2. LE NUOVE DETRAZIONI IN SINTESI

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1 LE DETRAZIONI PER LE SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI I chiarimenti dell Agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 L Agenzia, ha emanato la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 con la quale sono stati forniti numerosi chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie e della nuova detrazione per l acquisto di mobili per l arredo e di elettrodomestici a seguito della conversione con modificazioni del D.L. n. 63/2013 in legge n. 90/ PREMESSA Con la legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, è stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che le rendono più convenienti rispetto al passato ed ha nuovamente introdotto la detrazione per l acquisto di mobili per l arredo e di elettrodomestici. L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 con la quale sono stati forniti i tanto attesi chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle suddette agevolazioni. 2. LE NUOVE DETRAZIONI IN SINTESI Come è noto, il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 contenente disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell edilizia, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più convenienti rispetto al passato. In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate. In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone: 1. la proroga fino al della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%); 2. che la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio; 3. la proroga della detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; 4. la proroga fino al della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a per unità immobiliare; 5. l introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l acquisto di mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di , nonché per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA L agevolazione in analisi costituisce una detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico ed è stata originariamente introdotta per una vasta platea di contribuenti

2 (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007). La stessa è stata prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio , per effetto dell articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l anno 2011, e con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata prolungata anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre Le più recenti modifiche sono state apportate, seppure per un periodo limitato di tempo, dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O. n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) che all articolo 11 ha previsto una proroga del beneficio, sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 ed in ultimo dall articolo 14 del D.L. n. 63/2013 che ha prorogato, il predetto beneficio, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 4 giugno 2013 al 31 dicembre INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO RASSEGNA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE HANNO INTERESSATO L AGEVOLAZIONE 1. Art. 1, commi Legge n. 296/06; 2. Art. 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/ Art. 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/ Art. 1, comma 46, Legge n. 220/ Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/ Art. 11 D.L. n. 83/ Art. 14 D.L. n. 63/2013 Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati al risparmio energetico è una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo. Il legislatore è più volte intervenuto modificando le caratteristiche dell intervento. In particolare, è mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare all Agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l anno e da ultimo anche la percentuale di detrazione. 55% Spese sostenute fino al % Spese sostenute dal sino al La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante.

3 COMMA e art. 9, comma 3, DM INTERVENTI AGEVOLABILI Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite Tabelle. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate come nel caso di cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. VALORE MASSIMO DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL AL , , , , , , , ,85

4 Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all applicazione dell aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile. Nella formulazione originaria dell articolo 14 del D.L. n. 63/02013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, erano esclusi dalla proroga dall agevolazione. Tale esclusione aveva determinato una anomalia in quanto l agevolazione connessa con i predetti interventi era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno Pertanto, era facile suppore, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati interventi esclusi dalla proroga e dal rafforzamento dell'agevolazione, avrebbero potuto, comunque, beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%. La legge di conversione del D.L. ha abrogato le suddette esclusioni dalla proroga per cui gli stessi interventi sono stati nuovamente ammessi al beneficio. COMMA ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI Dal 2008 è agevolabile la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Dal 2012 sono agevolabili le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria VALORE MASSIMO DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL AL , , , ,85 Tale ulteriore modifica ha apportato un altra anomalia soprattutto con riferimento agli interventi effettuati a decorrere dal 1 luglio 2013 fino al 4 agosto 2013 (data di conversione del D.L. n. 63/2013). Sul tema si segnala che la circolare n. 29/E in commento ha fornito un chiarimento molto atteso sulla questione che aveva formato oggetto di immediata segnalazione all Agenzia delle entrate da parte della Confederazione. In particolare, è stato precisato che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale conclusione, secondo l Agenzia, si basa sulla considerazione che il legislatore, disponendo la soppressione dell esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a quelli cui l aliquota del 65% che si applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, a parere dell Agenzia, non apparirebbe coerente sotto il profilo della ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l aliquota del 55% fino al 30 giugno 2013 (precedente termine finale dell agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un interruzione nel periodo intermedio.

5 sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria INTERVENTI AMMESSI SPESE SOSTENUTE DAL Soggetti che possono beneficiare della detrazione Sono ammessi a fruire dell agevolazione in argomento: le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all art. 5, TUIR non titolari di reddito d impresa, i titolari di reddito d impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.). Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. Come specificato dalla R.M. 244/E dell , la circostanza che il decreto faccia costante riferimento a edifici esistenti, esclude che l agevolazione possa riguardare gli interventi in questione realizzati su immobili in costruzione. Le modalità per beneficiare dell agevolazione cambiano a seconda dei soggetti interessati. Al riguardo si ricorda che per spese sostenute, si intendono: PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI AUTONOMI PER TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA Principio di cassa Effettivo pagamento delle spese (indipendentemente dall avvio dei lavori) Esempio: lavori iniziati a maggio 2013 e pagati a maggio e luglio 2013: 1. detrazione 55%: spese pagate a maggio detrazione 65%: spese pagate a luglio 2013 Principio di competenza (articolo 109 TUIR): le prestazioni di servizi devono essere ultimate, per le cessioni, i beni devono essere consegnati o spediti nel periodo in esame. 4. LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI Il comma 2 dell art. 14 del decreto legge n. 63/2013, non modificato dalla legge di conversione, prevede che: la detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.. Con riferimento ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, si segnala che il legislatore ha previsto una maggiore durata dell agevolazione, il cui termine di scadenza è stato fissato al 30 giugno 2014, poiché tale tipologia di lavori richiede tempi per la progettazione, l espletamento delle procedure autorizzatorie e l attuazione più ampi. Per tale ragione, il comma 2, pur lasciando inalterata la percentuale di detrazione al 65% e la tipologia di interventi agevolabili, chiarisce che tali disposizioni si applicano se i lavori: sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali; che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

6 SPESE SU CONDOMINI DETRAZIONE 65% SPESE SOSTENUTE DAL AL Per quanto concerne la nozione di parti comuni degli edifici condominiali, si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state recentemente modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno L art del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Il successivo art bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell articolo Modalità di fruizione della detrazione La proroga della detrazione al 31 dicembre 2013, disposta dal comma 3 dell articolo 14 del D.L. n. 63/2013 non ha modificato le modalità di fruizione della stessa che avviene in 10 quote annuali di pari importo. RATEIZZAZIONE DETRAZIONE 65% Spese Sostenute dal al QUOTE Nel corso del 2011, inoltre, sono variate le modalità di fruizione della detrazione per cui: è stato eliminato l obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera, è stata ridotta al 4% la ritenuta che deve essere operata dalla banca/posta all atto del pagamento con bonifico delle spese in esame ed ha modificato, in caso di cessione dell immobile, il beneficio è trasferito all acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti (cfr. Circolare Agenzia entrate n. 19/E del 1 giugno 2012).

7 5. DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Si ricorda che la detrazione del 36% su lavori di ristrutturazione edilizia aveva già subito modifiche nel 2012 ad opera dell articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012) il quale ha innalzato i margini di convenienza della detrazione: a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012) e fino al 30 giugno 2013, infatti, la detrazione spetta in misura pari al 50% (anziché all ordinario 36%) delle spese sostenute per l intervento agevolato. Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un ammontare massimo di , anziché La disposizione, in sostanza aveva modificato esclusivamente la percentuale della detrazione e l importo massimo della spesa ma ha lasciato invariate tutte le altre caratteristiche (modalità di pagamento, tipologia di interventi ecc.) per i quali valgono tutti i chiarimenti già forniti in passato. La proroga concessa all agevolazione, ad opera dell articolo 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013, rende ancora più conveniente tale beneficio estendendo l agevolazione potenziata dal citato D.L. n. 83/2012 alle spese documentate sostenute fino al 31 dicembre In altre parole, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013: si applica la detrazione IRPEF nella misura del 50% con il limite massimo di spesa detraibile pari a euro. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DETRAZIONE 50% SPESE SOSTENUTE DAL AL

8 Rientrano nell agevolazione del 50% di cui all articolo 16-bis del TUIR, ad esempio, i seguenti interventi: manutenzione ordinaria solo su parti comuni di edifici manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali INTERVENTI AGEVOLATI eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi) realizzazione di strumenti che tramite la comunicazione la robotica e altre tecnologie più avanzate per la mobilità dei portatori di handicap impianti finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (impianti di allarme) cablatura edifici e contenimento acustico adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica degli edifici bonifica amianto opere volte ad evitare infortuni domestici Per ogni singola categoria di interventi, le prestazioni possono consistere in: 1. interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempreché gli stessi si riferiscano a determinate parti comuni di edifici condominiali per cui la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale; 2. interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

9 3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 4. interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 5. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 6. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle tipologie di opere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 7. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale); 8. interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione); 9. realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992; 10. interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine atti illeciti il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (es. impianto di allarme, grate, tapparelle metalliche, vetri antisfondamento ecc.); non rientra, invece nell agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza; 11. interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 12. interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; 13. interventi di bonifica; 14. l esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici sugli immobili. L innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l incremento delle spese ammissibili da euro a euro si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell unità immobiliare. Gli interventi oggetto del predetto comma 3 si riferiscono al restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie i quali coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b dell art. 16-bis), così come sono i medesimi l aliquota applicabile e l importo massimo della spesa ammissibile (cfr. anche istruzioni al modello UNICO PF 2013 e ). 5.1 Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità La legge di conversione (L. 90/2013) del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nell art.16 il comma 1- bis il quale consente di detrarre, nella misura del 65%, le spese per interventi finalizzati all adozione di misure antisismiche - di cui alla lett. i) comma 1, dell art. 16-bis - riferite ad abitazioni principali e ad attività produttive ubicate in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2) dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo Il tetto massimo di spesa è pari a euro per singola unità immobiliare.

10 Per tale tipologia di spese, sostenute fino al 31 dicembre 2013, la detrazione è stata potenziata dal 50% al 65% e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. A regime, poiché le stesse, rientrano, come già detto, tra quelle agevolabili ai sensi dell art.16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, saranno detraibili nella misura del 36%, al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 65% spetta esclusivamente agli immobili: adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive; situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2). IMMOBILI CHE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 65% ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ADIBITI AD ATTIVITA PRODUTTIVA SITUATI IN ZONE 1 E 2 A PIU ALTO RISCHIO ANTISISMICO Per individuare quali siano le zone 1 e 2 va fatto riferimento all ordinanza del Consiglio dei Ministri n del 20 marzo 2003 allegato A. Sono state individuate 4 diverse zone in relazione al rischio sismico e nell allegato A viene riportata la lista dei singoli comuni con la zona di appartenenza. Solo quelli con assegnazione di zona 1 e 2 possono ritenersi idonei a godere della detrazione al 65%, una volta rispettate le ulteriori condizioni. Per gli interventi realizzati su immobili situati al di fuori di tali aree (zona 3 e 4) e per gli immobili siti in zone 1 e 2, ma non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva, l agevolazione si attesta, sino al 31 dicembre 2013, al 50%. IMMOBILI SITUATI IN ZONE 1 E 2 NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE SITUATI IN ZONE 1 E 2 NON ADIBITI AD ATTIVITA PRODUTTIVA NON BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 65% IMMOBILI SITUATI IN ZONE 3 E 4 Le opere ammesse al bonus maggiorato sono: la messa in sicurezza statica degli edifici; adozione di misure antisismiche alle parti strutturali; redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione. Possono beneficiare della detrazione sia i soggetti passivi IRPEF che IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili a condizione che le spese stesse siano rimaste a loro carico e possiedano l immobile in base ad idoneo titolo. Le opere devono essere regolari dal punto di vista delle norme urbanistiche e le procedure autorizzative devono essere attivate dopo l entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in oggetto (4 agosto 2013). Inoltre gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi immobili. Se sono relative a centri storici, vanno eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità.

11 Anche per gli interventi relativi a tipologie di immobili sopra descritti valgono le regole ordinarie previste per la detrazione sul recupero del patrimonio edilizio: Limite massimo di spesa di ALIQUOTA 65% Fruibile in 10 quote annuale di pari importo Pagamento con bonifico bancario o postale parlante 6. DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI L articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, inoltre, ha introdotto una detrazione per l acquisto di mobili destinati all arredo e di elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) di una unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione. Il citato comma 2 dispone testualmente: Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. L agevolazione non rappresenta una novità in quanto il legislatore con l articolo 2 del D.L. n. 5/2009 (conv. Legge n. 33/2009) aveva già introdotto una disposizione analoga ( 1 ), tuttavia, poiché tra le due sussistono numerose differenze, nella circolare n. 29/E in analisi, l Agenzia chiarisce che non è possibile rinviare ai chiarimenti forniti in passato per la precedente agevolazione. 6.1 Chi può beneficiare del bonus La circolare in commento precisa che possono beneficiare della detrazione per l acquisto di mobili di grandi elettrodomestici, tutti quei contribuenti che beneficiano della detrazione di cui al comma 1 dell articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ovvero quei soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 16-bis del Tuir. In realtà, sul punto, si segnala una passaggio della circolare n. 29/E che potrebbe ingenerare nei contribuenti confusione. In particolare, l Agenzia, al paragrafo 3.1, sembra ammettere al bonus arredamento i contribuenti che sostengono una qualunque delle tipologie di spesa di cui all articolo 16-bis del tuir, nel prosieguo della circolare, al paragrafo 3.2, restringe, però, tale ambito ai soli contribuenti che sostengono spese per beni agevolati finalizzati all arredo delle singole unità immobiliari e delle parti comuni oggetto di: 1. manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; 2. di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; 1 Detrazione dall IRPEF di una somma pari al 20% delle spese sostenute dal al per l acquisto di: mobili, elettrodomestici di classe energetica A+, apparecchi televisivi, computer, destinati all arredamento di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi agevolati ai sensi dell articolo 1 della Legge n. 449/1997, avviati dal 1 luglio L Agenzia è intervenuta sull argomento con Circolare n. 35 del 2009.

12 3. di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, 4. di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; 5. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 6. di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Già in passato, con riferimento alla precedente agevolazione introdotta con l articolo 2 del D.L. n. 5/2009, l Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 16 luglio 2009 aveva ancorato il bonus alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 legge 27 dicembre 1997 n. 449 limitatamente ai soli "... interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data... ". Peraltro, l interpretazione appare coerente con la finalità della norma (agevolare l acquisto di mobili ed elettrodomestici da inserire in un contesto edilizio oggetto di intervento) oltre che con il dettato normativo che parla di acquisti finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La condizione primaria, quindi, perché si possa fruire di questa nuova detrazione è che i mobili e i grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) acquistati siano destinati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Così come riproposta, la nuova detrazione costituisce di fatto una novità rispetto all analoga agevolazione del 2009, in quanto nell attuale formulazione della norma il legislatore ha eliminato la limitazione che legava tale bonus alle singole unità immobiliari residenziali rendendo di fatto fruibile il bonus nei casi: 1. di interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali; 2. di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi ecc.); 3. di interventi per la ricostruzione o il ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; 4. di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie. In quest ultima fattispecie, il bonus (detrazione del 50% su un massimo di spesa di ) si applica in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell unità immobiliare e compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. Al medesimo contribuente spetta la detrazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo. Con riferimento al caso sopra evidenziato, si precisa che sebbene la detrazione relativa alla ristrutturazione edilizia venga concessa su un importo del 25% del prezzo dell unità immobiliare oggetto di intervento, la detrazione per le spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spettante all acquirente/assegnatario delle singole unità immobiliari compete per intero e non deve essere riproporzionata. Interventi su singole unità immobiliari residenziali (Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLLEGATI AI QUALI SPETTA IL BONUS ARREDAMENTO Interventi su parti comuni di edifici residenziali (Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) Interventi su immobili danneggiati da eventi calamitosi Interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o da coop edilizie

13 E importante, tuttavia, precisare che le spese per lavori su parti comuni di edifici condominiali consentono al singolo condomino di beneficiare pro quota della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ma non gli permettono detrarre le spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare. 6.2 Data di avvio degli interventi che danno diritto al bonus mobili e grandi elettrodomestici Il comma 2 dell art. 16 del decreto in commento, a differenza dell analoga agevolazione operante nel 2009, non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi. Pertanto, la nuova riedizione del bonus sull acquisto di mobili e grandi elettrodomestici diventa ancor più conveniente, grazie alle aperture concesse dall Agenzia Entrate con la circolare n. 29/E. In sostanza la predetta circolare, chiarisce che i soggetti che sono ammessi alla detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i quali, in virtù del richiamato comma 1, hanno sostenuto le predette spese dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell articolo 11, comma 1 del D.L. n. 83/2012). Tale data rappresenta il presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativa di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un breve periodo di tempo che consente di considerare l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici come completamento dell arredo dell immobile su cui i lavori sono stati effettuati. La circolare precisa, quindi, che il sostenimento delle spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere anche antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui detti beni sono destinati. L'importante è che gli arredi siano destinati allo stesso immobile oggetto dei lavori e che non siano pagati prima dell'inizio dell'intervento. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. La data di avvio potrà essere comprovata: dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Esempio n. 1 Si fa il caso di un soggetto che ha effettuato lavori di recupero edilizio a settembre 2012, per i quali ha sostenuto delle spese che gli consentono di beneficiare della relativa detrazione. Tale soggetto, nel settembre 2013 ha acquistato un frigorifero di classe A+ ed un divano. Tali ultime spese, sono agevolabili nei limiti previsti dall articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/ Caratteristiche della detrazione La detrazione viene concessa per le spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuate a decorrere dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre La percentuale di detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di e deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. In sostanza, se l acquisto di tali beni fosse pari al limite massimo di spesa consentito, la detrazione sarebbe pari a 500 per 10 anni. DETRAZIONE 50% Spese Sostenute (max ) dal al QUOTE

14 Come in precedenza indicato, la condizione primaria per fruire di tale bonus è che il soggetto abbia sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 16-bis del Tuir in relazione alle quali beneficia della detrazione di cui al comma 1 dell articolo 16 del D.L. n. 63/2013. In base ai suddetti chiarimenti, quindi, la detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è cumulabile con quella relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. 6.4 Quali sono i beni agevolabili La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica. La detrazione ha l obiettivo di sostenere i settori produttivi di riferimento, pertanto, nonostante l articolo 16, comma 2, non lo dica in maniera esplicita, la circolare 29/E chiarisce che tale beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. MOBILI O ELETTRODOMESTICI NUOVI AGEVOLABILE MOBILI O ELETTRODOMESTICI USATI NON AGEVOLABILE Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell immobile stesso. In altri termini, l acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi precedentemente indicati. A titolo esemplificativo tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l etichetta energetica. L acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l obbligo di etichetta energetica. Ai fini dell individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

15 GRANDI ELETTRODOMESTICI (Allegato 1B D.Lgs. 151/2005) DETRAIBILI Grandi apparecchi di refrigerazione Frigoriferi Congelatori Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti Lavatrici Asciugatrici Lavastoviglie Apparecchi per la cottura Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche Forni a microonde Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l ulteriore trasformazione di alimenti Apparecchi elettrici di riscaldamento Radiatori elettrici Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani Ventilatori elettrici Apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM Altre apparecchiature per la ventilazione e l estrazione d aria Nell importo delle spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste dalla normativa. 6.5 Modalità di pagamento della spesa e adempimenti Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato la detrazione mettendo in risalto il fatto che la stessa è stata costruita mutuando le sue caratteristiche da quella per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Una novità, tuttavia, esiste e riguarda le modalità di pagamento. Sul tema infatti la circolare 29/E contiene un importante apertura in quanto, oltre alla conferma dell obbligo di effettuare il pagamento delle predette spese mediante l apposito bonifico bancario o postale (come nel caso degli interventi di recupero del patrimonio edilizio), per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. MODALITA DI PAGAMENTO Bonifico bancario Bonifico postale Carte di credito Carte di debito (bancomat) SI RITENUTA 4% NO RITENUTA 4% Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. A seconda della tipologia di pagamento scelta la spesa si ritiene effettuata: nel caso del bonifico vale la data di effettuazione; nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, conta il giorno di utilizzo della carta, evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto; nel caso di finanziamenti, vale la data in cui è stato eseguito il pagamento a favore del rivenditore, non il rimborso delle rate alla finanziaria.

16 Nei casi in cui si effettui il pagamento di mobili/elettrodomestici tramite bonifico bancario o postale, le banche o le poste tratterranno la ritenuta d acconto del 4% introdotta dall art. 25 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. n. 122/2010) (la misura della suddetta ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4% dall art. 23 comma 8 del D.L. n. 98/2011, conv. In L. n. 111/2011, a decorrere dal 6 luglio 2011). Nei bonifici dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso di pagamento con carte di credito e di debito (bancomat), invece, poiché manca una specifica causale che consenta agli istituti di credito di individuare le transazioni che godono della detrazione, si ritiene che la ritenuta d acconto del 4% non debba essere applicata. Il contribuente, ai fini dei controlli dell Amministrazione finanziaria, deve conservare: 1. le ricevute dei bonifici, (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 36%/50%); 2. le ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito e la documentazione di addebito sul conto corrente; 3. le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall obbligo della conservazione della documentazione individuata dal citato provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

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