LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE

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1 LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE Il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, rubricato Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contiene una serie di norme di armonizzazione della nostra normativa interna a quella comunitaria rese necessarie dall'entrata in vigore del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (cd. Regolamento eidas), a sua volta entrato in vigore il 1 luglio Si fa presente che numerose e significative sono le modifiche introdotte dal decreto in commento e che i profili di più precipuo interesse notarile saranno oggetto di approfondimento nei prossimi giorni. In questa sede, si segnala l'abrogazione di numerose definizioni contenute all'art. 1 del CAD, ora direttamente deducibili dal Regolamento eidas, in forza dell'introduzione all'art. 1 del CAD del comma 1-bis, il quale testualmente riferisce che ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eidas. Risultano pertanto modificate, tra le altre, le seguenti definizioni concernenti: «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all articolo 26 Regolamento ovvero: 1 / 9

2 a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l identificazione di ogni successiva modifica di tali dati; «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche; «dati per la creazione di una firma elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica; «certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona; «certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all allegato I; «dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica; 2 / 9

3 «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all allegato II; «validazione temporale elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; «validazione temporale elettronica qualificata», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all articolo 42; «documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. La definizione di firma digitale viene conservata nel nostro ordinamento, ma di fatto essa diventa solo una species della firma elettronica qualificata, poiché la sua definizione recata dalla lett. s) dell art. 1 del CAD diventa la seguente: un particolare tipo di firma elettronica «qualificata» basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Anche la definizione di documento informatico, al fine del suo coordinamento con quella di documento elettronico, diviene la seguente: «p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Tra le definizioni rilevanti per l attività notarile, rinveniamo quelle di "domicilio digitale" ed "identità digitale", previste dalle nuove lettere n-ter e u-quater del medesimo art. 1 del CAD: 3 / 9

4 «n-ter) domicilio digitale: l' indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eidas», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea»; «u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64». Altra disposizione di interesse per la trasmissione del documento informatico, aggiunta all art. 1 del CAD, è quella del comma 1-ter, che testualmente dispone: «ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato». Molto importanti sono le novità intervenute in tema di domicilio digitale. L art. 3-bis del CAD, così come modificato, è attualmente rubricato «Domicilio digitale delle persone fisiche» e, in base alle modifiche intervenute ad opera del decreto correttivo, così recita: «1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. 2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente-anpr e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2». Il comma 3 è stato abrogato, mentre il 3-bis riferisce che «Agli iscritti all'anpr che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini. Infine, al comma 4 si dispone che «A decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». 4 / 9

5 Altra modifica d interesse è quella che concerne l articolo 6-bis del CAD, in tema di INI-PEC, in cui al comma 2, con l aggiunta del seguente periodo: «Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all articolo 2, comma 2», si precisa, in buona sostanza, che gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell INI-PEC sono utilizzati tra le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015; dopo il comma 2 è inserito il 2-bis, in cui si riferisce che «L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all articolo 64, comma 2-sexies.» (disposizione, quest ultima, che si riferisce alle caratteristiche del sistema SPID, da definirsi con DPCM, su proposta del Ministro delegato per l innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali). Quanto alle modifiche apportare agli artt. 20 e 21 del CAD, dedicati al valore probatorio del documento informatico, le stesse saranno tra i temi oggetto di approfondimento successivo; in questa sede, intanto, si segnala brevemente che: - all'art. 20, il comma 1 è abrogato; il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità; mentre, al comma 3, le parole «temporale» e «avanzata» sono soppresse, anche qui, al fine di armonizzare il nostro dettato normativo a quello comunitario; - all'art. 21, il comma 1, diventa: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, «soddisfa il requisito della forma scritta e» sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.»; il comma 2-bis diventa: «2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata» le scritture private di cui all articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, 5 / 9

6 con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile «redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.». Dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.». I commi 3 e 4 sono abrogati. Con l'abrogazione del comma 6 dell art. 22 scompare l obbligo di conservazione degli originali analogici unici o in alternativa, in caso di conservazione sostitutiva, la necessità che la loro conformità all originale debba essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. All articolo 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.»; mentre la previsione dell art. 23-ter, comma 5, avente ad oggetto i medesimi contrassegni sui documenti della PA viene abrogata. All art. 24, rubricato Firma digitale, vengono aggiunti i commi 4 bis e 4 ter sulla sospensione e revoca del certificato e sulle condizioni per l estensione delle disposizioni dell'art. 24 medesimo anche alle firme elettroniche basate su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea: 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 6 / 9

7 contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d uso. 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eidas ed è qualificato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 7 / 9

8 Ulteriori modifiche concernono i certificati (art. 28, CAD), il procedimento di accreditamento (art. 29, CAD) la responsabilità del certificatore (art. 30, CAD) ora dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell identità digitale e di conservatori. Con la modifica all art. 32 viene ribadito l obbligo di custodia per il titolare del dispositivo di firma cui si aggiunge quello degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto; anche l art 35, ora rubricato «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata», è stato adeguato ai requisiti richiesti dal Regolamento eidas per i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico. All art. 40 del CAD è stata prevista per le pubbliche amministrazioni l'estensione dell'obbligo di formazione degli originali dei propri documenti con mezzi informatici anche agli albi, elenchi e pubblici registri. Di grande rilevanza, per cittadini ed imprese, l inserimento all articolo 43 del CAD del comma 1-bis il quale prevede la cessazione dell'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese di tutti i documenti informatici conservati per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, CAD (pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) con il diritto per essi in ogni momento di richiedere accesso ai documenti stessi. In tema di conservazione, l'art. 44 CAD risulta completamente riscritto con la previsione di più incisivi ed articolati requisiti per i sistemi di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione. Sullo SPID di sicuro interesse sono le modifiche apportate all art. 64, con particolare riguardo alle nuove modalità di colloquio e presentazione delle istanze verso la PA, in forza del comma 2-septies il quale prevede: Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche 8 / 9

9 regolamentare in materia di processo telematico. A cura di Gea Arcella e Maria Concetta Cignarella 9 / 9

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