CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO (Provincia di Roma)
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1 ~l CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO (Provincia di Roma) Ordinanza n... j.. 9.lJ... Piazza Matteotti, Guidonia M. AREA VI- U.O. ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE FAX c. f p.i Prot. n.... IL SINDACO " Guidonia ~.. 2 DIC Visti gli articoli 11, 12e13 del d.lgs. 31marzo1998, n. 114; visto l'art. 31 della legge regionale Lazio 18novembre1999, n. 33 e s.m.i.; visto l'art. 28, comma 12 del d.lgs. 31marzo1998, n. 114; visti gli artt. 33, comma 3, e 62 della 1. r. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i.; vista la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 19 febbraio 2003, n. 139; visto il regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale 28 giugno 2013, n. 37 (disciplina del commercio sulle aree pubbliche); vista la 1. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21; visto il regolamento regionale del Lazio 19 gennaio 2009, n. 1; visto il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 26 maggio 2010, n. 51 (ai sensi dell'art. 7 della I. r. Lazio 21/2006 e s.m.i.); visto l'art. 50, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; visto l'art. 163, comma 2 del d.lgs. 31marzo1998, n. 112; vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 7 settembre 2001 Indirizzi per il coordinamento degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica e dei pubblici esercizi; vista la deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 26 novembre 2003; visto l'art. 35, comma 6 del d.l. 6 giugno 2011, n. 98 (convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111), che ha aggiunto la lett. d bis) al comma 1 dell'art. 3 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione IV - Promozione della Concorrenza prot. n del 28 ottobre 2011, n. 3644/c; vista la deliberazione di Giunta regionale del Lazio 29 ottobre 2004, n. 996; visto l'art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; Premesso che, sulla base della normativa dettata dalle disposizioni normative sopra cennate e dei criteri dettati dal Consiglio comunale nella deliberazione n. 63 / 2001 si rende necessario regolamentare e coordinare, per lanno 2016 e, comunque, fino a nuovo e diverso provvedimento monocratico disciplinante la materia, gli orari delle attività di vendita al dettaglio (in sede fissa e su area pubblica), nonché delle attività di pubblico esercizio; che il presente provvedimento non tratterà la regolamentazione delle turnazioni estive e nei giorni di festività nazionale dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, la quale sarà oggetto di specifica e successiva disciplina; che, con nota prot. n del 15 dicembre 2015, la volontà della Amministrazione comunale, la quale si estrinseca nel presente provvedimento, è stata manifestata alle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti ed alle associazioni di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle rispettive rappresentanze provinciali, nonché alle altre Aree dell'ente interessate, in relazione agli interessi pubblici da esse curati, dall'argomento oggetto del presente provvedimento medesimo;
2 ~ z!!l ;t. o(>) o o, ~ -"""~wll).!)~ che, nella nota sopra citata, è stato richiesto ai destinatari di fornire eventuali osservazioni entro il termine perentorio di giorni cinque, decorrente dalla data di ricevimento della nota di cui sopra; che, alla scadenza del termine prima citato, dagli atti giacenti presso lo scrivente Ufficio, si evincono non essere state acquisite osservazioni in merito al procedimento amministrativo in argomento; A totale revoca, a decorrere dalla data dell'l gennaio 2016, di tutti i precedenti provvedimenti monocratici comunali disciplinanti la materia degli orari delle attività di vendita al dettaglio (in sede fissa e su area pubblica) e delle attività di pubblico esercizio; Per i motivi sopra citati; PARTE PRIMA esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa (attività commerciali, attività artigianali ed agricole esercenti la vendita al dettaglio) del settore alimentare e non alimentare ORDINA A partire dalla data del 1 gennaio 2016, per tutto lanno 2016 e, comunque, fino alla emanazione di nuovo e diverso provvedimento disciplinante la materia, nei confronti degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa (attività commerciali, attività artigianali ed agricole esercenti la vendita al dettaglio) del settore merceologico alimentare e di quello non alimentare, siti nel Comune di Guidonia Montecelio, trova applicazione, tenuto conto della deliberazione di Giunta regionale del Lazio 996 del 29 ottobre 2004 e dei chiarimenti operati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione IV - Promozione della Concorrenza con la circolare prot. n del 28 ottobre 2011, n. 3644/ c, nonché del dettato dell'art. 31 del d.l. 201/2011 (convertito in legge 214/2011), la norma statale, introdotta dall'art. 35 del d.l. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011). Pertanto, tali attività potranno essere esercitate senza limitazioni circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura e l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. L'esercente è tenuto a dare comunicazione alla clientela delle scelte operate circa gli orari di apertura e chiusura della propria attività di commercio al dettaglio in sede fissa. Ferma rimane la potestà dell'amministrazione comunale di provvedere, con successivi atti, a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla vendita di alcolici). Si rinvia, da ultimo, al disposto dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 114/1998. Chiunque violi le disposizioni della "parte I" del presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3098,74, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 114/1998. Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell'art. 32 ter, della 1. r. Lazio 33/1999 e s.m.i., relative alle sanzioni di carattere accessorio. *************************************** 2
3 ~ ~ ~ "' 'A-:: o'% " ~ g--1,...,.,.,..,, 4J"l'-..,'7c> ;;.:,o -6 ~7 '._ - o)i P A~ ND A commercio su aree pubbliche ORDINA gli esercenti il commercio su aree pubbliche, nel Comune di Guidonia Montecelio, a partire dalla data dell'l gennaio 2016, per tutto l'anno 2016 e, comunque, fino alla emanazione di nuovo e diverso provvedimento disciplinante la materia, sono soggetti alle seguenti disposizioni in materia di orari: Orari dei mercati comunali settimanali: apertura ore 6.30; inizio operazioni di spunta ore 8.00; chiusura ore 13.30; sgombero dell'area mercatale entro le ore Giornate domenicali e festive: I mercati settimanali, tenuto conto della liberalizzazione introdotta dall'art. 35 del d / 2011 (convertito con modificazioni nella legge 111/2011), nonché del dettato dell'art. 31 del d /2011 (convertito in legge 214/2011), potranno trovare svolgimento nelle giornate festive infrasettimanali, nelle quali è, comunque, consentita l'apertura delle attività di commercio al minuto in sede fissa. Gli operatori commerciali, nei mercati settimanali dovranno garantire la pulizia delle aree applicando le disposizioni dettate da provvedimenti predisposti dalla competente Area Ambiente, alle quali, anche per quel che concerne il regime sanzionatorio, totalmente si rinvia. Operatori su area pubblica in forma itinerante: Gli operatori di commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante potranno esercitare lattività di vendita nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio nel rispetto delle medesime disposizioni, in materia di orari, delle attività di commercio al minuto in sede fissa, sopra regolamentate. Restano ferme le limitazioni in ordine ai luoghi di vendita disposte da precedenti provvedimenti. Gli operatori su area pubblica operanti nel Comune di Guidonia Montecelio sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della "parte II" del presente provvedimento e chiunque violi le disposizioni medesime è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3098,74. PARTE TERZA attività di pubblico esercizio *************************************** ORDINA Gli esercenti lattività di pubblico esercizio, a partire dalla data dell'l gennaio 2016, per tutto l'anno 2016 e, comunque, fino alla emanazione di nuovo e diverso provvedimento disciplinante la materia, sono soggetti alle seguenti disposizioni in materia di orari: Pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande: Orario giornaliero: 3
4 (-q:~,:~+::~ ' :d.~... \:::>e>... '-0 o/,~, ;,"'c)wu)o- I ~- A partire dalla data del 1 gennaio 2016, per tutto l'anno 2016 e, comunque, fino alla emanazione di nuovo e diverso provvedimento disciplinante la materia, nei confronti dei pubblici esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 10 comma 1 della 1. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (esclusi quelli indicati nei commi 6 e 7 dell'art. 17della1. r. Lazio 21/2006), siti nel Comune di Guidonia Montecelio trova applicazione, tenuto conto della deliberazione di Giunta regionale del Lazio 996 del 29 ottobre 2004 e dei chiarimenti operati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione IV - Promozione della Concorrenza con la circolare prot. n del 28 ottobre 2011, n. 3644/ c, nonché del dettato dell'art. 31 del d.l. 201/2011 (convertito in legge 214/2011), la norma statale, introdotta dall'art. 35 del d.l. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011). Pertanto, tali attività potranno essere esercitate senza limitazioni circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura e l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. E', comunque, necessario dare preventiva comunicazione al pubblico, mediante esposizione di cartello, delle scelte operate nella conduzione dell'attività di pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, di cui sopra, anche nel caso di chiusura per un solo giorno. Ferma rimane la potestà dell'amministrazione comunale di provvedere, con successivi atti, a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla vendita ed alla somministrazione di alcolici). Chiusure estive e chiusure nei giorni di festività nazionale: La regolamentazione della turnazione delle chiusure estive e delle chiusure nei giorni di festività nazionale dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di cui all'art. 10 comma 1della1. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (esclusi quelli indicati nei commi 6 e 7 dell'art. 17 della 1. r. Lazio 21/2006) sarà oggetto di successiva e specifica disciplina, dettata da provvedimento monocratico. Esercizi di cui alla lett. a) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, nei quali la attività di somministrazione di alimenti e di bevande sia effettuata congiuntamente ad prevalente attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. In tali fattispecie, trattandosi di attività nelle quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce elemento accessorio rispetto alla prevalente attività di trattenimento e svago, non si ritiene trovi applicazione il principio dettato dall'art. 35 del d.l. 98/2001 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011). Pertanto, tali esercizi saranno subordinati a seguenti orari, in applicazione dei criteri dettati dal regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51/2010 e della deliberazione di consiglio comunale 63/2001: Orario giornaliero: l'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, della tipologia appena sopra indicata, nei quali la somministrazione sia effettuata congiuntamente alla sala da gioco non potrà superare le 14 (quattordici) ore per il periodo estivo (dal 15 maggio al 31 ottobre) e le 13 (tredici) ore per il periodo invernale (dall'l novembre al 14 maggio). Nei limiti di cui sopra ed entro le fasce orarie comprese tra le ore 8.00 (apertura) e le ore 1.00 (chiusura - periodo estivo) - ore (chiusura - periodo invernale) -, l'esercente potrà liberamente determinare il proprio effettivo orario di attività; 4
5 _ ,- > ~ n - ~ ~--~ , , A] {~ ~-I ',,,;,:.._1 ;: f!! o' J f.:.' * lesercente dovrà dare preventiva comunicazione della scelta operata al pubblico, mediante esposizione di cartello. lorario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, della tipologia appena sopra indicata, nei quali la somministrazione sia effettuata congiuntamente alla sala da ballo o alla attività di DISCOTECA non potrà superare le 13 ore per il periodo estivo (dal 15 maggio al 31 ottobre) e le 12 ore per il periodo invernale (dall'l novembre al 14 maggio). Nei limiti di cui sopra ed entro le fasce orarie comprese tra le ore (apertura) e le ore 3.00 (chiusura - periodo estivo) - ore 2.00 (chiusura - periodo invernale), l'esercente potrà liberamente determinare il proprio effettivo orario di attività; lesercente dovrà dare preventiva comunicazione della scelta operata al pubblico, mediante esposizione di cartello. Esercizi di cui alla lett. l) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, attività di somministrazione effettuata all'interno di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, così come disciplinate dalle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 24 della l. r. Lazio 33/1999 e s.m.i.: Tali esercizi dovranno osservare le disposizioni della parte I della presente ordinanza. Esercizi di cui alla lett. m) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, attività di somministrazione effettuata all'interno di mercati all'ingrosso: Tali esercizi dovranno osservare, anche per quel che concerne le giornate di chiusura obbligatoria, le disposizioni previste per il relativo mercato ali' ingrosso. Sale da gioco nelle quali non si effettui la somministrazione di alimenti e di bevande: Orario giornaliero: lorario di apertura giornaliera delle sale da gioco nella quali non si effettua la somministrazione di alimenti e di bevande è uguale a quello previsto per le sale da gioco nelle quali la attività di trattenimento e svago sia congiunta alla somministrazione di alimenti e di bevande. E', comunque, fatto DIVIETO a qualunque pubblico esercizio, in possesso di licenza di giochi leciti (o di s.c.i.a. per l'esercizio di tale attività), di fare funzionare apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco (consentiti) prima delle ore 8.00 e dopo le ore 1.00 (periodo estivo) - ore (periodo invernale) - ed a qualunque attività commerciale, in possesso di licenza di giochi leciti (o di s.c.i.a. per l'esercizio di tale attività), di fare funzionare apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco (consentiti) prima delle ore 8.00 e dopo le ore 1.00 (periodo estivo) - ore (periodo invernale). Alberghi: Funzionamento a carattere continuativo (24 ore su 24). Autorimesse pubbliche: Apertura (in qualsiasi periodo dell'anno) ore 5.30; chiusura (in qualsiasi periodo dell'anno) ore 1.30; Agenzie pubbliche di affari: (La materia è stata conferita alla competenza comunale dall'art. 163, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e materialmente viene esplicata a partire dall'l ) Gli esercenti tali attività sono, pertanto, tenuti al rispetto degli orari previsti, nella "parte I" del presente provvedimento, per le attività di commercio al minuto in sede fissa. 5
6 .f ' Chiunque violi le disposizioni della "parte III" del presente provvedimento è punito, integrandosi le relative fattispecie, con le sanzioni previste nell'art. 20 della I. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e s.m.i.; con le altre sanzioni amministrative eventualmente stabilite dalla legge ed individuate dall'organo che accerta la violazione. Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni normative eventualmente applicabili. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato, di quanto di competenza ratione materiae, per l'osservanza e l'esecuzione del presente provvedimento. Copia della presente ordinanza viene trasmessa, ai fini della conoscenza, di quanto di competenza e di ogni eventualità del caso, al: Comando di Polizia Municipale Città di Guidonia M.; Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli - Guidonia; Comando Regione Carabinieri Lazio, Tenenza di Guidonia; Comando Regione Carabinieri Lazio, Stazione di Tivoli Terme; Comando Regione Carabinieri Lazio, Stazione di Mentana; Dirigente Area VII Ambiente Città di Guidonia M.; Responsabile Ufficio Tributi Città di Guidonia M. presso Area I; Dirigente Area V Cultura Città di Guidonia M.; Ufficio Relazioni con il pubblico presso Area I; Nucleo Tutela Ambiente presso Area VII Città di Guidonia M.. Il Responsabile del procedimento Funzionario U.O. Attività Economico Produttive ~~do~, CC/cc Il Dirigente Area VI Arc~elo De Paolis è\'/'"'-= ~1ES~l.1. ~0~~ 0dut,,.vo O ~I. z~~ o,, 0/) 0 1::1Jawi» \,V: ~ o') n Il Vice Sindaco ~~" 6
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