COMITATO LA RAGIONE DEL RESTAURO. Modifiche legislative all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. a cura di Avv.

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1 COMITATO LA RAGIONE DEL RESTAURO Modifiche legislative all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a cura di Avv. Pietro Celli 1

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO In data 25 settembre 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, considerata la necessità di individuare con certezza l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attività conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi, tenendo conto dell'eccellenza del restauro italiano, riconosciuta in tutto il mondo, e considerata altresì la necessità di dare attuazione alla normativa [...] relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell'articolo 29, comma 9- bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento delle suddette qualifiche professionali ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004). ***** L articolo 182 del D.lgs. 42/2004, come modificato dal D. lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, prevede che: 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008: [oggi, D.M. 30 marzo 2009, n. 53, n.d.r.] a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; 2

3 b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed d-bis): a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell articolo 29 commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data del 1 maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; 3

4 d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 2. omissis Ai fini dell'acquisizione delle suddette qualifiche, dunque, la disciplina transitoria di cui all'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede tre distinte ipotesi: a) le ipotesi in cui il possesso di requisiti individuati dalla norma determina direttamente il conseguimento (c.d. conseguimento ope legis) della qualifica di restauratore di beni culturali (comma 1, lettere a), b) e c); b) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma consente di partecipare ad una prova di idoneità, al cui superamento è legato il conseguimento della predetta qualifica (comma 1-bis); c) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma, oppure il conseguimento di un determinato punteggio a seguito della prova di idoneità (insufficiente al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali), determina il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (comma 1-quinquies). ***** L articolo 29 del D.lgs. 42/2004 prevede, in particolare, che: [...] gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia (comma 6) I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (comma 7) Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro (comma 8) L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, 4

5 nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione (comma 9) Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni (comma 9-bis) ***** I Regolamenti previsti dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, sono stati adottati il 26 maggio 2009 (in G.U , n. 160, e dunque in vigore dal 28 luglio 2009) D.M. 26 maggio 2009, n. 86 Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio D.M. 26 maggio 2009, n. 87 Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ***** L'ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 182 In attuazione dell'articolo 182 del D.lgs. 42/2004, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con D.M. 30 marzo 2009, n. 53 (in G.U. n. 121 del 27 maggio 2009), ha adottato il Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1- quinquies del Codice. Con circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 12 agosto 2009, n. 35, prot. n. 7412, sono state pubblicate le Linee Guida Applicative della Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 5

6 In data 25 settembre 2009, è stato indetto il bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. ***** Per il riconoscimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali, l'articolo 182, comma 1, lettere b) e c), D. lgs. 42/2004, stabilisce che i requisiti ivi indicati devono essere posseduti dagli interessati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (per i Beni e le Attività Culturali) 24 ottobre 2001, n. 420 (1), vale a dire alla data del 16 dicembre Il suddetto limite appare anzitutto irragionevole, se si considera che non sempre esiste ed è disponibile una documentazione sui soggetti che hanno svolto l'intervento conservativo e sui ruoli ricoperti in data anteriore al 2000, come riconosciuto dallo stesso Ministero per i Beni e le Attività culturali (v. pag. 10, par. 5.2, delle Linee Guida Applicative pubblicate con Circolare del Segretario Generale n. 35 del 12 agosto 2009). E infatti, la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal d.p.r. 34/2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90 (v. sempre pag. 10, nota n. 13, Linee Guida Applicative cit.), il che comporta notevoli difficoltà nel reperire la documentazione necessaria. (1) Con il suddetto decreto è stato adottato il Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. L'articolo 3 del D.M. 420/2001 (recante Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali ), prevede che l'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Restauratore di beni culturali) Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni; b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro; c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre

7 In ogni caso, la medesima previsione penalizza quanti hanno conseguito i requisiti previsti dalla legge in data successiva al 16 dicembre 2001, visto che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 182 del D.lgs. 42/2004 (come sostituito dall'articolo 4 del D. lgs. 156/2006) il Ministero (per il tramite delle Soprintendenze) ha continuato ad affidare e/o ad autorizzare, con conseguente certificazione di buon esito dell'attività svolta, interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici. Da qui l'evidente contrasto del suddetto limite con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto dall'attuazione delle disposizioni transitorie deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari della norma (2). La previsione del limite temporale del 16 dicembre 2001 è poi in contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di concorrenza e libero accesso al mercato [Articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE], essendo vietato agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che potrebbero limitare la libertà di accesso al mercato ed il libero esercizio dell attività d'impresa, come nel caso di specie (3). Alla luce di ciò, sarebbe opportuno eliminare ogni riferimento alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n Detta previsione potrebbe essere semplicemente soppressa. In alternativa, potrebbe essere sostituita assumendo come riferimento la data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87 (28 luglio 2009), come di seguito riportato: I) Modifiche all'articolo 182, comma 1, D. lgs. 42/2004 All articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, lettera a), le parole purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 sono soppresse al comma 1, lettere b) e c), le parole alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420 sono soppresse [ovvero sostituite dalle seguenti: alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. (2) A tal proposito, si fa presente che il TAR del Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 182, comma 1, lettere b) e c) e comma 1-bis, lettera a), del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede che i requisiti ivi indicati, utili all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, ovvero all'ammissione alla prova di idoneità di cui all'articolo 182, comma 1-bis, Codice cit., devono essere posseduti dagli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, per contrasto con gli articoli 3, 4, 35, 41 e 97 della Costituzione, e dunque sulla necessità di sospendere i giudizi in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 ss. della legge 87 del (3) L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene che i requisisti qualitativi per l accesso alle professioni devono essere tali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioni di tipo quantitativo (v. Parere del su Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, Rif. AS306). 7

8 87 ] al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, esegue attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, ovvero dirige o coordina le attività di tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Il testo dell'articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, risulterà così modificato: 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che, [alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87], abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che [alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87], abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, esegue attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, ovvero dirige o coordina le attività di tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. ***** II) Modifiche all'articolo 182, comma 1- bis, D. lgs. 42/2004 In secondo luogo, occorrerebbe intervenire sulla disposizione di cui all'articolo 182, comma 1-bis del Codice cit., che prevede la possibilità di conseguire la qualifica di restauratore di beni culturali a seguito del superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante. Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli interessati riconducibile alla previsione di termini, anche in questo caso, non più attuali, detto comma andrebbe modificato 8

9 nella parte in cui individua i requisisti per l'ammissione alla prova d'esame. Secondo la vigente disciplina, può partecipare alla prova di idoneità: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n Quanto alla lettera a), relativamente al limite della data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, valgono le osservazioni di cui sopra. Tale disposizione andrebbe pertanto abrogata, ovvero sostituita con la seguente: alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87. La modifica della lettera a) avverrà verosimilmente a seguito dell'approvazione (entro il 28 febbraio 2010) del disegno di legge S Conversione in legge del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. decreto milleproroghe). In occasione della discussione al Senato, il Governo ha infatti posto la questione di fiducia sull approvazione dell emendamento 1.950, interamente sostitutivo dell articolo 1 del disegno di legge n. 1955, che di seguito si riporta: (...) omissis Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono sostituite dalle seguenti: del 31 luglio 2009 ; 9

10 b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: 1 maggio 2004 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2009». A seguito di tale modifica, potrà acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, colui che, alla data del 31 luglio 2009, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), appaiono irragionevoli nella parte in cui subordinano la validità dei titoli conseguiti al fatto che l'iscrizione ai relativi corsi sia avvenuta in data antecedente a quella del 31 gennaio Tale data andrebbe pertanto soppressa [ovvero sostituita con la data del 28 luglio 2009, data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87] La disposizione di cui alla lettera d-bis), invece, penalizza coloro i quali acquisiranno la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1- quinquies, lettere a), b) e c): gli interessati dovranno, invero, dimostrare non solo il possesso dei requisiti utili al conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore e cioè di aver conseguito: a) [...] un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) [...] un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; ovvero di aver svolto c) alla data del 1 maggio 2004, lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali ma anche di aver svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n L'irragionevolezza della disposizione contenuta nell'articolo 182, comma 1-bis, lettera d-bis), è assai evidente comparando - ad esempio - il requisito ivi indicato con quello di cui alla lettera b): a norma della lettera b), ai fini della partecipazione alla prova di idoneità, è sufficiente aver conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché l'iscrizione ai relativi corsi sia 10

11 antecedente alla data del 31 gennaio 2006; nel caso della lettera d-bis, ai medesimi fini, è richiesto un diploma di durata almeno triennale (art. 182, comma 1-quinquies, lett. a e b) ovvero lo svolgimento di lavori di restauro, anche in proprio, per non meno di quattro anni (art. 182, comma 1-quinquies, lett. c), e in più lo svolgimento per un periodo pari almeno a tre anni, di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, peraltro alla data del 30 giugno Tale lettera andrebbe pertanto soppressa. Considerato quanto sopra, sarebbe opportuno modificare l'articolo 182, comma 1- bis, del D. lgs. 42/2004, come di seguito riportato: All articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: il comma 1-bis) è sostituito dal seguente: Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro 30 marzo 2009, n. 53, colui che abbia conseguito i requisiti previsti per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies. Il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Tale modifica dovrà coordinarsi con le disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quinquies, per cui: al comma 1-ter, primo periodo, le parole dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis sono sostituite dalle seguenti: del comma 1, lettere b) e c) Il testo dell'articolo 182, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, risulterà così modificato: 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c): a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 11

12 al comma 1-quinquies, lettera b), le parole non inferiore a tre anni sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a due anni al comma 1-quinquies, lettera c), le parole alla data del 1 maggio 2004 sono soppresse [ovvero sostituite dalle seguenti: alla data del 28 luglio 2009 ] (4) la lettera d) del comma 1-quinquies è sostituita dalla seguente: d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, collabora alle attività di manutenzione e restauro dei beni culturali. Il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, risulterà così modificato: 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni; c) colui che [alla data del 28 luglio 2009] abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, collabora alle attività di manutenzione e restauro dei beni culturali. ***** III) Modifiche all'articolo 182, comma 2 D. lgs. 42/2004 il comma 2 è soppresso. (4) L'emendamento al disegno di legge S Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. decreto milleproroghe) approvato al Senato prevede che all'articolo 182 del D. lgs. 42/2004 al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: 1 maggio 2004 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2009». 12

13 Si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo 182 del D. lgs. 42/2004 N.B. Le modifiche legislative sono riportate in neretto Quanto riportato tra parentesi [...] è indicato in alternativa DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 PARTE V Disposizioni transitorie Articolo In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che [alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87] abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che [alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87] abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, [alla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87], abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, esegue attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, ovvero dirige o coordina le attività di tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. 1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le modalità stabilite nel 13

14 decreto del Ministro 30 marzo 2009, n. 53, colui che abbia conseguito i requisiti previsti per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies. Il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c): a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell articolo 29 commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni; c) colui che [alla data del 28 luglio 2009] abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) colui che, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero di enti pubblici territoriali, collabora alle attività di manutenzione e restauro dei beni culturali. 2. [comma soppresso] 14

15 [si riporta di seguito il testo del comma 2: 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] 3. omissis.. 3-bis. omissis.. 3-ter. omissis.. 3-quater. Omissis.. 15

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