Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale. A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale

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1 Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale

2 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare In attuazione della legge delega sul federalismo n 42/2009 è devoluto ai comuni il gettito derivante dai tributi sugli immobili ubicati nel proprio territorio I tributi sono: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all articolo 1 della tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a); c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti

3 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare - 2 Per garantire un equilibrio territoriale è istituito un FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO della durata di 5 anni Il fondo cessa di esistere con l attivazione del FONDO PEREQUATIVO previsto dalla legge 42/2009 Il FONDO SPERIMENTALE di riequilibrio è articolato in 2 sezioni La prima sezione è finanziata attraverso i seguenti tributi: Imposta di registro e imposta di bollo Imposta ipotecaria e catastale Tributi speciali catastali Tasse ipotecarie La seconda sezione è finanziata da: Imposta sul reddito delle persone fisiche Cedolare secca sugli affitti

4 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare - 3 Il gettito che rimane di competenza dello Stato deriva da: A) Imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto B) Addizionale all accisa sull energia elettrica Allo Stato è garantita una compartecipazione: al gettito dei tributi (definiti al comma 1) Alla Imposta municipale propria (art.4) La percentuale di compartecipazione è stabilita entro il 30 novembre 2010

5 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare - 4 Con apposito Decreto sono definite le modalità di finanziamento e riparto delle 2 sezioni del FONNDO SPERIMENTALE e delle quote del gettito dei tributi individuati Nel riparto si tiene conto dei FABBISOGNI STANDARD Della partecipazione dei comuni che hanno aderito alla lotta all evasione fiscale come prevista nell articolo 18 della legge 122/10 Per i comuni sotto i abitanti sono previste modalità di riparto differenziate forfettizzate semplificate Riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito del Fondo sperimentale di riequilibrio

6 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare - 5 E assicurato ai comuni il maggior gettito derivante dall accatastamento degli immobili finora non dichiarati al catasto Elevata al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni nella lotta all evasione fiscale in attuazione del D.L. 203/2005 e Legge 248/2005 Il D.L. 78/10 convertito nella legge 122/10 all articolo 18 ha aumentato al 33% la quota che entra nelle casse dei comuni che aderiscono ai protocolli antievasione con l Agenzia delle Entrate (nella normativa indicata era previsto il 30%)

7 Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare - 5 I comuni hanno diritto all eccesso ai dati dell anagrafe tributaria relativa a: 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un attività di lavoro autonomo o di impresa; il sistema informativo della fiscalità è integrato, d intesa con l ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

8 Art.2 Cedolare secca sugli affitti Il proprietario di unità immobiliari ha la facoltà rispetto al regime per la determinazione del reddito fondiario di optare per il nuovo regime: A decorrere dal 2011 il canone di locazione degli immobili ad uso abitativo può essere assoggettato alla CEDOLARE SECCA sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali, nonché dell imposta di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca si applica con una sola aliquota del 20 per cento Può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non esiste obbligo di registrazione. Rimane fermo l obbligo di della dichiarazione dei redditi e della registrazione del contratto. La cedolare secca è versata con gli stessi obblighi temporali dell Irpef

9 Art.2 Cedolare secca sugli affitti - 2 Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato, o è indicato in misura inferiore, le sanzioni amministrative previste sono applicate con misura raddoppiata La Cedolare secca sostituisce anche l imposta di registro sul contratto di locazione a decorrere dal 2011 Ai contratti di locazione stipulati non registrati entro il termine di legge si applica la seguente disciplina: la durata del contratto di locazione è di 4 anni dalla data di registrazione volontaria o d ufficio La disciplina del rinnovo è quella prevista dalla legge 431/1998 (art.2 comma 1) A decorrere dalla registrazione il canone di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre al adeguamento dal secondo anno in base al 75% dell aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo. Se il contratto prevede un canone inferiore si applica il canone concordato tra le parti

10 Art.3 federalismo fiscale municipale a regime In attuazione delle disposizioni della legge delega n 42/2009 sul federalismo fiscale per i finanziamento dei comuni in sostituzione delle attuali forme di imposizione sono introdotte due nuove imposte: Una imposta municipale propria Una imposta municipale secondaria facoltativa

11 Art.4 imposta municipale propria - 1 L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA è istituita a decorrere dal 2014 con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 30 novembre dell anno precedente e sostituisce per la componente immobiliare: l Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, L imposta di registro L imposta ipotecaria L imposta catastale L imposta di bollo l imposta sulle successioni e donazioni Le tasse ipotecarie I tributi speciali catastali L imposta comunale sugli immobili Presupposto dell imposta: a) Il possesso di immobili diversi dall abitazione principale b) Il trasferimento di immobili

12 Art.4 imposta municipale propria - 2 L imposta non si applica all abitazione principale e alle pertinenze della stessa I comuni con propria deliberazione del bilancio di previsione possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti le percentuali dell aliquota fissata. In caso di immobile locato l imposta è ridotta del 50% L imposta è ridotta de 50% anche nel caso abbia ad oggetto immobili relativi all esercizio di attività d impresa ed enti non commerciali

13 Art.5 applicazione dell imposta municipale propria nell ipotesi di possesso I proprietari di imobili effettuano il versamento dell imposta al comune per l anno in corso in 4 rate di pari importo Le scadenze sono: 31 marzo 16 giugno 30 settembre 16 dicembre Resta facoltà del contribuente di corrispondere il dovuto in una unica soluzione

14 Art.6 applicazione dell imposta municipale propria nell ipotesi di trasferimento L imposta municipale propria in caso di trasferimento è dovuta per gli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito.

15 Art.7 imposta municipale secondaria facoltativa L IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA FACOLTATIVA può essere introdotta a partire dal 2014 Sono esclusi gli immobili ad uso abitativo Per la sua introduzione è prevista la consultazione popolare, da svolgere secondo le modalità previste dallo statuto comunale e con conseguente deliberazione consiliare Sostituisce una o più di una delle seguenti forme di prelievo: Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni Il canone per l autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari L addizionale per l integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

16 Art.8 ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie L imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall imposta regionale sulle attività produttive Sono previsti a supporto della disposizione i decreti inerenti la modifica del sistema di finanziamento degli enti locali e delle regioni in materia di fabbisogni standard e superamento conseguente della spesa storica con la definizione del fabbisogno dei comuni come previsto dall articolo 11 della Legge 42/2009.

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