Bitcoin: Profili fiscali. Aspetti di imposizione indiretta e diretta delle operazioni in bitcoin

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1 Aspetti di imposizione indiretta e diretta delle operazioni in bitcoin

2 La definizione di valuta virtuale Nonostante diverse attori istituzionali, nazionali ed internazionali stiano lavorando a tale scopo, mancano, allo stato attuale, una concezione ed una definizione giuridica condivisa relativa alle valute virtuali. In ambito comunitario emerge un diffuso consenso sull opportunità di definire una disciplina fiscale armonizzata relativa alla valuta virtuale. Un accordo su questa tematica consentirebbe un approccio comune e coerente all interno dell Unione Europea garantendo certezza giuridica agli utilizzatori dello strumento. 2

3 La definizione di valuta virtuale proposta dall EBA In un parere del luglio 2014, reso al fine di favorire un processo di convergenza regolamentare a livello europeo, l EBA ha definito le valute virtuali come: «la rappresentazione digitale di un valore non emesso da banche centrali o da autorità pubbliche, né necessariamente collegato ad una moneta avente corso legale, utilizzata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» 3

4 La definizione di valuta virtuale proposta dall EBA «Rappresentazione digitale di valore» Il valore è rappresentato in forma digitale. Ciò non impedisce, tuttavia, la possibilità di rappresentazione fisica dello stesso, ad esempio mediante la stampa di dati o l incisione su un oggetto metallico. Il valore delle valute virtuali è essenzialmente fiduciario, non controllato, né garantito da alcun istituto centrale di emissione. 4

5 La definizione di valuta virtuale proposta dall EBA «Non emesso da banche centrali o da autorità pubbliche» Questa caratteristica differenzia la virtual currency dalla valuta avente corso legale. Le virtual currencies non sono assistite dalla garanzia dell accettazione obbligatoria al pieno valore nominale. La differenza tra moneta elettronica (regolata dalla Direttiva 2009/110/CE) e moneta virtuale sta nel fatto che quest ultima non è necessariamente collegata alla moneta avente corso legale. Manca infatti di un valore fisso in moneta avente corso legale e non ha un valore nominale finalizzato al rimborso da parte dell emittente e dunque non rappresenta un credito verso tale soggetto. 5

6 La qualificazione giuridica del bitcoin ai fini IVA La necessità di raggiungere un consenso circa la qualificazione giuridica del bitcoin è maggiormente avvertita nel campo delle imposte indirette, stante la loro armonizzazione a livello comunitario. La disciplina comunitaria dell IVA è contenuta nella Direttiva 2006/112/CE. Alla luce di tale testo normativo, occorre definire lo status del bitcoin in modo da individuare il trattamento ai fini IVA delle transazioni che ne contemplano l utilizzo. In particolare, occorre valutare se tali operazioni rientrino nel campo di applicazione IVA e, in caso affermativo, se rientrino tra quelle esenti. 6

7 La qualificazione giuridica del bitcoin ai fini IVA E opportuno chiarire in via preliminare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea, le esenzioni previste dalla direttiva 2006/112/CE costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto essere interpretate restrittivamente. Ai fini IVA, il bitcoin potrebbe essere qualificato come: a) moneta elettronica; b) valuta; c) voucher; d) titolo; e) effetto commerciale; f) prodotto digitale. 7

8 Bitcoin come moneta elettronica? Come evidenziato anche dalla definizione di valuta virtuale proposta dall EBA, il bitcoin non rientra nella definizione di moneta elettronica di cui alla Direttiva 2009/110/CE essenzialmente a causa dell assenza di un legame con una valuta avente corso legale. 8

9 Bitcoin come valuta? Rispetto alle valute tradizionali, al bitcoin sembra mancare in particolare la funzione di riserva di valore, in particolare per l elevatissima volatilità della quotazione e per la mancanza di un autorità di vigilanza e supervisione. L articolo 135 (1) (e) della Direttiva IVA esenta: «le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici». In ogni caso l esenzione di cui alla lettera e) risulta applicabile soltanto alle valute aventi valore liberatorio, dunque corso legale. Deve registrarsi tuttavia la differente interpretazione dell Autorità svedese per il ruling che ha ipotizzato che la locuzione «valore liberatorio possa riferirsi soltanto alle monete ed alle banconote ma non alle divise. 9

10 Bitcoin come voucher? Il bitcoin potrebbe essere potenzialmente visto come un voucher, ossia uno strumento per mezzo del quale il consumatore finale può ottenere beni e servizi. Tuttavia, di regola i voucher sono di regola collegati ad uno specifico bene o servizio e/o ad uno specifico fornitore, già individuati al momento dell emissione. Inoltre, a differenza del voucher, il prestatore non è tenuto a fornire il bene o il servizio in cambio di bitcoin. Infine, occorre rilevare che allo stato il trattamento IVA dei voucher non è armonizzato, pur se una proposta di direttiva è dal 2012 in discussione al Consiglio dell Unione Europea. 10

11 Bitcoin come titolo? Alcuni commentatori hanno ipotizzato che si possa qualificare il bitcoin come security. In tal caso potrebbe essere applicata l esenzione di cui all art. 135 (1) (f) della Direttiva IVA. L articolo 135 (1) (f) esenta le: «le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2». In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, uno strumento potrà rientrare tra gli altri titoli di cui alla lettera (f), se: (i) l'acquisizione dello strumento comporta un trasferimento di diritti dell'emittente lo strumento medesimo; (ii) il trasferimento di tale strumento ha natura finanziaria, il che richiede che lo stesso possa essere scambiato per denaro o beni, non essendo necessario l intervento nella transazione di banche o altre istituzioni finanziarie. 11

12 Bitcoin come titolo? Sembra possibile affermare la natura finanziaria delle operazioni che prevedono l utilizzo di bitcoin, poiché quest ultimo è uno strumento con un valore nominale che può essere scambiato per beni o denaro. Il principale ostacolo alla qualificazione del bitcoin come titolo è dovuto alla circostanza per la quale il proprietario dei bitcoin non possa vantare un diritto o una pretesa nei confronti dell organizzazione emittente. 12

13 Bitcoin come effetto commerciale? E stata inoltre prospettata la possibilità di ricondurre il bitcoin a un negotiable instrument. In tal caso potrebbe essere applicata l esenzione di cui all art. 135 (1) (d) della Direttiva IVA. L articolo 135 (1) (d) esenta «le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti». 13

14 Bitcoin come effetto commerciale? Il concetto di «altri effetti commerciali» di cui alla lettera (d) è strettamente legato a quello di mezzo di pagamento, ossia strumento avente il fine di trasferire denaro, in linea con la ratio dell esenzione prevista dalla Direttiva. Il bitcoin sembra potenzialmente potersi configurare come un mezzo di pagamento. Tuttavia, alcuni dubbi sorgono in relazione alla negoziabilità del bitcoin: gli effetti commerciali sono strumenti che consentono di esigere una somma di denaro mentre i bitcoin possono essere scambiati contro denaro soltanto nella misura in cui un altro soggetto è disposto ad acquisirli. 14

15 Bitcoin come prodotto digitale? Il bitcoin potrebbe potenzialmente essere visto come una merce o un prodotto memorizzabile in forma digitale. In tal caso, sarebbe considerato, ai fini IVA, essere considerato un servizio elettronico. Non vi è dubbio sul fatto che il bitcoin sia trasferito elettronicamente. Occorre tuttavia chiedersi se si determini una prestazione di servizi così come intesa dalla direttiva IVA. Ciò non appare possibile nei casi in cui il bitcoin funziona da mezzo di pagamento. L IVA è infatti un imposta sul consumo ed in tali casi non può ritenersi che lo scambio non implichi alcune finalità di consumo. 15

16 Prodotto digitale vs effetto commerciale Con riferimento alla definizione della natura giuridica del bitcoin ai fini IVA, dalla riflessione in corso a livello comunitario, sembra emergere una preferenza per la qualificazione dello strumento come prodotto digitale o come effetto commerciale. 16

17 Le operazioni concernenti bitcoin Le principali operazioni concernenti bitcoin sono le seguenti: - l acquisto di beni e servizi contro bitcoin; - i servizi relativi all organizzazione delle transazioni (digital wallet); - i servizi relativi alla verifica delle transazioni (mining); - lo scambio tra valute aventi corso legale (o altre valute virtuali) e bitcoin. 17

18 L acquisto di beni e servizi contro bitcoin: applicazioni pratiche di imposizione indiretta Nel caso il bitcoin sia qualificato come prodotto digitale (e dunque considerato ai fini IVA come servizio elettronico), l acquisto di beni e servizi remunerato tramite bitcoin darebbe luogo ad una permuta: ciò implicherebbe l esistenza di due prestazioni reciproche ognuna delle quali sarebbe intesa come corrispettivo per l altra. Saremmo dunque in presenza di due operazioni imponibili separate, da assoggettare ad imposta distintamente, con una verifica autonoma dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale, che determinerebbe un aumento dei costi amministrativi. Nel caso in cui il bitcoin fosse qualificati come effetto commerciale, ricadrebbero invece nell esenzione di cui all articolo 135 (1) (d). 18

19 I servizi relativi all organizzazione delle transazioni (digitalwallet): applicazioni pratiche di imposizione indiretta Nel caso il bitcoin sia qualificato come prodotto digitale, la prestazione di tali servizi ricadrebbe nel campo di applicazione dell IVA e nessuna esenzione si applicherebbe. Nel differente caso in cui il bitcoin sia qualificato come effetto commerciale, la prestazione di tali servizi ricadrebbe nell esenzione di cui all articolo 135 (1) (d) della Direttiva IVA. 19

20 I servizi relativi alla verifica delle transazioni (mining): applicazioni pratiche di imposizione indiretta Nel caso il bitcoin sia qualificato come prodotto digitale, la prestazione di tali servizi ricadrebbe nel campo di applicazione dell IVA e nessuna esenzione si applicherebbe. Nel differente caso in cui il bitcoin sia qualificato come effetto commerciale, la prestazione di tali servizi ricadrebbe nell esenzione di cui all articolo 135 (1) (d) della Direttiva IVA. 20

21 Lo scambio tra valute aventi corso legale (o altre valute virtuali) e bitcoin I bitcoin sono spesso scambiati con valute aventi corso legale, tramite piattaforme online o utenti privati, che possono applicare un margine. Se il bitcoin è qualificato come prodotto digitale, saremmo in presenza di una prestazione di servizi elettronici, ricadente nel campo di applicazione IVA; qualora il bitcoin fosse riconosciuto come effetto commerciale il suo trasferimento potrebbe essere considerato esente ai sensi della lettera (d) dell articolo 135, par. 1. E da valutare, in questo caso, se l esenzione copra tutti i servizi forniti dalle piattaforme di cambio. 21

22 La Causa C-264/14 Hedqvist E attualmente pendente presso la Corte di Giustizia dell UE una domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dall autorità giudiziaria svedese, relativa alle operazioni di scambio tra bitcoin e valuta avente corso legale. In particolare, la Corte deve pronunciarsi sulle seguenti questioni: 1) Se l articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti in ciò che è stato indicato come il cambio di valuta virtuale per valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore integra all atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscano prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l articolo 135, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte siano esenti da imposizione. 22

23 Bitcoin e imposte dirette A livello comunitario, l imposizione diretta non è armonizzata. I Trattati non prevedono alcuna competenza normativa esplicita nel settore delle imposte dirette. In questo settore, dunque, gli Stati membri hanno maggiore libertà d azione sempre nel rispetto dei principi stabiliti dai Trattati. L imposizione diretta relativa ai bitcoin può essere oggetto di soluzioni nazionali differenziate. 23

24 Bitcoin e imposte dirette: Germania, Regno Unito e Francia Al momento nessun Paese UE ha dato vita ad una disciplina compiuta dell imposizione diretta relativa all utilizzo di bitcoin. Alcuni aspetti sono tuttavia stati regolati. La Germania ha deciso di applicare un prelievo sulle plusvalenze soltanto nei casi in cui la valuta virtuale sia detenuta per periodi inferiori all anno. Il Regno Unito applica di regola sia l imposta sui redditi, sia un prelievo sulle plusvalenze ma ha affermato in via ufficiale che sarà possibile effettuare una valutazione caso per caso, sulla base del soggetto coinvolto e delle circostanze di fatto. La Francia, nel luglio 2014, ha stabilito l obbligo di dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni in bitcoin. Tali redditi sono tassati con aliquota del 35% qualora si tratti di attività occasionale. 24

25 Bitcoin e imposte dirette: Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno regolato in maniera tendenzialmente completa il rapporto tra l utilizzo di bitcoin e l imposizione diretta. L amministrazione finanziaria statunitense ha qualificato il bitcoin, ai fini delle imposte dirette, come un bene di proprietà (così come l Australia e il Canada) affermando come esso rilevi ai fini reddituali come qualsiasi altro asset. Il cedente un bene o un servizio remunerato con bitcoin deve tener conto a fini reddituali del valore di mercato dello stesso alla data del ricevimento. 25

26 Bitcoin e imposte dirette: Stati Uniti Il soggetto che acquista e rivende bitcoin consegue una plusvalenza (o una minusvalenza) pari alla differenza tra il valore dello stesso all atto della cessione e l originario costo di acquisizione. I miners, invece, dovranno assoggettare a tassazione il valore di mercato del bitcoin, al netto dei costi relativi. Nel caso in cui la valuta virtuale sia usata per la remunerazione di prestazioni di lavoro, il valore della stessa concorrerà alla formazione del reddito del percipiente. 26

27 Problematiche ulteriori connesse alla tassazione delle operazioni in bitcoin Anonimato delle transazioni: la catena delle transazioni è pubblica e consente di tenere traccia della totalità delle stesse. Tuttavia, è molto difficile collegare l indirizzo bitcoin alla persona fisica o all organizzazione che ha operato la transazione. Questo determina difficoltà anche per quanto riguarda l individuazione del luogo della transazione. Assenza di una quotazione ufficiale: il bitcoin non dipende da un autorità centrale e le piattaforme di scambio bitcoin applicano tassi di cambio differenziati. Le differenze di prezzo risultano essere molto più elevate rispetto ai tradizionali margini applicati per il cambio tra valute tradizionali. L elevatà volatilità causa inoltre problemi di quantificazione della base imponibile. 27

28 Grazie per l attenzione!

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