PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FINALIZZATA ALLA CESSIONE PRO-SOLUTO

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1 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FINALIZZATA ALLA CESSIONE PRO-SOLUTO Premessa 1) Istanza di certificazione del credito 2) Avvio della procedura di certificazione 3) Certificazione del credito 4) Cessione del credito 5) Pagamento del credito ceduto Premessa Le seguenti disposizioni procedurali riguardano la certificazione dei crediti prevista dall art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall art. 13, comma 1, della Legge 12/11/2011, n. 183) e disciplinata dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 19 maggio In particolare, la presente procedura stabilisce gli adempimenti da osservare per potere accogliere le istanze dei creditori rilasciando la relativa certificazione al fine della cessione prosoluto a Banche o ad Intermediari finanziari autorizzati. Il Dirigente autorizzato alla certificazione del credito è il Direttore dell Area Risorse Finanziarie ( o il Vice Direttore dell Area medesima in caso di impedimento) che, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, conclude la procedura mediante: a) il rilascio al terzo fornitore della certificazione in merito alla natura certa, liquida ed esigibile del relativo credito, con indicazione dell importo e delle ulteriori determinazioni rilevanti per la eventuale cessione pro-soluto; oppure b) la comunicazione al terzo fornitore che non è possibile certificare, in quanto il credito è insussistente o inesigibile, ovvero in quanto sussistono condizioni oggettive ostative al rilascio della certificazione di cui al punto precedente (si veda a tal proposito quanto indicato al successivo punto 2). Per espletare la procedura in questione, il Direttore dell Area Risorse Finanziarie recepisce i provvedimenti assunti dai competenti organi (Deliberazioni della Giunta Provinciale, determinazioni/atti di liquidazione adottati dal Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione), nonché gli altri elementi conoscitivi pervenuti dal medesimo Dirigente nonché da altri Servizi Provinciali. La procedura di certificazione si conclude nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza (fa fede la data di registrazione al Protocollo); eventuali osservazioni o richieste di informazioni formulate dal Direttore dell Area Risorse Finanziarie interrompono i termini di cui sopra. 1) Istanza di certificazione del credito 1

2 L istanza di certificazione può essere presentata dai soggetti titolari di crediti non prescritti nei confronti dell Ente, certi, liquidi ed esigibili, in relazione a contratti di somministrazioni, forniture e appalti relativi a spese di investimento, imputate sul Titolo II della Spesa ( Spesa in conto capitale) del Bilancio provinciale. L istanza di certificazione da redigere secondo il modello allegato sotto la lettera A1), da indirizzare all Area Risorse Finanziarie Servizio Bilancio e Reporting economico finanziario ed al Dirigente del Servizio Provinciale preposto alla gestione del contratto e del credito oggetto dell istanza, deve indicare in modo completo e dettagliato, i seguenti elementi: A) Dati identificativi del creditore. B) Servizio Provinciale che gestisce il credito. Il creditore deve identificare chiaramente il Servizio Provinciale competente alla gestione del credito oggetto della istanza di certificazione. Si considera tale il Servizio Provinciale a cui appartiene il Dirigente che gestisce il contratto e il relativo Responsabile Unico del Procedimento di spesa; Nel caso in cui i crediti afferiscano a contratti gestiti da più Servizi Provinciali, al fine di rendere celere la procedura di certificazione, è opportuno che il creditore presenti istanze di certificazione separate per ciascun Servizio Provinciale; C) Dettaglio del credito vantato; D) Sottoscrizione del creditore che presenta l istanza, con indicazione del luogo e della data. L istanza deve essere sottoscritta in originale dal creditore, o dal legale rappresentante nel caso in cui il creditore sia una persona giuridica ; E) Importo complessivo (in cifre e lettere) del credito da certificare e gli estremi del conto dedicato di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; F) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Nell istanza il creditore, o il suo legale rappresentante, deve autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali con sottoscrizione autografa in calce alla seguente frase: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura finalizzata alla cessione di crediti di cui alla presente istanza. Nel caso in cui l istanza abbia per oggetto crediti di un RTI o di un ATI, la richiesta deve pervenire a firma della capogruppo mandataria anche a fronte di fatture emesse dalle imprese mandanti; L istanza deve essere consegnata in duplice originale direttamente all Area Risorse Finanziarie - Servizio Bilancio e Reporting economico finanziario Via Maria Vittoria n Torino, oppure essere trasmessa al medesimo indirizzo mediante Raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata PEC se sottoscritta con firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@cert.provincia.torino.it Il Direttore dell Area Risorse Finanziarie provvederà, anche tramite proprio delegato, a trasmetterne copia al Dirigente del Servizio Provinciale che gestisce il contratto e il credito oggetto dell istanza di certificazione. 2) Avvio della procedura di certificazione Ricevuta l istanza di certificazione del credito, il Direttore dell Area Risorse Finanziarie avvia la procedura verificando preliminarmente: 1) che l istanza sia formalmente corretta; 2

3 2) che sia stato adottato il provvedimento di liquidazione da parte dei competenti organi (Deliberazione della Giunta Provinciale, determinazione/atto di liquidazione adottato dal Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione) e che sul medesimo sia stato espresso favorevolmente e rispettivamente il parere di regolarità contabile (articolo 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) o il riscontro amministrativo, contabile e fiscale (articolo 184 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i). 3) che il creditore istante non sia inadempiente ai sensi dell articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973; 4) che non sussistano ulteriori elementi conoscitivi ostativi al rilascio della certificazione sulla base di informazioni pervenute dal Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione, (e dal Servizio Avvocatura dell Ente), tra cui l eventuale esistenza di esposizioni debitorie del creditore nei confronti dell Ente. In base agli esiti delle verifiche effettuate, il Direttore dell Area Risorse Finanziarie può: a) rilasciare la certificazione sulla base del modello allegato sotto la lettera A2); b) richiedere eventuali integrazioni o precisazioni al creditore; c) rigettare l istanza di certificazione, con indicazione delle ragioni ostative (inesistenza, inesigibilità o insussistenza del credito, mancanza delle condizioni oggettive di credito certificabile, o altre ragioni ostative tra cui l assenza del provvedimento di liquidazione adottato dagli organi competenti, l assenza del parere/visto/riscontro favorevoli all adozione del provvedimento medesimo), oppure in quanto la certificazione non risulterebbe conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, dandone motivata comunicazione al creditore mediante consegna diretta, Raccomandata A/R (o mediante posta elettronica certificata PEC). 3) Certificazione del credito Il Direttore dell Area Risorse Finanziarie sulla base dei provvedimenti di liquidazione adottati, del relativo favorevole parere/visto/riscontro ai sensi rispettivamente degli articoli 153 comma 4, 151 comma 4 e 184 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., degli ulteriori elementi conoscitivi di cui al precedente punto 2) e previa verifica ai sensi dell art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 certifica il credito certo, liquido ed esigibile, con indicazione del relativo importo, delle posizioni debitorie rilevate nei confronti della Provincia, di altre situazioni pregiudicanti parzialmente l esigibilità del credito (es. pignoramenti presso terzi, decreti ingiuntivi..), delle somme dovute per inadempimenti ai sensi dell art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di esistenza di elementi ostativi alla certificazione, si rinvia a quanto disciplinato al precedente punto 2) lettera c). La certificazione riguarda unicamente i crediti in linea capitale riportati in fattura (o risultanti da altro documento contabile), restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell Ente. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell art. 70, comma 3 del Regio Decreto 18/11/1923, n

4 La cessione di crediti certificati dovrà rispettare quanto previsto dall articolo 117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed avrà effetto nei confronti della Provincia dalla data di notifica della cessione previa accettazione formale da parte del Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione da effettuarsi, qualora ne sussistano i presupposti giuridici, entro il termine di sette giorni dalla notifica. Il Direttore dell Area Risorse Finanziarie indica nella certificazione il termine di pagamento alla Banca cessionaria o all Intermediario finanziario cessionario, che dovrà essere pari a 8 mesi dalla data della notifica. In particolare, la certificazione del credito dovrà essere redatta conformemente all Allegato A2). 4) Cessione del credito La cessione dei crediti certificati deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all Ente all indirizzo del Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione (riportato sulla certificazione del credito) o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.provincia.torino.it L atto di cessione del credito deve contenere le informazioni necessarie alla creazione di una posizione intestata alla Banca cessionaria (o ad un Intermediario finanziario autorizzato cessionario), sulla quale disporre il pagamento delle somme. L atto di cessione dovrà prevedere il rispetto degli adempimenti a fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011. Nell atto di cessione dovranno obbligatoriamente essere riportati: il numero CIG e, ove necessario, il numero CUP relativi all appalto che ha originato il credito ceduto; la denominazione/ragione sociale della banca o dell intermediario finanziario autorizzato cessionario del credito; il Codice fiscale e la partita IVA; l impegno del Cessionario ad effettuare i pagamenti al cedente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati; l indicazione del conto bancario dedicato del cessionario, sul quale l Ente provvederà al pagamento del credito mediante bonifico bancario entro la scadenza prefissata nella certificazione del credito. In presenza dei presupposti giuridici, il Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 ed, in particolare, ai fini della Circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze 08/10/2009, n. 29, inviando al Cessionario una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato A3) alla presente procedura, entro 7 giorni lavorativi dalla avvenuta notifica della cessione, mediante Raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). L assenso alla cessione del credito comporta l impegno irrevocabile al pagamento del suo importo alla scadenza prefissata nella certificazione del credito, salvo verifica di non inadempienza del cessionario ai sensi dell art. 48-bis del DPR 602/1973 negli otto giorni immediatamente 4

5 precedenti la data prevista per il pagamento, con l impegno a comunicare tempestivamente al cessionario stesso l eventuale sopravvenuta notifica di una situazione di inadempienza ai sensi del citato art. 48-bis. Il Cessionario, a seguito dell accettazione resa in conformità allo schema predetto, non intraprenderà nei confronti dell Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (8 mesi dalla data della notifica dell atto di cessione), nessuna azione volta al riconoscimento di interessi legali e/o moratori; nel caso di ritardato pagamento da parte della Provincia alla Banca cessionaria (o all Intermediario finanziario autorizzato cessionario)oltre gli otto mesi e comunque entro i dodici mesi dalla data della notifica dell atto di cessione, la Banca applicherà all Ente interessi di ritardato pagamento in misura non superiore all Euribor 1 mese (Act/360) aumentato di uno spread nella misura massima di 3 punti percentuali, da versarsi in via posticipata all atto del pagamento del credito e comunque, fino alla scadenza del 12 mese dalla data della notifica: in tale periodo il cessionario non intraprenderà nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso. Decorsi 12 mesi dalla data di notifica della cessione, si applicheranno gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 fino alla data dell integrale pagamento delle somme dovute. Sarà cura del Direttore dell Area Risorse Finanziarie verificare che tale impegno del Cessionario sia stato correttamente formalizzato alla Provincia ed eventualmente rappresentato nell atto di cessione, o nella relata o in altra modalità di notifica della cessione. In caso di atti di cessione di crediti pro soluto, non preceduti da preliminari certificazioni, o per importi da esse divergenti, o ancora privi dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legislazione vigente o da specifici indirizzi approvati dalla Giunta Provinciale con provvedimento n /2012, gli stessi saranno rifiutati dal Dirigente che gestisce il contratto ed il conseguente credito oggetto dell istanza di certificazione ai sensi del richiamato art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. Gli interessi e gli altri oneri sulle cessioni saranno a carico dei soggetti creditori dell Ente che hanno ceduto il credito certificato, nei modi e termini concordati con la Banca cessionaria (o con Intermediario finanziario autorizzato cessionario) negli atti di cessione. 5 Pagamento del credito ceduto Nei giorni immediatamente precedenti il termine per il pagamento indicato nell atto di certificazione, il Servizio Economato e Liquidità Ufficio Mandati emette il mandato di pagamento a favore del Cessionario, sul conto corrente dedicato indicato nell atto di cessione, previa verifica che il medesimo non sia inadempiente ai sensi dell articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973. In caso di inadempienza procede in base alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29 5

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