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1 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n 17 del Novità in materia di comunicazione all Agenzia delle Entrate delle operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali INDICE 1 Premessa Soggetti tenuti all obbligo di comunicazione Individuazione dei paradisi fiscali Individuazione delle operazioni da comunicare Esclusioni dall obbligo in relazione a specifici settori di attività Estensione dell obbligo in relazione a specifici settori di attività Importazioni Contenuto delle comunicazioni Dati anagrafici della controparte Dati relativi alle operazioni effettuate Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni Periodicità Superamento della soglia Inizio attività Opzione per la presentazione mensile Termini Regime sanzionatorio Esclusione del cumulo giuridico Presentazione di comunicazioni correttive nei termini Regolarizzazione entro il mese successivo

2 Facciamo seguito alla nostra circolare n 11 del 2010 del per integrare ulteriormente le informazioni relative agli obblighi di comunicazione periodica in riferimento alle operazioni con soggetti residenti nei paesi cosiddetti BLACK LIST il cui obbligo scatterà dal prossimo PREMESSA L art. 1 co. 1-3 del DL n. 40, convertito nella L n. 73, al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, ha stabilito che i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in paradisi fiscali sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali transazioni. Secondo quanto stabilito dal DM , provvedimento attuativo del suddetto art. 1: tali soggetti devono inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate apposite comunicazioni contenenti i dati della controparte estera e gli estremi dell operazione, con cadenza mensile o trimestrale, entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento; il nuovo obbligo di comunicazione si applica dalle operazioni effettuate dall Con il provv. Agenzia delle Entrate è stato inoltre approvato il modello 1, con le relative istruzioni, per effettuare le suddette comunicazioni telematiche. A modifica ed integrazione di tale disciplina, con il DM (pubblicato sulla G.U n. 191): è stato prorogato il termine di presentazione delle prime due comunicazioni mensili; sono state previste alcune esclusioni dal nuovo obbligo di comunicazione; il nuovo obbligo di comunicazione è stato esteso ad altre particolari fattispecie. Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute. 2 SOGGETTI TENUTI ALL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.). 3 INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Devono essere comunicate le sole operazioni (attive e passive) effettuate con i soggetti economici ( 2 ) aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. paradisi fiscali, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle black list contenute: nel DM , relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche che si siano trasferite in tali Stati; ( 1 ) Allegato alla presente comunicazione. ( 2 ) Sono pertanto escluse da rilevazione e da comunicazione le cessioni o le prestazioni da o verso privati. Occorrerà quindi accertarsi che il contribuente estero agisca, nell'acquisto del bene o del servizio, quale privato oppure quale operatore economico. In presenza di fattura intestata ad una persona fisica sarà quindi opportuno far sottoscrivere un modulo in cui il cliente dichiara di essere un "privato" oppure di agire quale impresa o professionista, acquisendo, in quest'ultimo caso (come si dirà meglio nel seguito), i dati necessari per la compilazione dell'elenco. 2

3 nel DM , emanato ai fini dell applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC). Rientrano tra tali Stati, a titolo esemplificativo, la Repubblica di San Marino, la Svizzera, il Liechtenstein, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc. Per la lista completa dei Paesi si rinvia alla nostra circolare n. 11/2010. Secondo l orientamento dell Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere contenuto in una circolare di prossima emanazione, dovrebbe essere sufficiente, per la sussistenza dell obbligo di comunicazione in esame, la sola menzione di un Paese in una delle suddette due liste. Esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud Il DM (pubblicato sulla G.U n. 180) ha escluso Cipro, Malta e la Corea del Sud dalle liste dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Conseguentemente, il DM ha escluso dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate: con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a Cipro, a Malta e nella Corea del Sud; dall al Per le operazioni con tali Stati, pertanto, non vi è più alcun obbligo di comunicazione, con effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame. Pertanto, i contribuenti non dovranno in ogni caso comunicare le operazioni effettuate con controparti di Cipro, Malta e Corea del Sud. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori: le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute. In generale, l obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana. 4.1 ESCLUSIONI DALL OBBLIGO IN RELAZIONE A SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ Per effetto del DM , vengono escluse dall obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa degli adempimenti di cui all art. 36-bis del DPR 633/72 (tipicamente le operazioni effettuate da banche, società finanziarie e assicurazioni). Resta fermo l obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell ambito di dette attività. Decorrenza Le esclusioni in esame si applicano alle operazioni effettuate dall , quindi con effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame. 3

4 4.2 ESTENSIONE DELL OBBLIGO IN RELAZIONE A SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ Per effetto del DM , l obbligo di comunicazione viene esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano agli effetti dell IVA, per difetto del requisito della territorialità, e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi ricompresi nelle suddette black list. Infatti, poiché il DM prevedeva che oggetto di comunicazione fossero solo le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, ciò avrebbe comportato l esclusione dall obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi che non devono essere fatturate e/o registrate. Come indicato nella relazione al D.M. 5 agosto 2010, si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche: servizi resi da soggetti italiani ad operatori stabiliti all'estero (e domiciliati in Stati black list), fuori dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 7-ter, D.P.R 633/1972; ad esempio, un trasportatore italiano dovrà includere nell'elenco le fatture verso un cliente svizzero, sammarinese, ecc.; un avvocato italiano dovrà inserire nella comunicazione una consulenza legale resa ad una società avente sede ad Hong Kong e così via; prestazioni, rese e ricevute (sempre con controparte operatori black list), che sono escluse da imposta in Italia ai sensi degli artt. 7-quater (prestazioni di consulenza, perizie o simili su immobili situati all'estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all'estero, ecc.) e 7-quinques, D.P.R. 633/1972 (servizi relativi ad attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuati all'estero, come le fiere tenute all'estero, ecc.). Pertanto, l'impresa italiana che riceve una fattura relativa ad un servizio alberghiero reso in Svizzera, oppure per una prestazione di ristorazione effettuata in Singapore, oppure ancora per la partecipazione ad una fiera ad Hong Kong, ancorché non emetta autofattura ai sensi dell'art. 17 (in quanto si tratta di prestazioni non soggette ad Iva in Italia per difetto del requisito della territorialità) e, dunque, non sia tenuta ad annotazioni nei registri Iva, dovrà riportare queste operazioni nell'elenco black list. Decorrenza Le estensioni in esame, avendo carattere innovativo, si applicano alle operazioni effettuate dall Restano, come già in precedenza, da dichiarare, sin dal mese di luglio 2010, tutte le prestazioni da e verso operatori black list, soggette ad Iva in Italia, anche mediante autofatturazione (ad esempio, servizio di consulenza acquistato da impresa italiana presso un fornitore di Hong Kong che l'impresa italiana autofattura con Iva ai sensi dell'art. 17; oppure servizio alberghiero fornito in Italia da società italiana a impresa di Singapore assoggettato ad Iva in fattura). 4.3 IMPORTAZIONI Le istruzioni al modello di comunicazione sembrano escludere dall obbligo di monitoraggio le importazioni. Si tratterebbe di una semplificazione di rilievo, dato che la maggior parte degli Stati indicati dai DM e non fanno parte dell Unione europea. Se la suddetta esclusione verrà confermata, non dovranno essere comunicate, ad esempio, le importazioni di beni da Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc. Provvederemo ad aggiornarvi sul punto vista l importanza del tema. 5 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Nel modello di comunicazione occorre indicare: i dati anagrafici della controparte localizzata nel paradiso fiscale ; i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti. 4

5 5.1 DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE Nelle comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero: il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo; se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero. Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un codice IVA estero (di fatto, la partita IVA se esistente). 5.2 DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore: l importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato: operazioni imponibili; operazioni non imponibili; operazioni esenti; operazioni non soggette; relativamente alle operazioni imponibili, l importo complessivo dell IVA; le note di variazione emesse e ricevute, con l indicazione della relativa imposta. Come compilare i campi del quadro della comunicazione A1. Dati anagrafici Per i clienti e fornitori persone fisiche (imprese individuali o professionisti), occorre indicare cognome e nome, data e stato estero di nascita, nonché indirizzo del domicilio fiscale. Si tratta di elementi che, per i Paesi black list, generalmente non sono noti (si conosce spesso solo la ditta e la sede operativa e non il nome del titolare o la sua residenza) e andranno richiesti tempestivamente. Va riportato il codice fiscale estero. In mancanza di codice fiscale va indicato un altro codice identificativo del soggetto estero. In assenza di alcun elemento identificativo (ipotesi poco probabile che dunque è opportuno risulti da dichiarazione scritta della controparte) si deve ritenere che il campo possa essere lasciato in bianco A2/A5. Operazioni imponibili A6/A10. Operazioni non imponibili, esenti e non soggette Le operazioni imponibili vanno esposte al netto delle note di variazione emesse nel periodo (le istruzioni parlano di note "ricevute" e non è chiaro il significato di tale indicazione), distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. Si evidenzia anche l'imposta addebitata al cliente, sempre distinguendo cessioni da prestazioni. Il criterio temporale è, come per le altre operazioni, quello della data di registrazione (o della data di obbligo di registrazione) Le operazioni non imponibili comprendono, in particolare, le cessioni all'esportazione, nonché altre operazioni di cui agli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972. Dovrebbero rientrarvi anche le cessioni intracomunitarie (verso il Lussemburgo o verso Monaco-Montecarlo) anche se sono già oggetto di co- 5

6 municazione Intrastat. Per le operazioni esenti (art. 10, D.P.R. 633/1972) non è richiesta la distinzione tra cessioni e servizi. Vanno comprese le operazioni "non soggette"; si tratta delle cessioni e delle prestazioni escluse da Iva, per le quali sussiste un obbligo di registrazione ai fini del tributo nonché dei servizi esclusi per requisito di territorialità (si veda il testo dell'articolo) A11/A18. Note di variazione A19/A35. Operazioni passive Si riporta l'ammontare delle note di variazione (e della relativa imposta) emesse relativamente a operazioni già oggetto di precedente comunicazione nello stesso anno (A11-A14) o in anni precedenti (A15-A18). Per queste ultime, non è chiaro se debba comunque trattarsi di operazioni già comunicate, nel qual caso i campi in esame si compileranno solo dal 2011 Per le operazioni passive devono riportarsi i dati corrispondenti a quelli delle cessioni e delle prestazioni effettuate; le note di accredito rilevano se ricevute nel periodo di riferimento (le istruzioni parlano di note "emesse"). Non è chiaro se devono essere indicate le importazioni (che non vengono espressamente richiamate), mentre rientrano gli acquisti intracomunitari di beni e servizi anche se oggetto di ulteriore comunicazione Intrastat. L'imponibilità riguarda le operazioni assoggettate ad Iva (italiana) da parte dell'acquirente o committente con il sistema del reverse charge o con l'integrazione della fattura estera 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 6.1 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO Le comunicazioni in esame devono essere presentate all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo). 6.2 PERIODICITÀ Le comunicazioni sono presentate con periodicità: trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un volume trimestrale di operazioni per un controvalore non superiore a ,00 euro; mensile, negli altri casi. I trimestri di riferimento sono quelli solari (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) Superamento della soglia Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia. Per i periodi mensili già trascorsi occorre presentare le relative comunicazioni, appositamente contrassegnate. 6

7 6.2.2 Inizio attività I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. In pratica, i soggetti che iniziano l attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia Opzione per la presentazione mensile Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare le comunicazioni con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l intero anno solare. 6.3 TERMINI Le comunicazioni devono essere inviate entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Il DM ha però prorogato al (in quanto il 31 ottobre e il 1 novembre sono festivi) il termine di presentazione telematica delle comunicazioni relative al: mese di luglio 2010 (originariamente scadente il ); mese di agosto 2010 (originariamente scadente il ). Le suddette comunicazioni devono quindi essere presentate entro la stessa scadenza ordinaria prevista per quelle relative al: mese di settembre 2010; trimestre luglio-settembre Le comunicazioni mensili in esame devono comunque essere predisposte separatamente, in relazione a ciascun periodo di riferimento. CALENDARIO 2010 ELENCHI BLACK LIST MENSILI PERIODO DI RIFERIMENTO MODELLI TERMINI DI PRESENTAZIONE Luglio 2 novembre 2010 Agosto 2 novembre 2010 Settembre 2 novembre 2010 Ottobre 30 novembre 2010 Novembre 31 dicembre 2010 Dicembre 31 gennaio 2011 CALENDARIO 2010 ELENCHI BLACK LIST TRIMESTRALI PERIODO DI RIFERIMENTO MODELLI TERMINI DI PRESENTAZIONE Terzo trimestre 2 novembre 2010 Quarto trimestre 31 gennaio

8 7 REGIME SANZIONATORIO Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97). 7.1 ESCLUSIONE DEL CUMULO GIURIDICO La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. cumulo materiale ). Viene infatti espressamente esclusa l applicazione della disciplina del c.d. cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora: con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi; con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione; vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo; violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d imposta diversi. 7.2 PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI È possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. correttiva nei termini ). La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti. 7.3 REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa: a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata; entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria. Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti. Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica le comunicazioni in esame. Allegato: Modello Comunicazione Studio Bampo Dottori Commercialisti 8

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