Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
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1 Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 6, DEL 16/11/ A tutte le Imprese dello spettacolo - Agli Enti pubblici e privati che esplicano attivita' nel campo dello spettacolo - A tutte le societa' che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti - Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate - Alle Aree e Consulenze Professionali della Direzione Generale LORO SEDI e, p.c. - Al Presidente - Al Consiglio di Amministrazione - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza LORO SEDI Oggetto: Indennita' di trasferta e maggiorazioni retributive corrisposte in via continuativa ai trasfertisti. Sommario: Con la presente circolare, si ricostruisce la disciplina relativa all'assoggettamento a prelievo contributivo delle somme corrisposte a titolo di indennita' di trasferta fornendo le istruzioni necessarie alla luce dell'evoluzione della prassi contrattuale. 1. Indennità giornaliera di trasferta. Somme escluse dalla base imponibile ai fini contributivi. Gli originali profili evolutivi che caratterizzano le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell ambito dei molteplici settori dello spettacolo e dello sport professionistico determinano sovente la necessità di ottimizzare l applicazione di istituti di carattere generale, la cui disciplina è evidentemente concepita in relazione ad attività fondate sulla sostanziale stabilità del rapporto di lavoro e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. pag. 1 di 5
2 É questo il caso dell indennità di trasferta, nel cui novero rientrano le somme corrisposte al lavoratore nel caso in cui sia chiamato a svolgere una prestazione lavorativa fuori della sede di lavoro in cui lo stesso è tenuto contrattualmente a prestare la sua attività, preordinate, in linea di principio, a finanziare le spese connesse a tale mutamento delle condizioni lavorative. Nel merito, anche in ragione delle norme che hanno operato l armonizzazione della base imponibile ai fini dell assicurazione obbligatoria con quella valida ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (Decreto Legislativo , n. 314), vale la pena ricordare, preliminarmente, i profili generali che regolano la disciplina fiscale del citato istituto, già esaminati nell ambito della circolare ENPALS n. 3 del Al riguardo si ricorda come il trattamento fiscale dell indennità di trasferta sia stabilito dal comma 5 dell articolo 51 (ex art. 48) del D.P.R. 917/1986 (TUIR) con una differenziazione a seconda che la trasferta avvenga o meno nell ambito del territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente. A) Trasferta nell ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro. Le indennità, così come i rimborsi spese, concorrono integralmente a formare il reddito con l esclusione dei rimborsi per spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti, ricevute taxi, ecc ) oltre che dalla documentazione interna ove risulti in quale giorno l attività del dipendente è stata svolta all esterno della sede di lavoro. Il riferimento è il territorio comunale e non ha alcuna rilevanza la sua ampiezza o l eventuale ripartizione in entità subcomunali (frazioni). B) Trasferta fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro. La norma vigente prevede tre sistemi, l uno alternativo all altro, la cui scelta deve essere effettuata con riferimento all intera trasferta. Pertanto, non è consentito nell ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori della sede di lavoro: a) indennità forfetaria. Sono escluse dall imponibile le indennità di trasferta fino a 46,48 al giorno se nell ambito del territorio nazionale e sino a 77,47 se all estero. Questa franchigia non è in relazione alla durata della trasferta che può essere anche inferiore alle 24 ore e anche senza pernottamento. pag. 2 di 5
3 Inoltre, non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione; b) rimborso misto. Nel caso in cui l indennità di trasferta venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, la quota esente è ridotta di: - un terzo in caso di rimborso o di vitto o di alloggio (anche se forniti gratuitamente) ed è, pertanto pari a 30,99 ( 51,65 se all estero); - di due terzi in caso di rimborso e di vitto e di alloggio (anche se forniti gratuitamente) ed è, pertanto, pari a 15,49 ( 25,82 se all estero). Anche in questo caso, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, ivi compresa l indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando effettuati sulla base di idonea documentazione; c) rimborso analitico. Oltre ai rimborsi delle spese di vitto e alloggio, di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto che non concorrono a formare il reddito, sono esclusi da imposizione i rimborsi per ulteriori spese (telefono, parcheggio, ecc ), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta sino a 15,49 al giorno elevate a 25,82 per trasferta all estero. Si precisa che, a prescindere dal sistema di tassazione scelto, per quanto riguarda la documentazione del viaggio e trasporto, mentre i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei ecc ) sono direttamente documentabili mediante l esibizione del titolo di viaggio, le spese per i viaggi compiuti con mezzi propri devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti. Pertanto, relativamente all indennità chilometrica per le trasferte fuori del comune, è necessario e sufficiente che, in sede di liquidazione, l ammontare dell indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura e detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. 2. Indennità giornaliera di trasferta. Sede di lavoro. Per quanto sopra esposto, risulta evidente che l elemento essenziale della differenziazione impositiva è la sede di lavoro, che deve essere individuata in modo certo. pag. 3 di 5
4 Al riguardo, il Decreto Legislativo , n. 152, di attuazione della direttiva 91/533/CEE, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data di assunzione le informazioni relative al contratto o rapporto di lavoro, tra cui il luogo di lavoro (comma 1, art. 1). L obbligo può essere adempiuto sia nel contratto di lavoro che nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto (comma 2, art. 1), anche attraverso il rinvio alle relative previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato. In caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell obbligo in questione, il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro che provvede ad intimare al datore di lavoro il rispetto della norma entro il termine di quindici giorni (comma 1, art. 4) e, in caso di inottemperanza alla richiesta, è applicabile al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell articolo 4. L individuazione della sede di lavoro, così come ogni eventuale modifica della stessa, è rimessa alla concorde volontà delle parti, nel rispetto delle modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Si fa presente che l esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, nei limiti indicati al punto 1 della presente circolare, opera anche nel caso in cui le parti, all atto della stipula del contratto, siano a conoscenza dei luoghi in cui verranno presumibilmente svolte una o più trasferte di lavoro. 3. Indennità e maggiorazioni di retribuzione in via continuativa. Diversa è la disciplina dell indennità e delle maggiorazioni di retribuzione corrisposte in via continuativa ai cosiddetti trasfertisti ossia a quella particolare tipologia di lavoratori che, per contratto, sono tenuti all espletamento della propria attività in luoghi sempre diversi e variabili. Ai lavoratori in questione viene attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione che, in realtà, non è legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti ovvero senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta, per quanto tempo e dove si sia svolta la trasferta stessa. Gli elementi identificativi di tale figura di lavoratore sono, dunque, l assenza di una qualsiasi sede di lavoro determinata e l attribuzione, per contratto, di una maggiorazione di retribuzione o di una indennità forfetaria ossia con carattere continuativo e senza alcun controllo circa l effettuazione o meno di prestazioni in trasferta. pag. 4 di 5
5 Al riguardo, si ricorda che è irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le motivazioni della decisione contrattuale, se cioè dipenda da una volontà delle parti di semplificare le modalità di calcolo della retribuzione, trattandosi di soggetti che, per l attività svolta, sono di frequente in trasferta, ovvero se dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di assunzione non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata, cosicché non è possibile individuare quando il dipendente sia in trasferta, né, tanto meno, se è in trasferta all interno o all esterno del territorio comunale. Per l assoggettamento contributivo delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di prelievo fiscale (comma 6 dell articolo 51 del TUIR) che, in deroga al principio della tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve, stabiliscono la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle indennità e delle maggiorazioni retributive in questione. Ai fini di prevenire eventuali fenomeni elusivi, la norma ha previsto la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali, categorie di lavoratori alle quali può essere applicato l istituto dell indennità di trasferta continuativa sulla base delle agevolazioni indicate al citato comma 6 dell articolo 51 del TUIR. Ad oggi, non risultano essere state emanate disposizioni al riguardo. Il Direttore Generale (Massimo Antichi) pag. 5 di 5
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