Somministrazione di vitto ai dipendenti - Mense aziendali e prestazioni sostitutive - Disciplina fiscale (documento redatto il

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1 Somministrazione di vitto ai dipendenti - Mense aziendali e prestazioni sostitutive - Disciplina fiscale (documento redatto il /PM) La somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti è diversamente trattata a seconda del luogo e delle modalità con cui i servizi vengono forniti. La somministrazione di vitto ai dipendenti viene principalmente realizzata tramite una delle seguenti forme: a) mensa aziendale o interaziendale; b) fornitura di pasti preconfezionati; c) convenzioni con pubblici esercizi; d) acquisto di servizi sostitutivi di mensa ( buoni pasto ). In mancanza di tali forme di ristorazione l impresa può erogare un indennità sostitutiva di mensa. Ciascuna delle forme di erogazione sopracitate presenta differenti risvolti fiscali, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini di quelle indirette. In merito alla casistica menzionata si riporta di seguito una sintesi relativa al trattamento tributario ai fini IVA, IRPEF, IRPEG ed IRAP. Disciplina ai fini IVA Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e interaziendali. Definizione Per mensa aziendale s intende: quella la cui gestione viene data in appalto ad un impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa, che può essere all interno o all esterno dei locali dell azienda e in quest ultimo caso anche in locali di proprietà di terzi. 1 Per mensa interaziendale s intende quella costituita per l espletamento del servizio di ristorazione a favore del personale dipendente di più imprese in locali appositamente muniti di specifiche autorizzazioni amministrative 2. Trattamento fiscale Le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali o interaziendali sono prestazioni di servizi, attualmente (ottobre 2000), soggette all aliquota IVA agevolata del 4%, sia nel caso in cui il servizio di mensa venga organizzato e gestito direttamente dal datore di lavoro, sia nel caso in cui il servizio stesso sia affidato a terzi tramite contratti di appalto o apposite convenzioni. 3 Gestione diretta della mensa da parte dell impresa E la fattispecie tipica caratterizzata dal fatto che l impresa provvede direttamente, in appositi locali adibiti a mensa, all organizzazione e gestione del servizio di ristorazione nei confronti dei propri dipendenti. Sui corrispettivi eventualmente corrisposti dal dipendente all azienda, a titolo di partecipazione al costo mensa (anche mediante trattenuta nella busta paga) è dovuta l imposta sul valore aggiunto nella misura del 4% (ottobre 2000). I corrispettivi incassati a tale titolo sono comunque esonerati dall obbligo di emissione della certificazione fiscale (fattura 4, ricevuta o scontrino fiscale 5 ), ma devono essere annotati nel registro dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo a quello in cui avviene l incasso. 6 1 C.M.n.9/ del C.M.n.14/ del Voce n.37 della Tabella A parte II allegata al D.P.R.n.633/72: Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni genere e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni. 4 Art.22, primo comma, n.2 del D.P.R.n.633/72. 5 Art.2, lettera i), del D.P.R.21 dicembre 1996, n Art.24, comma 1, del D.P.R.n.633/72. Pagina 1 di 7

2 L imposta sul valore aggiunto dovuta per l acquisto o l importazione di alimenti e bevande oggetto di somministrazione nelle mense aziendali o interaziendali è detraibile dall impresa acquirente. 7 Gestione della mensa aziendale da parte di terzi tramite contratto di appalto Questa fattispecie è caratterizzata dal fatto che la somministrazione di alimenti e bevande è affidata mediante contratto di appalto ad un impresa che provvede a espletare tale servizio nei locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. A tale proposito l Amministrazione finanziaria ha precisato che non è sufficiente l esistenza pura e semplice di un contratto d appalto per configurare il concetto di mensa aziendale, essendo necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento, cioè l obbligo assunto dall appaltatore di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante. 8 Lo stesso Ministero delle Finanze ha tuttavia chiarito in un altra occasione che la qualificazione di mensa aziendale permane anche nell ipotesi in cui la prestazione venga eseguita nei confronti di persone che, pur non essendo dipendenti dell impresa, eseguano occasionalmente lavori per conto della stessa, quali facchini, autisti ecc. 9 I corrispettivi relativi alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande rese tramite contratto di appalto devono essere fatturati, dall impresa erogatrice del servizio di mensa all impresa appaltante, con l aliquota del 4% 10 (ottobre 2000). L imposta è detraibile da parte dell impresa appaltante. 11 Nel caso di mensa data in appalto, qualora il dipendente autorizzi l impresa datrice di lavoro a versare al gestore della mensa per suo conto l importo dei pasti consumati, mediante addebito sul proprio cedolino paga, l intera operazione di prelievo e contestuale versamento della somma al gestore, deve considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell IVA, trattandosi di somme anticipate in nome e per conto del dipendente. Anche in questo caso gli importi incassati dal gestore dal dipendente scontano l aliquota IVA agevolata del 4% (ottobre 2000) e sono esonerati dall obbligo della certificazione fiscale. Gestione della mensa interna aziendale sulla base di un contratto di somministrazione di pasti confezionati La fattispecie è caratterizzata dal fatto che la somministrazione di alimenti e bevande è affidata, mediante apposite convenzioni, ad un impresa che somministra pasti preconfezionati nei locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale ( catering ). I corrispettivi della somministrazione sono soggetti all aliquota IVA del 4% (ottobre 2000) con diritto di detrazione da parte dell impresa committente alla condizione che i pasti vengano somministrati e consumati nei locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. 12 Contratti di fornitura di pasti confezionati recapitati al domicilio delle imprese In passato il Ministero delle Finanze aveva ritenuto che l aliquota ridotta per le somministrazioni nelle mense aziendali si applicasse anche nel caso di contratti di fornitura di pasti confezionati recapitati giornalmente presso il domicilio delle imprese, le quali provvedevano direttamente alla distribuzione al personale dipendente (senza consumazione in appositi locali destinati a mensa). 13 E' dubbio se questa interpretazione possa oggi ritenersi ancora applicabile. 7 Art.19-bis 1, lettera f), del D.P.R.n.633/72. 8 C.M..n.25/ del R.M.n del Voce n.37 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R.n.633/72 : Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni genere e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni. 11 Art.19-bis 1, lettera f) del D.P.R.n.633/ In passato il Ministero nella Circolare n.14/ del aveva precisato che l impresa fornitrice doveva fatturare i pasti somministrati con l aliquota dei prodotti forniti sia in presenza di contratto di appalto che di fornitura. Tale orientamento è stato rivisto con successive pronunce ministeriali (R.M.n del ). Il problema appare comunque superato dalla modifica integrativa apportata dal D.L.n.331/93 del al testo della voce n.37 della Tabella A, parte II allegata al D.P.R.n.633/72, consistente nell inclusione tra le prestazioni soggette all IVA ridotta anche delle somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali tramite contratti di appalto o di apposite convenzioni. 13 R.M..n del Pagina 2 di 7

3 Infatti in base alle disposizioni contenute oggi (ottobre 2000), nella Tabella A delle aliquote IVA, la semplice fornitura di pasti, non essendo compresa nell elenco delle operazioni relative alla mensa aziendale (soggette all aliquota IVA del 4%) 14 e neppure tra quelle soggette all aliquota del 10% (applicabile in tal caso solo in presenza di un contratto di appalto), dovrebbe essere assoggettata all aliquota propria dei singoli prodotti forniti. Peraltro, la risoluzione ministeriale, 15 relativa all applicazione dell aliquota IVA del 4% alle forniture di pasti confezionati recapitati presso il domicilio delle imprese, venne emanata in vigenza di un testo della Voce n.37 contenuta nella Tabella A, parte II, nella quale non si faceva alcuna menzione alla fornitura di pasti presso le mense aziendali ma semplicemente alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e scolastiche. Del resto la motivazione addotta dal Ministero nella risoluzione citata 16 per l applicazione dell aliquota ridotta era basata sul fatto che la ristorazione collettiva aziendale, qualunque ne fosse la gestione doveva usufruire di un trattamento fiscale agevolato rispetto a quella resa nei pubblici esercizi, stante la sua finalità sociale. I motivi sociali su cui si è basata la volontà ministeriale di agevolare la ristorazione collettiva presso le mense aziendali qualunque ne sia la gestione 17 non sono venuti meno, per cui il beneficio potrebbe trovare ancora fondamento. L imposta sul valore aggiunto (qualunque sia l aliquota applicata dall impresa fornitrice) relativa ai corrispettivi della fornitura dei pasti confezionati, è detraibile da parte dell impresa committente 18. Convenzioni con pubblici esercizi La fattispecie è caratterizzata dal fatto che l impresa, in assenza di una mensa aziendale, stipula con un pubblico esercizio (ristorante, trattoria ecc.) un apposita convenzione, mediante contratto d appalto avente per oggetto la somministrazione di pasti in favore dei propri dipendenti. Come precisato dal Ministero delle finanze 19, la prova dell esistenza della convenzione o del contratto tra l impresa committente e il pubblico esercizio può essere fornita attraverso la normale corrispondenza commerciale e non necessariamente attraverso atto avente data certa. I corrispettivi, relativi alla somministrazione dei pasti che il pubblico esercizio fattura all impresa, sono soggetti all aliquota IVA del 10%. 20 Alla stessa aliquota sono soggette le somme eventualmente pagate dal dipendente al proprio datore di lavoro o al pubblico esercizio a titolo d integrazione dei corrispettivi dei pasti. L imposta addebitata dal ristorante convenzionato all impresa non è detraibile da parte di quest ultima, in quanto la detrazione compete solamente nel caso in cui la prestazione di somministrazione sia materialmente resa nei locali dell impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. 21 L applicazione dell aliquota IVA ridotta e l indetraibilità della stessa permangono anche nel caso in cui nella convenzione sia previsto che il ristorante riservi stabilmente ai dipendenti dell azienda una parte dei suoi locali, in quanto non si ravvisano in tale fattispecie le caratteristiche di mensa aziendale. Infatti, il luogo dove è ubicata la mensa aziendale non può essere un locale aperto al pubblico. Il libero accesso al pubblico esclude in automatico la qualifica di mensa aziendale, tant è vero che per poter allestire e gestire una mensa aziendale occorrono delle specifiche autorizzazioni amministrative nelle quali viene specificato il divieto di far accedere il pubblico alla mensa. Pertanto non è possibile gestire nello stesso locale l attività di pubblico esercizio e contemporaneamente quella di mensa aziendale. 14 Voce n.37 della Tabella A, parte II allegata al D.P.R.n.633/72: Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni genere e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni. 15 R.M.n del R.M.n del R.M.n del Art.19-bis1, lettera e) del D.P.R.n.633/ C.M.n.25/ del Per effetto delle modifiche apportate dall art.1, comma 6, Lettera b) del D.L.n.328 del alla voce n.121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.n.633/ Art.19-bis1, lettera e) del D.P.R.n.633/72 in vigore dal 1 gennaio Pagina 3 di 7

4 Servizi sostitutivi di mensa aziendale: buoni pasto Definizione 22 Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, 23 devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e esercizi commerciali muniti di autorizzazione 24 per la vendita di generi alimentari 25 e dell autorizzazione 26 per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, operate dietro commesse di imprese che realizzano servizi sostitutivi di mensa aziendale. Si tratta di servizi sostitutivi della somministrazione in mense aziendali acquistati dai datori di lavoro e resi al di fuori dei locali aziendali o interaziendali. Da un punto di vista pratico, l impresa si limita ad acquistare appositi buoni pasto che vengono poi consegnati ai dipendenti per la successiva utilizzazione presso ristoranti convenzionati con la società emittente i buoni pasto. Sostanzialmente vengono ad instaurarsi due rapporti contrattuali: - il primo tra l impresa e la società emittente i buoni pasto, la quale si impegna ad assicurare, mediante mense gestite direttamente o da terzi o convenzioni con pubblici esercizi, il servizio di mensa; - il secondo tra la società emittente i buoni pasto e i pubblici esercizi che effettuano il servizio sostitutivo di mensa nei propri locali. Trattamento fiscale Nel primo rapporto intercorrente tra la società emittente i buoni pasti e l impresa acquirente si applica l IVA del 4% (ottobre 2000) non detraibile per quest ultima. 27 Il prezzo di ogni pasto concordato tra le parti può essere pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni pasto. La base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto, anche se diverso dal valore facciale dei buoni. 28 Nel secondo rapporto, intercorrente tra gli esercenti la ristorazione e la società emittente i buoni si applica l IVA nella misura del 10% (ottobre 2000). Tale imposta è detraibile in capo alla società emittente i buoni pasto. Solitamente il pubblico esercizio riconosce uno sconto alla società emittente i buoni pasto; in tal caso la base imponibile IVA va determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono pasto e scorporando dall importo ottenuto l imposta del 10% in essa compresa, applicando le percentuali di scorporo di tale aliquota. 29 Reddito di lavoro dipendente Disciplina ai fini IRPEF Il Testo Unico delle imposte dirette 30 dispone che non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o 22 La definizione è contenuta nell art.4 della Legge , n.77.tale disposizione di natura previdenziale ha anche valenza fiscale come precisato dalla C.M.n.326/E del Di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del Di cui all art.24 della Legge 11 giugno 1971, n Di cui alla Tabella I allegata al Decreto del Ministero dell Industria del commercio e dell artigianato , n di cui all art.2 della Legge n.283 del Art.75, terzo comma della Legge , n.413: L aliquota dell imposta sul valore aggiunto del 4% di cui al n.37 della parte II della Tabella A, allegata al D.P.R.26 ottobre 1972, n.633/72, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. 28 R. M.n.49/E del R. M.n.49/E del Pagina 4 di 7

5 gestite da terzi o, fino all importo complessivo giornaliero di lire , (ottobre 2000), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In pratica l esclusione dal reddito di lavoro dipendente è strettamente limitata: - alle somministrazioni di vitto effettuate direttamente da parte del datore di lavoro; - alle somministrazioni di vitto effettuate mediante mense organizzate direttamente dal datore di lavoro; - alle somministrazioni di vitto effettuate mediante mense gestite da terzi; - alle convenzioni con i pubblici esercizi; - alle prestazioni sostitutive di mensa nei limiti giornalieri di lire (ottobre 2000); - alle indennità sostitutive di mensa (di importo non superiore a lire ) relativamente a determinate categorie di dipendenti. Il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili per escludere il pasto del dipendente, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito; conseguentemente il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che ritiene più consona alle proprie esigenze organizzative e può anche prevedere più sistemi contemporaneamente. Ad esempio l impresa può istituire il servizio mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei buoni pasto per un altra categoria e riconoscere un indennità sostitutiva per un altra categoria ancora. E invece escluso che lo stesso dipendente con riferimento alla medesima giornata lavorativa possa fruire contemporaneamente di diverse forme di somministrazione di vitto o prestazioni sostitutive delle stesse. Mense aziendali gestite direttamente dal datore o da terzi, convenzioni con pubblici esercizi e forniture di pasti preconfezionati Le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o interaziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o affidate in gestione a terzi sono escluse integralmente dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente 31, sempre che siano rivolte alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Il Ministero ha inoltre precisato che tra le prestazioni di vitto escluse dalla tassazione rientrano anche le convenzioni con pubblici esercizi (ristoranti, trattorie ecc.) e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto per i dipendenti. 32 Prestazioni sostitutive di mensa: buoni pasto Tali prestazioni sono finalizzate ad assicurare ai datori di lavoro, a beneficio dei loro dipendenti, somministrazioni di pasti, da parte di pubblici esercizi convenzionati, per un valore pari a quello indicato in un apposito documento, denominato buono pasto. L Amministrazione finanziaria ha precisato 33 che per i buoni pasto deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi e il tipo di prestazione cui danno diritto e che i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere cedibili, né cumulabili, né commerciabili, né convertibili in denaro. I tagliandi stessi inoltre devono essere debitamente datati e sottoscritti. I buoni pasto non sono tassabili in capo al lavoratore dipendente fino all importo complessivo giornaliero di lire (ottobre 2000), da commisurare al valore facciale del buono. Qualora il tagliando esprima un valore nominale superiore, l eccedenza costituisce reddito tassabile in capo al dipendente. L esclusione dalla tassazione trova applicazione solo con riferimento alle giornate in cui il dipendente ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa. Qualora il datore di lavoro concedesse i buoni pasto a fronte di giornate non lavorate dal dipendente, tali prestazioni sostitutive concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 30 Art.48, secondo comma, lettera c) del D.P.R.n.917/86 (nella versione in vigore dal in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs.n.314 del ) 31 Art.48, secondo comma, lettera c) del D.P.R.n.917/ C.M.n.326/E del C.M.n.326/E del Pagina 5 di 7

6 Il Ministero delle finanze ha inoltre precisato 34 che in presenza di più prestazioni sostitutive del servizio mensa erogate nella medesima giornata lavorativa nei confronti dello stesso dipendente, non è possibile cumulare dette prestazioni fino a raggiungimento della soglia di esclusione dalla tassazione, ma occorre assoggettare integralmente all IRPEF una delle due prestazioni erogate. Indennità sostitutiva di mensa L indennità sostitutiva di mensa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo giornaliero di lire (ottobre 2000), soltanto se corrisposta agli addetti dei cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione 35. Il Ministero delle finanze ha precisato 36 che possono beneficiare dell esclusione dalla tassazione soltanto quelle categorie di dipendenti per le quali ricorrano contemporaneamente le seguente condizioni: a) avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi quindi tutti i dipendenti la cui particolare articolazione dell orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto; b) essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, i lavoratori dipendenti che non sono stabilmente assegnati ad una unità, intesa come sede di lavoro; c) ubicazione dell unità produttiva in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l utilizzo di buoni pasto. Qualora il datore di lavoro alle categorie di dipendenti sopracitate eroghi oltre all indennità di mensa anche un ulteriore prestazione sostitutiva, non è possibile, con riferimento alla stessa giornata, cumulare dette prestazioni fino al raggiungimento della soglia di esenzione, ma è necessario assoggettare a tassazione integralmente una delle due (a scelta del sostituto). Ad esempio, in presenza di un indennità sostitutiva pari a lire e di un buono pasto con valore nominale di lire 6000, si deve tassare in capo al dipendente uno dei due importi (logicamente il minore). E irrilevante la circostanza che i due importi sommati tra loro siano inferiori al limite di lire Disciplina ai fini IRPEG Le spese relative alle somministrazioni di vitto sostenute dall azienda a favore dei dipendenti sono interamente deducibili dal reddito di impresa, sia nel caso in cui tali prestazioni vengano rese direttamente dal datore di lavoro, sia nell ipotesi in cui siano affidate in gestione a terzi (mensa aziendale o interaziendale; convenzioni con pubblici esercizi; acquisto di servizi sostitutivi di mensa). 38 Tali spese infatti, rappresentano componenti del reddito di lavoro dipendente anche se non tassabili in capo ai dipendenti nei limiti previsti dal Testo unico delle imposte dirette 39. Nel caso in cui le somministrazioni di vitto non siano rese direttamente dal datore di lavoro, (vale a dire: mensa aziendale gestita da terzi, convenzioni con pubblici esercizi, fornitura di pasti caldi, prestazioni sostitutive di mensa), i costi relativi a tali prestazioni possono essere iscritti anziché nella voce B9 costi del personale, nella voce B7 del Conto economico: costi per servizi. Questa ultima collocazione rende più agevole la contabilizzazione di tali spese ai fini IRAP come verrà precisato nel prossimo paragrafo. Nel caso invece di mensa gestita internamente dall impresa, i costi relativi possono essere iscritti nella voce B9 del Conto economico: Costi per il personale o nella voce B14 Oneri diversi di gestione, al netto in quest ultimo caso dei costi del personale impiegato direttamente e degli altri costi esterni imputati ad altre voci del Conto economico. 34 C.M.n.326/E del Art.48, comma 2, lettera c) del D.P.R.n.917/86 ( nella versione modificata dall art.4 del D.Lgs.n.56 del ). In verità nella versione originaria dell art.48, comma 2, lettera c), modificata dall art.3 del D.Lgs.n.314/97, (in vigore dal ), era prevista l esclusione dal reddito dell indennità di mensa ( entro il limite giornaliero di lire ) nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Successivamente l art.4 del D.Lgs n.56 del , con decorrenza , ha limitato l esclusione della tassazione ai soli dipendenti addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. 36 R.M , n.41/e. 37 C.M.n.326/E del (capitolo 2.2.3). 38 Art.62, c.1 del D.P.R.n.917/ Art.48, secondo comma, lettera c) del D.P.R.n.917/86. Pagina 6 di 7

7 Disciplina ai fini IRAP Le spese inerenti al personale dipendente sono notoriamente componenti non deducibili dalla base imponibile IRAP. 40 Peraltro, in deroga a tale regola di carattere generale, la legge istitutiva IRAP 41 dispone che sono deducibili dalla base imponibile IRAP le somme erogate dall impresa a terzi per l acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori. Come chiarito dall Amministrazione finanziaria in diverse occasioni 42 rientrano in tale fattispecie i costi relativi alla mensa aziendale gestita da terzi in base a contratti d appalto, di somministrazione o di altre forme di convenzione, comprese le prestazioni sostitutive di mensa. Tali costi al netto di eventuali costi addebitati ai dipendenti devono essere iscritti nella voce B7 del Conto economico tra i costi della produzione per servizi 43, in quanto rilevano per natura (acquisizione di servizi presso terzi) e non per destinazione. Tuttavia occorre precisare che l eventuale classificazione di una componente rilevante ai fini IRAP in una voce del conto economico diversa da quella prevista in base ai corretti principi contabili non ne pregiudica la relativa deducibilità 44. Pertanto le spese di vitto corrisposte a terzi dall impresa a favore dei propri dipendenti sono sempre deducibili dalla base imponibile IRAP, anche nel caso in cui le medesime fossero state collocate nella voce B9 del Conto economico tra le spese relative al personale. I buoni pasto erogati alla generalità o categorie di dipendenti sono deducibili, ai fini IRAP, anche per valori unitari superiori a lire (ottobre 2000) perché, pur se l eventuale eccedenza deve essere tassata in capo al dipendente, ai fini IRAP essa rappresenta sempre una componente deducibile per l impresa in quanto è già assoggettata a tale imposta in capo alla società fornitrice dei buoni pasto. I costi della mensa gestita internamente dall impresa, al netto dei costi del personale impiegato direttamente e degli altri costi esterni imputati ad altre voci del Conto economico, devono essere collocati nella voce B14 del Conto economico: Oneri diversi di gestione 45. Pertanto in tal caso saranno deducibili dalla base imponibile IRAP tutti i costi imputabili alla gestione diretta della mensa che siano supportati da documentazione contabile intestata all impresa acquirente (es.: fattura, ricevuta fiscale ecc.). Saranno invece indeducibili i costi del personale (impiegato con contratti di lavoro dipendente, di collaborazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) utilizzato per la gestione e l erogazione del servizio mensa e così pure eventuali oneri di natura finanziaria sostenuti per far fronte a tali prestazioni. 40 Art.11, comma 1, lettera b) del D.Lgs , n Art.11, comma 2 del D.Lgs , n C.M. n.141/e del e C.M.148 del Principio contabile n.12 dei dottori commercialisti e C.M.n.148 del C.M.n.263/E del C.M.n.141/E del Pagina 7 di 7

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