ELENCHI PRIORITARI A.S. 2010/2011
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- Nicola Bassi
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1 ELENCHI PRIORITARI D. L n. 134/2009 Legge 167/2009 D. L. n. 194/2009 Legge 25/2010 D.M. n. 68 del 30/07/2010 D.M. n. 80 del 15/09/2010 Convenzione Miur/Inps del Presentazione della domanda alla scuola in cui è stato prestato servizio nell a.s. 2008/2009 (beneficiari DM 68/2010) nell a.s. 2009/2010 (beneficiari DM 80/2010) dal 15 al 30 settembre 2010 ATTENZIONE! La domanda deve essere presentata anche da parte degli aspiranti che erano già inseriti negli elenchi prioritari predisposti per l a.s. 2009/2010. SCHEDE
2 I BENEFICI RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI I provvedimenti Il D.L. 194 del , convertito dalla legge n. 25 del , ha prorogato per l a.s. 2010/2011 le misure straordinarie introdotte lo scorso anno dal Decreto legge 134/2009 per favorire l accesso al lavoro di quei precari, docenti e ATA, che a causa dei tagli agli organici apportati con la manovra avviata col D.L. 112/2008, non hanno potuto acquisire la stessa tipologia di contratto annuale, fino al termine delle attività didattiche, o di supplenza di almeno 180 giorni continuativi nella stessa istituzione scolastica stipulato nell a.s. 2008/2009. Con il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, trasmesso con nota 7392 del 3 agosto 2010, il MIUR ha, pertanto, riproposto le procedure diramate con i precedenti DD.MM. n. 82/2009 e n. 100/2009, per ricostituire i nuovi elenchi prioritari da utilizzare nell anno scolastico 2010/2011.! Le richieste delle OO.SS. hanno portato l Amministrazione a ricomprendere nei beneficiari il personale che ha stipulato le medesime tipologie di contratto sopra precisate nell a.s. 2009/2010 anche nel caso in cui non abbia lavorato nel 2008/2009. Con il D.M. n. 80 del 15 settembre 2010 il MIUR ha, conseguentemente, esteso i benefici del Decreto 68/2010 anche a questa nuova categoria di precari. I benefici precedenza assoluta nell assegnazione delle supplenze brevi attribuite dal Dirigente scolastico per la sostituzione di personale assente valutazione nell ambito della graduatoria o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale in cui è stato prestato servizio nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010: personale docente: dell intero anno di servizio personale ATA: dello stesso punteggio ottenuto nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 (come minimo) modalità agevolate di acquisizione dell indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, come da convenzione INPS-MIUR. 2
3 I BENEFICIARI Sono inseriti negli elenchi prioritari i supplenti forniti dei seguenti requisiti: 1. Essere inseriti a pieno titolo nell anno scolastico 2010/2011: Personale docente: nelle graduatorie provinciali ad esaurimento Personale ATA: - nelle graduatorie permanenti (24 mesi - art. 554 del D.L.vo 297/1994) - nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni - DD.MM. n. 75/2001, e n. 35/2004) 2. Aver prestato servizio nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 con una delle seguenti tipologie di contratto a tempo determinato relative a classe di concorso, posto o profilo professionale per cui si è attualmente inseriti nelle graduatorie di cui al punto 1: supplenza annuale supplenza fino al termine delle attività didattiche supplenza temporanea di almeno 180 giorni continuativi nella stessa istituzione scolastica 3. Non aver potuto stipulare nell anno scolastico 2010/2011, per carenza di posti disponibili, la stessa tipologia di contratto, oppure aver stipulato un contratto per orario inferiore a quello di cattedra o posto intero in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.! Rientrano tra i beneficiari - coloro che nell anno scolastico 2010/2011 hanno rinunciano ad una proposta di assunzione per orario non intero - i docenti che rinunciano ad una proposta di assunzione per posto intero o spezzone derivante da scorrimento di una delle graduatorie aggiuntive in cui sono inseriti in coda. SONO ESCLUSI DAGLI ELENCHI PRIORITARI I supplenti che hanno rinunciato o che rinuncino nell anno scolastico 2010/2011 a stipulare un contratto di supplenza ad orario intero a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/provinciali della provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo/istituto (anche se in provincia diversa); Il personale con contratto a tempo indeterminato; Il personale collocato a riposo dal 1 settembre
4 LA PRECEDENZA ASSOLUTA E I PROGETTI REGIONALI Nell attribuzione delle supplenze temporanee in sostituzione di personale assente viene riconosciuta la precedenza assoluta per tutti gli insegnamenti/profili professionali per i quali l aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento/permanenti. La precedenza è riconosciuta anche ai fini del diritto al completamento dell orario. Il completamento può avvenire solo nell ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.! La precedenza assoluta non riguarda le assunzioni sui posti vacanti e/o disponibili, per le quali si seguono le procedure ordinarie. A tale fine sono costituiti elenchi prioritari che i dirigenti scolastici dovranno utilizzare prima di ricorrere alle graduatorie di circolo/istituto.! Gli elenchi prioritari sono utilizzabili solo a partire dalla data della loro pubblicazione (art. 6 del D.M. 68/10).! Fino a tale data le supplenze temporanee sono attribuite a pieno titolo scorrendo le normali graduatorie di circolo e di istituto.! Le supplenze temporanee assegnate prima dell entrata in vigore degli elenchi prioritari utilizzando le graduatorie di circolo/istituto, sono mantenute (conservano la loro validità) fino al termine indicato nel relativo contratto (non devono essere revocate), anche ai fini di eventuali proroghe o conferme. E possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell ambito dei progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli uffici scolastici Regionali. A tale fine è prevista un apposita dichiarazione di disponibilità nell ambito del modello di domanda. LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Al personale inserito negli elenchi prioritari è riconosciuta per l a.s 2010/2011 la medesima valutazione del servizio prestato nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010. Al personale docente è riconosciuta la valutazione dell intero anno scolastico nell ambito delle graduatorie ad esaurimento. 4
5 Al personale ATA la valutazione del servizio prestato nell a.s. 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 ha riflesso esclusivamente nell ambito delle graduatorie dei 24 mesi (le graduatorie ad esaurimento provinciali non sono, infatti, soggette ad aggiornamento) e comporta un duplice effetto: nei riguardi del personale che è già inserito nelle graduatorie permanenti il riconoscimento, al momento del loro aggiornamento, come minimo dello stesso punteggio ottenuto nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010; per il personale che non è inserito nelle graduatorie permanenti la valutazione del servizio prestato nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 è utile: - sia per il raggiungimento del requisito di servizio (24 mesi) necessario per l inclusione; - sia per l attribuzione del relativo punteggio. La valutazione è riconosciuta per la graduatoria o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale in cui è stato prestato servizio nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010, indipendentemente dal servizio effettivamente svolto nel corso dell anno scolastico 2009/2010 (D.M. 82/2009 e D.M. 100/2009) o 2010/2011 (D.M. 68/2010 e D.M. 80/2010), e anche nel caso in cui sia prestato, totalmente o parzialmente, nell ambito dei progetti Regionali.! Per i periodi di mancata prestazione del servizio la valutazione ha effetto esclusivamente ai fini del riconoscimento del punteggio nell ambito delle graduatorie ad esaurimento/permanenti. L INSERIMENTO NEGLI ELENCHI Per l a.s. 2010/2011 sono costituiti nuovi elenchi prioritari. L inserimento deve essere richiesto dagli interessati mediante l apposito modello di domanda, distinto per il personale docente e ATA, da indirizzare all Ufficio scolastico della provincia prescelta (vedi paragrafo seguente).! La domanda deve essere presentata anche da parte degli aspiranti già inseriti negli elenchi prioritari dell a.s. 2009/2010.! La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita con raccomandata a R. (fa fede la data di ricezione dell ufficio postale), nel periodo tassativo compreso tra il 15 ed il 30 settembre 2010, alla scuola in cui è stato prestato nell a.s. 2008/2009 (beneficiari del D.M. 5
6 68/2010) o 2009/2010 (beneficiari del D.M. 80/2010) il servizio che dà titolo ad accedere ai benefici. Al fine di anticipare l acquisizione della domanda, il Miur invita gli aspiranti che utilizzano l invio a mezzo posta, a trasmettere la stessa anche all indirizzo della scuola.! La scuola, prima di trasmettere la domanda all USP in indirizzo, effettua i controlli in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati utilizzando una apposita funzione del sistema informativo. Eventuali discordanze con i dati presenti al sistema sono valutate e verificate dall USP a cui è indirizzata la domanda, che provvederà a pubblicare l eventuale elenco degli aspiranti non ammessi. L inclusione negli elenchi avviene, secondo i seguenti criteri: Il personale destinatario del D.M. 80/2010 che accede agli elenchi sulla base del servizio prestato nell a.s. 2009/2010 è collocato negli stessi in coda rispetto agli aspiranti destinatari del D.M. 68/2010 (che hanno prestato servizio nell a.s. 2008/2009). I nuovi elenchi saranno, pertanto, articolati in due gruppi : - nel primo raggruppamento sono inseriti gli aspiranti che hanno prestato servizio nell a.s. 2008/2009 (D.M. 68/2010); - a seguire, nel secondo gruppo, sono inseriti gli aspiranti che hanno prestato servizio nel 2009/2010 (ma non nel 2008/2009). Nell ambito dei due gruppi in cui saranno articolati gli elenchi prioritari l inserimento è effettuato rispettando rigorosamente l ordine di graduatoria (fascia, punteggio, precedenze) con le seguenti modalità: Per i docenti a pettine, secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza. Tale criterio è adottato anche qualora venga richiesta la diversa provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto; in coda, qualora sia stato richiesto l inserimento negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive ai fini del completamento orario e l interessato non sia incluso nella stessa provincia anche nelle graduatorie di circolo/istituto;! qualora la provincia scelta per le graduatorie di circolo/istituto coincida con una delle province aggiuntive, l inserimento avviene a pettine secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza. Per il personale ATA l inserimento nell elenco prioritario avviene secondo la posizione occupata nella graduatoria permanente (24 mesi) e, in subordine nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni). 6
7 LA SCELTA DELLA PROVINCIA E DEI DISTRETTI Si può scegliere l inclusione nella provincia: in cui si è inseriti a pieno titolo nell a.s. 2010/2011 nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti; in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell a.s. 2010/2011.! I docenti che hanno stipulato un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzone, devono obbligatoriamente presentare la domanda, ai fini del completamento, nella provincia in cui sono in servizio, anche qualora si tratti di una delle province aggiuntive in cui si è inseriti in coda. Per agevolare le convocazioni e lo svolgimento del servizio da parte dei supplenti, sono costituiti elenchi a carattere provinciale o sub provinciale divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale; Gli interessati dovranno indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo da rispettare sulla base del seguente criterio: almeno 2 distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5 almeno 3 distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10 almeno 4 distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16 almeno 5 distretti se la provincia ne comprende oltre 16 La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell infanzia e primaria, non è obbligatoria, e deve essere formulata espressamente. A tale fine deve essere indicato un solo distretto nell ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.! Pertanto, i dirigenti scolastici, per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell infanzia e primaria, dovranno utilizzare nell ordine: - i docenti inclusi nell elenco prioritario che hanno chiesto di essere utilizzati anche per tali tipologie di supplenze; - i docenti inseriti nelle graduatorie di circolo che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 7, comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007); - i restanti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo. 7
8 L UTILIZZO DEGLI ELENCHI! Gli elenchi prioritari producono effetti solo a partire dalla data della loro pubblicazione (art. 6 del D.M. 68/10).! Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse conservano la loro validità, anche ai fini di eventuali proroghe. Ne deriva che: non devono essere revocate le supplenze temporanee assegnate prima dell entrata in vigore degli elenchi prioritari utilizzando le graduatorie di circolo/istituto. tali supplenze sono mantenute fino al termine indicato nel relativo contratto, e devono essere prorogate o confermate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle supplenze, qualora si protragga l assenza del docente che le ha originate. Gli elenchi sono utilizzati per l assegnazione con precedenza assoluta di supplenze temporanee in sostituzione del personale assente. La precedenza assoluta per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell infanzia e primaria deve essere richiesta espressamente. La precedenza è riconosciuta anche ai fini del diritto al completamento dell orario. Il completamento può avvenire solo nell ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato. Gli aspiranti beneficiari dei provvedimenti sono inclusi negli elenchi di tutti gli insegnamenti/profili professionali per cui risultano inseriti in graduatorie ad esaurimento (docenti) o graduatorie/elenchi provinciali (ATA); Per la consultazione degli elenchi prioritari sono messe a disposizione dei Dirigenti scolastici specifiche procedure informatiche. Le scuole, al fine di verificare lo stato di occupazione o disoccupazione degli aspiranti inclusi, sono tenute alla registrazione immediata dei contratti di supplenza stipulati, nonché delle rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.! Per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 68/2010 e dal D.M. 80/2010 valgono le disposizioni dei Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000). 8
9 I VINCOLI E LE SANZIONI I supplenti inseriti negli elenchi prioritari sono obbligati ad accettare, nell ambito territoriale prescelto, qualunque proposta di supplenza. I docenti in servizio nella scuola dell infanzia e primaria per supplenze di durata fino a 10 giorni, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore. Coloro che sono impegnati in progetti Regionali, non possono accettare supplenze temporanee durante lo svolgimento degli stessi, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.! Se la provincia nella quale l interessato è inserito negli elenchi prioritari è diversa da quella in cui risulta incluso nelle graduatorie di circolo/istituto il suo inserimento in queste ultime è sospeso, tranne il caso in cui sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. In tali casi sono comunque fatte salve le supplenze temporanee conferite nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari e in corso al momento della chiamata da questi ultimi. La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari comporta la decadenza da tutti i benefici previsti dalla legge, cioè: la cancellazione dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l inserimento nelle normali graduatorie di istituto); la perdita del diritto all attribuzione del punteggio relativo all intero anno scolastico (è fatta salva l attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto); la perdita del diritto a percepire l indennità di disoccupazione ordinaria. Nessuna penalizzazione viene applicata nei casi di rinuncia alla supplenza, anche in corso: per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente; per partecipare ai progetti Regionali; Non è penalizzato il docente che rinuncia alla proposta di contratto qualora sia già impegnato per una supplenza temporanea conferita dalle graduatorie di circolo/istituto in cui risulti incluso.! Ovviamente si viene cancellato dagli elenchi prioritari, e perde tutti i benefici previsti dalla legge chi, in presenza di posti che si sono resi disponibili successivamente alla compilazione degli elenchi, rinuncia ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche a seguito di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti e/o delle correlate graduatorie di istituto. 9
10 Proponiamo di seguito due schede sintetiche relative alle sanzioni previste nei diversi casi di rinuncia ad una proposta di supplenza con riferimento rispettivamente: all inserimento negli elenchi prioritari (prima scheda) alla cancellazione dagli elenchi prioritari del personale che vi risulta inserito (seconda scheda, alla pagina seguente) INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PRIORITARI LE SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA A SUPPLENZA ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE LA DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI TIPOLOGIA DI GRADUATORIA ORARIO SUPPLENZA E ACCOLTA? Graduatoria ad esaurimento della PROVINCIA DI APPARTENENZA Graduatoria ad esaurimento della PROVINCIA DI CODA Orario intero Spezzone in assenza di posti interi Orario intero Spezzone in assenza di posti interi NO l aspirante è escluso SI La domanda è accolta e l aspirante è inserito SI La domanda è accolta e l aspirante è inserito GRADUATORIE DI ISTITUTO di prima fascia correlate alle graduatorie ad esaurimento Orario intero Spezzone in assenza di posti interi NO l aspirante è escluso SI La domanda è accolta e l aspirante è inserito 10
11 CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PRIORITARI E PERDITA DEGLI ALTRI BENEFICI PREVISTI DALLA L. 167/2009 MOTIVO RINUNCIA IMMOTIVATA o senza giustificato motivo a una proposta di supplenza conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari (1), o alla sua proroga o conferma (di qualunque tipologia e durata) MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO (dopo l accettazione della supplenza) ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA RINUNCIA O ABBANDONO DI SUPPLENZA PER: accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche accettare, entro il 30 aprile, una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre accettare la partecipazione a un progetto Regionale RINUNCIA A SUPPLENZA nel caso si sia già impegnati in altra supplenza, anche ad orario parziale qualora la supplenza comporti una retribuzione inferiore all indennità di disoccupazione spettante (2) CANCELLAZIONE SI l aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari SI l aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari SI l aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari NO non è cancellato NO non è cancellato RINUNCIA A PROGETTO REGIONALE (3) NO non è cancellato (1) La rinuncia ad una supplenza temporanea assegnata dalle graduatorie di istituto (ad es. per insegnamenti in cui si è inseriti nella terza fascia) non ha effetti rispetto all inclusione negli elenchi prioritari, ma, ovviamente, comporta le eventuali sanzioni previste dall art. 8 del Regolamento sulle supplenze (D.M. 131/07). (2) Ad esempio: in caso di indennità di disoccupazione pari al 60% della retribuzione intera, si possono rifiutare: nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell infanzia e primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA fino a 21 ore. (3) La rinuncia, senza giustificato motivo, all offerta di partecipazione al progetto regionale da parte dei precari che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità comporta la decadenza dal diritto a percepire l indennità di disoccupazione, qualora spettante, ma non la cancellazione dagli elenchi prioritari. 11
12 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA Miur e l Inps hanno stipulato il 5 agosto 2009 una convenzione, integrata il 2 settembre 2010 in relazione alle fattispecie di cui al D.M. 100/2009, che prevede modalità agevolate di accesso all indennità di disoccupazione ordinaria al fine di consentire ai precari coinvolti dal provvedimento di percepire alternativamente e con continuità: la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto; l indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.! L INPS ha previsto al riguardo una procedura informatica di gestione del pagamento delle indennità di disoccupazione che consente, una volta attivata la prestazione, di sospenderla in occasione dell assegnazione di una supplenza e di riattivarla al termine del contratto senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda da parte del supplente. A tale fine è prevista, nell ambito della banca dati dell Inps, una sezione dedicata ai precari, docenti e ATA, che risultano: in possesso dei seguenti requisiti soggettivi per percepire l indennità di disoccupazione ordinaria: - essere assicurati all'inps da almeno due anni - avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. destinatari di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 e che non abbiano ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto nell anno scolastico 2010/2011.! Sono, pertanto, esclusi tutti coloro che pur avendo prestato servizio nell A.S. 2008/2009 o 2009/2010 con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non possono vantare l iscrizione all INPS per almeno due anni con 52 contributi settimanali. Le scuole hanno accesso alla sezione dedicata della banca dati dell Inps ai fini dell aggiornamento continuo: degli aventi titolo, delle supplenze conferite, dei casi di rinuncia immotivata. La richiesta di pagamento dell indennità di disoccupazione ordinaria va presentata all INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modello DS21 (che è scaricabile dal sito internet ) corredata dall attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro 12
13 per l impiego competente in base alla residenza. Copia della richiesta deve essere consegnata alla scuola L indennità di disoccupazione ordinaria corrisponde: per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l inizio del periodo i disoccupazione; per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l inizio del periodo i disoccupazione; per gli ulteriori 4 mesi, spettanti solo a coloro che hanno superato i 50 anni di età, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione.! I contratti di supplenza stipulati durante la fruizione dell indennità di disoccupazione comportano la sospensione della stessa e la successiva riattivazione al termine del contratto, senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda.! In tali casi il periodo di fruizione dell indennità di disoccupazione è prolungato in misura corrispondente alla durata del contratto di supplenza, e fino al raggiungimento dell arco di tempo massimo complessivamente consentito (8 o 12 mesi per gli over 50 - vedi sopra)! Ricordiamo che: la rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la perdita del diritto a percepire l indennità di disoccupazione ordinaria. È, però, consentito rifiutare contratti di supplenza che diano diritto a uno stipendio inferiore all indennità di disoccupazione spettante. Ad esempio: nel caso l indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.! Resta ferma, per il personale che non possiede i requisiti necessari per percepire l indennità di disoccupazione ordinaria, la possibilità di chiedere l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di lavoro. 13
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
. D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, con particolare riferimento all art. 1 cc. 2-3-4; il D.M. n.
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