SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE. Titolo I Organi rappresentativi... pag.

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1 SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE Titolo I Organi rappresentativi... pag. 2 art. 1 Organi della Facoltà di Architettura... pag. 2 art. 2 Strutture didattiche pag. 2 art. 3 Consiglio di Facoltà... pag. 2 art. 4 Preside della Facoltà... pag. 3 art. 5 Corsi di Studio e Consigli di Corsi di Studio... pag. 4 art. 6 Commissione Paritetica per la Didattica pag. 4 Titolo II Offerta Didattica... pag. 5 art. 7 Piano dell offerta didattico-formativa...pag. 5 art. 8 Piani di studio... pag. 6 art. 9 Attribuzioni dei compiti didattici ai docenti... pag. 6 art.10 Coordin. dei programmi di insegnamento e valut.ne dei risultati. pag. 6 art. 11 Attività di tutorato... pag. 7 Titolo III Organizzazione Didattica... pag. 7 art. 12 Accesso ai Corsi di Studio... pag. 7 art. 13 Calendario delle lezioni e degli esami... pag. 8 art. 14 Obblighi di frequenza...pag. 8 art. 15 Insegnamenti e propedeuiticità... pag. 8 art. 16 Crediti formativi... pag. 9 art. 17 Riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio... pag. 9 art. 18 Esami e altre forme di verifica del profitto... pag. 9 art. 19 Laboratori di sintesi... pag.10 art. 20 art.21 art. 22 Esame finale...pag.10 Conto terzi...pag.10 Rinvio...pag.11 Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 1/11

2 SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA Titolo I Organi rappresentativi 1. Sono organi della Facoltà: a) Il Consiglio di Facoltà. b) Il Preside. Art. 1 (Organi della Facoltà di Architettura) Art. 2 (Strutture Didattiche) 1. Sono Strutture Didattiche della Facoltà di Architettura: a) il Corso di Laurea in Architettura (di seguito denominato anche Corso di Studio) b) i Corsi di Laurea Specialistica (di seguito denominati anche Corsi di Studio) c) master di I e II livello d) i Dottorati di Ricerca e) le Strutture Didattiche Speciali, comprese quelle che erogano servizi didattici integrativi Art. 3 (Consiglio di Facoltà) 1. La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, sotto la direzione del Preside. 2 Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l armonizzazione degli obiettivi formativi delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dalle Strutture Didattiche attivate al suo interno. 3. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei componenti dei Consigli di Corsi di Studio, approva i regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio afferenti la Facoltà e concorre, di concerto con le altre strutture interessate, all approvazione dei regolamenti dei Corsi di Studio interfacoltà ed interateneo, ai quali la Facoltà partecipa. 4. Il Consiglio di Facoltà, di norma ogni anno, delibera in ordine: Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 2/11

3 a) al calendario didattico e all eventuale articolazione dell anno accademico in semestri o altri periodi didattici; b) alla distribuzione temporale dell impegno didattico dei professori e dei ricercatori, entro i termini di massima fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo, in relazione agli impegni didattici che li vedono coinvolti ed ad impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro; c) alla compilazione del Piano dell offerta didattico-formativa della Facoltà; d) alla composizione della Commissione di Facoltà per il monitoraggio dell offerta didattica; e) all istituzione ed attivazione dei Corsi di Studio; f) all attivazione, proposta dalle strutture didattiche interne, di moduli didattici di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione; g) all approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposta dai Consigli di Classe; h) all organizzazione delle attività didattiche e formative di ogni tipo dei diversi Corsi di Studio ad essa afferenti; 5. Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell autonomia dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali che afferiscono alla Facoltà, a fini conoscitivi e nell intento di esercitare la propria funzione di coordinamento, prende atto periodicamente delle deliberazioni assunte da tali soggetti. Art. 4 (Preside della Facoltà) 1. Il Preside della Facoltà, eletto dal Consiglio, presiede e rappresenta la Facoltà. 2. Sono di competenza del Preside: a) il coordinamento delle attività didattiche tra i Corsi di Studio afferenti alla Facoltà, anche per quanto riguarda l impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature comunque resi disponibili; a tal fine, il Preside, o un suo delegato, partecipa ai Consigli dei Corsi di Studio; b) le proposte concernenti il Regolamento Didattico di Ateneo, per gli argomenti di competenza del Consiglio di Facoltà. c) la predisposizione delle autorizzazioni in ordine alle assenze motivate dei professori e dei ricercatori, nonché l attuazione, d intesa con il Consiglio di Facoltà, di una loro eventuale sostituzione temporanea per il regolare svolgimento dell attività didattica. d) la verifica, nei modi, nei tempi e secondo le procedure da lui ritenute più opportune, dello svolgimento dell impegno didattico e tutoriale obbligatori da parte dei professori e dei ricercatori della Facoltà, nonché della corretta compilazione dei registri didattici personali; 3. Il Preside, sulla base delle relazioni dei Consigli di Corsi di Studio e della Commissione Paritetica per la Didattica, elabora ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione (riferita all anno accademico precedente) sull andamento della didattica nella Facoltà, sulla valutazione dei risultati dell attività formativa e sui provvedimenti correttivi e migliorativi adottati. 4. Il Preside, inoltre, adotta i provvedimenti necessari su questioni specificamente delegate dal Consiglio di Facoltà, riferendo al Consiglio. 5. In caso di urgenza il Preside si sostituisce al Consiglio con i più ampi poteri, salvo ratifica successiva dello stesso. Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 3/11

4 Art. 5 (Corsi di Studio e Consigli di Corsi di Studio) 1. La Facoltà istituisce i Corsi di Studio anche in accordo con altre Facoltà dell Ateneo o in convenzione o consorzio tra diversi Atenei. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio. 2. I Corsi di Laurea di una stessa classe ed i Corsi di Laurea Specialistica che ne sono la loro naturale prosecuzione possono istituire un unico Consiglio di Corso di Studio. 3. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i professori di I e II fascia, da tutti i ricercatori e da tutti i docenti a contratto comunque incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica. I docenti di insegnamenti afferenti più di un Consiglio di Corso di Studio chiedono di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo di uno solo di questi. 4. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona al Consiglio di Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del Corso di Studio. 5. Il Consiglio di Corso di Studio compie tutte le attività indicate dall art. 4, co. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. 6. Le competenze in materia di insegnamenti comuni a più Corsi di Studio appartenenti a Consigli di Corsi di Studio diversi sono del Consiglio di Facoltà. 7. Il Preside, nel caso in cui è previsto un parere dei Consigli di Corsi di Studio, inoltra la relativa richiesta circostanziata ed assegna un congruo termine per la formulazione dello stesso. Decorso invano il termine previsto, il procedimento prosegue prescindendo dal parere. Art. 6 (Commissione Paritetica per la Didattica) 1. Presso la Facoltà, ai sensi dell art. 6, co. 5 della L. n. 370/99, è istituita la Commissione Paritetica per la Didattica, composta da 3 docenti (professori e ricercatori) e da 3 studenti. I 3 docenti di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, sono eletti dal Consiglio di Facoltà tra i suoi membri, con votazione limitata all interno delle rispettive categorie. I 3 studenti sono eletti con modalità analoghe ai rappresentanti in Consiglio di Facoltà. La Commissione è presieduta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato. Il vicepresidente è eletto tra gli studenti. Il segretario tra i docenti. 2. La Commissione ha il compito di effettuare studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell attività didattica, quali ad esempio la qualità delle prestazioni e l efficienza delle strutture formative e delle scelte operate. Inoltre, almeno ogni tre anni, è chiamata ad esprimere parere sulla revisione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 3. La Commissione analizza, con l ausilio di opportuni indicatori e di sintetici questionari predisposti dalla Presidenza, le opinioni espresse dagli studenti sui Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 4/11

5 singoli insegnamenti, sulle altre attività didattico-formative e sui Corsi di Studio nel loro complesso, al fine di valutare il livello di soddisfazione degli studenti. 4. La Commissione elabora, per il Consiglio di Facoltà, proposte per il miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi didattici e redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti che viene trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno al Consiglio di Facoltà. Titolo II Offerta didattica Art. 7 (Piano dell offerta didattico-formativa) 1.Ogni anno, il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corsi di Studio, definisce il Piano dell offerta didattico-formativa per ciascun Corso di Studio. 2. Il Piano dell offerta didattico-formativa: a) nel rispetto della disciplina prevista da specifiche norme legislative relative alle limitazioni di accesso ai Corsi di Studio, determina le eventuali limitazioni annuali delle iscrizioni ai corsi di studio, in rapporto alle disponibilità delle relative strutture didattico-scientifiche nonché di personale docente e non docente; b) elenca i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento; c) definisce l articolazione dei moduli didattici e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o ad annualità piene e fissa il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto; d) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che afferiscono al modulo didattico, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata; f) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla Facoltà e stabilisce i criteri della loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente; g) definisce le propedeuticità tra i singoli insegnamenti attivati ed il numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l iscrizione all anno di corso successivo; h) definisce le modalità di valutazione del profitto e di assegnazione e cumulo dei crediti; i) fornisce indicazioni orientative sui corsi opzionali congruenti con i singoli laboratori finali, predisponendo piani di studio diversificati; j) definisce le modalità per il controllo della conoscenza, da parte degli studenti, della lingua inglese. Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 5/11

6 Art. 8 (Piani di Studio) 1. I Piani di studio compilati conformemente ai curricula offerti ed alle scelte in essi consigliate sono automaticamente approvati. 2. Lo studente ha la facoltà di presentare un piano di studi personalizzato (Piano degli studi individuale), che deve comunque soddisfare i requisiti generali indicati nei Regolamenti dei Corsi di Studio. Il Piano di studi individuale è presentato entro il 30 giugno e approvato entro il 30 settembre dai Consigli di Corsi di Studio, che possono delegare l esame istruttorio a commissioni a ciò deputate. 3. Le attività formative a scelta dello studente saranno preferibilmente prescelte nell ambito di una lista di insegnamenti consigliati nel Piano dell offerta didattico-formativa, ferma restando la possibilità di scegliere qualunque insegnamento tra quelli offerti presso l Ateneo. 4. Il numero dei crediti da riconoscere agli insegnamenti scelti nell ambito di altri Corsi di Studio è oggetto di valutazione, sulla base dei criteri stabiliti nell art. 16 del presente Regolamento, da parte delle strutture a ciò deputate dal Consiglio di Corso di Studio. Art. 9 (Attribuzioni dei compiti didattici ai docenti) 1. Ai sensi dell art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo, prima dell inizio di ogni anno accademico, il Consiglio di Facoltà attribuisce i compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori (ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato) sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corsi di Studio e degli altri organi collegiali preposti agli specifici programmi di formazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari e nell ottica di una valutazione delle competenze individuali e di un equa ripartizione del carico didattico complessivo. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Preside sottopone all approvazione del Consiglio di Facoltà eventuali modifiche, rispetto all anno precedente, dei compiti didattici annuali dei docenti della Facoltà. 3. L elenco completo dei compiti didattici dei docenti, comprendente le modifiche approvate dal Consiglio di Facoltà, è allegato al verbale e viene lasciato esposto nella bacheca della Facoltà per tutto l anno accademico. Art. 10 (Coordinamento dei programmi di insegnamento e valutazione dei risultati) 1. Ai fini del coordinamento dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, i competenti Consigli di Corsi di Studio definiscono il complesso dei contenuti e delle abilità che si intendono fornire agli studenti e li ripartiscono tra i diversi insegnamenti e le altre attività didattiche secondo criteri di equità del carico didattico e di propedeuticità. 2. Il coordinamento dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche è effettuato dai competenti Consigli di Corsi di Studio prima della Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 6/11

7 definizione del Piano dell offerta didattico-formativa per l anno accademico successivo. 3. La valutazione dei risultati delle attività didattiche svolte in un determinato anno accademico nell ambito dei Corsi di Studio è effettuata dai competenti Consigli di Corsi di Studio entro il 31 dicembre dell anno accademico successivo, sulla base del monitoraggio dei risultati dell attività didattica analizzato nelle relazioni dei singoli Consigli di Corso di Laurea. Art. 11 (Attività di tutorato) 1. Ai sensi e con le finalità stabilite nell art. 13 della L. n. 341/90 e dal Regolamento di Ateneo, gli studenti iscritti alla Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli hanno diritto ad un tutor tra i professori ed i ricercatori di ruolo della facoltà. 2. I professori ed i ricercatori di ruolo afferenti la Facoltà sono tenuti ad effettuare attività di tutorato. 3. La ripartizione annuale degli studenti è stabilita equamente rispetto al numero dei tutor. 4. La programmazione annuale del tutorato, la sua gestione e la verifica dell efficacia e della funzionalità del tutorato stesso sarà curata dal Consiglio di Facoltà. Titolo III Organizzazione didattica Art. 12 (Accesso ai Corsi di Studio) 1. Costituiscono titoli di ammissione ai Corsi di Studio quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il numero di immatricolazioni ai Corsi di Studio ed il numero di iscrizioni agli anni successivi per trasferimento che possono essere accolte viene programmato annualmente dal Senato Accademico su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standard europei e secondo i criteri generali fissati dal M.I.U.R. e dalla normativa europea. 3.Il Senato Accademico stabilisce le modalità, le scadenze e i criteri di valutazione per l ammissione. 4. Le domande di trasferimento presso la Facoltà di Architettura di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Facoltà che valuta, sentito il parere del Consiglio di Corso di Studio interessato, l eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 7/11

8 convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e indica l anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l eventuale debito formativo da assolvere. Art. 13 (Calendario delle lezioni e degli esami) 1. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio dispongono l articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, con una congrua interruzione dell attività didattica al termine di ciascun periodo per lo svolgimento degli esami. 2. Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere articolazione dell attività didattica diverse da quelle ordinarie, anche adottando periodi didattici intensivi ritenuti di volta in volta utili al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati 3. Il calendario delle lezioni, delle interruzioni delle stesse e dei periodi destinati alle verifiche finali è reso noto entro il 30 maggio dell anno accademico precedente. Art.14 (Obblighi di frequenza) 1. Gli studenti hanno obbligo di frequenza ai laboratori; eventuali altri obblighi di frequenza potranno essere fissati dalla Facoltà nel Piano dell offerta didatticoformativa. 2. Per consentire agli studenti che frequentano un laboratorio di organizzare la propria attività didattica, il responsabile del laboratorio ha l obbligo di comunicare l articolazione delle lezioni e delle esercitazioni ritenute fondamentali. 3. Per ottenere l attestato di frequenza lo studente deve aver frequentato almeno due terzi delle ore previste per ciascun laboratorio, ivi comprese le lezioni e/o esercitazioni ritenute fondamentali dal responsabile dell insegnamento. 4. Lo studente che ha ottenuto l attestato di frequenza ad un laboratorio rimane iscritto, fino al superamento dell esame, con il professore responsabile, e può sostenere l esame in uno qualunque degli appelli previsti. 5. Lo studente che, nell anno di corso in cui è stato iscritto ad un laboratorio, non ha ottenuto l attestato di frequenza, dovrà frequentare nuovamente il laboratorio in un anno accademico successivo. Art. 15 (Insegnamenti e propedeuticità) 1. Gli insegnamenti comprendono esercitazioni mirate all esemplificazione degli argomenti trattati nelle lezioni oltre che allo sviluppo delle capacità operative dell allievo. 2. Eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti sono stabilite dai Consigli di Corso di Studio ed indicate nel Piano dell offerta didattico-formativa. Art. 16 (Crediti formativi) Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 8/11

9 1. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corsi di Studio, determina i crediti formativi per ogni anno di studio da assegnare a ciascun insegnamento. 2. L attività didattica è organizzata secondo diverse tipologie di insegnamento: lezioni, esercitazioni, attività pratiche o di laboratorio. La suddivisione delle ore di insegnamento nelle tre forme di attività indicate è stabilita dal docente sulla base dei Crediti formativi attribuiti all insegnamento. 3. La frazione di impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, il quale può altresì definire tale frazione specificatamente per singole attività o gruppi di attività. 4. L accertamento dell acquisizione dei crediti formativi può avvenire oltre che tramite un esame di profitto, anche mediante un colloquio o una prova grafica o di laboratorio. 5. Moduli di attività didattiche diverse da quelle indicate al secondo comma (ad es. frequenza a stage, ecc.) determinano l acquisizione dei relativi crediti mediante opportuna certificazione dell attività didattica medesima ed approvazione del Consiglio di Corso di Studio. Art. 17 (Riconoscimento dei Crediti formativi acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio) 1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nell ambito di Corsi di Studio diversi da quelli offerti dalla Facoltà, compresi quelli tenuti presso altre Università, sarà deliberato, caso per caso, dal Consiglio di Corso di Studio. 2. La tipologia dei crediti da riconoscere ed il loro numero saranno stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell attività da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio, dei suoi contenuti specifici e dell impegno orario richiesto. A tal fine l istanza di riconoscimento dovrà essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale possono evincersi gli elementi sopra riportati. Art. 18 (Esami e altre forme di verifica del profitto) 1. Ad integrazione di quanto disposto dall art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio determina, per ogni attività didattica, le modalità di valutazione del profitto individuale di ogni studente, attraverso un esame finale o forme di verifica alternative. 2. Il Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio determina altresì le modalità di svolgimento delle prove volte ad accertare il profitto. Per i corsi integrati articolati in moduli deve essere accertato il profitto degli studenti per ciascun modulo. Qualora gli ordinamenti didattici prevedono un unico esame finale per più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto con un unica prova. 3. Eventuali esercitazioni e/o accertamenti intermedi del profitto possono, se superati, essere valutati quali parti di esami. 4. Il calendario degli esami è stabilito dal Consiglio di Corso di Studio ed è portato a conoscenza degli studenti almeno 60 giorni prima della data di inizio di ciascuna sessione. Allegato al verbale n. 1 del 15/1/2003 9/11

10 Art. 19 (Laboratori di sintesi) 1. I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di Corso di Studio, che ne definisce la correlazione con la Tesi di Laurea, che viene svolta al suo interno. 2. Nel laboratorio di sintesi finale la studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell applicazione professionale. 3. Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia l ammissione all esame di Laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente. 4. Alcuni segmenti dell attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell architettura, dell ingegneria civile e dell urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture o istituti per attività didattiche speciali (corsi integrativi, seminari e stage). Art. 20 (Esame finale) 1. La prova finale per il conseguimento del titolo accademico consiste nella discussione in seduta pubblica di fronte ad apposita Commissione, costituita secondo le norme contenute nell art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo, di elaborati, attestati da un docente con funzione di relatore: a) elaborato, accompagnato da relazione scritta, riguardante una realizzazione nei settori di afferenza del Corso di Studio, secondo le indicazioni dei regolamenti dei Consigli di Corsi di Studio che possono prevedere l elaborazione e la presentazione su supporti informatici. b) relazione scritta sull attività svolta nell ambito del tirocinio; 2. La discussione è volta anche a valutare la preparazione generale dello studente e la sua capacità di esporre e discutere un argomento di carattere tecnico con chiarezza e padronanza. Art. 21 (Conto terzi) 1. L esercizio dell attività per conto terzi è disciplinato dalle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo. 2. Il docente indicato quale responsabile dell attività per conto terzi, verificate la compatibilità con l esercizio della propria attività didattica e di ricerca individua le professionalità necessarie a far fronte all incarico ricevuto all interno della Facoltà o, in assenza delle stesse, anche all esterno nel rispetto della normativa vigente. Allegato al verbale n. 1 del 15/1/ /11

11 Art. 22 (Rinvio) 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di istruzione universitaria ed autonomia didattica degli Atenei, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti presso la Seconda Università degli Studi di Napoli Allegato al verbale n. 1 del 15/1/ /11

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