Agli Associati. 23 luglio Loro Sedi. Prot. UCR/ULG/UTR/001638

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Agli Associati. 23 luglio 2012. Loro Sedi. Prot. UCR/ULG/UTR/001638"

Transcript

1 Roma, 23 luglio 2012 Prot. UCR/ULG/UTR/ Agli Associati Loro Sedi Chiarimenti operativi sull accordo, siglato il 22 maggio 2012 tra l ABI e le altre principali associazioni imprenditoriali, relativo alla costituzione di un plafond per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione Disciplina della certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai fini del loro smobilizzo presso il settore bancario e finanziario ovvero della compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 1. CHIARIMENTI OPERATIVI SUL PLAFOND CREDITI PA Si fa seguito alla Lettera circolare del 30 maggio u.s. (Prot. UCR/001213) relativa alla sottoscrizione da parte dell ABI e delle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese di due distinti accordi per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (plafond Crediti PA ) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali (plafond Progetti Investimenti Italia ); ed alla Lettera circolare del 3 luglio u.s. (Prot. UCR/UAE/001491) con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione all implementazione di quest ultimo Plafond. Al riguardo, si forniscono nel prosieguo una serie di specifiche operative ed indicazioni necessarie per l adesione al primo dei due citati accordi (il plafond Crediti PA ) da parte delle banche e la realizzazione delle operazioni ivi descritte. COSTITUZIONE DEL PLAFOND E CRITERI DI RIPARTIZIONE Il plafond Crediti PA, di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, è la risultante di plafond individuali, attivati dalle singole banche o gruppi bancari aderenti all iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose. Nel caso dei gruppi bancari, il plafond potrà essere utilizzato anche per il tramite degli intermediari finanziari ad essi appartenenti. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel I fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)

2 Con particolare riferimento alla provvista acquisibile dalla CDP nell ambito della Quarta Convenzione ABI CDP per il finanziamento delle PMI siglata il 1 marzo 2012 (cfr. lettera circolare ABI del 13 aprile 2012, Prot. UCR/ULG ), si segnala peraltro che è stato ridefinito il perimetro d applicazione prevedendo che la provvista messa a disposizione per lo smobilizzo dei crediti vantanti dalle imprese nei confronti della PA (di ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro), inizialmente destinata a finanziare solo le operazioni di sconto pro soluto di tali crediti, possa essere utilizzata anche attraverso altre forme di smobilizzo (es. sconto pro solvendo; anticipazione bancaria, con o senza cessione del credito). Il criterio di ripartizione tra le banche del plafond Crediti PA prende a riferimento la quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario nel finanziamento alle imprese, calcolato come rapporto tra il valore dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti in Italia (al netto delle rettifiche di valore) al 31 dicembre 2011 ed il valore di settore alla stessa data. Il valore dei finanziamenti dovrà essere determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare della Banca d Italia n. 272 del 30 luglio 2008). Si riporta di seguito una tabella con le informazioni necessarie per l estrazione dei valori. (a) (b) Voce matrice FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE Sottovoci Durata M (3,5,18) 3 Residenza 1 1 Divisa X X Provincia X X Cedute non cancellate X X Sottogruppo Ramo X X Stato unità segnalante Italia (86) Italia (86) Tipo garanzia X X Finalità del credito X X

3 Data contabile dic dic (X) tutti i dettagli La quota di mercato è dunque calcolata dividendo il valore così determinato [ovvero come differenza tra la colonna (a) e la colonna (b)] per l ammontare totale erogato dal settore bancario al 31 dicembre 2011 pari a Euro Una volta calcolata la rispettiva quota di mercato, ciascun aderente determina l ammontare del plafond individuale di propria spettanza moltiplicando tale valore per Euro Quest ultimo valore è stato fissato in misura superiore ai 10 miliardi previsti dall accordo, con l obiettivo di raggiungere comunque tale soglia anche nella prospettiva di un adesione minima al 75% da parte del settore bancario. Qualora l importo determinato secondo le modalità sopra descritte dovesse risultare troppo contenuto rispetto al valore delle operazioni che la banca si attende di realizzare ai sensi dell accordo, ovvero rispetto al grado di committment che la stessa intende dedicare all iniziativa, è prevista la possibilità di aderire con un plafond superiore a quello di propria spettanza, indicandolo nell apposito modulo di adesione (cfr. modulo allegato). In via eccezionale, qualora invece l importo rilevato sulla base della propria quota di mercato dovesse risultare eccessivamente elevato per la banca/gruppo bancario, tale da non consentirne l adesione all accordo, è ammissibile la partecipazione con un plafond inferiore. IMPRESE AMMISSIBILI Le imprese ammissibili alle operazioni realizzate a valere sul plafond Crediti PA sono le PMI così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. In linea con le indicazioni fornite in relazione all ammissibilità delle imprese alle operazioni individuate dalle Nuove misure per il credito alle PMI (cfr. Lettera circolare del 1 giugno Prot. UCR/ULG/001256), in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, le banche verificano il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione delle operazioni descritte nell accordo, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, qualora il

4 ritardo di pagamento dell impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l impresa richiede l attivazione del plafond. OPERAZIONI OGGETTO DELL ACCORDO Il plafond Crediti PA potrà essere utilizzato mediante le seguenti modalità tecniche: 1. sconto pro soluto; 2. anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo); 3. anticipazione del credito, senza cessione dello stesso. I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi dell accordo in questione devono essere certificati come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/08 e in tale certificazione deve essere indicata la data di pagamento, salvo nei casi di seguito indicati. La realizzazione delle operazioni di cui al punto 3 è subordinata a: i. il conferimento, da parte dell impresa alla banca, di un mandato irrevocabile all incasso del credito vantato nei confronti della PA; ii. l acquisizione da parte della banca della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) (di seguito, Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo stesso. La durata delle operazioni di cui al punto 3 sarà coerente con la data di pagamento del credito, prevedendo dunque che l impresa rimborsi l anticipazione non prima della data di pagamento indicata dalla PA in sede di certificazione. L ammontare anticipato dalla banca non potrà inoltre inferiore al 70% del valore del credito che l impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati in sede di certificazione, nelle modalità previste dal relativo decreto ministeriale. Ai sensi del punto 7 dell accordo oggetto della presente circolare, le banche aderenti si impegnano a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all impresa, la quota delle anticipazioni di cui al punto 3 che

5 risulta coperta dal Fondo o da altro garante equivalente 1. Restano fermi tutti i normali obblighi in tema di segnalazioni di vigilanza riferiti alla posizione dell impresa finanziata. Quest ultima previsione è condizionata al fatto che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento (ovvero non abbiano costituito l elemento fondante sulla cui base la banca aveva deliberato la concessione di precedenti finanziamenti). **** Nei casi di incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno, la normativa di riferimento autorizza le Regioni (per le spese di natura corrente e in conto capitale) e gli enti locali (per le spese in conto capitale) a rilasciare la certificazione senza l indicazione di una data per il pagamento. La stessa facoltà è concessa agli enti del servizio sanitario nazionale nei casi di incompatibilità con i saldi programmati di finanza pubblica (art. 2 D.M. 25 giugno 2012). In tali casi, le operazioni di smobilizzo di cui ai punti 1 e 2 sono realizzate a discrezione delle banche aderenti, tenuto conto dei relativi profili di rischio. Per quanto riguarda le operazioni di anticipazione di cui al punto 3, è previsto invece che: i. queste possano essere realizzate, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che l impresa sia in bonis e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca 2 - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo; ii. le banche valutino autonomamente se (eventualmente in ragione dell elevato standing creditizio dell impresa) applicare anche a queste operazioni la previsione di cui al citato punto 7 dell accordo. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI Il tasso d interesse applicabile alle operazioni di smobilizzo cui all accordo in discorso, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell impresa 3. 1 Si considera garante equivalente al Fondo qualsiasi altro soggetto che sia: i) controgarantito dal Fondo stesso ovvero; ii) in grado di rilasciare garanzie alle quali può essere applicata una ponderazione dello zero percento, ai fini della misurazione del rischio di credito a fini prudenziali. 2 Tale facoltà che dovrà essere espressamente prevista al momento di rilascio della garanzia da parte del Fondo. 3 La componente 2) non dovrà includere eventuali quote del costo di provvista sostenuto dalla banca ma essere funzione unicamente della qualità dell impresa finanziata.

6 Il costo di riferimento della provvista è fissato indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell ambito della Long Term Refinancing Operation, calcolato come somma tra il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell operazione sostenuti dalla banca. L utilizzo del parametro relativo al costo della provvista BCE vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di funding alternativi (come, ad esempio, la provvista messa a disposizione dalla CDP ai sensi della prima citata Quarta Convenzione ). Resta in ogni caso fermo che la componente del costo della provvista che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE. Considerato inoltre che sia la provvista della BCE che quella messa a disposizione della CDP vengono acquisite dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all accordo possono strutturare il tasso d interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del costo della provvista venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento di stipula del finanziamento per le due citate tipologie di provvista. In ultimo, si ricorda che, come specificato nell accordo, le banche aderenti sono tenute a comunicare al cliente, oltre al tasso di interesse finito, anche le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread). ULTERIORI INDICAZIONI Come per i precedenti accordi aventi ad oggetto interventi in favore delle PMI, valgono i principi in base ai quali: i) le operazioni di finanziamento sono impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito e; ii) nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure; l accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte, restando ferma la facoltà della banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle descritte. Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all ABI mediante il modulo allegato alla presente comunicazione (cfr. allegato 4), impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. 2. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono stati pubblicati i testi dei decreti emanati dal Ministero dell economia e delle finanze del 25 giugno 2012 riguardanti rispettivamente le:

7 Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. allegati nn. 1 e 2). Con la pubblicazione di tali decreti si completa il quadro normativo relativo alla disciplina della certificazione dei crediti: essi infatti si aggiungono a quanto già previsto dal DM 22 maggio u.s. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012) in tema di Modalità di certificazione dei crediti, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (cfr. allegato n. 3). Ad integrazione del quadro sopra citato, è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un ulteriore decreto del MEF che disciplina le modalità di acquisizione nella percentuale massima del 70% e a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale della garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a), sulle operazioni di anticipazioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008. Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto del MEF del 22 maggio u.s. (cfr. allegato n. 4) con il quale si disciplina il Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si tratta, come previsto dall art. 1 di tale provvedimento, di una modalità alternativa offerta ai titolari di crediti connessi a transazioni commerciali relativi alla fornitura di beni e servizi il cui ammontare, al netto degli interessi, sia comunque pari o superiore a euro, i quali potranno richiedere all Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura e ha assunto il relativo impegno contabile, l estinzione dei crediti mediante l assegnazione di titoli di Stato. La certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti verso l amministrazione pubblica, sia a livello centrale che periferico, è un passo prodromico e necessario ai fini del relativo smobilizzo attraverso il ricorso al sistema bancario e finanziario.

8 Di seguito pertanto si dà sintetico conto del processo di certificazione, come disciplinato nei citati decreti ministeriali, rinviando ai testi dei medesimi per ogni esigenza di maggior dettaglio. Occorre al riguardo rilevare che la materia è anzitutto disciplinata dall art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. 29 novembre 2008, n convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2 - il cui testo è stato recentemente novellato dall art. 13 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n La certificazione può avvenire in forma ordinaria, attraverso la presentazione di un istanza cartacea all amministrazione e/o ente debitore, ovvero in modalità telematica, benché la piattaforma elettronica per il colloquio telematico dei soggetti interessati è attualmente in fase di elaborazione da parte della Consip S.p.A. e sarà messa a disposizione degli utenti solo in un secondo momento. Nelle more pertanto della predisposizione di detta piattaforma, i creditori che volessero avviare il procedimento di certificazione dovranno presentare alla amministrazione e/o ente debitore un istanza compilata secondo il modello allegato ai provvedimenti citati, che indichi i dati relativi al creditore, al debitore e al credito medesimo. 4 La nuova formulazione dell art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (aggiunto all originario testo) così rispettivamente recitano: 3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi 3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9 Per quanto concerne l amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali, ogni credito può essere oggetto di certificazione, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Per quanto concerne il livello locale, possono essere oggetto di certificazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di regioni, enti locali o enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ad eccezione tuttavia di quelli di enti locali commissariati e di enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ad esempio ai piani di rientro dei deficit sanitari, salvo quanto espressamente indicato dalla lettera b) del comma 3 ter dell art. 9 del citato DL n. 185/ In entrambi i casi, la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi, come regolati dalla normativa vigente o da possibili pattuizioni contrattuali tra le parti. La certificazione non potrà comunque essere rilasciata se risultino procedimenti giurisdizionali pendenti sulla ragione stessa de credito. Nel caso in cui l amministrazione interessata non dovesse provvedere nei termini previsti a emanare un provvedimento di accettazione ovvero di diniego della richiesta di certificazione, l interessato può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, secondo le modalità specificate nel provvedimento, che si sostituisce all amministrazione debitrice ai fini del rilascio, entro i successivi 50 giorni dalla relativa nomina, alla certificazione in parola. L ottenimento della certificazione in questione comporta la possibilità che il credito certificato possa essere ceduto a banche e a intermediari finanziari per il relativo smobilizzo, secondo le modalità specificatamente contemplate dall accordo del 22 maggio u.s. Eventuali pagamenti in favore dei creditori a cui sia stata rilasciata la certificazione del relativo credito presuppone la restituzione stessa di detta dichiarazione. Per quanto concerne il livello locale, il decreto del 25 giugno 2012 disciplina specifiche modalità di compensazione, sia totale che parziale, con le somme dovute per le cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, che si vanno più specificatamente a evidenziare. Con ulteriore ed apposito decreto di pari data viene dettata la disciplina della compensazione dei crediti. A norma dell art. 1 del citato decreto i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per: il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L.31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 5 Si rammenta inoltre che ai sensi di quanto previsto dall art. 9, comma 3-quater, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010.

10 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione le imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n Il successivo art. 2 dispone che il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L.29 novembre 2008, n. 185 per esercitare la compensazione che si applica, a norma dell art. 3 del decreto in parola, anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale quali: 1. le aziende sanitarie locali 2. le aziende ospedaliere 3. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni 4. le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale 5. gli istituti zooprofilattici. Ai fini dell esercizio della compensazione, l art. 4 del decreto dispone che il titolare del credito presenta la certificazione all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione. L'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica e dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'amministrazione debitrice è tenuta a comunicare l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

11 In caso di esito positivo della verifica il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione. Il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione. L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione ed utilizzato in compensazione entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Specifiche disposizioni sono, infine, previste nell art. 5 per il recupero da parte dell Agente della riscossione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell ente debitore. Distinti saluti. Giovanni Sabatini Direttore Generale ALLEGATI

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

Decreto ministeriale 25 giugno 2012

Decreto ministeriale 25 giugno 2012 Decreto ministeriale 25 giugno 2012 (1) Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario

Dettagli

ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi

ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi COMUNICATO STAMPA ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi Inviati alle banche i protocolli siglati con le Associazioni delle imprese, in attesa della pubblicazione dei 4

Dettagli

Circolare n. 5. Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE

Circolare n. 5. Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE Circolare n. 5 del 21 Luglio 2013 Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE 1 Premessa... 3 2 Utilizzo dei crediti commerciali

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso. Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 15 del 24 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati

Dettagli

Guida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE

Guida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE Guida pratica ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 2 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Come funziona I tempi di risposta LO SMOBILIZZO DEI CREDITI Come funziona Le operazioni

Dettagli

LE MISURE PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LE MISURE PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE MISURE PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A. 2. Compensazione con somme iscritte a ruolo 3. Fondo di garanzia per

Dettagli

CERTIFICAZIONE E COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CERTIFICAZIONE E COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CERTIFICAZIONE E COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a cura del Dott. Vito e in Bitonto (BA) Con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 9, co. 3-bis) sono state introdotte

Dettagli

Circolare n. 26/2012 Compensazione crediti commerciali verso amministrazioni pubbliche.

Circolare n. 26/2012 Compensazione crediti commerciali verso amministrazioni pubbliche. PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL ROBERTO GRUTTADAURIA GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER

Dettagli

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - FAQ

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - FAQ MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - FAQ AGGIORNAMENTO AL 26 LUGLIO 2012 ARGOMENTO DOMANDA RISPOSTA 1.SOGGETTI COINVOLTI A quali amministrazioni ed enti può essere inviata

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 160 del 24.10.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Certificazione dei crediti della PA: la procedura è online E stata resa operativa la piattaforma web che

Dettagli

Decreti per accelerare i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. 22 maggio 2012

Decreti per accelerare i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. 22 maggio 2012 Decreti per accelerare i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 22 maggio 2012 Un percorso disegnato in più fasi Fase 1 Fase 2 L emergenza: certificazione per ottenere liquidità tramite il sistema bancario

Dettagli

GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Come funziona 2 LO SMOBILIZZO DEI CREDITI Le operazioni previste Condizioni economiche

Dettagli

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI Versione 1.1 del 10/04/2013 Sommario Premessa... 3 1. Il contesto normativo... 4 2. Compensazione

Dettagli

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Premessa Coloro che intendono partecipare alla procedura di liquidazione dei crediti nei

Dettagli

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI Versione 1.0 del 11/10/2012 Paragrafo 1 - Definizioni Ai fini delle presenti istruzioni tecniche si intende per: a) DL 185/08: il decreto

Dettagli

OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A.

OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A. Informativa per la clientela di studio N. 157 del 29.10.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A. Il Mef ha previsto particolari modalità di compensazione nel

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19

Dettagli

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015. Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015. Oggetto: Adesione al Protocollo promosso dalla Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell accesso al credito dei fornitori della

Dettagli

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE SCHEMA DI PROTOCOLLO PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI ATTRAVERSO LA CESSIONE, PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO, DEI CREDITI

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. Art. 13 bis comma 5 d.l. n. 52/ 2012 ART. 13 BIS, COMMA 5, D. L. 7 MAGGIO 2012, N. 52 CONVERTITO DALLA L. N. 94 DEL 6 LUGLIO 2012 «Il documento

Dettagli

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, n. 35

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, n. 35 DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, n. 35 (pubblicato sulla G.U. n. 82 dell 8 aprile 2013) DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari

Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari I dossier fiscali Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari - Guida operativa - Gennaio 2014 SOMMARIO PREMESSA... 3 1. Compensazione con debiti derivanti

Dettagli

Circolare N. 145 del 5 Novembre 2014

Circolare N. 145 del 5 Novembre 2014 Circolare N. 145 del 5 Novembre 2014 Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con Decreto 24.09.2014,

Dettagli

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEL CREDITO CERTIFICATO

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEL CREDITO CERTIFICATO PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEL CREDITO CERTIFICATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TITOLARI DEL CREDITO Versione 1.1 del 06/12/2013 Sommario

Dettagli

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEL CREDITO CERTIFICATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI DEBITRICI Versione 1.1 del 06/12/2013

Dettagli

La compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali

La compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali La compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali Fiscalità Edilizia Commissione Referente Economico - Fiscale Tributario 10 aprile 2014 Schema operativo GLI STRUMENTI DI UTILIZZO DEI CREDITI

Dettagli

Pagamento dei debiti della PA!

Pagamento dei debiti della PA! Pagamento dei debiti della PA L intervento della CDP SpA Forum Banche e PA 2014 Roma 30 Ottobre 2014 I debiti della PA: stima e pagamenti 2013/2014 Banca d Italia Indebitamento commerciale della PA 75Mld

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari

Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari I dossier fiscali Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari - Guida operativa - Febbraio 2014 SOMMARIO PREMESSA... 3 1. Compensazione con debiti derivanti

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012

Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Circolare N.149 del 25 Ottobre 2012. Certificazione crediti PA. Pronta la piattaforma telematica

Circolare N.149 del 25 Ottobre 2012. Certificazione crediti PA. Pronta la piattaforma telematica Circolare N.149 del 25 Ottobre 2012 Certificazione crediti PA. Pronta la piattaforma telematica Certificazione crediti PA: pronta la piattaforma telematica Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011 SEMINARIO Regione Emilia-Romagna Armonizzazione della contabilità regionale Antonio Strusi L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011 21/6/2013 1 L INDEBITAMENTO NEL DECRETO CORRETTIVO

Dettagli

L anticipazione dei crediti certificati verso la PA Lo smobilizzo tramite Factor dei crediti certificati verso la PA

L anticipazione dei crediti certificati verso la PA Lo smobilizzo tramite Factor dei crediti certificati verso la PA L anticipazione dei crediti certificati verso la PA Lo smobilizzo tramite Factor dei crediti certificati verso la PA G. Tuè Prodotti Servizi Aziende G. Casagrande Direttore Commerciale Credemfactor Spa

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Roma 12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413 Agli Associati Loro Sedi Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Si fa seguito alla lettera circolare del 14 gennaio

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Ufficio Stampa

Ministero dell'economia e delle Finanze Ufficio Stampa Ministero dell'economia e delle Finanze Ufficio Stampa Comunicato n. 179 Debiti P.A.: pagati ai creditori 26 miliardi Ripartiti tra i debitori ulteriori 17 miliardi di risorse stanziate nel 2013 Entro

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto

Dettagli

Introduzione. Accreditamento

Introduzione. Accreditamento Introduzione Vanti un credito nei confronti di una P.A.? Vuoi ottenere il riconoscimento del tuo credito? Oggi tutto questo è possibile, in modo semplificato, grazie alla piattaforma per la certificazione

Dettagli

Roma, 19 settembre 2014

Roma, 19 settembre 2014 CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

PREMESSO CHE: tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

PREMESSO CHE: tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2014 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI AI FINI DELL EROGAZIONE DEGLI AIUTI DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2014/13917 Approvazione del modello di versamento F24 Crediti PP.AA. e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all articolo

Dettagli

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA SCHEMA CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA Con la presente scrittura tra Il Comune di MONZA - qui di seguito Comune - con sede in Monza, Piazza

Dettagli

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dott. Giovanni Maria CONTI Dott. Emanuela Maria CONTI Dott. Marcello PRIORI Dott. Domenico MAISANO Avv. Emanuela REGAZZI Dott. Simone DALLEDONNE Dott. Lorenzo PICCININI Dott. Florjan SHTYLLA Dott. Domenico

Dettagli

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione si intende per: a) modello F24, il modello di pagamento F24, di cui al capo III, sezione I,

Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione si intende per: a) modello F24, il modello di pagamento F24, di cui al capo III, sezione I, CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24 DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI DI SPETTANZA DELL

Dettagli

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena

Dettagli

Unindustria Reggio Emilia. 5 giugno 2013. Francesca Brunori - Confindustria, Coordinatore Finanza e Credito

Unindustria Reggio Emilia. 5 giugno 2013. Francesca Brunori - Confindustria, Coordinatore Finanza e Credito Pagamento dei debiti della PA Il DL 35/2013 e la certificazione dei crediti Unindustria Reggio Emilia 5 giugno 2013 Francesca Brunori - Confindustria, Coordinatore Finanza e Credito Scenario AMMONTARE

Dettagli

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

INDICE. 5 Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti... 8

INDICE. 5 Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti... 8 D O T T. C A R L O O R S E N I G A Commercialista - Revisore Contabile 20123 - MILANO Via Vincenzo Monti, 32 Tel. +39.02.36.55.04.76 Fax +39.02.89.07.49.33 Circolare n. 1 del 18 febbraio 2014 Compensazione

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO

ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO Allegato 1 ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Dettagli

10.2013. 07.201 Misure per favorire la cessione dei crediti vantati nei confronti di Regione, agenzie regionali, enti e

10.2013. 07.201 Misure per favorire la cessione dei crediti vantati nei confronti di Regione, agenzie regionali, enti e DEL 31.10 10.2013 Oggetto: L.R. n. 18 del 26.07 07.201.2013,, art. 3 e D.L. 185/2008, art. 9, comma 3-bis3 e 3-ter. Misure per favorire la cessione dei crediti vantati nei confronti di Regione, agenzie

Dettagli

UN OPPORTUNITÀ CONCRETA PER I COMUNI E LE IMPRESE DELLA LOMBARDIA FAVORISCE LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI E DÀ CERTEZZA DI PAGAMENTO ALLE IMPRESE

UN OPPORTUNITÀ CONCRETA PER I COMUNI E LE IMPRESE DELLA LOMBARDIA FAVORISCE LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI E DÀ CERTEZZA DI PAGAMENTO ALLE IMPRESE Milano, 3 febbraio 2014 Che cos è UN OPPORTUNITÀ CONCRETA PER I COMUNI E LE IMPRESE DELLA LOMBARDIA FAVORISCE LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI E DÀ CERTEZZA DI PAGAMENTO ALLE IMPRESE DURATURA: possibilità

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale...2016 n... -----------------------------------------------------------------

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 Sezione A) - Tipologie di intervento previste - Presentazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali,

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

I CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FISCO E TRIBUTI

I CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FISCO E TRIBUTI Ambrosia Corporate Solutions Newsletter I CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FISCO E TRIBUTI Ottobre 2014 Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Legge 24 aprile

Dettagli

Direzione Finanza 2015 06679/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Finanza 2015 06679/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Finanza 2015 06679/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 84 approvata il 3 dicembre 2015 DETERMINAZIONE: MUTUO DI EURO 200.000,00

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Circolare N.160 del 15 Novembre 2012

Circolare N.160 del 15 Novembre 2012 Circolare N.160 del 15 Novembre 2012 Sisma Emilia. Presentazione del modello e versamento imposte premi e contributi. Doppia proroga Sisma Emilia: presentazione del modello e versamento imposte premi e

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo documento non costituisce un offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un esatta riproduzione

Dettagli

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo CIRCOLARE A.F. N. 82 del 17 Maggio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

Dettagli

AVVISO COMUNE. Tutto quello che è utile sapere

AVVISO COMUNE. Tutto quello che è utile sapere AVVISO COMUNE Tutto quello che è utile sapere Per aiutare le piccole e medie imprese del paese a contrastare le difficoltà finanziarie collegate alla crisi, arrivando al momento della ripresa nelle migliori

Dettagli