OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

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1 Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, con crediti erariali compensabili. Tale compensazione si effettua utilizzando il mod. F24 accise. Rif.to normativo: art. 31 del D.L. n. 78/10 convertito dalla Legge n. 122/2010, decreto MEF , Circolari Agenzia Entrate n. 4 e n. 13, Risoluzione Agenzia Entrate n. 18. Decorrenza: Dal 01/01/2011 Soggetti interessati: Tutti TMG COMMERCIALISTI 1

2 Come noto, l art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dall , il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e scadute di importo superiore a Pertanto, finché le somme iscritte a ruolo scadute non sono estinte, al contribuente è vietato utilizzare in compensazione eventuali crediti d imposta disponibili. Con il DM , pubblicato sulla G.U , n. 40 sono state definite le modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, consentendo di estinguerli con utilizzo in compensazione dei crediti d imposta disponibili. In buona sostanza, in presenza di cartelle scadute e di crediti d imposta disponibili, questi ultimi vanno preliminarmente utilizzati a compensazione delle cartelle e solo successivamente, per l eventuale residuo, a compensazione di altri tributi. DEBITI E CREDITI INTERESSATI DALLA DISPOSIZIONE E vietato l utilizzo in compensazione orizzontale (tramite modello F24) dei crediti erariali fino a concorrenza dell importo dei debiti: iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per accessori si intendono oltre agli interessi e le sanzioni, gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall agente della riscossione); di ammontare superiore a (compreso il valore degli oneri accessori); per i quali è scaduto il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica). I tributi erariali a cui fare riferimento sono a titolo esemplificativo: le imposte dirette, l imposta sul valore aggiungo e le altre imposte indirette. N.B. Tra le imposte erariali rientrano anche l IRAP e le addizionali all IRPEF, nonchè le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta. Rientrano nell ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all imposta di registro. Rimangono escluse le altre imposte, ad esempio: i tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL), ecc. RUOLI CHE IMPEDISCONO LA COMPENSAZIONE La preclusione alla compensazione vale non soltanto per le cartelle notificate successivamente al 1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica. La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio. La preclusione alla compensazione non opera dei seguenti casi: debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella; ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione; debiti per i quali è stata concessa la rateazione. Va però precisato che, nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, e quindi, solo la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di euro, tra l ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Invece, nel caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di 2

3 due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, in questo caso la preclusione riguarda l importo complessivo del debito residuo non pagato. COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO Per effetto dell entrata in vigore del predetto Decreto , il contribuente non può effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Questo comporta che, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino al pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a Soltanto dopo l estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente è libero di utilizzare in compensazione orizzontale (tramite mod. F24) i crediti erariali disponibili. Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione Accise / Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione : il codice ente R ;la sigla della provincia dell ambito di competenza dell Agente della riscossione presso il quale è in carico il debito; il codice tributo RUOL, istituito dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione , n. 18/E. ESEMPIO Società che presenta la seguente situazione: - debito per somme iscritte a ruolo (irpef, sanzioni, interessi, oneri accessori) non pagato pari a 5.000; - credito IVA 2010 pari a La contribuente intende utilizzare in compensazione il credito IVA 2010 per il pagamento del debito iscritto a ruolo scaduto. A tal fine il mod. F24 Accise va così compilato: , , ,00 R GO RUOL Dopo aver effettuato tale pagamento il contribuente può liberamente utilizzare il residuo credito IVA 2010 a disposizione, pari a ( ), in compensazione di altri debiti. 3

4 Come specificato nella circolare n. 13, l estinzione delle cartelle di pagamento tramite compensazione non dovrebbe essere preclusa alle cartelle per le quali non sia scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza si ritiene che sia possibile ricorrere al citato meccanismo di compensazione anche per estinguere le cartelle di pagamento nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo). COMPENSAZIONE VERTICALE Sono invece escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. verticali o interne, cioè quelle che riguardano la stessa imposta, ad esempio iva con iva da versare, saldo Ires a credito con acconti ires, ecc ESEMPIO Società che presenta la seguente situazione: debito per somme iscritte a ruolo (irpef, sanzioni, interessi) non pagato pari a 5.000; iva a debito mese di gennaio 2011 euro credito iva anno 2010 euro Il contribuente può utilizzare il credito iva relativo al 2011 in diminuzione del debito iva relativo a gennaio, versando così la differenza di euro 2.000,00 ( ). PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO Nel caso in cui i crediti erariali disponibili non siano capienti ai fini dell integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute, la compensazione può essere effettuata anche parzialmente. L art. 4 del decreto prevede che, in caso di pagamento parziale, il contribuente deve preventivamente comunicare all agente della riscossione le posizioni da estinguere In assenza di tale comunicazione l Agente della riscossione imputa il pagamento ai sensi dell art. 31 del D.P.R. 602/73. Ciò significa che, l imputazione è effettuata, per i debiti d imposta già scaduti (costi accessori compresi), alle imposte/quote di imposta ugualmente garantite, con precedenza a quella più remota. SANZIONI La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato e non può essere applicata fino al momento in cui sull iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa. In tal caso i termini per applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione. Di fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell importo utilizzato in compensazione. 4

5 Esempi: 1) debito inps iscritto a ruolo e scaduto euro 2.000; credito ires di euro Il debito a ruolo, ancorché superiore a 1.500, non è riferito ad imposte erariali, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito ires senza necessità di preventiva estinzione del debito previdenziale. 2) debito irpef iscritto a ruolo e scaduto euro 700; credito IVA 2010 di euro Siccome il debito iscritto a ruolo è inferiore ad euro 1.500, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA senza necessità di preventiva estinzione del debito IRPEF. Il debito tributario può comunque essere compensato con il credito IVA. 3) debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non pagato e scaduto euro ; credito IRPEF 2009 pari a ; debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il , pari a Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a 1.500, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all estinzione del debito scaduto. A seguito di tale pagamento, ipotizzato mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a ( ) in compensazione del debito IVA. 4) debito per somme iscritte a ruolo (IRES, sanzioni, interessi) non pagato pari a relative ad una cartella di pagamento notificata il ; credito IRES 2009 pari a ; debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il , pari a Il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a 1.500; tuttavia, al 16.3 lo stesso non è scaduto, in quanto non sono ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica. Di conseguenza, la società può utilizzare in compensazione il credito IRES 2009 per il pagamento del saldo IVA periodico. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, ossia dal 14.4, l utilizzo del credito IRES 2009 residuo ( ) è bloccato. Da tale data il contribuente deve provvedere all estinzione del debito scaduto prima di poter utilizzare in compensazione, senza incorrere in sanzioni, il residuo credito IRES 2009 (ad esempio, ai fini della compensazione dei debiti in scadenza il ). 5) debito per somme iscritte a ruolo (IRAP, sanzioni, interessi) non pagato pari a relative ad una cartella di pagamento notificata il ; credito IRPEF 2009 pari a 7.000; Poiché Il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a ed è scaduto, il contribuente non può utilizzare in compensazione il credito IRPEF 2009 senza prima estinguere tale debito. Se il contribuente intende utilizzare il credito irpef 2009 per il pagamento (parziale) del debito iscritto a ruolo, deve prima comunicare all Agente della riscossione le partite debitorie da estinguere. 5

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