COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale
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1 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 03/07/2015
2 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Autorizzazione alla trasferta Art. 3 Uso del mezzo di trasporto Art. 4 Utilizzo del mezzo proprio Art. 5 Rimborso dei pasti e del pernottamento Art. 6 Rimborso delle spese di viaggio Art. 7 Trattamento di miglior favore Art. 8 Compenso forfettario sostitutivo dei pasti e del pernottamento Art. 9 Anticipazione economale delle spese di viaggio Art. 10 Liquidazione delle spese per invio in missione Art. 11 Missioni all estero Art. 12 Lavoro straordinario Art. 13 Timbrature in occasione di trasferte Art Copertura assicurativa Art. 15 -Norma finale Art. 16 -Entrata in vigore
3 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell art. 84 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali del 14/09/2000, artt. 41, 42, e 43 e la Legge n.122/2010, art. 6, ha per oggetto la disciplina delle trasferte e del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti comunali; 2. Richiamato l art. 41, comma 12. del CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali del 14/09/2000 che espressamente dispone Gli enti stabiliscono.con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali ; 3. Ai fini di quanto disposto dal presente regolamento la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, seminari e convegni è equiparata alla missione. Per il calcolo della prestazione lavorativa si fa riferimento all orario ufficiale dei corsi, seminari e convegni riportati nelle brochure di presentazione o, se difforme, nelle attestazioni di partecipazioni rilasciate, nonché al tempo impiegato per il viaggio di andata e per quello di ritorno; Art. 2 Autorizzazione alla trasferta 1. In caso di attività prestata fuori sede da parte del personale dipendente l autorizzazione a compiere la trasferta deve essere sottoscritta preventivamente dal Funzionario Responsabile del Servizio di appartenenza o, in assenza di questi, dal Segretario Comunale; 2. In caso di attività prestata fuori sede da parte del Funzionario Responsabile del Servizio l autorizzazione a compiere la trasferta deve essere sottoscritta preventivamente dal Segretario Comunale o, in assenza di questi, dal Sindaco; 3. In caso di attività prestata fuori sede da parte del Segretario Comunale l autorizzazione a compiere la trasferta deve essere sottoscritta preventivamente dal Sindaco; 4. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra le località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, con utilizzazione del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio di cui al successivo art. 5 si computa dalla località più vicina al luogo di missione; nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di abituale dimora il rimborso di cui sopra si computa da quest'ultima località. Quanto previsto dal presente comma non trova applicazione quando la missione viene effettuata dopo che il dipendente ha iniziato l'orario giornaliero nella propria sede di servizio e rientra, alla predetta sede, prima del termine del normale orario di lavoro giornaliero;
4 5. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata o la frazione cui hanno sede l ufficio o l'impianto presso il quale i dipendenti svolgono abitualmente le proprie mansioni; 6. In circostanze eccezionali, qualora l urgenza non abbia consentito l autorizzazione preventiva, il provvedimento può essere anche successivo; 7. L autorizzazione deve indicare nome e cognome, settore di appartenenza, categoria e posizione economica del dipendente comunale, il luogo, la durata e il motivo della trasferta, nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della missione; 8. Qualora la missione non faccia riferimento ad un impegno limitato ad una sola giornata, ma a un numero determinato di giorni nell arco della settimana o del mese, ovvero ricorrente durante l anno, potrà essere richiesta e rilasciata una unica autorizzazione che coprirà tutto il periodo; 9. Tali adempimenti devono essere espletati sia per l uso degli automezzi aziendali che per l uso del mezzo proprio; Art. 3 Uso del mezzo di trasporto 1. In relazione alle nuove disposizioni introdotte dall art. 6, comma 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122, in materia di riduzione delle spese per missioni, l utilizzo del mezzo proprio per l effettuazione di missioni diviene situazione del tutto eccezionale, dovendosi in assoluto privilegiare l utilizzo dei mezzi pubblici e della vettura fornita dall Ente; 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, prima di procedere alla autorizzazione di ogni missione, i soggetti di cui all art. 2 dovranno valutare la possibilità che la missione venga effettuata con uso di mezzi pubblici di trasporto secondo le seguenti classi di diritto e specificatamente: per Segretario Comunale e Funzionari Responsabili dei Servizi: prima classe per i viaggi in aereo, in ferrovia, in nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano; per i dipendenti: prima classe per i viaggi in ferrovia, in nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano e classe economica per i viaggi in aereo; 3. Qualora non sia attuabile l ipotesi di cui al comma 2, dovrà essere valutato l uso del mezzo di proprietà dell ente, reso disponibile dal competente settore o già nella disponibilità del settore proponente la missione; 4. Nell ipotesi che le alternative esposte ai precedenti commi non risultino praticabili, anche in considerazione della particolare configurazione geografica insulare del territorio comunale, ovvero che il dipendente, munito di patente di guida, accetti di recarsi in missione utilizzando il proprio automezzo e ciò determini un più efficace espletamento dell attività amministrativa, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l espletamento di un numero maggiore di interventi, il dipendente potrà essere autorizzato all uso del mezzo proprio;
5 5. I dipendenti devono essere preventivamente autorizzati ad utilizzare i mezzi di trasporto sia pubblici che propri con gli stessi criteri indicati ai commi precedenti, purché la mobilità sia dettata da compiti istituzionale o da esigenze di servizio; Art. 4 Utilizzo del mezzo proprio 1. In ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con propria deliberazione 8/CONTR/2011 al fine anche di evitare il ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose della norma, si pongano in contrasto con la ratio stessa della riduzione dei costi degli apparati amministrativi in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa sia ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità del contenimento della spesa; 2. In considerazione della particolare conformazione geografica del territorio insulare dell Isola d Elba, che non garantisce sempre l utilizzo conveniente del mezzo pubblico sia in termini di costo e/o in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione al minimo dell' assenza dal posto di lavoro, atteso che: - Il Comune di Marciana Marina ricade in un territorio la cui conformazione geografica insulare non garantisce in ogni tempo e con la dovuta continuità l utilizzo dei mezzi pubblici; - nel territorio comunale manca totalmente il servizio ferroviario, la cui stazione più vicina è da ricondursi a quella di Piombino Marittima, raggiungibile solo mediante mezzo di trasporto marittimo da Portoferraio; - nel territorio comunale sono presenti, quali mezzi pubblici, soltanto il servizio di autobus e taxi; - il servizio pubblico di trasporto navale più vicino è situato nel Comune di Portoferraio (distanza Km. 18 dalla sede comunale); - gli orari dei mezzi pubblici, soprattutto nel periodo invernale, sono talmente ridotti da non consentire il raggiungimento del mezzo navale in tempi utili e ragionevoli; - non esiste un sistema di coincidenze orarie dei mezzi pubblici (autobus) con le partenze, ridotte sostanzialmente nel numero soprattutto nel periodo invernale, dei mezzi navali dal porto di Portoferraio; - talvolta, in previsione di maltempo e condizioni meteo avverse, si rende necessario, anche per l incolumità dei dipendenti stessi, anticipare la partenza al giorno prima o posticipare il rientro al giorno successivo a causa del possibile blocco dei mezzi navali; - le condizioni meteo avverse comportano spesso ritardi nelle partenze e negli attracchi dei mezzi navali, andando ad annullare le previste, qualora esistenti, coincidenze con i mezzi ferroviari; - l utilizzo dei mezzi pubblici può comportare, in caso di missione in sede situata al di fuori del territorio dell Isola d Elba e pertanto prolungata nell arco della giornata, l impossibilità di far rientro in sede nella stessa giornata, non potendo assicurare la coincidenza con l ultimo traghetto in partenza da Piombino per Portoferraio, ed obbligando, conseguentemente, i dipendenti al pernottamento fuori sede; - questo Ente non è dotato di un parco macchine tale da garantire, in caso di necessità, la possibilità di utilizzare i veicoli in dotazione per svolgere compiti di missione per conto del Comune, né volendo l Ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati, se comparati agli importi economici che vengono a rilievo in caso di autorizzazione del dipendente ad utilizzare il proprio autoveicolo;
6 3. In riferimento alle particolari condizioni di insularità del Comune di Marciana Marina, ed a quanto richiamato nel precedente comma 2, l utilizzo del mezzo proprio del dipendente consente una sostanziale riduzione dei tempi di durata della missione con conseguente risparmio sia in termini di retribuzione del personale (straordinari effettuati, ore a recupero) nonché nel riconoscimento di pasti aggiuntivi o di eventuali spese di pernottamento; 4. Qualora ricorra il caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, i Funzionari Responsabili dei Servizi o il Segretario Comunale, per quest ultimi, potranno consentire l autorizzazione all uso dell autovettura dei dipendenti nei seguenti casi: - quando l uso dei mezzi pubblici risulti inconciliabile con gli orari di servizio o l uso degli stessi sia disagevole in relazione all orario in cui la missione deve svolgersi; - quando l uso dei mezzi pubblici risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti oppure si accerti la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione; - quando non sono disponibili mezzi di proprietà dell ente, anche causati dall utilizzo da parte di altro dipendente o Amministratore; - quando sia verificato che l uso della propria autovettura comporti una convenienza economica; - quando sia verificato che l uso della propria autovettura comporti una considerevole riduzione dei tempi di missione; - quando la missione comporta la partecipazione di due o più dipendenti dello stesso Ente; - quando la missione comporta il raggiungimento di più località nella medesima giornata lavorativa; - che l uso deve essere autorizzato dai responsabili di Servizio competenti e dal Segretario comunale per questi ultimi; Art. 5 Rimborso dei pasti e del pernottamento 1. I soggetti di cui all art. 1 hanno diritto alla refusione delle spese di vitto e alloggio, debitamente documentate, nei seguenti limiti giornalieri: - per le trasferte di durata uguale o superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle o inferiore, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di 22,26 per il primo pasto e di complessivi 44,26 per i due pasti; - per le trasferte di durata uguale o superiore alle 8 ore, compete il rimborso per un pasto nei limiti di 22,26; 2. Le spese per il pernottamento sono comprensive della prima colazione e di ogni altro onere accessorio e pertinente, con esclusione delle piccole consumazioni (es. frigobar) e delle chiamate telefoniche, con esclusione di quelle dettate da esigenze di servizio; 3. Tenuto conto della particolare configurazione geografica insulare del Comune di Marciana Marina, qualora la lontananza della sede della missione lo richieda, quando siano previste
7 condizioni meteo avverse, quando il raggiungimento della sede della missione comporta la possibilità di incidere sulla tutela dell incolumità personale e altrui (partenze che comportano obbligatoriamente l uso del primo mezzo navale disponibile con conseguente allontanamento dalla propria abitazione nelle prime ore del mattino, rispetto dei limiti di velocità) al dipendente sarà riconosciuta la possibilità di anticipare la partenza al giorno antecedente lo svolgimento della missione conseguentemente il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento ; 4. Considerata la peculiarità territoriale e la configurazione geografica insulare, qualora per intervenute cause di forza maggiore (condizioni meteo avverse, lontananza della sede sede della missione) e di tutela dell incolumità personale e altrui (rispetto dei limiti di velocità) al dipendente che non possa avvalersi dell ultimo mezzo navale disponibile sarà riconosciuto il rimborso della spesa sostenuta per un pasto e per il pernottamento; Art. 6 Rimborso delle spese di viaggio 1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, di cui al precedente art. 5 ai dipendenti in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno e per gli eventuali mezzi di trasporto urbani qualora, a destinazione, servano a raggiungere la località di trasferta, debitamente documentate e di seguito specificate: a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico: 1) rimborso dei biglietti per i viaggi in aereo, in ferrovia, in nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; 2) rimborso della spesa del taxi purché adeguatamente motivata, ovvero qualora nella località non esista servizio di trasporto pubblico o ci sia uno sciopero degli stessi in atto oppure gli orari di inizio e conclusione degli impegni di lavoro non siano compatibili con l uso dei normali mezzi di linea; b) in caso di utilizzo del mezzo dell Amministrazione: 1) rimborso del biglietto per l utilizzo del mezzo di trasporto marittimo, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; 2) pagamento del pedaggio autostradale dietro presentazione di relativa ricevuta; 3) pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente comprovati; 4) rimborso delle spese sostenute per l acquisto di carburante, compreso il GPL, su presentazione di una ricevuta indicante il nome del beneficiario e la targa dell automezzo, anche se sostenute al di fuori del territorio elbano e pertanto presso distributori non convenzionati, sino alla stipula di specifica convenzione che consenta l utilizzo di apposite card per il rifornimento su tutto il territorio italiano; c) in caso di autorizzazione all uso del mezzo proprio: 1) rimborso del biglietto per l utilizzo del mezzo di trasporto marittimo, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; 2) pagamento del pedaggio autostradale dietro presentazione di relativa ricevuta;
8 3) pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente comprovati; 4) in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con proprie deliberazioni n. 8/CONTR 2011 e n. 21/CONTR 2011, secondo il quale sono ammesse forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, è stabilito il rimborso a favore del dipendente delle spese di carburante sostenute, quantificate nella misura ottenuta effettuando la media ponderata tra l importo determinato nella misura di 1/5 (un quinto) del costo di 1 litro di benzina verde, in vigore nel giorno della missione, rilevabile presso il fornitore convenzionato con l Ente, rapportato ad ogni Km effettuato per raggiungere la sede della missione e conseguente rientro presso la sede comunale e il costo che il dipendente avrebbe sostenuto ricorrendo all uso del mezzo pubblico, riducendo il relativo risultato del 10%; 2. Sono altresì rimborsabili le eventuali telefonate che il dipendente deve effettuare nel corso della missione per esigenze di servizio purché adeguatamente giustificate. Art. 7 Trattamento di miglior favore 1. Il personale delle diverse categorie contrattuali, inviato in missione al seguito e/o per collaborare con Funzionari o con dipendenti di categoria più elevata, oppure per collaborare con componenti di delegazioni ufficiali dell Amministrazione, fruiscono dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il Funzionario o per il dipendente di grado più elevato; Art. 8 Compenso forfettario sostitutivo dei pasti e del pernottamento 1. Al dipendente inviato in missione spetta il compenso forfettario previsto dalla vigente normativa contrattuale, pari a 20,66, in sostituzione dei rimborsi di cui all art. 5 del presente regolamento, qualora il luogo della missione sia privo di strutture e servizi di ristorazione ed alberghieri; Art. 9 Anticipazione economale delle spese di viaggio 1. Il dipendente inviato in missione ha diritto ad un anticipazione da parte dell Economo non inferiore al 75% del trattamento complessivo (rimborso spese) presumibilmente spettante per la trasferta e comunque non superiore al limite massimo di cui all art. 64, comma 2 del vigente Regolamento comunale di contabilità, a richiesta del medesimo; 2. In tal caso, il rendiconto di tutte le spese sostenute e liquidabili in base al vigente regolamento dovrà avvenire con l Economo Comunale, il quale provvederà, previa ricezione e verifica di idonea documentazione giustificativa, al rimborso delle stesse nei confronti del dipendente e a trasmettere al relativo Servizio di appartenenza ed al Servizio Finanziario copia del modello di richiesta e di rimborso della spesa a favore del dipendente medesimo;
9 Art. 10 Liquidazione delle spese per invio in missione 1. Al termine della missione o alla fine del mese, i dipendenti attestano in autodichiarazione, mediante l utilizzo dell apposito modulo, l ora di inizio e di fine della missione, i mezzi utilizzati e tutte le spese di viaggio sostenute, documentate dalle relative pezze giustificative che devono essere allegate. In caso di missione all estero, di cui al successivo art. 10, va allegata anche copia del provvedimento di autorizzazione. 2. Il modello di richiesta della liquidazione deve essere inoltrato, entro tre mesi dall effettuazione delle trasferte, al Responsabile del Settore Finanziario, che ha la competenza della liquidazione finale; 3. Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario adotta il relativo provvedimento di liquidazione dei rimborsi delle spese di missione, che vengono liquidati agli interessati con le retribuzioni del mese successivo a quello della presentazione della richiesta di rimborso, compatibilmente con le procedure per l elaborazione degli stipendi e salvo ritardi imputabili a cause di forza maggiore; 4. In caso di missione con anticipo economale, il modello di richiesta di liquidazione con la documentazione delle spese sostenute va trasmesso all Economo Comunale; Art. 11 Missioni all estero 1. Le missioni all estero sono disciplinate dalle norme di carattere generale e contrattuali valide per le missioni in Italia e dalle norme contenute nel presente Regolamento, con le seguenti eccezioni: a) l invio in missione deve essere preventivamente autorizzato con provvedimento della Giunta Comunale con esclusione delle missioni relative a programmi comunitari e/o di cooperazione finanziati e già previste nei progetti approvati dalla Giunta e inseriti nel P.E.G.; b) la missione all estero scatta nel momento in cui si oltrepassa il confine italiano da e per l Italia, mentre il tempo impiegato dalla partenza sino al confine italiano e dal confine italiano sino all arrivo è considerato come missione sul territorio nazionale; c) il tempo impiegato per la missione all estero viene calcolato a giorni interi, con arrotondamento alla giornata delle ore residue; d) in sede di liquidazione dei relativi rimborsi spese, si applicano, se più favorevoli rispetto alle disposizioni dei vigenti CCNL/2000 del personale degli enti locali e dei dirigenti, le norme che disciplinano i trattamento di trasferta all'estero del personale civile delle amministrazioni statali, il quale viene utilizzato per il trattamento spettante agli Amministratori comunali. Art. 12 Lavoro straordinario
10 1. Il dipendente inviato in missione, che prolunga il normale orario di lavoro per esigenze di servizio ha diritto, se debitamente autorizzato, al compenso per lavoro straordinario. Tale provvedimento può, per ovvie ragioni temporali e logistiche, essere rilasciato anche in data successiva; 2. Il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, viene calcolato solo per il tempo effettivamente lavorato e per il tempo occorrente per il viaggio. Resta escluso il tempo impiegato per i pasti e quello per l eventuale pernottamento; 3. A norma dell art. 41, comma 2, lettera d. del CCNL del 14/09/2000 il tempo impiegato per il viaggio di andata e di ritorno, nonché per la sorveglianza e custodia del mezzo è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa, e quindi remunerabile come lavoro straordinario, esclusivamente per il personale che svolge le mansioni di autista o colui che utilizza l automezzo dell Amministrazione e il proprio automezzo; 4. Per prestazione di lavoro ordinario svolta nel luogo di missione si deve intendere quella effettivamente prestata nell arco di una medesima giornata fino alla concorrenza complessiva del normale orario di lavoro, in relazione alla disciplina di orario prevista o disposta dall Ente, Ufficio o Organo di destinazione; 5. Ai fini del computo delle ore di trasferta e pertanto dell orario di lavoro svolto, deve essere considerato non solo il lavoro straordinario, cioè il tempo effettivamente lavorato nella sede di trasferta ed eccedente l orario d obbligo giornaliero, ma tutto il tempo trascorso in trasferta dall ora di partenza a quella ritorno. La ratio di tale previsione contrattuale, prevista dall Art. 41, comma 2, lettera a) e comma 3 del CCNL del 14/09/2000 sta nel consentire di erogare l indennità di trasferta, ora non più monetizzabile ma comunque computabile ai fini del riposo compensativo, e perciò di compensare il disagio arrecato al dipendente, anche per le ore impiegate per il viaggio in cui non svolge effettivamente le funzioni ma è comunque a disposizione del datore di lavoro. 6. Qualora la durata della missione, che copre anche il viaggio di andata e di ritorno, sia inferiore alla durata di una giornata lavorativa, la differenza di orario non deve essere recuperata; 7. Qualora il tempo della missione, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, si protragga per una durata tale che non consenta al lavoratore almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, così come espressamente disposto dall art. 7 del D.Lgs. 08 Aprile 2003, n. 66, è facoltà del dipendente recuperare le ore lavorate in eccesso il giorno immediatamente successivo alla missione quale fruizione del riposo compensativo spettantegli secondo quanto previsto dal precedente comma 5; 8. A loro richiesta gli interessati potranno essere autorizzati a recuperare, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle trasferte, le ore di straordinario compiuto in missione con equivalenti minori prestazioni di lavoro ordinario; 9. Le ore recuperate non concorrono a costituire i limiti massimi di prestazione di lavoro straordinario autorizzabile ai sensi degli Accordi nazionali di Lavoro;
11 Art. 13 Timbrature in occasione di trasferte 1. I dipendenti, in occasione della trasferta, provvedono alla timbratura che ne attesterà l inizio e la fine; 2. E esonerato dalla timbratura il dipendente che, per motivi contingenti e di opportunità, effettui la partenza dal domicilio più vicino al luogo di destinazione e ne faccia rientro. Al servizio personale entro 7 gg e comunque entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere fornita dichiarazione del lavoratore, ai fini della regolarizzazione del servizio prestato; Art. 14 Copertura assicurativa 1. I dipendenti comunali inviati in missione o comunque impegnati in adempimenti d ufficio al di fuori dell ordinaria sede di lavoro (anche nei casi in cui non è prevista la corresponsione dell indennità chilometrica), che sono stati autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, sono assicurati, a norma di quanto previsto dall art. 43 del CCNL Integrativo 14/09/200 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali contro i rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del proprio mezzo di trasporto, di danneggiamento dei beni trasportati, nonché di lesioni o di decesso del dipendente e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto; 2. Il dipendente comunale, regolarmente autorizzato, è coperto da assicurazione anche quando è alla guida di autoveicoli o motoveicoli di proprietà dell Amministrazione Comunale, purché lo stesso stia svolgendo mansioni per conto dell Ente medesimo. Art. 15 Norma finale 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente disciplina contrattuale e di legge in materia; 2. Il presente Regolamento trova applicazione anche alle spese sostenute dai dipendenti, autorizzati ad usare la propria autovettura o i mezzi di proprietà dell Ente, nella fase transitoria dell entrata in vigore dell art.6, comma 12 ex L.122/2010 (31 maggio 2010) sino al momento di efficacia del presente dispositivo; Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di Approvazione.
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