da nuove tecnologie, potranno essere rimborsate dalle USL previa richiesta di tariffazione della giunta regionale e sentita la commissione di cui all'articolo 6. Art. 8 (Osservazioni e opposizioni) 1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita agli assistiti la fruibilità delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa, redatte in carta semplice, da presentarsi entro cinque giorni dal momento della conoscenza dell'atto che si vuole impugnare alla USL. 2. L'USL, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, decide in via definitiva sulle opposizioni entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione delle stesse. Decorso tale termine le opposizioni si intendono accolte. 3. La presentazione delle suddette osservazioni od opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) 1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fa carico alla quota indistinta del finanziamento alimentato dal fondo sanitario nazionale, assegnato alle USL, per la copertura della spesa di parte corrente. Art. 10 (Norme finali)

6 La giunta regionale provvede alla prima determinazione della tipologia delle prestazioni di cui agli articoli 5 e 7 ammesse all'assistenza indiretta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota relativa all'articolo 10: Il comma 1 abroga gli artt. 5 e 10, l.r. 12 maggio 1975, n. 30; la l.r. 18 dicembre 1979, n. 42, ed ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con la presente legge. Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

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