SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

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1 Banca Carime Società per Azioni Sede Sociale: Cosenza, Viale Crati Direzione Generale: Bari, Viale De Blasio 18 Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n Iscritta all'albo delle Banche al n ABI n Appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari n Sito internet Soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A. SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Il presente documento costituisce un supplemento (il Supplemento o il Secondo Supplemento ) al Documento di Registrazione di Banca Carime S.p.A. ( Banca Carime o l Emittente o la Banca ) depositato presso Consob in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 7 maggio 2015 (il Documento di Registrazione ). Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e dell articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF). Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 9 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n /16 del 3 marzo L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell Emittente all indirizzo web e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell Emittente. Ai sensi dell articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del Supplemento ovvero dalla data di pubblicazione dell avviso, se successivo, di revocare la loro accettazione mediante l invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli. Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non ci sono offerte in corso. 1

2 INDICE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 3 RAGIONI DEL SUPPLEMENTO... 4 MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE... 5 MODIFICHE AL CAPITOLO 3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE... 6 MODIFICHE AL PARAGRAFO 10.1 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

3 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONE RESPONSABILI Indicazione delle persone responsabili Banca Carime S.p.A., con Sede Sociale in Cosenza, Viale Crati, e Direzione Generale in Bari, viale De Blasio n. 18, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento. Dichiarazione di responsabilità Banca Carime S.p.A., con Sede Sociale in Cosenza, Viale Crati, e Direzione Generale in Bari, viale De Blasio n. 18, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 3

4 RAGIONI DEL SUPPLEMENTO Il presente Supplemento è stato redatto al fine di aggiornare l informativa relativa all entrata in vigore dei Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 relativi al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese d investimento. Il Supplemento apporterà pertanto, modifiche ed integrazioni al Documento di Registrazione. Ai sensi dell articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del Supplemento ovvero dalla data di pubblicazione dell avviso, se successivo, di revocare la loro accettazione mediante l invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli. Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non ci sono offerte in corso. 4

5 MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Il frontespizio del Documento di Registrazione è interamente sostituito dal presente: Banca Carime Società per Azioni Sede Sociale: Cosenza, Viale Crati Direzione Generale: Bari, Viale De Blasio 18 Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n Iscritta all'albo delle Banche al n ABI n Appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari n Sito internet Soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A. DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 07 maggio 2015 Il presente documento, unitamente al Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 28 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n /15 del 22 ottobre 2015 e al Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 9 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n /16 del 3 marzo 2016 e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (il Documento di Registrazione ) dell emittente Banca Carime S.p.A. ( Banca Carime o l Emittente o la Banca ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetto ) ed è redatto in conformità all articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE e in conformità alla delibera CONSOB n del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni sull Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli Strumenti Finanziari ) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione. Ai fini di un informativa completa sulla Banca e sull offerta di strumenti finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il Prospetto di Base ), alle condizioni definitive (le Condizioni Definitive ) e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la Nota di Sintesi dell Emissione ), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate. Si veda inoltre il Capitolo Fattori di Rischio nel presente Documento di Registrazione e nella rilevante Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti finanziari di volta in volta rilevanti. L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a disposizione del pubblico ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la Sede Sociale dell Emittente in Viale Crati, Cosenza, le sedi e le filiali dello stesso e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 5

6 MODIFICHE AL CAPITOLO 3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE Il Rischio relativo all assenza del Credit Spread dell Emittente del paragrafo 3.1. Fattori di rischio viene rimosso. Il Rischio connesso all evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie del paragrafo 3.1. Fattori di rischio viene sostituito integralmente con il seguente: Rischio connesso all evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie L Emittente è soggetto ad un articolata e stringente regolamentazione, nonché all attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d Italia e CONSOB ). Sia la regolamentazione applicabile, sia l attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell introduzione di policy e di regole quantitative per l attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all 8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. capital conservation buffer, vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l altro, l introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o LCR ), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o NSFR ) con orizzonte temporale superiore all anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ( CRR ); - per l indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio Nonostante l evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopraindicata si evidenzia l introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le Autorità ) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o a rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell ente, riducendo al minimo l impatto del dissesto sull economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca 6

7 perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro ,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in sopra indicate, per le quali è stata prevista l applicazione a partire dal 1 gennaio Peraltro le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima della suddetta data. Inoltre nel rammentare che il fattore di rischio di cui al presente paragrafo 3.1 è integralmente sostituito dal presente Supplemento al Documento di Registrazione, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del bail-in si rinvia, altresì, al Rischio connesso all utilizzo del bail-in contenuto nella Sezione 4 Fattori di rischio del Prospetto di base, oggetto di contestuale supplementazione, fattore di rischio anch esso integralmente sostituito. Si segnala che l implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 nonché l istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall esercizio 2015, l obbligo di costituire specifici fondi tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Stante l evoluzione normativa, si è riscontrata l obbligazione di contribuzione in capo al Gruppo UBI Banca e di conseguenza alla Banca che, relativamente al Single Resolution Fund (Fondo di Risoluzione ai sensi della Direttiva 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive), ha quindi proceduto a stimare la quota annua dovuta al Fondo nazionale di risoluzione pari, per l esercizio 2015, a Euro 0,7 milioni; tale onere, stante la non definitività del medesimo, è stato contabilizzato alla voce Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri nella Relazione Semestrale al 30 giugno Banca Carime, a seguito della comunicazione del 23 novembre 2015 da parte di Banca d Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione Nazionale, ha effettuato il versamento della quota di contribuzione ordinaria a proprio carico per l esercizio 2015 pari a 691 migliaia di Euro al Fondo di Risoluzione Nazionale. Nel corso del mese di dicembre 2015 Banca Carime, a seguito di un altra comunicazione di Banca d Italia nell ambito del programma di risoluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara ha altresì provveduto al versamento della quota di contribuzione straordinaria pari a migliaia di Euro. A seguito di comunicazione del 3 dicembre 2015 da parte del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) Banca Carime ha provveduto al versamento della quota a proprio carico per l esercizio 2015 pari a migliaia di Euro ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 (DGS). A Banca Carime non sono stati indicati requisiti prudenziali specifici da parte dell Autorità di Vigilanza. Al riguardo si fa presente che l Emittente rientra nel perimetro di vigilanza consolidata del Gruppo UBI Banca per il quale la Banca Centrale Europea ha applicato i requisiti specifici ad esito dello SREP per l esercizio 2015 che risultano rispettati, sulla base dei coefficienti prudenziali del Gruppo UBI Banca, riferiti al 30 settembre 2015, come si rileva dal Comunicato Stampa diffuso da UBI Banca in data 27 novembre In particolare, in data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a: 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio 11% in termini di Total Capital ratio. Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process SREP) per l anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato. Tale requisito stabilisce un livello Common Equity Tier 1 capital ratio pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è 7

8 risultato pari a 13,00% in termini phased in, e 12,56% in termini fully loaded 1, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto. Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari al 12,08% in termini phased in, e 11,62% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto. Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale. La Tabella 1 del paragrafo 3.2. Informazioni finanziarie selezionate dell Emittente è interamente sostituita dalla presente: Tabella 1 - Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in migliaia di Euro e valori in percentuale) INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2014) SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015 * ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 * Soglie minime comprensi ve della Riserva di conservazi one del capitale transitoria *** INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIV A IN VIGORE FINO AL 31/12/2013) ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 Common equity CORE TIER Tier 1/Attività ONE RATIO di rischio (Patrimonio di ponderate (CET1 ratio) base al netto delle 42,63% 38,20% 5,125% preference 40,04% shares / Attività di rischio ponderate - RWA) Tier 1/Attività TIER ONE di rischio ponderate CAPITAL RATIO (Tier 1 capital (Patrimonio di 42,63% 38,20% 6,625% ratio) (1) base / Attività 40,04% di rischio ponderate - RWA) Total Capital Ratio (Fondi propri/attività di rischio TOTAL CAPITAL RATIO (Patrimonio di ponderate- 42,63% 38,20% 8,625% Vigilanza / 38,95% RWA) Attività di rischio ponderate - RWA) Fondi Propri PATRIMONI Dall è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. framework Basilea 3, attuate, negli ambiti di competenza, anche con l emanazione della Circolare di Banca d Italia 285 del L introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate nella maggior parte dei casi in proporzione crescente fino al 2019 ( phased in ) fino a raggiungere l applicazione a regime ( fully loaded ). 8

9 Capitale Primario di Classe 1 (CET1) Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) Capitale di Classe 2 (Tier 2) O DI VIGILANZA PATRIMONI O DI BASE PATRIMONI O SUPPLEMEN TARE ELEMENTI DA DEDURRE RWA RWA RWA / Totale Attivo ** Leverage ratio 13,80% 33,65% 36,11% - RWA / Totale Attivo - 24,71% * I dati al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014 non sono confrontabili con quelli al 31 dicembre 2013 in quanto la normativa di riferimento ha subito un radicale cambiamento così come meglio specificato nella Parte F - Informazioni sul Patrimonio del fascicolo di Bilancio al ** Il leverage ratio è un indicatore minimo di leva finanziaria avente l obiettivo di porre un tetto all espansione delle esposizioni delle banche rispetto al capitale di migliore qualità. Il leverage ratio è dato dal rapporto tra il capitale di Classe 1 dell'ente (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente, secondo quanto previsto dall art. 429 del Regolamento 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche all Organismo di Vigilanza da marzo 2014, tuttavia, alla data attuale, non è stata definita la soglia minima (ma solo una raccomandazione del Comitato di Basilea che il risultato sia pari o superiore al 3%) e la relativa data di decorrenza. *** A Banca Carime non sono stati indicati requisiti prudenziali specifici da parte dell Autorità di Vigilanza. Al riguardo si fa presente che l Emittente rientra nel perimetro di vigilanza consolidata del Gruppo UBI Banca per il quale la Banca Centrale Europea ha applicato i requisiti specifici ad esito dello SREP per l esercizio 2015 che risultano rispettati, sulla base dei coefficienti prudenziali del Gruppo UBI Banca, riferiti al 30 settembre 2015, come si rileva dal Comunicato Stampa diffuso da UBI Banca in data 27 novembre In particolare, in data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a: 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio 11% in termini di Total Capital ratio. Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process SREP) per l anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato. Tale requisito stabilisce un livello Common Equity Tier 1 capital ratio pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari a 13,00% in termini phased in, e 12,56% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto. Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari al 12,08% in termini phased in, e 11,62% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto. Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale. (1) Tale soglia è in vigore dal 1 gennaio 2015 (fino al 31 dicembre 2014 era il 6,125%) Dal 1 gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nel Regolamento 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013, che traspongono nell Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework Basilea 3).

10 Si precisa che l Emittente non fornisce coefficienti patrimoniali fully phased e che l Autorità di Vigilanza alla data del presente Supplemento non ha imposto all Emittente requisiti prudenziali ulteriori rispetto a quelli vigenti. La Banca, a seguito di autorizzazione da parte dell Autorità di vigilanza 1, utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmento Esposizioni verso imprese ( Corporate ) e dei rischi operativi, a far data dalla segnalazione al 30 giugno In seguito al provvedimento di autorizzazione della Banca d Italia n del 19 luglio 2013, dalla segnalazione al 30 giugno 2013 la Banca utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali anche a fronte del rischio di credito relativo al segmento Retail regolamentare (sotto-classi Altre esposizioni al dettaglio ( SME Retail ) ed Esposizioni garantite da immobili residenziali ). 1 Provvedimento della Banca d Italia n del 16 maggio

11 MODIFICHE AL PARAGRAFO 10.1 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI Il paragrafo 10.1 Informazioni relative agli assetti proprietari è interamente sostituito dal presente: Informazioni relative agli assetti proprietari Alla data del 31 dicembre 2015, l Emittente è controllato al 99,9886% da UBI Banca S.p.A., mentre la rimanente quota del capitale sociale è posseduta da altri soci privati che detengono complessivamente lo 0,0114% del capitale sociale. Alla data del 31 dicembre 2015, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro ,92 diviso in azioni ordinarie da Euro 1,04 cadauna. 11

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