Detrazione 55% per il 2009: comunicazione solo per i lavori pluriennali

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1 Detrazione 55% per il 2009: comunicazione solo per i lavori pluriennali a cura di Antonio Gigliotti A partire dal 2009 la disciplina del 55% risulta cambiata infatti l art. 29, co. 6, del D.L. 185/2008 (conv. con modif. L. 2/2009) ha previsto che per le spese sostenute a decorrere dall è consentita la fruizione della detrazione per risparmio energetico, di cui all art. 1 co , L. 296/2006: mediante ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (non è più consentita la scelta da parte del contribuente di ripartire la detrazione da tre a dieci anni); a condizione che venga inviata un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate. La norma di legge ha inoltre stabilito che un Decreto attuativo avrebbe stabilito: le modalità d invio dell istanza; gli adempimenti per la fruizione della detrazione. Successivamente all approvazione del Decreto anticrisi il Direttore dell Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2009 ha approvato un apposito Provvedimento (prot. n ) con il quale, come si legge nelle motivazioni all interno dello stesso, si dà attuazione alla disposizione del Decreto anticrisi e si approva anche, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare all Agenzia delle Entrate in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d imposta. Alla luce di quanto previsto dal provvedimento la comunicazione non sarà più preventiva come disposto dal dettato letterale del norma ma dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta e nel solo caso in cui i lavori proseguano anche nel periodo d imposta successivo. 1

2 Con l articolo 29, commi dal 6 all 11 del Dl 185/2008 (Decreto legge anticrisi), per i privati e le imprese diventava più difficile fruire della detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi di risparmio energetico effettuati negli anni 2008, 2009 e Per la concessione del bonus, oltre ad inviare all Enea la documentazione prevista, si sarebbe dovuta presentare telematicamente un istanza all Agenzia delle Entrate e sperare che i fondi stanziati per l anno dell investimento non fossero già terminati. Dall intenzione A seguito anche delle proteste levatesi da associazioni di categoria e cittadini, il Governo, nel corso di un audizione alla Camera, aveva già reso nota l intenzione di cancellare la retroattività della norma in sede di conversione del Dl 185/2008, relativamente alle spese sostenute nel all emendamento E difatti, in sede di conversione in legge del Dl anticrisi, sono state abrogate le disposizioni previste dal Decreto anticrisi in materia di agevolazioni fiscali del 55% sugli interventi di risparmio energetico relativamente alle spese sostenute nel Le spese del 2008 Pertanto, riguardo alle spese del 2008: continuerà ad applicarsi la normativa sul 55% entrata in vigore con la Finanziaria 2007 e poi prorogata/modificata dalla Finanziaria Scongiurato dunque, per gli interventi effettuati nel 2008, il rischio di vedersi retrocedere l agevolazione dal 55% delle spese sostenute al 36% delle stesse. 2

3 NOTA BENE Per le spese del 2008 la detrazione continuerà a poter essere ripartita da tre a dieci anni, a scelta irrevocabile del contribuente. Non sarà necessario inviare domande all Agenzia delle Entrate. Chi ha sostenuto la spesa agevolata nel 2008 ed è in regola con gli adempimenti previsti potrà beneficiare della detrazione Irpef o Ires del 55% attraverso i modelli Unico 2009 o nel 730/2009. Spese Per quanto riguarda, invece, le spese effettuate nel 2009/2010 il Decreto anticrisi ha previsto che la fruizione della detrazione per risparmio energetico, di cui all art. 1 co , L. 296/2006 è consentita : mediante ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (non è più consentita la scelta da parte del contribuente di ripartire la detrazione da tre a dieci anni); a condizione che venga inviata un apposita comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate. La norma di legge aveva inoltre stabilito che un Decreto attuativo (da emanare entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge) avrebbe stabilito le modalità d invio dell istanza; gli adempimenti per la fruizione della detrazione. Provvedimento del 6 maggio 2009 Il Direttore dell Agenzia delle Entrate in data 6 maggio ha però approvato un provvedimento attraverso il quale risulta che il contribuente non è più tenuto ad inviare una comunicazione preventiva, ma si limita ad inviare un apposita comunicazione solamente nel caso di lavori pluriennali. 3

4 Nelle motivazioni espresse all interno del Provvedimento prot. n del 6 maggio 2009, pubblicato il 7 maggio, si legge, infatti, che con lo stesso: si dà attuazione alla disposizione del Decreto anticrisi; e si approva anche, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare all Agenzia delle Entrate in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d imposta. Comunicazione solo per i lavori pluriennali Come illustrato nel provvedimento, il nuovo adempimento (l invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate) è rivolto: ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati e consentendo, comunque, il monitoraggio dell onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d imposta del 55 per cento. Oggetto della comunicazione Il modello, da utilizzarsi per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, deve essere, quindi, presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta (e quindi anche nel 2010), per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 4

5 ATTENZIONE Il Provvedimento stabilisce che per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d imposta. Quando NON deve essere presentato Il modello non deve essere, invece, presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta (es.: lavori iniziati e conclusi nel 2009). Il provvedimento attuativo restringe, in questo modo, il campo di applicazione dell obbligo di comunicazione ai soli contribuenti per i quali gli interventi di riqualificazione energetica durino per più di un periodo d imposta, escludendo tutti gli altri e semplificando, in tal senso, la normativa stessa. Il modello non deve essere, inoltre, presentato se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Modalità e termini di trasmissione Il modello approvato deve essere presentato all Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica: direttamente dai soggetti interessati; ovvero, tramite gli intermediari abilitati (di cui all art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione deve avvenire utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. 5

6 Il modello, che, si ricorda nuovamente, non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta (o 2009 o 2010), deve essere presentato: entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio (quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l'anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010); Per gli interventi realizzati a cavallo di più periodi d imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta non coincidente con l anno solare: entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese. Periodo di riferimento E bene precisare che, nella sezione periodo di riferimento, dovrà essere indicato l anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d imposta del 55%. Esempio Ad esempio, un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l anno

7 I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta non coincidente con l anno solare devono indicare il periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d imposta del 55%. Esempio Ad esempio, un soggetto con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, 1 luglio 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d imposta dall 1/07/2009 al 30/06/ Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1 luglio 2009, poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre Sottoscrizione Si fa, infine, presente che la sottoscrizione della comunicazione è necessaria, a pena di nullità della stessa. 7

8 Comunicazione di fine lavori all ENEA Resta, ovviamente, fermo l obbligo di trasmettere all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione di fine lavori, con: la copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. RICORDA Dal 30 aprile 2009, sul sito dell Enea, è stata resa disponibile la nuova sezione dedicata all invio della documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico per i quali è possibile fruire di una detrazione dalle imposte sui redditi del 55% sulle spese sostenute Scambio di informazioni tra ENEA e Amministrazione finanziaria L ENEA, a sua volta, trasmetterà in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in proprio possesso, ai sensi dell art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008: entro l ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori. In particolare, l ENEA invierà all Agenzia delle Entrate i seguenti dati (DM. 19 febbraio 2007): a) dati identificativi del soggetto dichiarante; b) dati identificativi dell immobile oggetto degli interventi; c) interventi eseguiti sull immobile secondo le tipologie previste dall articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro); 8

9 interventi sull'involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro); interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro); interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro). d) data inizio lavori; e) data fine lavori; f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi (espresso in kwh); g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali; h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d imposta; i) costo delle spese professionali, ove previsto; j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto. Per quanto riguarda i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 7 maggio 2009 (data di pubblicazione del provvedimento), l'enea trasmetterà i dati entro il prossimo 30 settembre Antonio Gigliotti 19 Giugno

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