Comune di OLIVETO LARIO
|
|
|
- Enrico Poggi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Comune di OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO COMUNALE per l IMPOSTA DI SOGGIORNO Il Comune di Oliveto Lario, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, con deliberazione di Consiglio comunale n. del.., ha approvato il seguente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno 1
2 Art. 1 ISTITUZIONE E DECORRENZA DELL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA L imposta di soggiorno è istituita in questo Comune, in quanto compreso nell elenco regionale delle località turistiche o città d arte, con decorrenza dall anno 2017, per il periodo 1 gennaio al 31 dicembre. Art. 2 DESTINAZIONE DELL IMPOSTA Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali. Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE L'imposta si applica a ogni alloggiamento (cioè per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Oliveto Lario. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio ai sensi della L.R , n. 15, anche nel caso siano gestite non come attività imprenditoriale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo : alberghi, campeggi, aree attrezzate a camper e roulotte, Bed & Breakfast, residence, case appartamento vacanza, affittacamere, aziende agrituristiche, ecc. Sono altresì compresi gli alloggi e le strutture ricettive pubblicizzate sul web. Art. 4 MISURA DELL IMPOSTA La misura dell imposta è determinata per persona e per pernottamento, mentre per i campeggi, aree attrezzate a camper e roulotte è determinata a posteggio. Le aliquote sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. In sede di prima applicazione l imposta è determinata come segue: STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE 1,00 /giorno a persona 2
3 CAMPEGGI, AREE ATTREZZATE A CAMPER E ROULOTTE 1,50/giorno a posteggio Art. 5 SOGGETTI PASSIVI D IMPOSTA E PRESUPPOSTO DI IMPOSTA Colore che alloggiano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Oliveto Lario, versano l'imposta al gestore entro e non oltre il momento della partenza. Art. 6 CASI DI ESENZIONE Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Oliveto Lario i pernottamenti successivi all ottavo giorno i minori fino al compimento del 14 anno di età il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Oliveto Lario. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Oliveto Lario, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione Art. 7 OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI I gestori delle strutture sono tenuti a: Ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente Conservare copia della ricevuta, oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA" Far eventualmente compilare ai propri ospiti la dichiarazione di esenzione Effettuare l'invio al Comune di Oliveto Lario, anche per via telematica, della dichiarazione dell'imposta predisposta su apposito modello messo a disposizione dal Comune di Oliveto Lario, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre comunicando: a) il numero di coloro che hanno pernottato in ciascun trimestre (soggetti passivi dell imposta) 3
4 con espressa indicazione di quelli esenti; b) il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente c) gli estremi del riversamento al Comune dell'imposta versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (ossia entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio di ogni anno), mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale; conservare tutta la documentazione relativa all imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006). La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell imposta. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione ed allegarla alla dichiarazione Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si dia evidenza della circostanza e si riportino i dati del cliente. Art. 8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO Ai fini dell attività di accertamento sull imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art. 1 commi 161, 162 della Legge , n Ai fini dell esercizio dell attività di controllo l Amministrazione comunale può: Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati i notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati Effettuare sopralluoghi tramite gli Agenti della polizia locale. Art. 9 SANZIONI A CARICO DEL GESTORE Sono previste sanzioni per i gestori, ovvero sarà applicata una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 nei seguenti casi: 4
5 omessa, incompleta o infedele dichiarazione omesso, ritardato o parziale riversamento della tassa mancato rilascio quietanza somme riscosse mancata compilazione e trasmissione modello di rifiuto del versamento. Art. 10 SANZIONI A CARICO DELL OSPITE Se l'ospite non versa l'imposta incorre in una sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata. Art. 11 RISCOSSIONE COATTIVA Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla notifica dell atto saranno riscosse coattivamente. Art. 12 RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di versamento in eccedenza a quanto dovuto può essere recuperato mediante compensazione. Non si procede a rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a 10,00 (dieci). Art. 13 RINVIO Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la predetta normativa. 5
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 17/04/2012) INDICE Art. 1 Istituzione dell imposta. Art.
COMUNE DI PADOVA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI PADOVA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.06.2011 (Modificato l articolo 3 con sentenza del TAR n. 01583/2011 REG. RIC.) INDICE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 1 Articolo 1 Presupposto dell imposta 1. Presupposto dell imposta
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N 22 DEL 29.06.2011 MODIFICATO
COMUNE DI MATERA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI MATERA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con atto di C.C. n. 19 del 24 aprile 2012 ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta è il pernottamento
COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella
COMUNE DI VIVERONE Provincia di Biella REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.06.2012 Pagina 1 di 6 Art. 1 Principi generali Il presente regolamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI STEZZANO (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (Art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) Approvato con deliberazione di C.C. n.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO (Approvato con delibera consiglio comunale n. 42 del 30/11/2015 ) (Modificato con delibera consiglio comunale n. 28 del 08/07/2017) ARTICOLO 1
Regolamento per l istituzione e applicazione dell Imposta di soggiorno. Comune di Grado. Indice
Regolamento per l istituzione e applicazione dell Imposta di soggiorno Comune di Grado Indice Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Istituzione, presupposto dell imposta e soggetto attivo...
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67/2013 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art.
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
Comune di Valeggio sul Mincio * * * REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16/02/2012 Pag.1 INDICE Articolo 1...3 Oggetto del Regolamento...3
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con delibera C.C. n. 18 del 28/06/2012 Modificato con delibera Commissariale n. 105 del 07.06.2013 Modificato con delibere Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2016
COMUNE DI EMPOLI (FI) REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 12/3/2012
COMUNE DI EMPOLI (FI) REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 12/3/2012 Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento è adottato nell ambito della
COMUNE DI NAPOLI TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI NAPOLI TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 21 GIUGNO 2012 E INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
Regolamento Sull Imposta di Soggiorno nel Comune di Squillace
C ittà d i Squillace -Provincia di Catanzaro- Regolamento Sull Imposta di Soggiorno nel Comune di Squillace Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 06 luglio 2011 Regolamento sull Imposta
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
REGOLAMENTO per l APPLICAZIONE dell IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 15.06.2012 MODIFICATO CON DELIBERE: - C.C. N. 4 DEL 15.03.2013 - C.C. N. 59 DEL 29.12.2014
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO
Comune di Toscolano-Maderno Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.11.2011 INDICE Articolo 1 -
PROVINCIA DI LATINA. Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1
(All. A) Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CASOLE D ELSA
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CASOLE D ELSA Approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 19 marzo 2012 INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Istituzione
Regolamento IMPOSTA di SOGGIORNO
Regolamento IMPOSTA di SOGGIORNO ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno 1 Articolo
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI ERICE
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI ERICE ============================== Testo approvato, così come emendato, con deliberazione consiliare n. 54 dell 11.06.2013 ART.1 PRESUPPOSTO DELL
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA DI PIZZO
ALL. A COMUNE DI PIZZO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA DI PIZZO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/05/2013 REGOLAMENTO DELL IMPOSTA
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LUCCA
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LUCCA ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO...3 ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA...3 ARTICOLO 3 GETTITO DELL IMPOSTA...3 ARTICOLO
COMUNE DI VILLASIMUS. Provincia Sud Sardegna. Regolamento dell Imposta di soggiorno del Comune di Villasimius
COMUNE DI VILLASIMUS Provincia Sud Sardegna Regolamento dell Imposta di soggiorno del Comune di Villasimius Istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2011 e integrato e modificato
