Anno XXXVI BARI, 4 OTTOBRE 2005 N. 124

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1 Anno XXXVI BARI, 4 OTTOBRE 2005 N. 124 Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l elezione dei componenti l Ufficio di presidenza dell Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, Bari - Tel Uff. abbonamenti Fax Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l abbonamento effettuati entro il 15 giorno di ogni mese avranno validità dal 1 giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 giorno e comunque entro il 30 giorno di ogni mese avranno validità dal 15 giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Il testo originale su carta da bollo da a 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista. L importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione). Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione. LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE. SOMMARIO PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005, n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (psic) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Pag

2 12528 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del PARTE SECONDA Leggi e regolamenti regionali REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005, n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (psic) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. -Viste le deliberazioni della Giunta regionale n del 23 luglio 1996 di presa d atto e trasmissione al Ministero dell Ambiente del censimento dei Siti Natura 2000 in Puglia e n dell 8 agosto 2002 di revisione tecnica delle delimitazioni dei Siti Natura 2000 in Puglia. -Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1332 del 20 settembre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto. Il seguente Regolamento: EMANA -Visto l art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali. -Visto l art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia. -Visto l art. 44, comma 2, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia. -Visti gli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. -Visto l art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE, così come modificato dall art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n Visto il Decreto del Ministro dell Ambiente del 3 aprile 2000 riportante l elenco dei Siti Natura 2000 in Italia. -Vista la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni in ART Ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato dall art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, i proponenti piani e interventi ricadenti nei proposti Siti d Importanza Comunitaria (psic) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e tutti denominati Siti Natura 2000 di cui all elenco allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante, che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui all art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti. 2. Il presente Regolamento si applica nelle zone omogenee A e B dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente all atto di entrata in vigore del presente Regolamento ed ai sensi dell art. 17 della L. 6 agosto 1967, n Qualora le zone omogenee A e B di cui al comma 2. ricadano in un psic o in una ZPS di cui al comma 1., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

3 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale; b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001); c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001); d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità; e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone; f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano; g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dell intervento (L. 447/1995). ART Tutti gli interventi descritti nell art. 1 e ricadenti nelle zone omogenee A e B devono essere corredati da apposita autocertificazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente Regolamento. 2. La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente Regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dell art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d incidenza sul psic e sulla ZPS. 3. L Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui all art. 1 e dei relativi esiti, da inviare all Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento e l eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del psic e della ZPS. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 28 settembre 2005 VENDOLA

4 12530 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del

5 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del

6 12532 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del

7 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del

8 Tariffa pagata DCB CENTRALE/PT MAGAZINE/AUT. 152/2005 valida dal Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell Direttore Responsabile Dott. Vincenzo Ligori - S.T.E.S. s.r.l Potenza

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