DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99"

Transcript

1 DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 Le modifiche introdotte dal DL Sviluppo bis in materia concorsuale riguardano: l attuazione di un più generale progetto di giustizia digitale che nel settore specifico coinvolge le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ( PEC ) tra la cancelleria, i creditori, il commissario giudiziale ed il curatore, incidendo anche sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo; alcune limitate modifiche che riguardano termini processuali: (i) la previsione di un termine massimo di quarantacinque giorni tra la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la data dell udienza; (ii) la previsione di un termine di cinque giorni prima dell udienza di verifica del passivo (e non più fino all udienza) per la presentazione da parte dei creditori di integrazioni alla propria domanda; (iii) la previsione che le osservazioni o contestazioni al rendiconto del curatore fallimentare devono essere presentate entro un termine di cinque giorni prima dell udienza fissata per la discussione del conto (e non più fino all udienza); e (iv) l anticipazione del termine entro il quale il commissario giudiziale nel concordato preventivo deve depositare e comunicare ai creditori la propria relazione sulla proposta del debitore, da tre a dieci giorni prima dell adunanza alla quale i creditori sono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta. L intervento del legislatore riguarda le procedure di concordato preventivo, di fallimento (ivi incluso il concordato fallimentare), di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. 1. Le novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento Le modifiche riguardano l art. 15 l.fall. ed in particolare le modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore. Oltre alle modalità di notificazione telematica all indirizzo PEC del debitore, la novità riguarda l iniziativa stessa della notificazione che non è più rimessa alla parte istante, ma è curata direttamente dalla cancelleria. È poi previsto un termine massimo (di carattere naturalmente ordinatorio, trattandosi di provvedimento che deve essere assunto dal tribunale) che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la data dell udienza. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC, l indirizzo del debitore è quello risultante dal registro delle imprese, trattandosi di imprenditore che deve essere appunto iscritto: per gli imprenditori individuali l obbligo è introdotto dallo stesso DL Sviluppo bis (c.d. Agenda Digitale) e per le società è già in vigore, in forza dell art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/08, sin dal novembre In caso di impossibilità materiale di notifica telematica, è comunque esclusa la previgente modalità di notificazione a mezzo dell ufficiale giudiziario secondo le regole del codice di procedura civile: si deve infatti provvedere di persona a norma dell articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) e cioè a mezzo del servizio postale. Qualora anche questa modalità non abbia esito, è prevista la notificazione a mezzo deposito nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese: in questo caso non si applica la disciplina dell art. 140 c.p.c. che prevede l avviso del deposito anche a mezzo di raccomandata, mentre è espressamente disposto che la notificazione si ritiene perfezionata al momento stesso del deposito. 1

2 La ragione della nuova disciplina, come indica la relazione illustrativa, va individuata nell opportunità di accelerare le modalità di notifica, alla luce dell esperienza secondo cui essa richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze del procedimento. Ciò si verifica quando presso la sede legale non vi è più alcun soggetto abilitato a ricevere l atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante sicché frequente è la necessità di disporre un differimento dell udienza prefallimentare. In sostanza, sono poste a carico del debitore le conseguenze del mancato adempimento all obbligo di dotarsi di indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e di rendersi comunque reperibile presso la sede sociale. 2. Le novità relative alle comunicazioni ed alle relazioni del curatore fallimentare Le modifiche riguardano in prima battuta l avviso che il curatore è tenuto ad inviare ai creditori ai sensi dell art. 92 l.fall. in merito alla partecipazione al concorso, con la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Il curatore dovrà inviare la comunicazione a mezzo PEC, ove l indirizzo dei destinatari risulti dal registro delle imprese, ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dallo stesso DL Sviluppo bis. In ogni altro caso (ivi compresi i casi in cui la comunicazione telematica non venga effettuata per causa imputabile al destinatario), la comunicazione del curatore è effettuata a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. La prima comunicazione del curatore deve contenere in ogni caso l indicazione dell indirizzo PEC dello stesso curatore, nonché l avviso al creditore che sarà tenuto a sua volta a comunicare al curatore il proprio indirizzo PEC con la domanda di ammissione al passivo, indirizzo che sarà utilizzato per tutte le successive comunicazioni. Il DL Sviluppo bis introduce un nuovo art. 31-bis l.fall. nel quale è racchiusa una nuova disposizione generale che riguarda tutte le comunicazioni a cui il curatore è tenuto dalla legge, da effettuarsi a mezzo PEC all indirizzo comunicato dai creditori secondo quanto previsto dall art. 92 l.fall. come modificato dallo stesso DL Sviluppo bis. Stante l avviso già ricevuto in proposito dai creditori circa le conseguenze della mancata comunicazione dell indirizzo PEC, è previsto che in caso di impossibilità di procedere con modalità telematica per causa imputabile al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente con deposito nella cancelleria. Per quanto riguarda la relazione del curatore ai sensi dell art. 33 l.fall., le modifiche riguardano non solo la modalità di comunicazione degli aggiornamenti semestrali di cui all ultimo comma, ma anche l obbligo di trasmissione degli stessi a tutti i creditori e non soltanto ai componenti del comitato dei creditori, con il risultato di aumentare sensibilmente la trasparenza dell attività gestoria del curatore. 3. Le novità nella verifica del passivo fallimentare e nella ripartizione dell attivo Per quanto riguarda la domanda di ammissione al passivo, il secondo comma dell art. 93 l.fall. (così come l art. 101 l.fall. per le domande tardive) viene modificato nel senso di prevedere non soltanto modalità di formazione e comunicazione telematica del ricorso, ma anche un diverso destinatario: il ricorso infatti non dovrà più essere depositato od inviato alla cancelleria del tribunale, ma direttamente al curatore all indirizzo PEC dallo stesso comunicato. Viene così sgravata la cancelleria da pesanti oneri di gestione delle domande dei creditori, ma allo stesso tempo si impone come unica possibile modalità di presentazione quella telematica, che potrebbe non essere agevolmente usufruibile da tutti i creditori, specie dai non imprenditori. Ciò in particolare quanto alla formazione stessa del ricorso secondo le previsioni degli artt. 21 o 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale). 2

3 Le modalità di comunicazione telematica si estendono alla fase successiva del procedimento, con la previsione che il curatore non si debba limitare a depositare il progetto di stato passivo in cancelleria, ma lo debba inviare a mezzo PEC a tutti i creditori istanti, che non saranno così onerati di alcuna attività per averne conoscenza. La modifica sostanziale riguarda anche il termine (in precedenza fino all udienza) entro il quale i creditori, sempre con modalità telematiche, dovranno inviare direttamente al curatore (e non più depositare in cancelleria) osservazioni scritte e documenti integrativi, resi necessari dalle conclusioni assunte dal curatore stesso in merito alla domanda di ammissione. Il termine è ora fissato in cinque giorni prima dell udienza. Viene informatizzata anche la comunicazione da parte del curatore dell esito della verifica (art. 97 l.fall. per le domande tempestive e art. 101 l.fall. per le domande tardive), nel senso che lo stato passivo non dovrà più essere esaminato dal creditore accedendo alla cancelleria, ma sarà direttamente inviato dal curatore a mezzo PEC secondo la nuova regola generale di cui all art. 31-bis l.fall. Più limitate le modifiche in tema di ripartizione dell attivo, prevedendosi all art. 110 l.fall. unicamente le modalità di comunicazione a mezzo PEC del progetto di riparto. 4. Le novità in tema di rendiconto del curatore fallimentare Le modifiche apportate all art. 116 l.fall. in tema di rendiconto del curatore si pongono in coerenza con quelle relative alla verifica del passivo, nel senso che (i) la comunicazione dell avvenuto deposito del conto deve essere eseguita dal curatore a tutti i creditori a mezzo PEC, (ii) la comunicazione deve contenere copia del rendiconto, sollevando i creditori dall onere dell accesso alla cancelleria, e (iii) le osservazioni o contestazioni al rendiconto del curatore fallimentare devono essere presentate entro un termine di cinque giorni prima dell udienza fissata per la discussione del conto e non più fino all udienza stessa. Per quanto riguarda la comunicazione al fallito, diversamente da quanto disposto dall art. 15 l.fall., è prevista come modalità alternativa a quella telematica, nel caso in cui questa non sia possibile, unicamente quella dell invio di lettera raccomandata: si deve ritenere comunque applicabile l ulteriore modalità residuale, prevista per regola generale dal nuovo art. 31-bis l.fall., del deposito nella cancelleria. 5. Le novità nel concordato fallimentare e nel procedimento di esdebitazione Le modifiche relative al concordato fallimentare agli artt. 125 e 129 l.fall. sono limitate alle modalità di comunicazione telematica, relativamente (i) all indicazione da parte del terzo proponente del concordato del proprio indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni, (ii) alla comunicazione a mezzo PEC da parte del curatore al proponente ed ai creditori dissenzienti dell approvazione della proposta, mentre per il fallito è prevista come modalità alternativa a quella telematica, nel caso in cui questa non sia possibile, unicamente quella dell invio di lettera raccomandata (si deve ritenere comunque applicabile l ulteriore modalità residuale, prevista per regola generale dal nuovo art. 31-bis l.fall., del deposito nella cancelleria). Restano quindi le forme precedenti di cui all art. 26 l.fall. per la richiesta di omologazione e per la proposizione delle opposizioni all omologa da parte dei creditori e di eventuali interessati. La disciplina dell esdebitazione è modificata solo per quanto riguarda (art. 143 l.fall.) la comunicazione a mezzo PEC ai creditori del ricorso con cui il debitore richiede il beneficio e del decreto del tribunale. 3

4 6. Le novità nel concordato preventivo Viene esteso l obbligo di comunicazione telematica anche per gli organi della procedura di concordato preventivo e per i creditori. Si prevede, infatti, che l avviso ai creditori sia effettuato, da parte del commissario giudiziale, a mezzo PEC se l indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dallo stesso DL Sviluppo bis (in ogni altro caso mediante posta o telefax). L avviso deve contenere, oltre all indicazione dell indirizzo PEC dello stesso commissario giudiziale, l invito ai creditori ad indicare entro quindici giorni il proprio indirizzo PEC e l assunzione dell onere di comunicare eventuali variazioni del medesimo. È conseguentemente stabilito che, in caso di mancata indicazione dell indirizzo PEC, ovvero in caso di mancato recapito del messaggio PEC, le comunicazioni avverranno mediante deposito in cancelleria. Per quanto riguarda la relazione del commissario giudiziale sulla proposta del debitore, le modifiche riguardano non solo l onere di invio direttamente a tutti i creditori e mezzo PEC (e non più, quindi, del solo deposito in cancelleria), ma anche l anticipazione del termine entro il quale il commissario giudiziale deve depositare e comunicare la propria relazione, che passa da tre giorni a dieci giorni prima dell adunanza alla quale i creditori sono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta. Ulteriore modifica nel concordato preventivo riguarda (art. 173 l.fall.) la comunicazione del commissario giudiziale in merito all emersione di fatti che possano condurre alla revoca dell ammissione alla procedura, che deve essere inviata a tutti i creditori a mezzo PEC. Infine, nel caso di concordato con cessione dei beni, è estesa al liquidatore giudiziale la nuova disposizione di cui all ultimo comma dell art. 33 l.fall. in tema di relazione semestrale, da comunicare al commissario giudiziale e da questo ai creditori a mezzo PEC. 7. Le novità nella liquidazione coatta amministrativa e nell amministrazione straordinaria Le modifiche introdotte nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa ricalcano quelle previste per il fallimento. L art. 205 è innovato sul modello dell art. 33 l.fall. per quanto riguarda le relazioni semestrali del commissario liquidatore. L art. 207 l.fall., secondo il meccanismo già illustrato, prevede oggi l obbligo del commissario liquidatore di comunicare il suo indirizzo PEC invitando i creditori a comunicare il loro e avvertendoli che le successive comunicazioni avverano solo tramite PEC e che se la comunicazione con tale mezzo sarà impossibile per causa imputabile al destinatario le comunicazioni stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria. Anche per i creditori e i terzi che non hanno ricevuto la comunicazione di cui all art. 207 l.fall. è prevista (art. 208 l.fall.) la possibilità di chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni mediante lettera raccomandata che contenga l indicazione del proprio indirizzo PEC. Nel medesimo ambito si collocano le modifiche agli articoli 209, 213 e 214 l.fall., limitate alle modalità di comunicazione per via telematica. Anche le modifiche ad alcune norme del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza si limitano all utilizzo della PEC per le comunicazioni da parte del commissario giudiziale e le istanze dei creditori per il riconoscimento delle proprie ragioni. In particolare, l art. 22 (avviso ai creditori per l accertamento del passivo) prevede la comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata per i soggetti che non sono tenuti per legge ad avere un indirizzo di PEC, ma con l invito anche per questi ultimi di munirsi del predetto, avvertendoli che, in caso contrario, le comunicazioni saranno valide mediante deposito in cancelleria. L art. 28 (relazione del commissario giudiziale) prevede che la comunicazione, da parte del commissario, della relazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti avvenga ai sensi dell art. 22, come modificato. 4

5 L art. 59 (comunicazione al tribunale del programma autorizzato) introduce l uso della PEC, ai sensi dell art. 22, per le comunicazioni che la norma prevede. Infine, l art. 61 (esecuzione del programma) e l art. 75 (bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario), esplicitamente richiamano le modalità di comunicazione di cui all art L entrata in vigore della nuova disciplina L entrata in vigore della nuova disciplina è differenziato: 1. le modifiche relative all istruttoria prefallimentare si applicheranno solo ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013: è stata qui prevista una lunga vacatio legis, in considerazione del fatto che la nuova disciplina riguarda la notificazione stessa al debitore di cui viene chiesta la dichiarazione di fallimento del ricorso presentato dai creditori o dal pubblico ministero e quindi una maggiore cautela appare certamente adeguata; 2. tutte le altre modifiche sono invece applicabili anche alle procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del DL Sviluppo bis, fissata al 20 ottobre 2012, a condizione tuttavia che alla stessa data non siano ancora state effettuate le comunicazioni ai creditori in merito all apertura della procedura e così rispettivamente: a. da parte del curatore fallimentare ai sensi dell art. 92 l.fall., con invito a presentare le domande di ammissione al passivo; b. da parte del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo ai sensi dell art. 171 l.fall., con invito ad esprimere il voto sulla proposta del debitore all adunanza dei creditori; c. da parte del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell art. 207 l.fall., con comunicazione degli importi risultanti a credito; d. da parte del commissario giudiziale nella procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell art. 22 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con avviso delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano la verifica del passivo. 3. nel caso in cui invece sia già stata effettuata la comunicazione, per le procedure pendenti l entrata in vigore è differita al 31 ottobre 2013, con obbligo per il curatore, il commissario liquidatore ed il commissario giudiziale di comunicare ai creditori entro il 30 giugno 2013 il proprio indirizzo PEC, invitandoli a comunicare a loro volta, entro tre mesi, il proprio indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con avviso che in difetto le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. 5

ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDE DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2014

ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDE DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2014 ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDE DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2014 COMUNICAZIONI AI CREDITORI: I NUOVI ADEMPIMENTI TELEMATICI RIFERIMENTI NORMATIVI: PREMESSA: Art. 17 del D.L.

Dettagli

www.lascalaw.com www.iusletter.com

www.lascalaw.com www.iusletter.com LaScala studio legale in association with Field Fisher Waterhouse Focus on VADEMECUM: COMUNICAZIONI TELEMATICHE E DEPOSITO DEGLI ATTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI EX D.L. 179/2012 Marzo 2013 www.lascalaw.com

Dettagli

Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI

Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI PROGRAMMA Aspetti comuni alle procedure concorsuali nel processo telematico Le procedure esecutive

Dettagli

LE MODALITA OPERATIVE NEI: FALLIMENTI CONCORDATI PREVENTIVI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE.

LE MODALITA OPERATIVE NEI: FALLIMENTI CONCORDATI PREVENTIVI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE. LE MODALITA OPERATIVE NEI: FALLIMENTI CONCORDATI PREVENTIVI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE. Suggeriamo le modalità operative a cui i Curatori e amministratori dovranno

Dettagli

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOMMARIO A - FALLIMENTO B - CONCORDATO FALLIMENTARE C - CONCORDATO PREVENTIVO D - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

Posta Elettronica Certificata

Posta Elettronica Certificata Posta Elettronica Certificata Avv. Angelo Cugini www.iuslaw.it . La PEC è uno strumento che, al pari della posta elettronica ordinaria consente la trasmissione un documento informatico composto dal testo

Dettagli

FIRENZE - GIOVEDÌ 14 MARZO 2013

FIRENZE - GIOVEDÌ 14 MARZO 2013 I NUOVI ADEMPIMENTI TELEMATICI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI A L E S S A N D R O T O R C I N I LA NUOVA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI NUOVI COMPITI ED ONERI

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA AVVISO EX ART.92 L.F. FALLIMENTO <<numero ed anno del fallimento>> << Società fallita>>

TRIBUNALE DI ROMA AVVISO EX ART.92 L.F. FALLIMENTO <<numero ed anno del fallimento>> << Società fallita>> TRIBUNALE DI ROMA AVVISO EX ART.92 L.F. FALLIMENTO > Si informa che con Sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento

Dettagli

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO Avv. Daniela Muradore LA PEC D.l. n. 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti

Dettagli

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato

Dettagli

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 Le principali novità Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 518 co.6)

Dettagli

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014 Adempimenti al Registro Imprese previsti dalla Legge Fallimentare e normative ad essa collegate in capo al Curatore Fallimentare ai Commissari e Liquidatori Giudiziali Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Dettagli

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Dettagli

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

L ABC DEL PCT. Notizie sul Processo Civile Telematico applicato alle procedure concorsuali.

L ABC DEL PCT. Notizie sul Processo Civile Telematico applicato alle procedure concorsuali. L ABC DEL PCT Notizie sul Processo Civile Telematico applicato alle procedure concorsuali. A cura del Gruppo di lavoro sul P.C.T. Ordine Dottori Commercialisti di Firenze SIETE PRONTI? Da un punto di vista

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Circolare N.27 del 23 febbraio 2012 Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE TECNOLOGICA Alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE. Provincia di AVELLINO REGOLAMENTO. Albo Pretorio ON-LINE. Approvato con Delibera di G.C. n 29 del 03/03/2011.

Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE. Provincia di AVELLINO REGOLAMENTO. Albo Pretorio ON-LINE. Approvato con Delibera di G.C. n 29 del 03/03/2011. Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE Provincia di AVELLINO REGOLAMENTO Albo Pretorio ON-LINE Approvato con Delibera di G.C. n 29 del 03/03/2011. Santo Stefano del Sole li 14/03/2011 Articolo 1 Oggetto del

Dettagli

Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente

Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente N. 166 del 05.04.2013 La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DTL Modena (1) Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero

Dettagli

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI Approvato con delibera n. 04 del 14.04.2015 ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2714 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) di concerto col Ministro

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 01 agosto 2012 TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI Art.1

Dettagli

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Revisore Contabile Servizi alle imprese Informativa per la clientela Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive 30 Giugno 2014 LE NOVITA INDICE ARGOMENTI: 1. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 228/2012, 2. COSA CAMBIA PER IL CURATORE/COMMISSARIO/PROFESSIONISTA

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie della provincia di LIVORNO Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2011-12. Indicazioni operative per le scuole non statali

Dettagli

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA SCHEMA CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA Con la presente scrittura tra Il Comune di MONZA - qui di seguito Comune - con sede in Monza, Piazza

Dettagli

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali Artt. 4 e 6 Diritti di cittadini e imprese Art4. 1)... 2) Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO. Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali <<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO. Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali <<<<<<<<>>>>>>>>>>>> AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO Servizio Raccolta ed Elaborazione dati (ICT) Servizio Affari Generali >>>> REGOLE TECNICHE SULL UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 1. Premessa

Dettagli

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO La legge n 53 del 1994 Firenze, 10 giugno 2011 Avv. Fabrizio Ariani REQUISITI Titolarità di procura alle liti Preventiva autorizzazione del consiglio dell Ordine Possesso

Dettagli

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. Art. 13 bis comma 5 d.l. n. 52/ 2012 ART. 13 BIS, COMMA 5, D. L. 7 MAGGIO 2012, N. 52 CONVERTITO DALLA L. N. 94 DEL 6 LUGLIO 2012 «Il documento

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO NEWSLETTER LAVORO 05_2011 Certificazione assenza per malattia on-line A seguito di ulteriori specifiche emanate dall INPS relative alla nuova procedura telematica

Dettagli

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot. Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Premessa Coloro che intendono partecipare alla procedura di liquidazione dei crediti nei

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2002 Art. 1 Principi generali 1.Il Comune di Ponte San Pietro, nell

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio

Dettagli

TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI FIRENZE AI MAGISTRATI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E,P.C AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE STAFF PCT E,P.C. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI MEMORANDUM RIEPILOGATIVO PCT Lo

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio DECRETO n. 0903 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI CUI AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2009,

Dettagli

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff.

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. prot. n. 171 Roma, 10 gennaio 2013 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI e, p.c. All Ufficio di Gabinetto dell On. Ministro SEDE Oggetto: posizioni economiche personale ata

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N. 0187. di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti.

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N. 0187. di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti. REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N. 0187 di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti. Disposizioni per la razionalizzazione dell utilizzo delle

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria DMAIL GROUP S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40 20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151 Sito internet: www.dmailgroup.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento COMUNE DI RIESI (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Articoli del Regolamento Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE CONSEGUENTI ALL ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE CONSEGUENTI ALL ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Tribunale di Roma Sezione Fallimentare il Presidente della Sezione - visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Pubblicato nel S.O. n.194, relativo alla G.U. n.245 del 19/10/2012) convertito con modificazioni

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE CORSO DI FORMAZIONE La Riforma della Legge Fallimentare nei suoi aspetti pratici 3 a giornata Venerdì 19 Maggio 2006 Esercitazioni

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005 REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE ART. 1) OGGETTO 1) Il presente Regolamento

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT OTTOBRE 2014 GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast

Dettagli