CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA

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1 CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA 1 Settore - Segreteria ed Affari Generali Determina n del Oggetto: Affidamento del servizio di BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del con la quale si dà atto che il Comune di Piazza Armerina intende avvalersi, per la gestione delle assicurazioni dell Ente, di un Broker quale intermediario del mercato finanziario, inteso come professionista che ricerca e acquista, per conto della Pubblica Amministrazione nel mercato di riferimento, il prodotto che offra il miglior rapporto qualità-prezzo; Dato atto, conseguentemente, che, in esecuzione della delibera citata, è necessario bandire gara informale, previa pubblicazione del bando, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; Ritenuto opportuno procedere all affidamento dell incarico del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del contratto; Dare atto, ancora, che l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio dì consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze del Comune di Piazza Armerina; Visto che l appalto del servizio rientra nel campo di applicazione della normativa disciplinata dal D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163; Ritenuto opportuno scegliere per l affidamento del servizio di cui trattasi il sistema della procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell art. 56 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 e per l aggiudicazione il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163; Dato atto che risulta necessario provvedere alla pubblicazione del bando all Albo Pretorio dell Ente e sul sito ufficiale del Comune di Piazza Armerina; Visto: - il bando di gara; - il capitolato speciale d oneri relativo all appalto del servizio di brokeraggio assicurativo; - la lettera di invito alla gara informale per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; - l elenco delle società invitate alla gara; VISTO ed esaminato lo schema di convenzione per il conferimento dell incarico di brokeraggio assicurativo, costituito da n. 13 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

2 1. Indire una pubblica gara per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del contratto con il sistema della procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell art. 56 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 e di adottare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163; 2. Approvare, in tutte le loro parti, i seguenti allegati: - il bando di gara; - il capitolato speciale d oneri relativo all appalto del servizio di brokeraggio assicurativo; - la lettera di invito alla gara informale per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; - l elenco delle società invitate alla gara; 3. Stabilire che i requisiti di accesso necessari per l ammissione alla procedura sono quelli indicati nel bando; 4. Precisare che il bando sarà pubblicato all Albo Pretorio dell Ente e sul sito ufficiale del Comune di Piazza Armerina, 5. Stabilire che la gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida ovvero non di non procedere all aggiudicazione definitiva qualora l Ente reputi le offerte pervenute non favorevoli senza che i concorrenti possano avanzare pretese e/o diritti ed eventuali risarcimenti; 6. Inoltre, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, qualora ci fossero concorrenti, oltre quelli invitati a partecipare alla gara, che, presa visione del bando, volessero presentare la loro offerta e partecipare alla procedura negoziata, possono farlo. 7. Stabilire che tra la Compagnia aggiudicataria e l Amministrazione comunale verrà stipulato un contratto, le cui spese saranno a carico dell aggiudicatario; 8. Riservarsi di adottare successivo atto per la nomina della commissione esaminatrice delle offerte. 9. Approvare lo schema di convenzione per il conferimento dell incarico di brokeraggio assicurativo, costituito da n. 13 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. (Dott. Giuseppe Buscemi)

3 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI ASSICURATIVO BROKERAGGIO L anno 2009, il giorno del mese di, presso gli uffici di segreteria TRA Il Dr. Giuseppe Buscemi, responsabile del settore Segreteria ed Affari Generali del Comune di Piazza Armerina, Partitita IVA E La Società con sede in Via e n., iscritta ai sensi del D.l.gs. 209/2005 al Registro Unico degli Intermediari con il n. - codice fiscale e partita IVA, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. nato a il, Codice Fiscale domiciliato per la carica presso la sede della Società SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di Broker di Assicurazione a favore del Comune. Tale servizio sarà regolato dalla presente scrittura privata, regolamentata nei successivi articoli e clausole che ne costituiscono il disciplinare di incarico. ART. 2 PRESTAZIONI Il Broker assume l obbligo di fornire al Comune il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni indicate: 1. Effettuare una puntuale ricognizione dei contratti assicurativi in essere e delle coperture assicurative in corso; 2. Valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto, principalmente della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o integrazioni della normativa di settore, delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, delle mutate esigenze dell Ente; 3. Assistere il Comune nell individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi; 4. Formulare anche sulla base delle istanze espresse dal Comune, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze dell Ente; 5. Fornire consulenza in fase di redazione degli atti di gara, in particolare dovrà predisporre tempestivamente i relativi capitolati per l appalto dei servizi assicurativi; 6. Collaborare alla gestione amministrativa delle polizze acquisite (a seguito di gara) e assistere il Comune sotto il profilo tecnico in tutte le vicende interessanti i contratti (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ecc.); 7. Predisporre scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra il Comune di

4 Piazza Armerina e le Compagnie Assicuratrici con comunicazione al primo, con almeno trenta giorni di anticipo, delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi e degli incassi dei risarcimenti; 8. Assistere e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio; 9. Fornire al Comune i dati relativi all esito delle richieste di risarcimento inoltrate alle Compagnie; 10. Provvedere ai necessari aggiornamenti del programma assicurativo dell Ente per la conservazione nel tempo della sua efficacia tecnica e del suo equilibrio dei costi, con predisposizione degli opportuni aggiornamenti e modifiche; 11. Fornire consulenza occasionale in materia assicurativa per la predisposizione dei capitolati, bandi di gara e schemi di contratto inerenti appalti di lavori e forniture di beni e dì servizi; Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato. ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla firma del contratto. ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI L attività relativa all incarico in oggetto non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico del comune, in quanto il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al precedente art. 2 sarà remunerato dalle compagnie di assicurazione con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker. Il Broker non potrà richiedere all Amministrazione Comunale altro compenso, integrazione o rimborso di qualsiasi natura. L Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione nei confronti del Broker. ART. 5 GARANZIE a) Il Broker tenendo conto della natura dell incarico conferma di avere in corso una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per errori, negligenze, ed omissioni commesse nell ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dall Ente; b) Il Broker contribuisce, inoltre, all apposito fondo di Garanzia, costituito per legge presso il competente organo di controllo. ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER Il Broker svolgerà l incarico nell interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. Il Comune sarà libero di accettare in tutto o in parte le proposte. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune. Il Broker dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie al Comune in relazione ai rischi alla medesima afferenti. Sono a carico del Broker: 1 Tutte le spese ed oneri necessari per l espletamento dell incarico; 2 I rischi connessi all esecuzione dell incarico. ART. 7 PREROGATIVE DEL COMUNE Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di

5 eventuali sinistri. ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà tramite il Broker il quale si impegna a versare alle compagnie interessate, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con le compagnie stesse. In ordine all efficacia temporale delle varie garanzie assicurative faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, per tanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria a favore del Comune. ART. 9 CLAUSOLA BROKER Nei Capitolati di Gara la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l inserimento della seguente clausola Broker: Il Broker della presente assicurazione è la. Ad ogni effetto di Legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui all art.109 lett. b) del D.lgs 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla collaborazione per la gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori. ART. 10 PUBBLICITA Il Comune si impegna a rendere noto agli assicuratori l esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di bandi di gara, licitazioni, appalti e trattative private. ART. 11 DIVERGENZE Viene eletto competente, per eventuali controversie, il Foro di Enna. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione di eventuali controversie. ART. 12 REGISTRAZIONE La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell Art. 7 del D.P.R n. 131/1986 sarà registrata solo in caso d uso. ART. 13 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all incarico regolato dalla presente convenzione. Il Legale Rappresentante della Società

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