CAPITOLATO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA AGRETTI. Articolo 2 Scopo della locazione

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1 C O M U N E D E L L A S P E Z I A C.d.R. PATRIMONIO CAPITOLATO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA AGRETTI ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE Oggetto della locazione è il locale posto al piano terra dell immobile ubicato fra Via Agretti e Viale Italia, località Mazzetta, censito al catasto fabbricati al foglio 40 particella 659 sub 3 della superficie complessiva di mq. 89 circa Articolo 2 Scopo della locazione La locazione viene assentita per destinare il locale ad uso ufficio o altra attività commerciale. Il fondo attualmente è urbanisticamente e catastalmente destinato ad uso ufficio, ma è consentito il cambio di destinazione d uso dal vigente PUC per attività commerciale, di pubblico esercizio e di artigianato di servizio. A tale scopo qualora l aggiudicatario necessitasse del cambio d uso, il Comune provvederà ad ottenere i necessari titoli abilitativi. E a carico dell aggiudicatario invece ottenere le autorizzazioni se necessarie, per lo svolgimento dell attività Articolo 3 Durata della locazione La locazione avrà la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto. Il locatario ha la facoltà di recedere alla scadenza dandone regolare avviso mediante lettera raccomandata r.r. almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, altresì il locatario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata r.r. sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il locatore ha facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza dandone comunicazione al locatario con raccomandata r.r. almeno dodici mesi prima della scadenza nei casi previsti dall art. 29 della Legge 392 del 27 luglio 1978 e s.m.e i.

2 Articolo 4 Importo del canone a base di gara Il canone annuo sarà determinato sulla base della migliore offerta in aumento presentata a partire da un canone annuo minimo di 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) I.V.A. esclusa. Il canone sarà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno, senza bisogno di richiesta scritta od orale da parte del Comune concedente, in base al 75% della variazione accertata dall ISTAT (FOI) verificatasi nell anno precedente Il canone determinato in sede di gara dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate entro cinque giorni dall inizio di ogni semestralità. Il mancato rispetto del termine suindicato farò sorgere nell Amministrazione Comunale il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme da ricevere al saggio stabilito dell art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune della Spezia Articolo 5 Sistema di gara e criteri di aggiudicazione La gara viene esperita mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell offerta più alta rispetto al canone annuo minimo indicato all Articolo 4 del presente capitolato E consentita esclusivamente la presentazione di offerte in aumento rispetto al valore del canone posto a base d asta Il prezzo offerto s intende al netto dell I.V.A. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L offerta presentata sarà subito impegnativa per l aggiudicatario provvisorio, mentre lo sarà per il Comune dopo l approvazione dell aggiudicazione definitiva Articolo 6 Sublocazione E fatto espresso divieto al Conduttore di concedere in sublocazione totalmente o parzialmente l immobile anche in caso di cessione del locatario per fine attività e/o trasformazione, pena la risoluzione automatica del contratto. Il contratto di locazione non è cedibile ed è vietata la cessione del contratto e/o di un ramo d azienda, salvo espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Articolo 7 Consegna dei luoghi e degli impianti Il locatario si impegna a servirsi dell immobile in contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo all esatta scadenza del contratto nello stato attuale salvo il normale degrado dell uso. Prima dell inizio della locazione, personale incaricato dal Comune e l operatore economico procederanno in contraddittorio ad una ricognizione dello stato dei luoghi e degli impianti, per constatarne lo stato di conservazione e di manutenzione. Di ciò dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti per accettazione.

3 Alla scadenza del contratto di locazione il locale dovrà essere riconsegnato in buono stato, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall uso fatto slavo eventuali accadimenti straordinari non imputabili al locatario, pertanto analoga ricognizione dovrà essere effettuata al termine della locazione o alla sua eventuale risoluzione anticipata. Articolo 8 Consumi di energia elettrica, acqua, gas smaltimento rifiuti e spese condominiali Sono totalmente a carico dell operatore economico le spese per energia elettrica, acqua, gas impianto telefonico e smaltimento rifiuti connessi all esercizio delle attività oggetto della presente locazione. L aggiudicatario ha l obbligo di ottenere la voltura e/o l allaccio a proprio nome dei contratti di somministrazione dell energia elettrica, acqua e gas entro il termine di inizio dell esercizio dell attività. Sono altresì poste a carico del locatario tutte le spese condominiali previste dalla legge. Articolo 9 - Lavori di manutenzione straordinaria a carico del locatario, migliorie ed adeguamenti di legge Sono a carico dell aggiudicatario le spese per le migliorie che lo stesso vorrà apportare agli impianti ed all immobile, nonché le spese derivanti dagli adeguamenti di legge necessari all esercizio dell attività contemplata nel presente capitolato. L aggiudicatario dovrà realizzare a propria cura e spese senza scomputo dai canoni di locazione eventuali interventi di carattere straordinario ed obbligatorio per rendere rispondente il fondo a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio Patrimonio del Comune e saranno oggetto di specifici progetti e rilascio di titoli abilitativi previsti dalla Legge, dai Piani e dai Regolamenti Locali L aggiudicatario è consapevole dello stato di fatto in cui si trovano gli immobili per il quale ha partecipato anche dal punto di vista impiantistico e che il prezzo offerto è stato determinato a seguito della valutazione sullo stato degli impianti. Le spese per la redazione di eventuale certificazione energetica ai sensi della Legge Regione Liguria 311/2006 e s.m. e i. saranno a carico dell aggiudicatario. Articolo 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria Sono a carico del locatario le riparazioni di ordinaria manutenzione degli impianti luce e tecnologici, delle vetrine, delle porte, della superficie di muri, delle piastrelle di rivestimento del pavimento, delle chiavi d ingresso. Il locatario esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivargli dal fatto od omissione inerenti l attività svolta nei locai, anche a terzi. Nel corso della locazione saranno a carico del Comune locatore eventuali spese di manutenzione straordinaria definibili come rilevanti interventi sulle parti strutturali degli impianti e dell immobile purché non derivanti da una mancata od inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del locatario.

4 Detti interventi di manutenzione straordinaria proposti dal locatario potranno essere oggetto di scomputo dal canone di locazione e dovranno essere autorizzati dall Amministrazione Comunale sulla base di un progetto presentato nel rispetto della normativa vigente. Articolo 11 Obblighi previdenziali Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del locatario impiegati presso l immobile in locazione dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la locazione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e definitivamente sanzionato gravi irregolarità direttamente imputabili al locatario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti (soci, dipendenti, collaboratori, od operanti ad altro titolo) Articolo 12 Obblighi assicurativi Il locatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di vigenza della locazione. Il locatario dovrà sottoscrivere le seguenti polizze assicurative aventi durata fino alla scadenza della locazione: - polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT/O) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità civile per danni a persone, cose e verso i prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a ,00 per la garanzia RCT e non inferiore a ,00 per la garanzia RCO - polizza contro i rischi da incendio ed eventi accessori cosiddetta polizza rischio locativo con un massimale pari ad ,00 Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l Ufficio del C.d.R. Patrimonio al momento della stipula del contratto di concessione e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi. Tutte le polizze previste dal capitolato di gara dovranno stipularsi presso assicurazioni primarie che non siano in stato di liquidazione, in stato concordatario e amministrazione controllata, né abbiano presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata e saranno operanti anche oltre la prima o le successive scadenze indicate o pattuite. Articolo 13 Cauzione A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il locatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari a tre mensilità del canone determinatosi in sede di gara, avente durata fino alla scadenza della locazione La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice Civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune locatore. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determinerà la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la locazione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le

5 obbligazioni contrattuali e dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del contratto, soltanto qualora il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali; in assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall Amministrazione fino all adempimento delle condizioni suddette. La polizza fideiussoria dovrà essere operante anche nel caso di mancato pagamento, da parte del contraente dei supplementi di premio o delle commissioni all uopo dovute senza che da ciò possa derivare alcun onere per il Comune. Articolo 14 Spese contrattuali Sono a carico del locatario le spese per imposta di bollo ed i diritti di segreteria per il contratto e le quietanze, nonché l imposta di registro anche per le successive scadenze annuali nella misura stabilita dalla legge (50%) Articolo 15 Verifiche e controlli Il locatore ha la facoltà di eseguire, a sua discrezione il controllo sul locale affidato in locazione attraverso i propri Uffici, previa comunicazione almeno tre giorni prima al locatario. Articolo 16 Inadempimento e risoluzione del contratto Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art Codice Civile, potrà essere risolto di risolto di diritto a seguito della comunicazione dell Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi: - inosservanza del divieto di sublocazione previsto dal precedente Articolo 6 - inadempienza per mancato pagamento entro le date stabilite dall Articolo 4 - inosservanza dei disposti di cui agli Articoli da 7 a 14 - qualora il conduttore entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione non renda operativa la struttura. Articolo 17 Controversie Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l Amministrazione Comunale ed il locatario in ordine alla esecuzione del contratto di locazione, verrà deferita al giudizio degli organi competenti a norma di legge. La Spezia, lì IL FUNZIONARIO P.O. (Dr. Paolo Cappagli) IL DIRIGENTE (Arch. Emilio Erario)

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