PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro H3G XX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 18 del 29 ottobre 2015 OGGETTO n. 3 Definizione della controversia XXX contro H3G XX Pres. Ass. Presidente: Maria Gabriella Mecucci X Membro: Maria Mazzoli X Membro: Stefania Severi X Presidente: Maria Gabriella Mecucci Estensore: Beatrice Cairoli Il Verbalizzante: Monica Cappelli

2 Definizione della controversia XXXXcontro H3G XX (GU14 N. XX/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA nella riunione del 29 ottobre 2015, VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3 ; VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di

3 telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTE la sentenza del Consiglio di Stato n. 1442/2010, e la sentenza del Tar Lazio, sez. terza ter, n. 5361/2009; VISTA le delibere Agcom 54/15/CIR e 91/12/CIR; VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata prot. n. XXXX del 28 giugno 2013 con la quale il sig. XXXXX, corrente in XXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G XX; VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTI gli atti del presente procedimento; VISTA la relazione del responsabile del procedimento; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, in relazione alle utenze mobili XXXXXX e XXXXX, rappresenta, in sintesi, quanto segue: a) da fine novembre 2012 le utenze cessavano di funzionare; b) i reclami al servizio 139 non venivano riscontrati; c) a gennaio 2013 apprendeva che la sospensione era stata determinata da morosità per problemi con il RID bancario, motivo per cui si adoperava per saldare l'insoluto; d) nonostante ciò, il servizio non veniva ripristinato e perveniva fattura contenente addebiti per penali, ritenute non dovute (fattura n. XXXX dell'8.1.13, dell'importo di 562,47 euro); e) la cessazione del servizio non è stata preceduta da alcuna comunicazione o richiesta di H3G; f)l si è verificata la perdita della numerazione XXXXXX, in uso da 18 anni. In base a tali premesse l utente ha richiesto: I) lo storno della fattura n. XXXXX dell'8.1.13, dell'importo di 562,47 euro;

4 II) la corresponsione degli indennizzi previsti dalla del. Agcom 73/11/CONS per perdita della numerazione, interruzione e sospensione dei servizi, nonché per mancato riscontro ai reclami; III) l'acquisizione, da parte del Corecom, di informazioni relative alla numerazione persa presso il gestore Wind Telecomunicazioni SpA. 2. La posizione dell operatore L operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a) su richiesta dell'istante, H3G attivava le seguenti numerazioni: - XXXXXX, attivata in data con piano tariffario PRO 400 ; - XXXXXX, attivata in data con piano tariffario Power 3000 PRO e abbinata al terminale, modello iphone 4 16GB (Codice IMEI ), acquistato tramite finanziamento del prezzo. Entrambe le numerazioni sono state disattivate in data ; b) la sospensione prima, e la disattivazione poi delle utenze XXXXX e XXXX è stata determinata dallo stato di insolvenza dell'istante, contestato regolarmente dalla H3G ex art c.c. e art Condizioni Generali di contratto; c) in particolare, al 20 ottobre 2012, risultavano insolute le seguenti fatture: -Fattura n. XXXXX di Euro 94,77, scaduta in data ; -Fattura n. XXXXX di Euro 93,56, scaduta in data ; -Fattura n. XXXXX di Euro 105,16, scaduta in data ; -Fattura n. XXXXX di Euro 84,12, scaduta in data ; -Fattura n. XXXXX di Euro 85,69, scaduta in data ; tutte contenenti costi fissi e consumi riconducibili alle numerazioni di cui si discute, pertanto legittime e dovute; d) la Fattura n. XXXXX di Euro 562,47 trova fondamento e giustificazione, quanto alla numerazione XXXXX, nel Regolamento di Servizio 3 Business InUse 2008 e Simply Business e, quanto alla numerazione XXXXX, nel Regolamento di Servizio Finanziamento Abbonamento PRO (cfr. artt. 10.1, 10.5; art. 11): i contratti, a suo tempo stipulati tra le parti, prevedevano condizioni economiche di favore per il cliente, il quale, a fronte di questi vantaggi, offriva la sua fedeltà e si impegnava a rimanere vincolato per un certo periodo di tempo verso il gestore, garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio dei contratti; e) attualmente, il Signor XXXX è debitore nei confronti del Gestore della somma complessiva di Euro 785,98; f) a componimento della vertenza, il Gestore proponeva:

5 -la riattivazione dell utenza n. XXXXXX con storno della Fattura n. XXXXX di Euro 223,51; - lo storno della fattura n. XXXXX di euro 562,47 la corresponsione della somma di Euro 300,00 mediante bonifico bancario. In base a tali premesse, l operatore ha richiesto il rigetto delle domande avversarie. In risposta alle deduzioni avversarie, l'utente ha confermato le contestazioni relative alle debenza ed all'importo delle fatture di cui è questione, delle penali per recesso anticipato, essendo lo stesso imputabile unicamente al fatto dell'operatore, nonchè alla perdita della numerazione. L'operatore terzo Wind, cui sono state avanzate richieste istruttorie in ordine alla data di generazione e titolarità in capo all'istante della numerazione XXXXX, nativa Wind, ha comunicato che la medesima è stata attivata in data 12 settembre 2000 ed è stata disattivata in data 22 febbraio Risultanze istruttorie e motivi della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dall'istante meritano parziale accoglimento, per i motivi e nei termini di seguito riportati. La richiesta relativa alla sospensione/interruzione del servizio merita accoglimento nei termini e per i motivi che seguono. La delibera Agcom n. 179/03/CSP pone in capo agli operatori l obbligo di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (art. 3, comma 4). Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute ad interventi tecnici di manutenzione e riparazione (la cui legittimità è peraltro subordinata all adempimento di una serie di oneri preventivi in capo all operatore) ed i casi tassativamente indicati dall articolo 5 del Regolamento, tra i quali si annoverano i casi di persistente morosità, rispetto ai quali incombe comunque, in capo all operatore, un preciso obbligo di informare l'utente con congruo preavviso (art. 5), in mancanza del quale la sospensione è illegittima. Le stesse condizioni generali di contratto prodotte dal gestore, all'articolo 18.7, stabiliscono espressamente che nel caso in cui il cliente abbia delle esposizioni debitorie nei confronti di 3, quest'ultima potrà sospendere i servizi previo invio al cliente di una intimidazione ad adempiere entro e non oltre un termine non inferiore a dieci giorni. Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti, non risulta provato che l'operatore abbia assolto al predetto obbligo. Infatti, da un lato, l'istante, nelle proprie difese, asserisce che le utenze sono state sospese senza alcun preavviso; dall'altro, l'operatore si è limitato a

6 menzionare, nella raccomandata del 22 ottobre 2012 inviata al Sig. XXXX, un precedente sollecito, del quale però non fornisce alcuna prova, pur essendo gravato del relativo onere, ai sensi dell'articolo 1218 cod. civ. Pertanto, a causa della mancanza del prescritto preavviso, la sospensione delle linee è illegittima e va indennizzata. In ordine alla determinazione del periodo di sospensione, si rileva che il gestore, non contestato in punto dall'utente, afferma che le utenze sono state sospese alla data del 15 ottobre 2012 e poi disattivate il 28 dicembre Considerato che si tratta di due numerazioni affari, l'indennizzo va calcolato in applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, a mente dei quali, rispettivamente, nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione e se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo affari, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio. Pertanto, al Sig. XXXXX spetta un indennizzo di 2220 (duemiladuecentoventi) euro: [(7,50 x2) x 74 giorni x 2] = La richiesta di indennizzo per perdita della numerazione non può essere accolta per i motivi di seguito specificati. Detta perdita, infatti, è conseguenza del perdurante, mancato adempimento dell'istante all'obbligo di pagare le fatture, elemento questo che ha determinato la disattivazione delle linee telefoniche. Dalla documentazione in atti risulta infatti provato che, con la già citata racc. A/R del 22 ottobre 2012, la società H3G ha inviato all'utente il preavviso di risoluzione del contratto, in conseguenza del mancato pagamento di fatture, per un importo complessivo di 377,61 euro, fatture delle quali l'operatore allegava il prospetto e di cui, pertanto, l'utente era perfettamente a conoscenza. Quanto sopra è in linea con quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto prodotte in atti, il cui articolo 20.2 prevede che, in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla sospensione dei servizi, la 3 avrà la facoltà di risolvere il contratto, cosa che è avvenuta in data 28 dicembre A fronte di detta missiva, non consta che il Sig. XXXX si sia attivato per saldare tempestivamente, in tutto o almeno in parte, l'insoluto. Al contrario, dalla documentazione in atti, risulta provato che il Sig. XXXXX ha effettuato un pagamento, peraltro solo parziale, solamente in data 7 gennaio Ne deriva che la risoluzione del contratto risulta legittima e, pertanto, la perdita della numerazione, conseguenza della cessazione del contratto, non può essere imputata all'operatore, con la conseguenza che la relativa domanda di indennizzo va respinta.

7 La richiesta di storno della fattura n. XXXXX, dell'importo di euro 562,47, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti. In particolare, dalla documentazione contrattuale, risulta che l'attivazione della numerazione XXXXX, e della relativa offerta, era abbinata al terminale modello iphone 4 16 GB (Codice IMEI ), acquistato mediante finanziamento del prezzo senza interessi. Per quanto concerne l'offerta legata alla fornitura del servizio, l'articolo 1, comma 3 del DL n. 7/2007 (conv. L. 40/2007) stabilisce che il contraente può recedere dal contratto senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Tale disciplina generale si applica nel caso di recesso anticipato dai contratti a prezzo pieno, ma non ai casi in cui il contratto abbia ad oggetto un'offerta promozionale, per la cui fruizione le parti accettano un periodo minimo di vigenza del contratto: in tal caso, fermo il diritto del cliente di recedere in qualunque momento dal contratto, si ritiene legittimo un vincolo economico nel caso di recesso antecedente il decorso del pattuito periodo minimo, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio contrattuale tra le parti. In questo senso, si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha sostenuto che ii contratto (...) ha una sua intrinseca e sostanziale natura sinallagmatica, nel senso che l'impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati (Cons. St., sent. 1442/2010, che conferma la sent. Tar Lazio, sez. terza ter, n. 5361/2009). D'altro canto, l'operatore deve indicare nelle condizioni contrattuali, in modo chiaro e trasparente, i costi che l'utente deve sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che preveda offerte promozionali e vincoli di durata, adempimento quest'ultimo che risulta assolto da parte del gestore (tanto si desume da quanto contenuto nella documentazione contrattuale e, segnatamente, nel piano tariffario allegato al contratto). Per quanto riguarda invece l'acquisto del terminale, dal testo del contratto sottoscritto dall'istante, risulta che l'attivazione della numerazione XXXXX era abbinata al terminale modelli iphone 4 16 GB (Codice IMEI ), acquistato mediante finanziamento del prezzo. A questo proposito appare evidente che l'acquisto del terminale menzionato, perfezionatosi per effetto della stipula del contratto, prevedeva un anticipo iniziale, pari, nel caso di specie, a 99 euro, ed il versamento della somma residua, pari, nella fattispecie in esame, a 556 euro, in trenta rate mensili dell'importo di 18, 53 euro ciascuna. Ne consegue che, in caso di cessazione anticipata del contratto rispetto alla durata minima prevista, il costo del terminale debba essere integralmente versato all'operatore in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento in capo all'utente, ai sensi dell'articolo 2041 cod. civ. Naturalmente, la somma da versare andrà determinata tenendo conto dell'importo delle rate già versate nel

8 periodo, sia pure inferiore ai 30 mesi pattuiti, in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione (sic Agcom, del. 54/15/CIR). Tali valutazioni sono peraltro conformi a quanto stabilito dal D.L , n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), conv. con modifiche dalla L. 40/2007, il cui articolo 1, comma 3, stabilisce espressamente, in caso di cessazione anticipata del contratto, la legittimità degli addebiti riguardanti i costi sostenuti dall'operatore. Dall'esame del contratto, tuttavia, appare che le somme da corrispondere in caso di recesso anticipato dal contratto erano già state parametrate al periodo di permanenza del vincolo contrattuale e dettagliatamente indicate nella documentazione contrattuale, nella cui misura, pertanto, risultano dovute (in senso conforme, Corecom Emilia Romagna, del. n. 61 del ; Corecom Liguria, del. n. 2 dell' ; Corecom Emilia Romagna, del , n. 51; Corecom Lombardia, del. n. 25 del e, da ultimo, Corecom Toscana, del. 147 del 2 ottobre 2015). La richiesta di indennizzo per mancato riscontro ai reclami va rigettata, in quanto essi sono stati solo dichiarati, ma non allegati e pertanto non vi è in atti alcuna prova dell'inoltro dei medesimi al gestore. Sul punto, l'agcom ha statuito che le richieste di indennizzo per mancato riscontro al reclamo devono essere corredate da copia del reclamo inviato o [devono] quantomeno indicarne gli estremi con sufficiente chiarezza (Agcom, del. 91/12/CIR). Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli stessi, come sopra determinati, devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali, da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 100,00. Udita la relazione, DELIBERA in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 28 giugno 2013 dal Sig. XXXXXX, contro la società H3G XX, per i motivi sopra indicati, A) l'operatore H3G XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a: - corrispondere al Sig. XXXX un indennizzo di 2220 (duemiladuecentoventi) euro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS.;

9 - corrispondere all'istante la somma di euro 100 a titolo di spese di procedura; B) il rigetto delle altre domande. Le somme da rimborsare di cui ai punti precedenti dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo. E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento. L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del CO.RE.COM e dell Autorità ( IL PRESIDENTE IL RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)

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