UNICREDIT FAMILY FINANCING 2010 ASSICURAZIONE ASSISTENZA

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1 UNICREDIT FAMILY FINANCING 2010 ASSICURAZIONE ASSISTENZA ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Polizza Ala Assicurazioni n 2002/ I testi che seguono sono un estratto della Polizza di Assistenza n 2002/ stipulata da FIAT GROUP AUTOMOBILES Spa (il Contraente) con Ala Assicurazioni Spa. Ai fini legali valgono esclusivamente i testi integrali della Polizza citata, depositata presso FIAT GROUP AUTOMOBILES Spa Corso Agnelli n Torino Italia. La Polizza di Assistenza è un prodotto Ala Assicurazioni realizzato in collaborazione con la Struttura Organizzativa di ACI Global

2 DEFINIZIONI ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona fisica titolare di una carta di credito Unicredit Family Financing; ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione; CARTA UNICREDIT FAMILY FINANCING La tessera emessa da Unicredit con i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia; CONTRAENTE Fiat Group Automobiles S.p.A. che stipula la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri; DEPANNAGE Il Soccorso stradale reso tramite mezzo attrezzato in grado di effettuare riparazioni sul posto per consentire la prosecuzione del viaggio senza Traino del Veicolo; GUASTO Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del Veicolo, che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati guasti quelli causati anche per negligenza dell Assicurato, quali foratura dei pneumatici, errato o esaurimento del carburante; INCIDENTE Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l Assicurato; POLIZZA Il documento che prova l Assicurazione; PREMIO La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società; RETE DI ASSISTENZA La rete ufficiale autorizzate Fiat Group Automobiles,oppure il più vicino punto di assistenza ragionevolmente organizzato; SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; SOCIETÀ Ala Assicurazioni Spa; SOCCORSO STRADALE Indica il Servizio Assistenza avente ad oggetto il Depannage (come sopra definito) e il Traino (come di seguito definito); STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di ACI Global S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, Roma e con sede secondaria in Viale Sarca Milano costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza; TRAINO Indica il trasporto del veicolo (come di seguito definito) che necessita Assistenza fino al punto della Rete di Assistenza; ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 7

3 VEICOLO Ogni veicolo ad uso privato o ad uso promiscuo di peso inferiore a kg a pieno carico o motoveicolo di cilindrata superiore a 50 cc, con targa italiana. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo/prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato sono esonerati dall obbligo di comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare l indennizzo. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie decorrono dalla data di inizio validità riportata sulla Carta Unicredit Family Financing per 1095 così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società (in caso di contestazione fa fede questa comunicazione). La copertura sarà valida purché tale data sia compresa nel periodo di validità e vigenza della presente Polizza. ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). CONTO TERZI La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall art del Codice Civile. Il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato, la Guida contenente un estratto delle condizioni contrattuali e delle prestazioni assicurative nonché gli obblighi e le incombenze in caso di Sinistro, ivi compreso quanto previsto al consenso al trattamento dei dati (D.LGS 196/2003). Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo od Assistenza, escluse per qualsiasi motivo dalla presente Polizza. Il Contraente si obbliga a dare preventiva comunicazione alla Società di ogni informazione riguardante testi e materiali pubblicitari da lui divulgati nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alla Polizza che al logo/marchio del prodotto o delle società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE La Società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di polizza nonché per l intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l Assistenza. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 7

4 NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società fornisce all Assicurato, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate fino alla concorrenza dei limiti previsti. La Società assicura le prestazioni di Assistenza appresso indicate a favore degli Assicurati ( nonché degli eventuali passeggeri) possessori di una Carta Unicredit Family Financing attiva e valida. 1. Soccorso stradale La presente prestazione potrà essere fornita all Assicurato per un massimo di 2 volte all anno. a) Riparazioni sul posto A seguito di Guasto al Veicolo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal mezzo di soccorso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, procurerà all Assicurato un mezzo di soccorso che potrà, senza alcun esborso da parte dell Assicurato, risolvere la causa dell immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni per ripristinare la mobilità del Veicolo. L eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni resterà a carico dell Assicurato, che lo regolerà direttamente al mezzo intervenuto. b) Traino Qualora, a seguito di Guasto o Incidente al Veicolo, il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito a effettuare la riparazione sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, procurerà all Assicurato un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo fino al punto della Rete di Assistenza più vicino al luogo dell immobilizzo. Laddove non fosse presente un punto della Rete di Assistenza, il Veicolo sarà accompagnato presso l officina del mezzo di soccorso intervenuto. Il Soccorso stradale non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Veicolo fuori dalla sede stradale o per l intervento di mezzi speciali qualora questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo. 2. Servizio Informazioni In caso di Guasto al Veicolo la Struttura Organizzativa fornirà all Assicurato una consulenza telefonica per l individuazione della causa del fermo e, se possibile, per la sua risoluzione. 3. Servizio Informazioni sulla Rete di Assistenza FGA La Struttura Organizzativa fornisce le informazioni relative alla dislocazione, ai turni e agli orari di apertura dei punti della Rete di Assistenza. ESCLUSIONI ESCLUSIONI Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l assicurazione non è operante per: ESCLUSIONI ASSISTENZA AL VEICOLO a) sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità; b) sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità); c) sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo; d) causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida; e) i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli; Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 7

5 ESCLUSIONI GENERALI f) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; g) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; h) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; i) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; j) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell Assicurato. Ciascuna delle prestazioni di Assistenza verrà sospesa in caso uno o alcuni degli Stati indicati nel paragrafo Estensione Territoriale si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, limitatamente allo Stato o agli Stati interessati. Sono infine escluse le richieste di rimborso da parte dell Assicurato per prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, salvo i casi in cui l Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell art del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Non appena verificatosi il Sinistro, l Assicurato, o qualsiasi altra persona agisse in sua vece, deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri: e comunicare: Dall Italia Dall estero (0039) ) le sue generalità complete ed un recapito telefonico; 2) l indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata; 3) numero della Carta Unicredit Family Financing e/o la targa del Veicolo; 4) marca e modello del Veicolo; 5) data di scadenza della carta 6) la prestazione richiesta. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni. L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società. LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE IL SINISTRO DENUNCIATO ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 7

6 INFORMATIVA AL CONTRAENTE Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 185 del D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 provvediamo a fornire, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni dovute. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Il contratto è concluso con Ala Assicurazioni Spa - autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Sara Assicurazioni Spa - con sede legale in Via Porro Lambertenghi n MILANO - Italia. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in Polizza. LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle Assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Ala Assicurazioni Spa - Servizio Reclami - Via Porro Lambertenghi n MILANO Italia Fax servizio.reclami@ala-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n ROMA Italia allegando all esposto la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami dell esponente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente e l esponente stesso. INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI In caso di Sinistro il fatto deve essere prontamente denunciato alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 6 di 7

7 D. LGS. 196/2003 PRIVACY - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO Ala Assicurazioni Spa, con sede in Milano, Via Porro Lambertenghi n 7, C.F , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarvi che il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il D. Lgs. suindicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. predetto, Vi fornisce, quindi, le seguenti informazioni: 1. I dati da Voi forniti verranno trattati per l espletamento da parte della Società delle finalità attinenti l esercizio dell attività assicurativa, riassicurativa, di quelle a esse connesse e comunque contrattualmente pattuite. 2. Il trattamento sarà effettuato con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni, come indicate all art. 4, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 196/03, nel rispetto delle misure di sicurezza previste nello stesso Decreto. 3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, di cui all art. 4, co. 1, lett. d) del D. Lgs.. 4. Il conferimento dei dati è necessario e l eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l impossibilità della stipulazione della Polizza e/o la mancata esecuzione delle garanzie assicurative che ne costituiscono l oggetto. 5. I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, esclusivamente per finalità strettamente connesse all esecuzione del contratto di Assicurazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: a) Altre Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione, nonché intermediari della catena distributiva del settore; b) Società collegate e non, cui Ala Assicurazioni Spa conferisca l incarico di gestire operativamente l erogazione delle prestazioni costituenti oggetto della garanzia assicurativa; c) Prestatori di Assistenza in Italia e all estero, per finalità strettamente connesse alla prestazione del servizio; d) Organi Istituzionali e di Vigilanza; e) Periti, Consulenti e Legali; f) Istituiti di Credito e Società Finanziarie, per le finalità di cui al punto I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Gli artt. 7 e 8 del D. Lgs. conferiscono all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dai Responsabili conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 8. Responsabili del trattamento dei dati sono : - ACI Global Spa, con Sede Sociale in Via Stanislao Cannizzaro n 83/a Roma e con Sede Secondaria in Viale Sarca n Milano; - Ala Assicurazioni Spa - Ufficio Sinistri, Via Porro Lambertenghi n Milano. Ala Assicurazioni Spa è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa. Capitale Sociale (i.v.) C.F P. IVA Iscrizione Tribunale di Milano C.C.I.A.A. Milano n Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni D.M. 21/07/ G.U. n. 179/1993 Iscritta nell Albo delle imprese assicurative al numero Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Sede e Direzione Generale: Via Porro Lambertenghi, Milano - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 7 di 7

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