Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale

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1 Alleanza Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Generali Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale Condizioni Contrattuali Regolamento Gestione interna separata Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo Investimenti

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3 CAPITALIZZA DI ALLEANZA 1 di 8 SOMMARIO CONDIZIONI CONTRATTUALI Premessa A) Disciplina del contratto B) Tipologia del contratto C) Definizioni Art. 1 Prestazioni assicurate Art. 2 Rivalutazione delle prestazioni Art. 3 Durata del contratto Art. 4 Riscatto Art. 5 Beneficiari a scadenza Art. 6 Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso Art. 7 Pagamento del premio Art. 8 Spese e caricamenti Art. 9 Cessione, pegno e vincolo Art. 10 Pagamento delle somme assicurate Art. 11 Prestiti Art. 12 Duplicato di Polizza Art. 13 Imposte e tasse Art. 14 Legge applicabile al contratto - Foro competente Regolamento del Fondo Euro San Giorgio MOD CAPITALIZZA DI ALLEANZA

4 2 di 8 PAGINA BIANCA CAPITALIZZA DI ALLEANZA MOD

5 CONDIZIONI CONTRATTUALI 3 di 8 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE Premessa A) Disciplina del contratto Il contratto denominato CAPITALIZZA DI ALLEANZA è disciplinato esclusivamente: dalle Condizioni Contrattuali che seguono di cui la presente Premessa fa parte integrante; dal modulo di proposta inviato dall Investitore-Contraente alla Società; da quanto indicato nella Polizza, comprese le eventuali Appendici; dalle disposizioni legislative in materia. B) Tipologia del contratto CAPITALIZZA DI ALLEANZA è un contratto di capitalizzazione le cui prestazioni sono direttamente collegate ad una Gestione interna separata denominata Fondo Euro San Giorgio C) Definizioni In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre clausole delle presenti Condizioni e dei documenti contrattuali, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito: CAPITALE INVESTITO: il premio pagato dall Investitore-Contraente al netto delle spese di emissione CAPITALE MATURATO: l importo derivante dalle rivalutazioni riconosciute al capitale investito DECORRENZA: data da cui decorrono gli effetti del contratto GESTIONE INTERNA SEPARATA: speciale forma degli investimenti, separata dalle altre attività della Società INVESTITORE-CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società POLIZZA: il documento contrattuale emesso dalla Società e consegnato all Investitore-Contraente RICORRENZA: anniversario della decorrenza del contratto SOCIETÀ: Alleanza Assicurazioni S.p.A., con Sede in Milano, Viale Luigi Sturzo 35. Art. 1 Prestazioni assicurate Con il presente contratto di capitalizzazione la Società si impegna a pagare a scadenza ai Beneficiari il Capitale investito rivalutato periodicamente in base al rendimento conseguito dalla Gestione interna separata, al netto di quanto trattenuto da parte della Società. La rivalutazione attribuita a scadenza al capitale investito non potrà essere inferiore al 2% su base annua. L Investitore-Contraente non deve aver compiuto l ottantunesimo anno di età alla decorrenza del contratto. MOD CAPITALIZZA DI ALLEANZA

6 4 di 8 Art. 2 Rivalutazione delle prestazioni Il contratto riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni. A tal fine la Società gestisce le attività maturate (attività a copertura delle riserve matematiche) nell apposita Gestione interna separata denominata Fondo Euro San Giorgio secondo le modalità e i criteri previsti nell allegato Regolamento. La Società riconosce quindi al contratto una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. Misura della rivalutazione La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento del Fondo Euro San Giorgio. Tale rendimento, diminuito di 1,5 punti, costituisce la misura annua della rivalutazione, che è applicata per tutto l anno solare successivo. Attribuzione della rivalutazione periodica Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale in vigore a quel momento è rivalutato sulla base di quanto previsto al punto Misura della rivalutazione. Attribuzione della rivalutazione in caso di riscatto In caso di richiesta di riscatto prima della quarta ricorrenza annuale Per la determinazione del valore di riscatto totale si considerano i seguenti periodi: - dalla decorrenza alla penultima ricorrenza (Primo periodo); - dalla fine del Primo periodo a 12 mesi prima della data di richiesta di riscatto (Secondo periodo); - dalla fine del Secondo periodo alla data di richiesta di riscatto (Terzo periodo, corrispondente agli ultimi dodici mesi). Per ciascuno dei sopraccitati periodi la rivalutazione attribuita è la seguente: - Primo periodo: il capitale investito è rivalutato sulla base di quanto previsto al punto Attribuzione della rivalutazione periodica ; - Secondo periodo: il capitale maturato alla fine del Primo periodo è rivalutato sulla base della Misura della rivalutazione alla data di fine Secondo periodo; - Terzo periodo: il capitale maturato alla fine del Secondo periodo è rivalutato secondo quanto previsto nella seguente tabella: Mesi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto Rivalutazione attribuita per gli ultimi dodici mesi antecedenti la data di richiesta di riscatto (Terzo periodo) Rivalutazione pari al minore tra 0% e la Misura della rivalutazione alla data di richiesta di riscatto Rivalutazione pari al minore tra 1% e la Misura della rivalutazione alla data di richiesta di riscatto Rivalutazione pari al minore tra 2% e la Misura della rivalutazione alla data di richiesta di riscatto CAPITALIZZA DI ALLEANZA MOD

7 In caso di richiesta di riscatto a partire dalla quarta ricorrenza annuale del contratto 5 di 8 Il valore di riscatto totale è pari al capitale investito rivalutato fino all ultima ricorrenza annuale di contratto, sulla base di quanto previsto al punto Attribuzione delle rivalutazione periodica, a cui si aggiunge una rivalutazione calcolata sulla base della Misura della rivalutazione alla data di richiesta di riscatto per il periodo intercorrente tra l ultima ricorrenza annuale e le data di richiesta stessa. Comunicazione della rivalutazione La rivalutazione delle prestazioni viene comunicata annualmente all Investitore-Contraente. Art. 3 Durata del contratto La durata del contratto è pari a 10 anni. Art. 4 Riscatto L Investitore-Contraente, trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza, può richiedere, mediante l apposito modulo disponibile presso l Agenzia Generale o scrivendo direttamente all Ufficio Liquidazioni della Società, la liquidazione totale o parziale del valore di riscatto. Il valore di riscatto totale è calcolato con le modalità previste al precedente Art. 2. Il valore di riscatto totale non può comunque essere inferiore al Capitale investito. Il riscatto totale risolve il contratto dalla data in cui la relativa comunicazione perviene alla Società. Il contratto, inoltre, consente di riscattare parziali importi almeno pari a 500. E sufficiente che il capitale maturato residuo non risulti inferiore a E consentito un riscatto parziale in ogni anno solare. Il valore di riscatto parziale si determina applicando le medesime modalità previste in caso di riscatto totale. Il valore di riscatto parziale non può essere inferiore alla quota parte di Capitale investito per la quale si richiede il riscatto parziale. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il residuo ammontare del capitale. Art. 5 Beneficiari a scadenza L Investitore-Contraente designa il/i Beneficiario/i a scadenza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che: l Investitore-Contraente e il/i Beneficiario/i abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; si sia verificata la morte dell Investitore-Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 6 Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso Il contratto si considera concluso quando il Contraente è messo a conoscenza dell accettazione della proposta da parte della Società, ossia dalla data di ricevimento della Polizza da parte del Contraente. MOD CAPITALIZZA DI ALLEANZA

8 6 di 8 Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato pagato il premio, dalla data di decorrenza indicata in polizza, fissata entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione indicata nel modulo di proposta. L Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Società, Alleanza Assicurazioni S.p.A. Centro Sud Ufficio Assunzione Rischi Viale Unità d Italia 34, Chieti Scalo, mediante apposito modulo disponibile presso l Agenzia Generale o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione o dalla data del modulo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all Investitore- Contraente, previa consegna della Polizza ed eventuali Appendici, un importo pari al premio versato al netto delle spese di emissione pari a 20. Art. 7 Pagamento del premio La prestazione è riconosciuta a fronte del pagamento di un premio unico di importo minimo pari a e di un importo massimo pari a comprensivo delle spese di emissione pari a 20. Il pagamento del premio può avvenire a mezzo assegno bancario, circolare o postale non trasferibile intestato alla Società oppure tramite bonifico bancario. Art. 8 Spese e caricamenti La sottoscrizione del presente contratto comporta il pagamento delle spese di emissione pari a 20 che sono prelevate dal premio versato. Art. 9 Cessione, pegno e vincolo L Investitore-Contraente può: cedere il contratto ad altri; darlo in pegno; vincolare le somme assicurate. Le suddette operazioni diventano efficaci solo quando la Società ne abbia fatto annotazione sul contratto originale o su sua Appendice. Nei casi di pegno o vincolo, ogni liquidazione deve essere accompagnata dal consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. Ai sensi di quanto previsto dall Art c.c., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso l Investitore-Contraente originario del presente contratto. Art. 10 Pagamento delle somme assicurate Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti: richiesta scritta dell avente diritto corredata dall indicazione del codice fiscale; la Polizza ed eventuali Appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; CAPITALIZZA DI ALLEANZA MOD

9 nel caso in cui l Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i siano minori, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego delle somme liquidate; copia di un documento di riconoscimento dell avente diritto. In caso di morte dell Investitore-Contraente devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società: certificato anagrafico di morte; certificazione sanitaria che riporti la causa di morte; copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante che l Investitore- Contraente è deceduto senza lasciare testamento. La Società effettua ogni pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell intera documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato presso l Agenzia Generale che gestisce il contratto, presso la Direzione oppure tramite bonifico bancario. 7 di 8 Art. 11 Prestiti Il presente contratto non consente la concessione di prestiti. Art. 12 Duplicato della Polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell originale della Polizza, l Investitore-Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato sotto la propria responsabilità. Art. 13 Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell Investitore-Contraente e/o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 14 Legge applicabile al contratto - Foro Competente Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui l Investitore- Contraente o il Beneficiario ha la propria residenza o il domicilio. MOD CAPITALIZZA DI ALLEANZA

10 8 di 8 REGOLAMENTO DEL FONDO EURO SAN GIORGIO 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell Alleanza Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome Gestione Fondo Euro San Giorgio o Fondo Euro San Giorgio. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo Euro San Giorgio. La gestione del Fondo Euro San Giorgio è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà a eventuali successive disposizioni. 2) La gestione del Fondo Euro San Giorgio è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione Fondo Euro San Giorgio al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Euro San Giorgio, il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio quale descritto al seguente punto 3) e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 3) Il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo Euro San Giorgio si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Euro San Giorgio al lordo delle ritenute d acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo Euro San Giorgio e ciò al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all atto dell iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo Euro San Giorgio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell anno precedente fino al 31 ottobre dell anno di certificazione. 4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell attuale legislazione fiscale. CAPITALIZZA DI ALLEANZA MOD

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12 Alleanza Assicurazioni S.p.A. Viale L. Sturzo, Milano tel fax Albo Imprese di Assicurazione n Società appartenente al Gruppo Generali Capitale Sociale Euro ,00 i. v. Registro Imprese Milano, CF P. IVA mod aggiornato al 06/2008

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