CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI BIENNIO CONTRATTUALE
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- Evangelina Riccio
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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI BIENNIO CONTRATTUALE In data 11 ottobre 2006 alle ore ha avuto luogo l incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: L ARAN: nella persona del Presidente (firmato) Cons. Raffaele Perna e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali CGIL/FP (firmato) FIBA/CISL (firmato) SINDIRCREDITO ( non firmato) UGL CREDITO (firmato) Confederazioni Sindacali CGIL (firmato) CISL (firmato) CIDA (non firmato) UGL (firmato) FABI (firmato) Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l allegato CCNL per il personale dirigente della Cassa Depositi e Prestiti relativo al biennio contrattuale
2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO AL BIENNIO CONTRATTUALE Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni, con denominazione Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai sensi del D.L. 30/9/2003 n. 269 (convertito in legge con modificazioni dall art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del D.M. 5/12/2003 del Ministro dell economia e delle finanze. 2. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell Ente Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti "Ente") nel periodo di vigenza contrattuale. Art. 2 Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra l 1/1/2002 (data di avvio del quadriennio e biennio contrattuale ) e il 11/12/2003 (ultimo giorno in cui l ente ha operato come pubblica amministrazione, prima della trasformazione in società per azioni). 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa Depositi e Prestiti SpA da parte dell'aran. 3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
3 Art. 3 Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia 1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001nella misura annua lorda di ,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per tredici mensilità: - dal 01/01/2002 di 102,00; - dal 01/01/2003 di 108,00; 2. A seguito dell applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in ,04 per 13 mensilità. 3. Per i dirigenti di prima fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio ) nella misura annua lorda di ,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico ) è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: - dal 01/01/2002 in ,91; - dal 01/01/2003 in , Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell indennità di vacanza contrattuale prevista dall art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio ) e di eventuali importi già corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi. Art. 4 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell articolo 3 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
4 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell indennità di buonuscita, dell indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. Art. 5 Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia 1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di ,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: - dal 01/01/2002 di 86,00; - dal 01/01/2003 di 79, A seguito dell applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in ,98 per 13 mensilità. 3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico ) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: - dal 01/01/2002 in 9.489,55; - dal 01/01/2003 in , Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell indennità di vacanza contrattuale prevista dall art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio ) e di eventuali importi già corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi..
5 Art. 6 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell indennità di buonuscita, dell indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
6 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, le risorse destinate al presente rinnovo contrattuale, sono state integralmente riconosciute, ai sensi degli artt. 3 e 5, sul trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda fascia. Concordano altresì nel ritenere - in considerazione dell avvenuta trasformazione istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, con denominazione Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) - che, a partire dalla stipula del presente CCNL, si intende esaurita la contrattazione collettiva integrativa a livello di ente prevista dall art. 5 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio ).
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