CONTRATTO LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
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- Daniella Bellini
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1 CONTRATTO LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO Stipulato oggi, in Piancastagnaio Municipale, in Piancastagnaio, ****** presso la Residenza t r a Il Sig. Pietro Basta, nato a Roma il , in qualità del Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Piancastagnaio, codice fiscale e partita I.V.A , con sede ivi, Viale Gramsci n. 55/a, ivi domiciliato per l'incarico, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante del Comune di Piancastagnaio, in seguito, per brevità, denominato parte locatrice ;************************************************ E il Sig. Speroni Ettore, nato a Piancastagnaio il , il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Circolo Tennis Pianese con sede in Piancastagnaio Piazza Lavagnini P.IVA in seguito per brevità denominato parte conduttrice ; Premesso che: -Il Circolo Tennis ha un regime contabile, previsto per l associazioni sportive, in cui l I.V.A sui beni strumentali non è detrattiva e quindi diviene un costo; -con convenzione n. 15 il Responsabile pro-tempore dell Ufficio Patrimonio, geom. Carlo Rappuoli, affidava la manutenzione delle strutture sopra citate al Circolo tennis Pianese fino al ; ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE: le parti convengono e stipulano :
2 Beni siti in Piancastagnaio Piazza Lavagnini composto da un : fabbricato uso spogliatoio, due campi da tennis in terra battuta, un campo polivalente in erba sintetica, un campo di pattinaggio, parte degli spogliatoi posti al piano rialzato adiacenti al campo sportivo, il tutto ricompreso nell area a verde pubblico attrezzata posta tra Viale G. Vespa Via Fratelli Rosselli e Piazza Lavagnini, distinti al catasto terreni al foglio 4 particella A e 945 da regolarizzare al Catasto Fabbricati e Terreni presso l Agenzia del Territorio di Siena a cura della parte locatrice entro e non oltre il ; ART. 2 DURATA DELLA LOCAZIONE: Anni 6 ai sensi dell art, 127 legge 27 luglio 1978, n. 392, a partire dal con scadenza al , rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza; ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE : Il canone di locazione annuo è pattuito in ,00 (euro ottomilaquattrocento/00) compresa IVA di legge, a partire dal e dovrà essere corrisposto entro il 15 giugno di ogni anno, a favore della Tesoreria del Comune di Piancastagnaio con coordinate bancarie : IT42C ; Considerato che il Circolo Tennis Pianese ha sostenuto ad oggi a suo completo carico le seguenti spese : - realizzazione della copertura fissa in due campi da tennis in terra battuta per un importo di ,00 ( centoquarantaduemila/00) ; Si stabilisce che tali interventi andranno a scomputare parte dell affitto annuo, per i 6 anni per un importo pari ad ,00 compresa IVA all anno.
3 Per i primi 6 anni Il Circolo Tennis Pianese provvederà a versare alla parte locatrice, nelle modalità di cui sopra, un importo annuo di ,00 ( euro milleduecento/00) compresa IVA. I restanti ,00 (quarantanovemilaottocento/00) compresa IVA andranno a scomputare l importo dovuto alle spese di capitalizzazione anticipate dal Circolo Tennis Pianese. In caso di proroga di ulteriori sei anni si intende estinto ogni onere a carico del Comune nei confronti del Circolo Tennis Pianese. ART. 4 AGGIORNAMENTO ISTAT : il canone dovrà essere aggiornato secondo gli indici ISTAT ART. 5 USO : - Gli immobili si concedono in uso elusivamente commerciale e precisamente per : area attrezzata per tempo e lo sport rispettando quanto previsto dalla concessione n. 15/2007 stipulata il Comune di Piancastagnaio e il Circolo Tennis Pianse; ART. 6 DIVIETI : E vietata assolutamente la sublocazione dell immobile e cessione anche parziale del contratto. E vietato il mutamento di destinazione d uso; ART. 7 CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LICENZA DI ABITABILITA : Il locatore si riserva di consegnare al Circolo tennis Pianese l abitabilità di tutti i locali entro e non oltre il ; ART. 8 STATO DELL'IMMOBILE:
4 Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e i beni affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. ART DIVIETO DI MODIFICHE: Ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il consenso scritto del proprietario. ART RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione sono regolate dalla convenzione stipulata tra il Comune di Piancastagnaio e il Circolo tennis Pianese n. 15/2007;. ART. 13 CAUZIONE: il conduttore si impegna a versare al locatore entro giorni cinque da oggi la somma di euro 300,00 a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto e trattenuta in caso di danni all immobile. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.gli interessi maturati sul deposito cauzionale, calcolati al tasso legale in vigore, saranno corrisposti al termine dell'anno solare. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata proporzionalmente al variare del canone di locazione.
5 ART. 14 Il Circolo Tennis Pianese deve mantenere le tariffe sotto indicate, che non potranno essere modificate senza il consenso scritto dell Amministrazione: 1 ora singolare soci. 8,00-1 ora singolare socio/non socio. 11,00-1 ora singolare non soci. 14,00 1 ora doppio soci. 12,00 1 ora doppio soci/non soci. 20,00 1 ora doppio non soci. 24,00 1 ora calcetto. 40,00 tessera socio annuale adulto. 50,00 tessera socio annuale U16. 30,00 tessera socio 3 familiare. 20,00 tessere promozionale 50 ore più la tessera annuale. 300,00 - tessere promozionale 25 ore più la tessera annuale. 200,00 ART SPESE DI REGISTRAZIONE: Sono divise a metà fra le parti come per legge, con onere a carico della conduttrice di provvedere alla relativa imposta. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio Letto, approvato e sottoscritto. Il locatore Il conduttore Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. si approvano espressamente tutte le seguenti clausole che sono state rilette.
6 A - DIVIETO DI MIGLIORIE ED ADDIZIONI: ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile non potrà essere effettuata dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto da parte del proprietario. B - ISPEZIONI DA PARTE DEL CONDUTTORE: la parte conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliari locata alla parte locatrice, all'amministratore o a loro incaricati. C - Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. D - ONERI ACCESSORI: gli stessi sono normati dalla concessione n. 15/2007. E - RESPONSABILITA' PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di terze persone F - INTERRUZIONE SERVIZI: Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. G - AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI (ai sensi della Legge 675/96): La parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti
7 riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
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