L Amministratore di sostegno
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- Alina Guidi
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1 Associazione Famiglie Utenti Psichiatrici L Amministratore di sostegno La figura dell Amministratore di sostegno (A.S.), è stata introdotta con legge 9 gennaio 2004, n. 6. Il Legislatore ha così realizzato una importante riforma per la protezione delle persone che versano in condizioni di disagio, psichico o esistenziale, offrendo risposte adeguate ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie. Le persone svantaggiate subivano infatti l interdizione e l inabilitazione, con l introduzione dell A.S. viene messa a loro disposizione una figura che ha il preciso scopo di accompagnarle nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana tramite sostegni che possono essere temporanei o permanenti. L A.S. è figura di protezione pertanto coloro che, pure formalmente capaci di agire, non sono di fatto autosufficienti. Chi può usufruire dell A.S. L A.S. è una misura di protezione ad amplissimo raggio: ne possono usufruire tutti coloro i quali sono portatori di disagi (fisico o psichico) che potrebbero rendere arduo lo svolgimento delle attività quotidiane. Quando si attiva l A.S. A differenza dell interdizione ( attivabile contro patologie e menomazioni gravi, applicata quindi a persone che non hanno capacità di agire e versano in condizioni di abituale infermità di mente tale da impedire loro di provvedere ai propri bisogni) e dell inabilitazione (attivabile in condizioni di infermità parziale dovuta ad esempio in casi di uso di bevande alcoliche o stupefacenti, che espongono se stessi o la proprio famiglia a gravi pregiudizi economici per cui è necessario svolgere il controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione) l Amministratore di sostegno, ha invece il compito di affiancare le persone prive di autonomia, nelle attività della vita quotidiana e solo su alcuni atti predefiniti. Da chi può essere richiesto L A.S. può essere richiesto dall infermo ( ove la persona con disagio abbia la sensazione che la rete familiare non sia protesa a sostenerlo al meglio in riferimento al patrimonio personale, poichè sussistono pericoli di conflittualità con i parenti o rischi di
2 manipolazioni), dal coniuge, dal convivente dai parenti entro il 4 grado ( primi cugini figli di un fratello o di una sorella dei genitori, pro zii zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni, pronipoti in linea collaterale figli dei figli dei fratelli) e dai servizi sanitari e sociali pubblici e privati, tenendo conto degli interessi della persona dei suoi bisogni delle sue richieste Procedura per ottenere l A.S. L interessato può, mediante atto pubblico (redatto da Notaio) o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al Giudice Tutelare (GT) della propria zona di residenza o domicilio. Entro 60 giorni dalla data della richiesta, il GT provvederà, dopo aver valutato i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate, alla nomina dell A.S., tramite decreto immediatamente esecutivo. Chi può essere nominato La scelta è effettuata con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del beneficiario; al coniuge il quale abbia preannunciato di voler collocare il disabile presso una struttura protetta, dovranno preferirsi, i familiari che si dichiarino disposti ad accoglierlo nella propria casa. Non sono richieste all A.S. particolari conoscenze in ambito legale o contabile, ove però sussistano situazioni patrimoniali particolari o casi delicati sul piano del profilo personale o sanitario, la scelta deve ricadere su professionalità esperta. Chi può essere dispensato Hanno diritto ad essere dispensati, su richiesta, dall assumere o dal continuare l esercizio della tutela: a) grandi ufficiali; b) arcivescovi, vescovi e i ministri di culto; c) militari in attività di servizio; d) chi abbia compiuto anni sessantacinque; e) chi ha più di tre figli minori; f) chi esercita altra tutela; g) chi risiede per ragioni di pubblico servizio, fuori della circoscrizione del tribunale ove è costituita la tutela. Costi del procedimento di nomina dell A.S. E un procedimento esente dalle spese di registrazione degli atti. Compiti dell A.S. L A.S. deve garantire la tutela e la rappresentanza della persona amministrata e rispettarne le aspirazioni ed i bisogni e, in caso di dissenso con il beneficiario, deve informare il G.T.
3 Quali operazioni può tutelare l A.S. L A.S. difende gli interessi personali e patrimoniali della persona affidatagli, tra i suoi compiti rientrano: la tutela della salute ( prestazioni di consenso informato, interventi sanitari o di fine vita) gli atti di natura patrimoniale (pagamento utenze, riscossione pensione o indennità lavorativa, richieste per assegni di accompagnamento). Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a t.s.o., e questo sia prossimo alla cessazione potrebbe rappresentare il suo assistito, dietro autorizzazione del G.T. Contenuti del decreto di nomina dell A.S. Il decreto di nomina deve contenere: generalità della persona beneficiaria e dell amministratore di sostegno, durata dell incarico, oggetto dell incarico, atti che può compiere l A.S, limiti di spesa che può sostenere, periodicità con cui l A.S. deve riferire al G.T. dell attività svolta. Rifiuto nel momento del giuramento Se la persona nominata, chiamata a prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell incarico, si rifiuta, si configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento. Le conseguenze si pongono quindi in essere sul piano legale. Compenso per chi ricopre l incarico di A.S. L A.S. non potrebbe, in teoria, percepire alcun compenso per l incarico - possono però essergli riconosciuti o un rimborso spese, oppure un equo indennizzo stabilito dal G.T. a seconda dell entità del patrimonio amministrato, e/o della difficoltà dell amministrazione Sospensione o rimozione dell A.S. L A.S. può essere sospeso o rimosso a causa di comportamenti negligenti o dannosi, su segnalazione del beneficiario, dei suoi familiari o dei servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona. Cessazione dell A.S. L A.S. cessa la sua funzione quando vengono meno le motivazioni che hanno determinato il suo affiancamento alla persona affidatagli (pratiche per il divorzio, risarcimento di un danno), oppure a causa di un miglioramento delle condizioni psicofisiche dell amministrato, sempre dietro opportune verifiche da parte del GT
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