Provincia di Bologna. N. 7 Reg. Del. C O P I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
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- Lia Petrucci
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1 Affissa all'albo Pretorio per 15 gg dal 24/03/2016 al 08/04/2016 Provincia di Bologna N. 7 Reg. Del. C O P I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA OGGETTO N. 9: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CIRCONDARIALE L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Tre del mese di Marzo alle ore 18:00 presso presso la sala del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del "Regolamento dell'assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'assemblea del Nuovo Circondario Imolese. Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati: Alessandrini Stefano Baldazzi Alberto Baricordi Valentina Borsari Simone Carapia Simone Cattani Michele Cavina Patrik Ceroni Claudia Galassi Graziano Giannella Nicola Ottavio Giovannini Stefano Grandi Simone Lanzoni Fosca PRE ASS Linguerri Romano Manca Daniele Marchetti Francesca Miranda Brigida Murru Nicola Ponti Athos Rambaldi Onelio Rivola Gisella Romanelli Savino Spadoni Daniela Tinti Fausto Trevisan Andrea PRE ASS TOTALI Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia. Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Cattani Michele.
2 Deliberazione Assemblea n. 7 del oggetto n. 9: approvazione regolamento per le riprese delle sedute dell'assemblea Circondariale All appello risultano presenti n. 15 componenti come da frontino. Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, M. Cattani uscito: R. Linguerri Presenti: n. 14 entrato: R. Linguerri Presenti: n. 15 In prosecuzione d adunanza, Posto in trattazione il punto, il Presidente cede la parola al Segretario Dal Monte per la sua illustrazione a cui seguono gli interventi dei consiglieri Miranda, Cattani e Giannella. Verificato che nessun altro chiede di intervenire, il presidente dispone per la votazione del regolamento nel testo emendato allegato sub C). Di conseguenza, L'ASSEMBLEA Richiamata la mozione in tema di registrazione e trasmissione all'unanimità nella seduta del ; delle sedute dell'assemblea approvata vista la proposta di regolamento allegata quale parte integrante e sostanziale sub A) intesa a disciplinare le modalità di ripresa e diffusione delle sedute pubbliche dell'assemblea circondariale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente; dato atto che il testo è stato preventivamente sottoposto alla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del in esito alla quale la consigliera Miranda ha presentato l emendamento allegato sub B); dato atto che per effetto del suddetto emendamento la proposta di regolamento di cui trattasi è riformulata nel testo allegato sub C); visto il D. Lg.s n. 267/2000; visto altresì che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale; con votazione espressa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti e votanti: n. 15 di cui n. 10 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. 25 voti attributi favorevoli: n. 25 contrari: n. / astenuti: n. / DELIBERA - di approvare il regolamento per le riprese delle sedute dell'assemblea Circondariale nel testo emendato allegato sub C) alla presente quale parte integrante e sostanziale. (non è stato possibile trascrivere il verbale degli interventi in quanto per un problema tecnico non è riuscita la registrazione su supporto informatico)
3 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA F.to MANCA DANIELE IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è pubblicata all'albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2016 al 08/04/2016 Imola, lì 24/03/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA che la presente deliberazione: diventerà esecutiva il 04/04/2016, ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni di pubblicazione. Imola, lì 24/03/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Copia conforme all'originale. Imola, lì 24/03/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
4 Allegato alla delibera n. 7 del 03/03/2016 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ASSEMBLEA OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CIRCONDARIALE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000) () Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 23/02/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000) () Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica. ( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 23/02/2016 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO F.to GUALANDI BRUNA
5 REGOLAMENTO PER LE RIPRESE DELLE SEDUTE DELL ASSEMBLEA CIRCONDARIALE Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa e diffusione delle sedute pubbliche dell Assemblea del NCI al fine di favorire, in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, la partecipazione dei cittadini all attività politico-amministrativa dell ente. 2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l attività di ripresa effettuata direttamente dall ente con le modalità di cui all art. 2. Le riprese delle sedute pubbliche possono essere altresì effettua teda soggetti terzi con propri mezzi alle condizioni di cui all art.3. Art. 2 attività di ripresa e diffusione effettuata dall ente 1. Il NCI, in quanto compatibile con il bilancio, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori dell assemblea, con oneri a proprio carico, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale. 2. Il presidente dell assemblea ha l onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva ferma restando l apposizione all ingresso della sala della riunione, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di apposito cartello recante l avviso circa la presenza delle telecamere e della relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta. 3. Le riprese sono effettuate in modo tale da non rendere riconoscibile alcuna persona del pubblico presente in sala senza la preventiva autorizzazione della stessa. Art. 3 attività di ripresa e diffusione effettuata da terzi 1. Le riprese delle sedute assembleari possono essere effettuate anche da soggetti terzi purchè i componenti dell assemblea e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all inizio della seduta dal presidente dell assemblea di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. 2. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento di dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l onore, la reputazione o il decoro dell individuo. 3. I soggetti terzi, comprese coloro che per motivi di cronaca e/o informazione intendano effettuare riprese o registrazioni con propri mezzi della seduta assembleare, devono presentare comunicazione scritta al Presidente dell assemblea almeno 2 giorni antecedenti la seduta nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - Le generalità di colui che effettua le riprese - Le finalità delle riprese - Le modalità di diffusione - L impegno al trattamento dei dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali
6 - Il rispetto delle norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all ordinato svolgimento delle sedute - L impegno a non utilizzare le immagini a scopo di lucro ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell istanza - L impegno ad astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato Il Presidente dell assemblea, valutati gli argomenti in trattazione ed eventuali altre circostanze riscontrate, autorizza l effettuazione delle riprese precisando che saranno da realizzarsi n modo tale da non rendere riconoscibile alcuna persona del pubblico presente in sala senza la preventiva autorizzazione della stessa. Art. 3 limitazioni alle riprese 1. Il presidente dell assemblea dispone il divieto di effettuazione delle riprese e registrazioni di cui al presente regolamento ogni qualvolta le discussioni riguardino dati personali qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta è segreta ai sensi del vigente regolamento. 2. In ogni caso il presidente ai fini di prevenire l indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti dell assemblea e tutti coloro che intervengono alla seduta, ad u comportamento consono al ruolo evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili e inopportuni non attinenti alla trattazione dell argomento in discussione. 3. Il Presidente dell assemblea, nell ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell assemblea, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta. Art- 4 Norme finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali. 2. La presente disciplina entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
7 La sottoscritta Brigida Miranda, capogruppo La tua Castel Guelfo, presenta i seguenti emendamenti al Regolamento per le riprese delle sedute dell Assemblea circondariale Si richiede di integrare l articolo 2 con il seguente comma: 4. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del NCI a far data dal giorno successivo a quello della seduta assembleare e comunque per un periodo non inferiore a tre anni o per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile. Al termine del periodo previsto, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico: l accesso agli atti di tali documenti viene regolato dalla normativa relativa ai documenti amministrativi. Si richiede di integrare il regolamento con il seguente articolo: Art. 4 (Diritto di cronaca) 1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute assembleari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. N. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell esercizio del diritto di cronaca giornalistica. 2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute assembleari. 3. La videoregistrazione della discussione di un argomento all ordine del giorno dell Assemblea deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche, debitamente autorizzate, possono mandare in onda anche registrazioni parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell informazione, di cui all art. 3 del D.Lgs. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e agli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). In ogni caso, sarà possibile diffondere in rete singoli interventi i quali dovranno avere un richiamo al link del video completo. L art. 4 Norme finali diventa articolo 5.
8 REGOLAMENTO PER LE RIPRESE DELLE SEDUTE DELL ASSEMBLEA CIRCONDARIALE Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa e diffusione delle sedute pubbliche dell Assemblea del NCI al fine di favorire, in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, la partecipazione dei cittadini all attività politico-amministrativa dell ente. 2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l attività di ripresa effettuata direttamente dall ente con le modalità di cui all art. 2. Le riprese delle sedute pubbliche possono essere altresì effettua teda soggetti terzi con propri mezzi alle condizioni di cui all art.3. Art. 2 attività di ripresa e diffusione effettuata dall ente 1. Il NCI, in quanto compatibile con il bilancio, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori dell assemblea, con oneri a proprio carico, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale. 2. Il presidente dell assemblea ha l onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva ferma restando l apposizione all ingresso della sala della riunione, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di apposito cartello recante l avviso circa la presenza delle telecamere e della relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta. 3. Le riprese sono effettuate in modo tale da non rendere riconoscibile alcuna persona del pubblico presente in sala senza la preventiva autorizzazione della stessa. Art. 3 attività di ripresa e diffusione effettuata da terzi 1. Le riprese delle sedute assembleari possono essere effettuate anche da soggetti terzi purchè i componenti dell assemblea e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all inizio della seduta dal presidente dell assemblea di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. 2. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento di dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l onore, la reputazione o il decoro dell individuo. 3. I soggetti terzi, comprese coloro che per motivi di cronaca e/o informazione intendano effettuare riprese o registrazioni con propri mezzi della seduta assembleare, devono presentare comunicazione scritta al Presidente dell assemblea almeno 2 giorni antecedenti la seduta nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - Le generalità di colui che effettua le riprese - Le finalità delle riprese - Le modalità di diffusione 1
9 - L impegno al trattamento dei dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali - Il rispetto delle norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all ordinato svolgimento delle sedute - L impegno a non utilizzare le immagini a scopo di lucro ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell istanza - L impegno ad astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato Il Presidente dell assemblea, valutati gli argomenti in trattazione ed eventuali altre circostanze riscontrate, autorizza l effettuazione delle riprese precisando che saranno da realizzarsi n modo tale da non rendere riconoscibile alcuna persona del pubblico presente in sala senza la preventiva autorizzazione della stessa. Art. 4 - Attività di ripresa effettuata nell esercizio del Diritto di cronaca 1. I rappresentanti delle testate giornalistiche o emittenti televisive che intendano effettuare riprese, devono accreditarsi presentando al presidente dell Assemblea comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente, prima dell inizio dei lavori. 2. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute assembleari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. N. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell esercizio del diritto di cronaca giornalistica. 3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute assembleari. 4. La videoregistrazione della discussione di un argomento all ordine del giorno dell Assemblea deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche, debitamente autorizzate, possono mandare in onda anche registrazioni parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell informazione, di cui all art. 3 del D.Lgs. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e agli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). In ogni caso, sarà possibile diffondere in rete singoli interventi i quali dovranno avere un richiamo al link del video completo. Art. 5 limitazioni alle riprese 1. Il presidente dell assemblea dispone il divieto di effettuazione delle riprese e registrazioni di cui al presente regolamento ogni qualvolta le discussioni riguardino dati personali qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 la cui indebita 2
10 divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta è segreta ai sensi del vigente regolamento. 2. In ogni caso il presidente ai fini di prevenire l indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti dell assemblea e tutti coloro che intervengono alla seduta, ad u comportamento consono al ruolo evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili e inopportuni non attinenti alla trattazione dell argomento in discussione. 3. Il Presidente dell assemblea, nell ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell assemblea, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta. Art. 6 Norme finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali. 2. La presente disciplina entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. 3
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