COMUNE DI FORLI' VP/vp Prot. n. /2010
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- Leonzia Corsini
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1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIALE UNITA COMMERCIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA PRODUTTIVE ED AGRIGOLTURA VP/vp Prot. n. /2010 Oggetto: Adeguamento della disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore ed estetista. IL SINDACO Viste le precedenti ordinanze Prot. n e Prot. n in data 27/11/2001 disciplinanti rispettivamente gli orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore e di estetista; Preso atto che l art. 10, comma 2 del decreto legge 31/1/2007, n. 7, convertito in legge 2/4/2007, n. 40, recante misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, dispone che le attività di acconciatore e di estetista non possono essere subordinate all obbligo di chiusura infrasettimanale; Ravvisata, pertanto, la necessità di introdurre una nuova regolamentazione degli orari delle attività di acconciatore e di estetista, corrispondente al nuovo assetto normativo e più in generale ai principi di liberalizzazione che hanno interessato anche questo settore produttivo; Ritenuto opportuno procedere ad una uniformità disciplinare fra le due tipologie di attività, prevedendo la facoltà di apertura indistinta per tutti i giorni feriali della settimana, con orario massimo giornaliero di tredici ore, al fine di contemperare gli interessi dei consumatori e degli imprenditori; Visti: - la legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina delle attività di acconciatore ; - la legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina delle attività di estetista ; - il decreto legge 31/1/2007, n. 7, convertito in legge 2/4/2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di nuove imprese.. ; - la legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n e 29 ottobre 1984, n. 735; 1
2 Rilevato che i vigenti regolamenti comunali disciplinanti l attività di acconciatore e l attività di estetista delegano il Sindaco a stabilire con propria ordinanza l orario di apertura e chiusura delle suddette attività, sulla base degli indirizzi fissati nei suddetti provvedimenti; Dato atto che: - sono state sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni dei lavoratori in data 29/3/2010; - le Associazioni dei consumatori, sebbene convocate, non hanno partecipato alla riunione; DISPONE di stabilire la seguente disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore e di estetista, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro per i propri dipendenti: Art. 1 Orario giornaliero 1. Gli esercizi di acconciatore e di estetista fissano liberamente l orario di apertura e di chiusura degli esercizi, nel rispetto della fascia oraria che va dalle 8,00 alle 21,00 e del limite delle 13 ore giornaliere. 2. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, l apertura al pubblico può essere effettuata con le seguenti modalità: a) in modo continuativo, con una o più interruzioni giornaliere; b) per uno o più giorni nell arco della settimana. 3. E consentita la prosecuzione dell attività a porte chiuse dall esterno per la sola ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario, e comunque non oltre il margine di tolleranza di mezz ora sull orario stabilito di chiusura di esercizio. Art. 2 Chiusura domenicale e festiva 1. Nelle giornate domenicali e festive è fatto obbligo di osservare la totale chiusura dell attività, fatte salve le deroghe di cui al successivo comma 3 e all art Deve essere sempre osservato l obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 25 aprile, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre. 2
3 3. In occasione della Festa del Patrono, è data facoltà di effettuare la normale apertura feriale. Art. 3 Deroghe 1. Fermo restando il rispetto dei limiti giornalieri di cui all art. 1, comma 1, è data facoltà di derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva nei seguenti casi: a) per tutto il mese di dicembre e fino alla giornata che precede l Epifania; b) nella settimana di Pasqua; c) per complessive otto domeniche o festività su base annuale, previste per le attività commerciali ai sensi dell art. 11, comma 5, del decreto legislativo 31/3/1998, n Ove ricorrano almeno tre festività consecutive, è data facoltà di effettuare l apertura per una giornata, da scegliersi discrezionalmente nell ambito delle festività predette, fatti salvi i divieti di cui all art. 2, comma L effettuazione delle aperture in deroga ai sensi del comma 1, lett. c) del presente articolo è soggetta a comunicazione preventiva al Comune di almeno tre giorni. 4. Nell ambito di iniziative, di eventi culturali, sportivi, di animazione che vedono la libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura da parte degli esercizi commerciali, ubicati nella parte del centro storico qualificata come città d arte 1, è consentito agli acconciatori e agli estetisti, ubicati nella zona qualificata come città d arte, di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi. Art. 4 Attività esercitate presso centri commerciali, gallerie e complessi integrati 1. Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate presso centri commerciali, nonché presso gallerie e sistemi commerciali gestiti unitariamente, possono uniformarsi integralmente alle aperture e chiusure previste per la struttura nella quale sono inserite, fatta salva la possibilità di osservare le disposizioni inerenti l esercizio dell attività in forma esclusiva. 2. Le attività di acconciatore e di estetista esercitate nell ambito di un complesso integrato, genericamente inerente l estetica, la cura, l esercizio fisico ed il benessere della persona, assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, possono uniformarsi integralmente alle aperture e chiusure previste unitariamente per 1 Si intende per zona città d arte la parte del centro storico compresa nel perimetro della cinta murata, escludendo i due lati delle vie che lo delimitano (Corridoni, Matteotti, Vittorio Veneto, Italia e Salinatore) e le piazze prospicienti (Vittoria, Del Lavoro, Santa Chiara, Schiavonia, Porta Ravaldino). 3
4 l intero complesso integrato, fatta salva la possibilità di osservare le disposizioni inerenti l esercizio dell attività in forma esclusiva. Art. 5 Attività esercitate in forma congiunta 1. Qualora l attività di acconciatore e di estetista sia svolta congiuntamente alla vendita di prodotti cosmetici o ad altra attività commerciale autorizzata ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 114/1998, si osservano integralmente gli orari previsti per lo svolgimento dell attività commerciale. 2. Nel caso di svolgimento congiunto dell attività di acconciatore con l attività di estetista è preclusa la possibilità di attuare orari differenziati per tipologia di attività. Art. 6 Obbligo di esposizione dei cartelli orari 1. E fatto obbligo di assicurare, con apposito cartello, l esposizione al pubblico degli orari osservati, in modo tale che gli stessi siano visibili dall esterno dell esercizio. 2. Nel caso in cui l orario di esercizio dell attività sia uniformato ad altra attività svolta congiuntamente o avvenga nell ambito delle fattispecie di cui all art. 4, l obbligo si intende assolto mediante l esposizione di un unico cartello orario. 3. Il cartello orario dovrà indicare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni della settimana in cui si svolge l attività. 4. Le aperture effettuate in deroga agli orari di apertura e di chiusura normalmente osservati, non implicano l obbligo di adeguamento del cartello orario. Art. 7 Sanzioni 1. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Art. 8 Monitoraggio 1. Ai fini dell attuazione della presente ordinanza, si dispone l attivazione di un monitoraggio permanente con le organizzazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori, con la previsione di effettuare entro il 30 novembre la verifica per l anno successivo. 4
5 Art. 9 Decorrenza dell efficacia 1. Il presente provvedimento, pubblicato all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, è efficace a decorrere dal 15 aprile 2010; a partire da tale data è abrogata ogni precedente disposizione in materia. 2. In fase di prima applicazione, ove si debba procedere all adeguamento degli orari di apertura e di chiusura per renderli conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e conseguentemente si debba provvedere alla sostituzione del cartello degli orari, è comunque assegnato un termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Dalla Residenza Comunale, 30 marzo 2010 Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. dell'emilia- Romagna, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'albo. p. IL SINDACO L Assessora allo Sviluppo Economico Commercio, Industria, Artigianato Dott.ssa Maria Maltoni 5
Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
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