CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARBATO, SOGLIA, STRIZZOLO, VESSA, GRANATA, TABACCI, OCCHIUTO, GIULIETTI, CATONE, VICO, PALAGIANO, ZAZZERA, NICOLUCCI, TORRISI, GIOACCHINO ALFANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, GIANNI FARINA, PUGLIESE, BONAVITACOLA, CAUSI, TOUADI Introduzione dell obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale Presentata il 18 novembre 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! La stessa Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA) denuncia la presenza di oltre 3 milioni di veicoli non assicurati. La Campania si conferma al primo posto nella classifica delle regioni meno virtuose nel campo delle frodi nelle assicurazioni per responsabilità civile (RC) auto con un incidenza del 9,6 per cento, ben al di sopra della media nazionale che è al 2,5 per cento. Nel 2009 ad esempio sono stati rilevati sinistri fraudolenti, pari al 2,5 per cento di tutti quelli accaduti e denunciati nello stesso periodo (2,31 per cento nel 2008). Quindi, rileva l ANIA, «dopo anni in cui il fenomeno ha mostrato una continua diminuzione, nel 2009 si registra invece un inversione di tendenza, specialmente in alcune aree geografiche. In alcune province, l incidenza dei sinistri con danni alla persona raggiunge il 40 per cento del totale (la media europea è del 10 per cento). Un milione di feriti in incidenti stradali ogni anno rappresenta una cifra che non ha eguali». Nell Italia meridionale è aumentata la percentuale di frodi (da 6,30 per cento a 6,62 per cento) ed essa continua a detenere il primato dei sinistri connessi con comportamenti fraudolenti. La Campania è la regione che presenta l incidenza più

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4791 elevata (9,58 per cento, era del 9,51 per cento nel 2008): in particolare Caserta e Napoli sono le città in cui il fenomeno è più grave (rispettivamente 12,44 e 11,28 per cento). Ma la regione in cui si è particolarmente incrementato il fenomeno è la Puglia (da 5,49 a 6,17 per cento). Per quanto riguarda le altre aree, la media del nord è dello 0,91 per cento (Liguria 1,62 per cento) quella dell Italia centrale è dell 1,54 per cento (Lazio 2,06 per cento), quella delle isole è del 2,51 per cento (Sicilia 3,03 per cento). Dati che portano la media nazionale al 2,5 per cento (era del 2,31 per cento nel 2008). Nell ultimo periodo le tariffe assicurative hanno subito rincari del 25 per cento per le automobili e addirittura del 35 per cento per i motocicli. Una vera «disgrazia sociale», secondo le associazioni dei consumatori, che contraddistingue il nostro Paese, dove le polizze per RC auto costano il doppio rispetto a Germania, Francia e Spagna: mediamente 407 euro contro, rispettivamente, 222, 172 e 229 euro. Questa situazione va affrontata con provvedimenti strutturali, uno dei quali riguarda il contrasto delle frodi assicurative. Primo passo per rendere più trasparente ed equo il mercato assicurativo in particolare per quanto concerne l assicurazione per RC auto. La proposta di legge da noi presentata, recante «Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo» atto Camera n. 1964, approvata all unanimità dalla Camera dei deputati è ora all esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2809) ed è auspicabile che diventi rapidamente legge. Con l istituzione di un Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, un provvedimento a costo zero per lo Stato perché l ANIA ha già dichiarato di potersene fare carico e già operativo in molti altri Paesi europei, sarà possibile individuare e prevenire le truffe attuate a danno delle compagnie assicurative e aiutare il settore a riallinearsi a una reale logica di mercato, liberandosi di un costo improprio di cui beneficia solo la criminalità. Certo occorrono anche controlli più stringenti sui veicoli non assicurati insieme a sanzioni più efficaci. Ma nello stesso tempo non è accettabile che alcune compagnie assicuratrici per limitare i danni rifiutino di assicurare veicoli in determinate aree del nostro Paese arrivando alla chiusura dei loro uffici in alcune regioni meridionali. Tutto il «sistema Paese» si deve, viceversa, mobilitare al fine di ricondurre alla «normalità» il settore, realizzando così una delle riforme strutturali di cui tutti parlano ma che pochi sanno delineare con concretezza. Le imprese assicuratrici, proprio perché titolari della gestione di un obbligo sancito dalla legge (quello dell assicurazione dei veicoli), devono comportarsi responsabilmente come attori «pubblici» e aprire o tenere aperte in tutte le aree del nostro Paese proprie agenzie. La presente proposta di legge, dunque, al fine di garantire servizi assicurativi adeguati su tutto il territorio nazionale e un più equo «federalismo assicurativo» allo scopo di contrastare il fenomeno degli autoveicoli sprovvisti della necessaria assicurazione per RC auto, in particolare nelle regioni meridionali, dispone, all articolo 1, che le compagnie assicuratrici devono garantire la presenza di loro sportelli in tutte le regioni. Il Ministro dello sviluppo economico dovrà poi determinare con apposito decreto, previa consultazione dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, il numero minimo di agenzie che le singole imprese assicuratrici dovranno garantire in ognuna delle regioni italiane. Tale numero minimo sarà definito sulla base del volume di affari di ciascuna impresa, dal portafoglio per RC auto di ognuna di loro e della popolazione residente in ciascuna regione. Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le sanzioni e le norme transitorie.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4791 PROPOSTA DI LEGGE ART Al fine di garantire un più equo federalismo assicurativo, di contrastare, in particolare nelle aree meridionali del Paese, l uso di autoveicoli sprovvisti della necessaria assicurazione per responsabilità civile (RC) auto e di consentire un recupero di gettito fiscale derivante da un incremento dei servizi assicurativi ai cittadini, le imprese assicuratrici garantiscono la presenza di loro agenzie nell intero territorio nazionale secondo le modalità di cui al comma Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l attuazione del comma 1 e, in particolare, il numero di agenzie che le imprese assicuratrici sono tenute a garantire in ciascuna regione tenendo conto dei seguenti criteri: a) del volume di affari nei diversi rami per ciascuna impresa assicuratrice; b) del portafoglio complessivo per RC auto di ciascuna impresa assicuratrice; c) della popolazione residente in ciascuna regione. ART L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila sull osservanza delle disposizioni stabilite dall articolo 1.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Qualora l ISVAP accerti che un impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo risultante dall applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 dell articolo 1, applica alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione. Con il provvedimento con il quale applica la sanzione, l ISVAP diffida altresì l impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale ai requisiti di cui all articolo 1, stabilendo a tale fine un termine non superiore a sei mesi. 3. Qualora l impresa di assicurazione destinataria della sanzione irrogata ai sensi del comma 2 non adempia alla diffida entro il termine stabilito, l ISVAP revoca l autorizzazione rilasciata alla medesima per l esercizio dell attività assicurativa nel ramo danni n. 10 (Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell Unione europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, l ISVAP adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell esercizio delle attività relative all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 4. Nel caso di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell Unione europea, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono notificati al rappresentante generale dell impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri, nominato ai sensi dell articolo 25 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4791 ART L obbligo di cui all articolo 1, comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento di cui all articolo 1, comma 2, nella Gazzetta Ufficiale.

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