Agli Associati. 23 luglio Loro Sedi. Prot. UCR/ULG/UTR/001638
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1 Roma, 23 luglio 2012 Prot. UCR/ULG/UTR/ Agli Associati Loro Sedi Chiarimenti operativi sull accordo, siglato il 22 maggio 2012 tra l ABI e le altre principali associazioni imprenditoriali, relativo alla costituzione di un plafond per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione Disciplina della certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai fini del loro smobilizzo presso il settore bancario e finanziario ovvero della compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 1. CHIARIMENTI OPERATIVI SUL PLAFOND CREDITI PA Si fa seguito alla Lettera circolare del 30 maggio u.s. (Prot. UCR/001213) relativa alla sottoscrizione da parte dell ABI e delle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese di due distinti accordi per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (plafond Crediti PA ) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali (plafond Progetti Investimenti Italia ); ed alla Lettera circolare del 3 luglio u.s. (Prot. UCR/UAE/001491) con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione all implementazione di quest ultimo Plafond. Al riguardo, si forniscono nel prosieguo una serie di specifiche operative ed indicazioni necessarie per l adesione al primo dei due citati accordi (il plafond Crediti PA ) da parte delle banche e la realizzazione delle operazioni ivi descritte. COSTITUZIONE DEL PLAFOND E CRITERI DI RIPARTIZIONE Il plafond Crediti PA, di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, è la risultante di plafond individuali, attivati dalle singole banche o gruppi bancari aderenti all iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose. Nel caso dei gruppi bancari, il plafond potrà essere utilizzato anche per il tramite degli intermediari finanziari ad essi appartenenti. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel I fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)
2 Con particolare riferimento alla provvista acquisibile dalla CDP nell ambito della Quarta Convenzione ABI CDP per il finanziamento delle PMI siglata il 1 marzo 2012 (cfr. lettera circolare ABI del 13 aprile 2012, Prot. UCR/ULG ), si segnala peraltro che è stato ridefinito il perimetro d applicazione prevedendo che la provvista messa a disposizione per lo smobilizzo dei crediti vantanti dalle imprese nei confronti della PA (di ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro), inizialmente destinata a finanziare solo le operazioni di sconto pro soluto di tali crediti, possa essere utilizzata anche attraverso altre forme di smobilizzo (es. sconto pro solvendo; anticipazione bancaria, con o senza cessione del credito). Il criterio di ripartizione tra le banche del plafond Crediti PA prende a riferimento la quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario nel finanziamento alle imprese, calcolato come rapporto tra il valore dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti in Italia (al netto delle rettifiche di valore) al 31 dicembre 2011 ed il valore di settore alla stessa data. Il valore dei finanziamenti dovrà essere determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare della Banca d Italia n. 272 del 30 luglio 2008). Si riporta di seguito una tabella con le informazioni necessarie per l estrazione dei valori. (a) (b) Voce matrice FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE Sottovoci Durata M (3,5,18) 3 Residenza 1 1 Divisa X X Provincia X X Cedute non cancellate X X Sottogruppo Ramo X X Stato unità segnalante Italia (86) Italia (86) Tipo garanzia X X Finalità del credito X X
3 Data contabile dic dic (X) tutti i dettagli La quota di mercato è dunque calcolata dividendo il valore così determinato [ovvero come differenza tra la colonna (a) e la colonna (b)] per l ammontare totale erogato dal settore bancario al 31 dicembre 2011 pari a Euro Una volta calcolata la rispettiva quota di mercato, ciascun aderente determina l ammontare del plafond individuale di propria spettanza moltiplicando tale valore per Euro Quest ultimo valore è stato fissato in misura superiore ai 10 miliardi previsti dall accordo, con l obiettivo di raggiungere comunque tale soglia anche nella prospettiva di un adesione minima al 75% da parte del settore bancario. Qualora l importo determinato secondo le modalità sopra descritte dovesse risultare troppo contenuto rispetto al valore delle operazioni che la banca si attende di realizzare ai sensi dell accordo, ovvero rispetto al grado di committment che la stessa intende dedicare all iniziativa, è prevista la possibilità di aderire con un plafond superiore a quello di propria spettanza, indicandolo nell apposito modulo di adesione (cfr. modulo allegato). In via eccezionale, qualora invece l importo rilevato sulla base della propria quota di mercato dovesse risultare eccessivamente elevato per la banca/gruppo bancario, tale da non consentirne l adesione all accordo, è ammissibile la partecipazione con un plafond inferiore. IMPRESE AMMISSIBILI Le imprese ammissibili alle operazioni realizzate a valere sul plafond Crediti PA sono le PMI così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. In linea con le indicazioni fornite in relazione all ammissibilità delle imprese alle operazioni individuate dalle Nuove misure per il credito alle PMI (cfr. Lettera circolare del 1 giugno Prot. UCR/ULG/001256), in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, le banche verificano il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione delle operazioni descritte nell accordo, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, qualora il
4 ritardo di pagamento dell impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l impresa richiede l attivazione del plafond. OPERAZIONI OGGETTO DELL ACCORDO Il plafond Crediti PA potrà essere utilizzato mediante le seguenti modalità tecniche: 1. sconto pro soluto; 2. anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo); 3. anticipazione del credito, senza cessione dello stesso. I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi dell accordo in questione devono essere certificati come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/08 e in tale certificazione deve essere indicata la data di pagamento, salvo nei casi di seguito indicati. La realizzazione delle operazioni di cui al punto 3 è subordinata a: i. il conferimento, da parte dell impresa alla banca, di un mandato irrevocabile all incasso del credito vantato nei confronti della PA; ii. l acquisizione da parte della banca della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) (di seguito, Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo stesso. La durata delle operazioni di cui al punto 3 sarà coerente con la data di pagamento del credito, prevedendo dunque che l impresa rimborsi l anticipazione non prima della data di pagamento indicata dalla PA in sede di certificazione. L ammontare anticipato dalla banca non potrà inoltre inferiore al 70% del valore del credito che l impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati in sede di certificazione, nelle modalità previste dal relativo decreto ministeriale. Ai sensi del punto 7 dell accordo oggetto della presente circolare, le banche aderenti si impegnano a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all impresa, la quota delle anticipazioni di cui al punto 3 che
5 risulta coperta dal Fondo o da altro garante equivalente 1. Restano fermi tutti i normali obblighi in tema di segnalazioni di vigilanza riferiti alla posizione dell impresa finanziata. Quest ultima previsione è condizionata al fatto che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento (ovvero non abbiano costituito l elemento fondante sulla cui base la banca aveva deliberato la concessione di precedenti finanziamenti). **** Nei casi di incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno, la normativa di riferimento autorizza le Regioni (per le spese di natura corrente e in conto capitale) e gli enti locali (per le spese in conto capitale) a rilasciare la certificazione senza l indicazione di una data per il pagamento. La stessa facoltà è concessa agli enti del servizio sanitario nazionale nei casi di incompatibilità con i saldi programmati di finanza pubblica (art. 2 D.M. 25 giugno 2012). In tali casi, le operazioni di smobilizzo di cui ai punti 1 e 2 sono realizzate a discrezione delle banche aderenti, tenuto conto dei relativi profili di rischio. Per quanto riguarda le operazioni di anticipazione di cui al punto 3, è previsto invece che: i. queste possano essere realizzate, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che l impresa sia in bonis e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca 2 - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo; ii. le banche valutino autonomamente se (eventualmente in ragione dell elevato standing creditizio dell impresa) applicare anche a queste operazioni la previsione di cui al citato punto 7 dell accordo. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI Il tasso d interesse applicabile alle operazioni di smobilizzo cui all accordo in discorso, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell impresa 3. 1 Si considera garante equivalente al Fondo qualsiasi altro soggetto che sia: i) controgarantito dal Fondo stesso ovvero; ii) in grado di rilasciare garanzie alle quali può essere applicata una ponderazione dello zero percento, ai fini della misurazione del rischio di credito a fini prudenziali. 2 Tale facoltà che dovrà essere espressamente prevista al momento di rilascio della garanzia da parte del Fondo. 3 La componente 2) non dovrà includere eventuali quote del costo di provvista sostenuto dalla banca ma essere funzione unicamente della qualità dell impresa finanziata.
6 Il costo di riferimento della provvista è fissato indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell ambito della Long Term Refinancing Operation, calcolato come somma tra il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell operazione sostenuti dalla banca. L utilizzo del parametro relativo al costo della provvista BCE vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di funding alternativi (come, ad esempio, la provvista messa a disposizione dalla CDP ai sensi della prima citata Quarta Convenzione ). Resta in ogni caso fermo che la componente del costo della provvista che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE. Considerato inoltre che sia la provvista della BCE che quella messa a disposizione della CDP vengono acquisite dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all accordo possono strutturare il tasso d interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del costo della provvista venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento di stipula del finanziamento per le due citate tipologie di provvista. In ultimo, si ricorda che, come specificato nell accordo, le banche aderenti sono tenute a comunicare al cliente, oltre al tasso di interesse finito, anche le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread). ULTERIORI INDICAZIONI Come per i precedenti accordi aventi ad oggetto interventi in favore delle PMI, valgono i principi in base ai quali: i) le operazioni di finanziamento sono impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito e; ii) nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure; l accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte, restando ferma la facoltà della banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle descritte. Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all ABI mediante il modulo allegato alla presente comunicazione (cfr. allegato 4), impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. 2. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono stati pubblicati i testi dei decreti emanati dal Ministero dell economia e delle finanze del 25 giugno 2012 riguardanti rispettivamente le:
7 Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. allegati nn. 1 e 2). Con la pubblicazione di tali decreti si completa il quadro normativo relativo alla disciplina della certificazione dei crediti: essi infatti si aggiungono a quanto già previsto dal DM 22 maggio u.s. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012) in tema di Modalità di certificazione dei crediti, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (cfr. allegato n. 3). Ad integrazione del quadro sopra citato, è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un ulteriore decreto del MEF che disciplina le modalità di acquisizione nella percentuale massima del 70% e a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale della garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a), sulle operazioni di anticipazioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008. Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto del MEF del 22 maggio u.s. (cfr. allegato n. 4) con il quale si disciplina il Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si tratta, come previsto dall art. 1 di tale provvedimento, di una modalità alternativa offerta ai titolari di crediti connessi a transazioni commerciali relativi alla fornitura di beni e servizi il cui ammontare, al netto degli interessi, sia comunque pari o superiore a euro, i quali potranno richiedere all Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura e ha assunto il relativo impegno contabile, l estinzione dei crediti mediante l assegnazione di titoli di Stato. La certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti verso l amministrazione pubblica, sia a livello centrale che periferico, è un passo prodromico e necessario ai fini del relativo smobilizzo attraverso il ricorso al sistema bancario e finanziario.
8 Di seguito pertanto si dà sintetico conto del processo di certificazione, come disciplinato nei citati decreti ministeriali, rinviando ai testi dei medesimi per ogni esigenza di maggior dettaglio. Occorre al riguardo rilevare che la materia è anzitutto disciplinata dall art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. 29 novembre 2008, n convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2 - il cui testo è stato recentemente novellato dall art. 13 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n La certificazione può avvenire in forma ordinaria, attraverso la presentazione di un istanza cartacea all amministrazione e/o ente debitore, ovvero in modalità telematica, benché la piattaforma elettronica per il colloquio telematico dei soggetti interessati è attualmente in fase di elaborazione da parte della Consip S.p.A. e sarà messa a disposizione degli utenti solo in un secondo momento. Nelle more pertanto della predisposizione di detta piattaforma, i creditori che volessero avviare il procedimento di certificazione dovranno presentare alla amministrazione e/o ente debitore un istanza compilata secondo il modello allegato ai provvedimenti citati, che indichi i dati relativi al creditore, al debitore e al credito medesimo. 4 La nuova formulazione dell art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (aggiunto all originario testo) così rispettivamente recitano: 3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi 3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9 Per quanto concerne l amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali, ogni credito può essere oggetto di certificazione, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Per quanto concerne il livello locale, possono essere oggetto di certificazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di regioni, enti locali o enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ad eccezione tuttavia di quelli di enti locali commissariati e di enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ad esempio ai piani di rientro dei deficit sanitari, salvo quanto espressamente indicato dalla lettera b) del comma 3 ter dell art. 9 del citato DL n. 185/ In entrambi i casi, la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi, come regolati dalla normativa vigente o da possibili pattuizioni contrattuali tra le parti. La certificazione non potrà comunque essere rilasciata se risultino procedimenti giurisdizionali pendenti sulla ragione stessa de credito. Nel caso in cui l amministrazione interessata non dovesse provvedere nei termini previsti a emanare un provvedimento di accettazione ovvero di diniego della richiesta di certificazione, l interessato può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, secondo le modalità specificate nel provvedimento, che si sostituisce all amministrazione debitrice ai fini del rilascio, entro i successivi 50 giorni dalla relativa nomina, alla certificazione in parola. L ottenimento della certificazione in questione comporta la possibilità che il credito certificato possa essere ceduto a banche e a intermediari finanziari per il relativo smobilizzo, secondo le modalità specificatamente contemplate dall accordo del 22 maggio u.s. Eventuali pagamenti in favore dei creditori a cui sia stata rilasciata la certificazione del relativo credito presuppone la restituzione stessa di detta dichiarazione. Per quanto concerne il livello locale, il decreto del 25 giugno 2012 disciplina specifiche modalità di compensazione, sia totale che parziale, con le somme dovute per le cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, che si vanno più specificatamente a evidenziare. Con ulteriore ed apposito decreto di pari data viene dettata la disciplina della compensazione dei crediti. A norma dell art. 1 del citato decreto i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per: il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L.31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 5 Si rammenta inoltre che ai sensi di quanto previsto dall art. 9, comma 3-quater, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010.
10 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione le imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n Il successivo art. 2 dispone che il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L.29 novembre 2008, n. 185 per esercitare la compensazione che si applica, a norma dell art. 3 del decreto in parola, anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale quali: 1. le aziende sanitarie locali 2. le aziende ospedaliere 3. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni 4. le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale 5. gli istituti zooprofilattici. Ai fini dell esercizio della compensazione, l art. 4 del decreto dispone che il titolare del credito presenta la certificazione all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione. L'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica e dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'amministrazione debitrice è tenuta a comunicare l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.
11 In caso di esito positivo della verifica il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione. Il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione. L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione ed utilizzato in compensazione entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Specifiche disposizioni sono, infine, previste nell art. 5 per il recupero da parte dell Agente della riscossione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell ente debitore. Distinti saluti. Giovanni Sabatini Direttore Generale ALLEGATI
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