PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
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- Baldassare Rocca
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1 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE Il giorno del mese di dell anno alle ore... presso la Regione Toscana, Via.., sono presenti: per la Regione Toscana:.. per i Comuni capofila di Firenze, Prato, Siena e Pisa:.... per gli Enti Autorizzati: Premesso che: - la materia dell adozione è disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 e che tale legge è stata oggetto di modifiche e integrazioni che hanno determinato la precisa definizione delle fasi del procedimento adottivo, prevedendo più strette relazioni tra i soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione; - in particolare, la Legge 31 dicembre 1998, n. 476, rendendo esecutiva la Convenzione dell Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha introdotto un nuovo procedimento e ha affidato alle Regioni la promozione di protocolli operativi e convenzioni con gli Enti Autorizzati per l adozione internazionale e con i servizi; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, nel regolamentare il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, ha ribadito la necessità di forme di collaborazione tra gli Enti Autorizzati e i servizi; Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e, in particolare, l art. 53, Politiche per i minori, che ricomprende tra gli interventi e i servizi rivolti ai minori le attività necessarie e i compiti correlati all adozione internazionale; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 29 maggio 2002 con il quale è stato approvato l Accordo di programma tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle zone socio-sanitarie, le Comunità Montane e le Aziende UU.SS.LL. per l applicazione delle leggi in materia di adozione; Considerato che l Accordo di programma di cui al punto precedente, sottoscritto in data 25 febbraio 2002, ha tra l altro previsto: - la riorganizzazione dei servizi per le adozioni sul territorio regionale attraverso l attività di informazione, preparazione e sostegno alle coppie aspiranti all adozione; - l organizzazione dell attività predetta a livello di aree vaste, comprendenti più zone socio-sanitarie coordinate dai quattro comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena; - la collaborazione, ai fini della realizzazione delle attività previste, tra i servizi e gli Enti Autorizzati operanti nel territorio toscano;
2 Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 che ha approvato il Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) e considerati gli obiettivi e gli strumenti descritti al paragrafo I minori in famiglia: l adozione nazionale e internazionale che, relativamente all adozione internazionale, prevedono: - il rafforzamento della rete di rapporti e relazioni tra i servizi territoriali e gli Enti Autorizzati per l adozione internazionale, al fine di garantire l appropriatezza e l efficacia degli interventi evitando condizioni di possibili duplicazioni, separazioni e frammentazioni che determinerebbero rischi per l attività gestionale e per l effettivo sostegno alle coppie; - il sostegno alla rete di rapporti e collaborazioni tra i servizi per l adozione e gli Enti Autorizzati, al fine di assicurare l appropriatezza e l efficacia degli interventi nella fase delicata del sostegno post adottivo; Ritenuto opportuno sostenere e rafforzare il proficuo rapporto di collaborazione in essere tra gli Enti Autorizzati operanti in Toscana e i servizi in materia di adozione con l obiettivo di sviluppare e qualificare la rete dei servizi integrati rivolti alle famiglie e i minori. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Finalità Il presente protocollo, nel rispetto di quanto sancito dalle leggi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti dei minori, persegue la finalità di tutelare il diritto del minore ad una famiglia attraverso il rafforzamento e la qualificazione della rete integrata dei servizi per l adozione che svolgono un efficace azione di sostegno e accompagnamento per le coppie nonché per la diffusione della cultura dell'adozione internazionale. Le parti si riconoscono, altresì, nel principio di sussidiarietà e cooperazione, così come espresso dall'art.1, commi 3, 4, 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Art. 2 Soggetti che aderiscono al protocollo Aderiscono al presente protocollo: a) la Regione Toscana (d ora in poi denominata Regione); b) i Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena in qualità di Comuni capofila delle quattro aree vaste per i servizi per l adozione individuate e organizzate attraverso l Accordo di programma di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128/2002, sopra citato (d ora in poi denominati Comuni); c) gli Enti Autorizzati di cui all art. 39 ter della Legge 184/1983, così come modificata dalla Legge 476/1998 che abbiano sede sul territorio regionale e che abbiano partecipato come uditori ad almeno otto degli incontri di preparazione alle coppie di cui al successivo art. 4, lettera a), preferibilmente svolti in sedi diverse (d ora in poi denominati Enti). I soggetti aderenti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di seguito descritte, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti per ognuno dalle normative vigenti in materia.
3 Art. 3 Impegni reciproci La Regione promuove e sostiene le attività previste dal presente protocollo impegnandosi a coordinare i soggetti coinvolti nel percorso dell adozione, anche attraverso l organizzazione di incontri mirati. I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a: a) collaborare per la promozione e la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della cultura dell'adozione e sui principi di sussidiarietà e di cooperazione internazionale; b) creare occasioni di confronto e di dialogo con i Tribunali per i Minorenni competenti sul territorio della Regione Toscana, al fine di promuovere una maggiore collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze; c) estendere l ambito della collaborazione al sostegno alla famiglia nella fase post-adottiva, anche attraverso l individuazione di strumenti e modalità operative condivise. Art. 4 Modalità di collaborazione tra Enti e Comuni Gli Enti e i Comuni collaborano per: a) la promozione e la qualificazione dell attività di informazione, preparazione alle coppie aspiranti all adozione e monitoraggio, attraverso: o la condivisione periodica di un calendario di incontri con le coppie; o lo svolgimento degli incontri con gruppi di coppie composti da non più di 40 partecipanti della durata massima di 3 ore. Per ciascun incontro sarà garantita la presenza di almeno due Enti a rotazione con la previsione, in caso di mancata disponibilità di un Ente, della relativa sostituzione. Gli Enti partecipano a nome di tutti gli Enti aderenti e non svolgono nessuna attività di promozione e/o di pubblicità nei confronti dell Ente che rappresentano; b) l organizzazione di incontri periodici con i Servizi Territoriali e con le equipes formative delle aree vaste, volti allo scambio di informazioni e alla migliore integrazione delle rispettive attività di preparazione e accompagnamento delle coppie aspiranti, compreso un incontro annuale al quale partecipa anche la Regione Toscana; c) l invio di informazioni, nel rispetto delle reciproche competenze, su: o il ricevimento dell incarico a curare la procedura di adozione, di cui all art. 31, comma 1 della Legge 184/1983; o l ingresso del minore in Italia di cui all art. 31, comma 3 lett. g) della Legge 184/1983; o la comunicazione sulla scelta delle coppie riguardo al soggetto - Enti o servizio pubblico cui è richiesto di redigere le relazioni periodiche da inoltrare al paese di origine; o il calendario delle scadenze richieste dal paese estero, qualora la coppia scelga di fare redigere le relazioni di cui al punto precedente al servizio pubblico.
4 Art.5 Contenuti dell incontro tra Enti e coppie L incontro tra Enti e le coppie aspiranti all adozione, nell ambito dei corsi di cui all art. 4, lettera a), includono contenuti relativi a: o le caratteristiche e le competenze degli Enti Autorizzati; o l'adozione internazionale, la Convenzione de L'Aja, e la relativa ratifica; o le caratteristiche dei minori provenienti dalle aree geografiche interessate, la situazione degli "Istituti" e i motivi dell' "abbandono", con specifico riferimento alla disponibilità verso i minori in età scolare e con esigenze particolari; o il bambino abbandonato e istituzionalizzato, l'incontro e le difficoltà affettive; o le informazioni sulle caratteristiche e le peculiarità delle diverse macro-aree geografiche di provenienza dei minori adottati; o le leggi che regolano le adozioni nei paesi stranieri; o i tempi dell iter adottivo, i viaggi, la permanenza, i costi. Art. 6 Oneri Per il sostegno al rapporto di collaborazione i Comuni erogano agli Enti un contributo a valere sulle risorse ad essi trasferite annualmente dalla Regione attraverso i propri atti di attuazione del Piano Integrato Sociale Regionale Il contributo di cui al comma precedente è fissato in Euro 150,00 per la partecipazione ad ogni incontro con le coppie di cui all art. 4, lett. a) e all incontro annuale di cui all articolo 4, lett.b). Art. 7 Funzione di coordinamento degli Enti Gli Enti, ai fini dell attuazione di quanto previsto dal presente protocollo, individuano annualmente (o in alternativa, per la durata del presente protocollo) un coordinatore. Il coordinatore di cui al punto precedente svolge, relativamente alle attività previste dal presente protocollo, funzioni di raccordo tra gli Enti e i soggetti coinvolti nel percorso dell adozione. Art. 8 Adesione e recesso Enti diversi da quelli firmatari del presente protocollo, qualora ne facciano richiesta, possono aderire al medesimo anche durante la vigenza dello stesso a condizione del possesso del requisito individuato all art. 2, lett. c) e previo invio alla Regione della relativa documentazione. Il recesso di un Ente dal presente protocollo può avvenire o volontariamente da parte dell'ente stesso o congiuntamente da parte della Regione e dei Comuni per il mancato rispetto degli impegni assunti. Art. 9 Durata Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione.
5 Art. 10 Disposizioni generali La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d intesa. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si rimanda alla normativa vigente in materia. Letto, sottoscritto e firmato Firenze,. Per la Regione Per i Comuni Per gli Enti..
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