STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DOMICILIO-DURATA. Articolo 1

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1 STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DOMICILIO-DURATA Articolo 1 1. E costituita una società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico denominata Capri Servizi S.r.l.. 2. Il Comune di Capri è socio unico della società. 3. La società svolge le attività di cui all art. 3 del presente Statuto secondo le modalità di cui all art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all art. 41 dello Statuto Comunale e all art. 26 del Regolamento Comunale per i Servizi Pubblici. La società opera pertanto secondo le modalità proprie degli affidamenti cd. in house : il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con il socio unico titolare del capitale sociale. 3 bis- la società assume il carattere di organismo di diritto pubblico, sottoposto alle norme dettate in materia di patto di stabilità interno; 4. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale. 5. Il controllo analogo è esercitato da parte del socio unico attraverso la consultazione della società sulla gestione e sull organizzazione dei servizi pubblici affidati, sull andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, e con l audizione dell Organo Amministrativo con la frequenza e le modalità di cui all art. 16. Il controllo analogo è da intendersi esercitato dal socio unico in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica, con i tempi e le modalità di cui all art. 12, e con il coinvolgimento, di volta in volta, degli organi o dei soggetti competenti dell Amministrazione comunale, nel rispetto delle attribuzioni e delle

2 competenze previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n Il controllo analogo è attuato secondo quanto previsto dall art. 41 dello Statuto Comunale e dall art. 26 del Regolamento dei Servizi Pubblici. 6. il controllo analogo è esercitato da un organismo tecnico interno all Ente formato dal dirigente del servizio ambiente, dal dirigente servizio tributario, dal segretario generale e dal presidente del collegio di revisione. Detto organo formula una relazione nei termini di cui al successivo art.16- da sottoporre al Consiglio Comunale nella quale vengono analizzati i profilo tecnici amministrativi gestionali della gestione del servizio in house i parametri qualitativi e quantitativi raggiunti, le procedure eseguite dalla propria partecipata in materia di appalti di servizi e forniture e di assunzione di personale. Articolo 2 1. La società ha sede nel comune di Capri (NA). 2. L Organo Amministrativo può trasferire l indirizzo della sede sociale nell ambito del comune ove ha sede la società, potrà inoltre istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all Assemblea straordinaria dei soci. 3. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall Assemblea dei soci. Articolo 3 1. La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari e/o

3 connesse per il Comune di Capri, in conformità alla legislazione vigente. 2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività: - spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o speciali; - gestione e manutenzione del verde pubblico; - servizi per l esecuzione di lavori di pulizia delle aree e degli specchi d acqua demaniali marittimi; - servizi pubblici di interesse turistico, oltre all organizzazione e gestione di azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione e progettazione; - gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Capri; con riferimento a tale attività la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva, contabilizzazione, rendicontazione e gestione del contenzioso; - servizio di pubbliche affissioni; - gestione del patrimonio comunale; - progettazione, realizzazione, sviluppo, aggiornamento, manutenzione e gestione di sistemi informativi territoriali (SIT) e relativi siti web; - sviluppo di software e pacchetti applicativi ai fini del SIT; - progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione di rilevazioni sul territorio. 3. La società può altresì svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune di Capri intenda affidare con apposita convenzione, previa modifica del presente Statuto in Consiglio Comunale. 4. Inoltre, la società potrà assumere la gestione di servizi pubblici anche da altri Enti ed

4 Amministrazioni Pubbliche, secondo le norme previste dalla legge. 5. La società può svolgere attività di formazione professionale, di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all oggetto sociale. 6. La società potrà altresì, nel rispetto delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari (queste ultime con esclusione della gestione di immobili non propri), commerciali, industriali e finanziarie (con esclusione della locazione finanziaria attiva, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità sociali, compresa l assunzione di finanziamenti e mutui, l assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell interesse di terzi. 7. La società potrà raccogliere fondi presso i soci con l obbligo di rimborso ai sensi della delibera CICR del 3 marzo E esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse. 1-La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari e/o connesse per il Comune di Capri in conformità alla legislazione vigente; 2- In particolare la società può svolgere le seguenti attività: - spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o speciali; - gestione e manutenzione del verde pubblico; - servizi per l esecuzione di lavori di pulizia delle aree e degli specchi d acqua demaniali marittimi; - gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali nonché dei proventi

5 derivanti da tariffa TIA, con riferimento al servizio integrato ambientale, in ordine sia alle attività di liquidazione, che accertamento e riscossione spontanea e coattiva, comprensiva delle fasi di contabilizzazione, rendicontazione e gestione del contenzioso; - Altri servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune. 3 La società potrà assumere a mezzo gara la gestione dei servizi ambientali anche di altri enti ed amministrazioni pubbliche, secondo la normativa vigente. -. Articolo 4 1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. 2. Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se istituito, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. 3. Il domicilio è comprensivo di indirizzo, di numero di fax e di . Articolo 5 I rapporti tra la società ed il Comune di Capri saranno regolati da convenzioni di affidamento dei suddetti servizi. TITOLO II CAPITALE SOCIALE Articolo 6 1. Il capitale sociale è di euro ,00 (quattrocentomila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. 2. Il capitale sociale non potrà mai essere ceduto a soggetti privati.

6 3. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni. 4. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Articolo 7 1. In caso di cessione di quote, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione che dovrà essere esercitato secondo le modalità previste dal cod. civ., salvo specifiche norme riguardanti gli Enti pubblici. 2. E vietata la cessione di quote ad eventuali soggetti privati. Articolo 8 1. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni di cui siano titolari ed in conformità di quanto previsto dall art e ss. del cod. civ.. TITOLO III ASSEMBLEA Articolo 9 1. L Assemblea è convocata dall Organo Amministrativo nella sede sociale od altrove, purchè nel territorio nazionale. 2. L Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. 3. L Organo Amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

7 4. L Assemblea viene convocata con avviso contenente il giorno dell adunanza, il luogo, l ora e l elenco delle materie da trattare, nonchè il giorno, luogo ed ora per l adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. 5. L avviso deve essere spedito ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci con mezzi ( raccomandata, telegramma, fax o ) che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. Informativa della convocazione dell Assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale. 6. Sono valide le Assemblee totalitarie ai sensi dell art bis, comma 5 cod. civ.. Articolo I soci hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che deve essere conservata agli atti della società. 2. Gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell Assemblea. La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori dell Ente locale socio unico. Articolo Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Articolo Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. 2. L Assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e su quelli che la maggioranza degli Amministratori vorrà

8 sottoporre alla sua approvazione. Le decisioni dell Assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all art. 50 del T.U.E.L. nonchè dell art. 41 dello Statuto e dell Art. 26 del Regolamento per i Servizi Pubblici. 3. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del socio Comune di Capri più importanti atti di gestione, quali, ad esempio, alienazione ed acquisto di immobili e di altri diritti reali, accensione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamenti, assunzione di partecipazioni in altre società o imprese, assunzione del personale, appalti di lavori o di servizi di valore superiore alla soglia al di sopra della quale non è ammessa per il Comune la trattativa privata. 4. L Assemblea per l approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l Assemblea per l approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dall art cod. civ.. 5. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, l Assemblea è convocata dall Organo Amministrativo almeno due volte all anno: - entro la fine del mese di dicembre per l approvazione del Piano Annuale di Sviluppo della società per l esercizio successivo; - entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, per la presentazione da parte dell Organo Amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al primo semestre di esercizio, e della relazione sullo stato di attuazione del

9 Piano Annuale di Sviluppo della società. 6. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore Unico ovvero, in loro assenza, da persona eletta dall Assemblea. L Assemblea nomina un segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell Assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge o per decisione assembleare, da un notaio. 7. Spetta al Presidente constatare la legale costituzione dell Assemblea, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea. 8. Una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate dall astensione dal voto o dall allontanamento degli intervenuti che per qualsivoglia motivo si verifichi nel corso dell adunanza. 9. L Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze indicate nell art bis cod. civ Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Articolo La società è amministrata, a scelta dell Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci. Qualora vengano nominati più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di

10 esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione. 2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. 3. La revoca o la sostituzione dei Consiglieri è di esclusiva spettanza dell Assemblea dei soci. 3. All Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. 4. L Assemblea può inoltre stabilire compensi da assegnare agli Amministratori in relazione alle funzioni espletate. Articolo Quando la società è amministrata da un Amministratore Unico, egli ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di delegare ad altri la firma sociale, nominando altresì direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. 2. L Amministratore Unico ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Articolo Salvo diversa deliberazione dell Assemblea, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all art cod. civ.. Articolo Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge o di Statuto.

11 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge o di Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di delegare ad altri la firma sociale, nominando direttori e procuratori ad negozia, determinandone poteri, mansioni e retribuzioni. 3. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un segretario, anche non socio. Potrà essere nominato anche un Vice Presidente. 4. Il Consiglio si riunisce anche fuori dalla sede sociale su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno due Sindaci. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni prima della riunione o, in caso di urgenza almeno tre giorni prima, con mezzi (raccomandata, telegramma, fax o ) che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, se nominato, o da un Consigliere indicato dai presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 5. Lo statuto societario dovrà assicurare al Comune poteri di controllo e di indirizzo, ivi compresi in particolare quelli precisati nei successivi commi del presente articolo, e dovrà riservare al Comune (ai soci) poteri decisionali in merito ai più importanti atti di gestione, quali, ad esempio, alienazione e acquisto di immobili e altri diritti reali, accensione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamento, assunzione di partecipazioni in altre società o imprese, assunzione del personale, appalti di lavori o di servizi di valore superiore alla soglia

12 al di sopra della quale non è ammessa per il Comune la trattativa privata. Lo strumento societario dovrà escludere la possibilità di cessione di quote societarie a soggetti privati e la possibilità di subappalto dei servizi ricevuti con affidamenti in house. Inoltre, esso dovrà espressamente prevedere il ricorso a procedure di evidenza pubblica per assunzione di personale, consulenze e prestazioni professionali, contratti di appalti, forniture di beni e servizi in tutti i casi in cui per il Comune è obbligatorio il ricorso a gare o procedure concorsuali. Entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno l organo di amministrazione della società trasmette al Consiglio Comunale la proposta di Programma Annuale di Gestione, in vista dell esame e dell approvazione dello stesso da parte dell Assemblea dei soci. Il programma deve contenere le previsioni, corredate da dettagliate relazioni, sull andamento industriale, operativo, economico e finanziario della società per l anno successivo. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di Programma Annuale di Gestione, fornendo al Sindaco, quale rappresentante del Comune nell Assemblea dei soci, le indicazioni in merito alla sua approvazione. Il Consiglio Comunale può chiedere che l illustrazione del programma sia effettuata da parte dell organo di amministrazione della società, e può deliberare modifiche al Programma. Il Programma Annuale di Gestione approvato dall Assemblea dei soci è vincolante per l organo di amministrazione della società. Eventuali variazioni potranno essere autorizzate con la medesima procedura di approvazione del Programma stesso. Entro le date del 15 (quindici) giugno e del 15 (quindici) ottobre di ogni anno, l organo di amministrazione -della società l Organismo Tecnico di cui all art.1 comma 6- trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del Programma

13 Annuale di Gestione al termine, rispettivamente, del primo e secondo quadrimestre, evidenziando i risultati ottenuti e giustificando eventuali scostamenti dalle previsioni. Il Consiglio Comunale delibera sulle relazioni di cui al comma precedente e, qualora ne ravvisi la necessità, fornisce al Sindaco indicazione di interventi correttivi della gestione d attuare attraverso l Assemblea dei soci. 6 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato agli effetti dell art del c.c. scelto all interno dello stesso CdA stabilendo funzioni, compenso e durata, tenuto conto della peculiarità della funzione assolta e delle responsabilità attribuite e di un tempo limitato. Articolo Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. Articolo I soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione. Articolo Quale organo di controllo i soci possono nominare il Collegio Sindacale un Organo di Controllo o un Revisore. 2. La nomina del Collegio Sindacale dell Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le

14 condizioni poste dall art cod. civ.. 3. L Organo di Controllo può essere costituito da uno o tre membri, a scelta dell assemblea che lo nomina. L Organo di Controllo o il Revisore il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo all incarico dell incarico e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall Assemblea che designa il Presidente del Collegio e L assemblea che li nomina ne determina il compenso. dei componenti. 4. Ai sensi dell art bis cod. civ, il controllo contabile può essere esercitato dall Organo di Controllo; dal Collegio Sindacale; in tal caso il Collegio Sindacale l Organo di Controllo dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 5. In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile della società potrà essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il corrispettivo del Revisore è determinato dall Assemblea che lo nomina. L incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell incarico, e può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell Assemblea dei soci. TITOLO V BILANCIO ED UTILI Articolo L esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

15 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio sociale. Articolo Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue: - il 5% (cinque per cento) a fondo riserva legale ai sensi del combinato disposto dell art bis e dell art cod. civ.; - la rimanenza a disposizione dell Assemblea che approva il bilancio. 2. Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della società. TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi ai sensi degli artt e ss. cod. civ. e determinerà le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell azienda e/o rami aziendali e/o beni, nonchè l assegnazione di beni o diritti ai soci nei limiti dell'art c.c.. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili in materia. F.to: Costanzo Cerrotta, dottor Francesco Russo Krauss notaio.

16 Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M mediante M.U.I. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

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