Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace
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1 Studio Menga Consulenza Aziendale dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace Obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata Al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali è stato introdotto l obbligo da parte delle imprese di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni intercorse con soggetti economici stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata (cosiddetti Paesi Black List). Riferimenti normativi e di prassi Art. 1 del D.L. 25/3/10 n. 40, convertito dalla Legge 22/5/10 n. 7; Decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze del 30/3/10 e del 5/8/10; Circolari dell Agenzia delle Entrate n. 53/E del 21/10/10 e n. 54/E del 28/10/10. Soggetti obbligati alla comunicazione Le imprese obbligate alla presentazione della comunicazione sono quelle che effettuano operazioni con soggetti economici che, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dall attività svolta, hanno la sede, la residenza o il domicilio in uno dei Paesi Black List. Non sono invece soggetti all obbligo i contribuenti minimi, quelli che hanno scelto il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive ex L. 388/00 e quelli che effettuano operazioni esenti Iva e che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti. Verifica dello status di operatore economico del soggetto residente in un Paese a fiscalità privilegiata La verifica dello status di operatore economico del soggetto residente nel Paese a fiscalità privilegiata può essere effettuata alternativamente attraverso uno dei seguenti elementi probatori: - eventuale certificazione o numero identificativo rilasciato dalle autorità fiscali competenti dei
2 relativi Paesi Black List attestante lo svolgimento di un attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto localizzato in uno di detti Stati; - dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento di un attività imprenditoriale, professionale o artistica. Elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) Per una rapida consultazione di seguito si fornisce l elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata. Alderney Andorra Angola Anguilla Antigua Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costa Rica Dominica Emirati Arabi Uniti Equador Filippine Guernsey Herm Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Statunitensi Jersey Kenia Kiribati Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo Macao Malaysia Maldive Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia Francese Portorico Mauritius Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Salomone Samoa San Marino Sant Elena Sark Seychelles Singapore Svizzera Taiwan Tonga Giamaica Principato di Monaco Turks e Caicos Gibilterra Gibuti Grenada Guatemala (Montecarlo) Monserrat Nauru Niue Tuvalu Uruguay Vanuatu Si consiglia di consultare l elenco riportato ogni qualvolta l impresa avvii rapporti economici con un soggetto estero. Infatti tra i Paesi Black List ve ne sono alcuni molto vicini geograficamente
3 all Italia, come San Marino o la Svizzera, ed altri che addirittura fan parte della Comunità Europea, come il Lussemburgo. Operazioni oggetto di comunicazione Le operazioni oggetto della comunicazione sono quelle poste in essere a partire dall 1/7/10 con soggetti economici aventi sede in uno dei Paesi Black List. Più in particolare trattasi delle seguenti operazioni: - cessioni di beni e relativi resi o variazioni; - acquisti di beni e relativi resi o variazioni; - prestazioni di servizi rese e relative variazioni; - prestazioni di servizi ricevute e relative variazioni; L adempimento in esame ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con soggetti economici localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata, siano esse imponibili, non imponibili ed esenti. Modalità e termini per l invio della comunicazione I dati contenuti nel modello di comunicazione devono essere trasmessi all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematicamente. Il modello, le relative istruzioni ed il software per la sua compilazione sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. La periodicità dell obbligo di comunicazione può essere mensile o trimestrale. La scadenza per la comunicazione è fissata all ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (per i soggetti mensili il 28 febbraio per il mese di gennaio, il 31 marzo per il mese di febbraio, etc., mentre per i soggetti trimestrali il 30 aprile per il 1 trimestre, il 31 luglio per il 2 trimestre, etc.). Al fine di stabilire la periodicità dell obbligo di comunicazione, si deve aver riguardo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti economici localizzati nei Paesi Black List e rilevate nei registri Iva nei quattro trimestri precedenti. In particolare per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a euro il periodo di riferimento è trimestrale. Ai fini della determinazione dell ammontare totale delle operazioni occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l anno solare. Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro. In tutti gli altri casi il periodo di riferimento è mensile.
4 I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono, comunque, optare con validità per l intero anno solare per la presentazione con periodicità mensile. Se nel corso di un trimestre viene superata la soglia di euro , la comunicazione dovrà essere presentata con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi. Il superamento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei confronti di soggetti economici stabiliti in Paesi Black List, vale a dire: - cessioni di beni; - prestazioni di servizi rese; - acquisti di beni; - prestazioni di servizi ricevute. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l obbligo di presentazione mensile per l intero elenco di operazioni, anche se per le altre non è stato superato l ammontare previsto. In altri termini le singole categorie di operazioni non si sommano tra loro, ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni determina l applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è stato superato l ammontare previsto. Ai fini della determinazione del limite di euro, le operazioni imponibili devono essere assunte al netto della relativa imposta. In sede di prima applicazione dell adempimento in esame, per stabilire la periodicità della comunicazione, occorre distinguere tra: - cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento della soglia di euro con riferimento ad ognuno dei quattro trimestri precedenti il 1 luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni) e quindi già a partire dal 1 luglio 2009; - prestazioni di servizi, per le quali - atteso che le regole relative alla territorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1 gennaio 2010 e tenuto conto della conseguente difficoltà ad individuare con esattezza l ammontare dei servizi resi o ricevuti da operatori non stabiliti in Italia fino al 31 dicembre il superamento della predetta soglia dovrà essere verificato solo con riferimento ai due trimestri precedenti il 1 luglio 2010, vale a dire a partire dal 1 gennaio Come ben noto il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 è stato prorogato al 2/11/10.
5 Si rammenta che in considerazione delle difficoltà operative iniziali il primo adempimento scaduto il 2/11/10 (comunicazioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2010 per i contribuenti mensili e del 3 trimestre 2010 per quelli trimestrali) è stato curato interamente dallo Studio, ma che tutte le successive scadenze dovranno essere gestite autonomamente dai Clienti (scadenze, individuazione delle operazioni oggetto di comunicazione, etc.), fermo restando la disponibilità a fornire tutti gli eventuali chiarimenti e la relativa assistenza. Analogamente alla gestione dei modelli Intrastat, le imprese che frequentemente effettuano operazioni con soggetti economici localizzati in Paesi Black List devono provvedere a curare autonomamente anche l invio telematico della comunicazione. Momento rilevante ai fini della comunicazione e fattispecie particolari Il momento rilevante per determinare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da comunicare coincide con la data di registrazione delle stesse nei registri Iva ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Con riferimento a particolari fattispecie si precisa quanto segue. - Importazioni In assenza di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, la dottrina prevalente ritiene che il momento rilevante per determinare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da comunicare coincide con la data di registrazione della relativa bolletta doganale e che il valore da riportare nella comunicazione è l imponibile evidenziato nella stessa bolletta doganale in cui sono inclusi altri elementi come ad esempio i dazi. - Prestazioni di servizi rese ad operatori economici localizzati in un Paese Black Lis, non soggette ad Iva per carenza del requisito della territorialità Il momento rilevante per determinare il periodo in cui ricomprendere le operazioni per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura, perché territorialmente non rilevanti ai fini Iva in Italia, coincide con la loro data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, con quella di pagamento da parte dell operatore economico. - Acquisti di beni da San Marino senza addebito dell imposta Il momento rilevante per determinare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da comunicare coincide con la data di registrazione dell autofattura oppure del documento ricevuto dall operatore sammarinese integrato con l indicazione dell imposta. - Importazioni di beni seguite da introduzione nei depositi Iva ed esportazioni di beni precedute dalla custodia nei depositi Iva. L obbligo di comunicazione sussiste sempre anche in caso di importazioni di beni seguite da introduzione nei depositi Iva ed esportazioni di beni precedute dalla custodia nei depositi Iva.
6 - Operazioni effettuate nei confronti del rappresentante fiscale di un soggetto economico localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato Le operazioni effettuate nei confronti del rappresentante fiscale di un soggetto economico localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato sono soggette all obbligo della comunicazione anche se il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso tra quelli Black List. - Operazioni effettuate nei confronti di una stabile organizzazione di un soggetto economico localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato Le operazioni effettuate nei confronti di una stabile organizzazione di un soggetto economico localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato sono soggette all obbligo della comunicazione anche se la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli Black List. Sanzioni L omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro La violazione dell omessa presentazione della comunicazione o della trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri può essere oggetto di ravvedimento operoso. L Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che non saranno applicate sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi: - al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale; - ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. La mancata applicazione delle sanzioni è tuttavia subordinata alla condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni inviando i modelli di comunicazione integrativa entro il 31/1/11. Bari, 16 novembre Bari via Dante 51 tel. 080/ fax 080/ e mail: info@studiomenga.it
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