NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone
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1 NOVITA IVA 2015 a cura di Maurizio Barone ART. 20 DICHIARAZIONI D INTENTO Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, c.d. Decreto Semplificazioni, ha previsto una serie di semplificazioni fiscali. La prima novità che trattiamo, è stata introdotta dall art. 20, che ha modificato le regole di gestione delle dichiarazioni di intento. Come sappiamo gli operatori nazionali che intendono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell imposta, in quanto esportatori abituali, sono tenuti all esecuzione di determinati adempimenti. Per poter usufruire dell agevolazione il contribuente deve: verificare il proprio status di esportatore abituale: inviare una dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate, che giustifichi per il fornitore, l emissione di fattura senza addebito di IVA; consegnare, in caso di importazione, una dichiarazione d intento in Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate; tenere apposito registro delle dichiarazioni rilasciate ai fornitori ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse/corrispettivi; compilare il quadro VC della dichiarazione IVA annuale. DICHIARAZIONE D INTENTO Ogni operatore deve comunicare ai propri fornitori, anteriormente all effettuazione delle operazioni, la volontà di acquistare beni e/o prestazioni di servizi in sospensione d imposta compilando e consegnando la cosiddetta dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione d intento sia utilizzata per importazioni senza applicazione dell IVA, essa va consegnata all Ufficio doganale prima di effettuare ogni singola operazione, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. 1
2 Nella fattura emessa dal fornitore ai sensi dell art. 8, comma 1c, D.P.R. 633/72, devono risultare anche gli estremi della dichiarazione di intento quale causale di non imponibilità IVA. La dichiarazione va numerata progressivamente, sia dall esportatore emittente che dal fornitore ricevente, annotata entro 15 giorni dall emissione o dal ricevimento e conservata. Si ricorda che per l annotazione non è più necessario tenere apposito registro vidimato ma è sufficiente l annotazione in apposita sezione dei Registri delle fatture emesse o dei corrispettivi. NOVITA : Con il D.lgs. 175/2014, cosiddetto Decreto Semplificazioni, la procedura per l invio e la consegna delle lettere d intento è radicalmente modificata. Infatti, dal 1 gennaio 2015, l esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l esportatore curerà la consegna al fornitore o in Dogana - della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l Agenzia. Il fornitore potrà effettuare la cessione/prestazione in sospensione di imposta ai sensi dell art. 8 comma 1 lett.c), D.P.R. n.633/72, solo dopo aver ricevuto la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale. Il fornitore sarà, inoltre, tenuto a verificare l avvenuta trasmissione all Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, per non incorrere nelle sanzioni previste dall art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471 del La procedura di accesso di verifica da parte del fornitore/prestatore è la seguente: sito Agenzia Entrate: servizi on line selezionare: servizi fiscali in fondo all elenco apparirà la voce: verifica ricevute lettere d intento e si aprirà una maschera da compilare come quella sotto riportata; compilare le apposite caselle e controllare la risposta ricevuta (anche se non obbligatorio si consiglia la stampa della stessa). 2
3 PERIODO TRANSITORIO In osservanza ai principi contenuti nella legge 212/2000, (Statuto del contribuente), l Agenzia delle Entrate, con Circolare n.31/e, specifica che fino all 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. Tale previsione consente di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che, all articolo 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Pertanto, fino all gli esportatori abituali possono consegnare / inviare la dichiarazione d intento ai propri fornitori con le previgenti modalità. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Gli esportatori abituali, considerata la disponibilità del software per l invio, possono comunque già utilizzare il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d intento. ATTENZIONE: come evidenziato nel Comunicato stampa- Agenzia delle Entrate- del per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità prima dell 11 febbraio, ma con effetti anche dopo questa data, è necessario, dal 12 febbraio, provvedere anche alla trasmissione telematica. Dal , l esportatore abituale dovrà inviare all Agenzia le dichiarazioni d intento con le nuove modalità e il fornitore sarà tenuto a verificare l avvenuta presentazione delle stesse. ART. 21 BLACK-LIST Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black- list. La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black- list siano forniti con cadenza annuale, elevando ad euro la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. ART.22 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I soggetti che intendono effettuare operazioni intraue devono ottenere dall Agenzia delle Entrate una specifica autorizzazione a seguito della quale avviene l iscrizione nell archivio dei soggetti autorizzati (VIES). 3
4 Con provvedimento n.2014/ del , l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, da parte dei soggetti passivi che intraprendono l attività va manifestata nella dichiarazione di inizio attività. Nell ambito dello stesso provvedimento l Agenzia ha specificato che i soggetti già in attività possono esprimere l opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate direttamente (se abilitati ad Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. Dal Provvedimento, quindi, non risulta più possibile richiedere l iscrizione al VIES con la presentazione dell apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC. In ogni caso l opzione ha effetto immediato. Nella Circolare 1 agosto 2011, n. 39/E, l Agenzia delle Entrate ribadisce, che l inclusione nell Archivio VIES costituisce per l operatore il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari. L inserimento in detto archivio avveniva entro 30 giorni dalla richiesta salvo provvedimento di diniego motivato dall Agenzia delle Entrate. Con l entrata in vigore del D.lgs 175/2014, adeguandosi alla normativa comunitaria, l ìnclusione nell archivio VIES per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie è immediata (non più 30 gg. di attesa); La norma prevede l esclusione dal VIES in caso di cessazione di attività intracomunitaria se il soggetto non ha presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi alla data di inclusione nell archivio informatico VIES. 4
5 L Agenzia delle Entrate procede all esclusione della partita IVA dal VIES previa comunicazione all interessato ed ha effetto dal 60 giorno successivo alla data della comunicazione. ART.23 SEMPLIFICAZIONI ELENCHI INTRASTAT SERVIZI Relativamente ai Modd. INTRASTAT sono state previste delle semplificazioni, che riguardano la compilazione degli elenchi riepilogativi servizi e sono finalizzate a ridurre il contenuto degli stessi alle sole informazioni riguardanti: il numero di identificazione IVA della controparte; il valore totale della transazione; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; lo Stato di pagamento. Al riguardo è previsto un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con Agenzia delle Entrate e ISTAT da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. ART.25 SANZIONI PER OMISSIONI O INESATEZZA DATI STATISTICI DEGLI ELENCHI INTRASTAT L art. 34, comma 5, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 prevedeva che le violazioni riguardanti i dati statistici fossero sanzionate nella misura stabilita dall art. 11, D.Lgs. n. 322/89, ossia: nella misura compresa tra 206 e per le violazioni commesse da persone fisiche; nella misura compresa tra 516 e per le violazioni commesse da enti e società. Tali sanzioni potevano essere ridotte alla metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di integrazione e/o correzione da parte dell Ufficio. Con l art. 25, del decreto semplificazioni, sono state modificate le disposizioni contenute nell art. 34, comma 5, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, limitando l applicabilità delle sanzioni di natura statistica. In particolare, è stato previsto che le sanzioni amministrative per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT sono applicabili solamente alle imprese incluse nello specifico elenco pubblicato dall ISTAT, con volumi di scambio mensili pari o superiori ad (D.P.R. 19 luglio 2013). Le stesse, inoltre, possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, indipendentemente dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso. 5
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