REGOLAMENTO TOSAP Comune di Sanluri
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- Alfonso Pugliese
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1 REGOLAMENTO TOSAP Comune di Sanluri CAP 1 DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge (in particolare ai D. Lgs n. 507/93 e del 566/93 modificativo di detto D. Lgs.) cassato Art. 1 (disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione) (Ai sensi dell art. 38 comma 1 e 3) cassato: è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata (dal Sindaco su richiesta dell interessato.) cassato (dall ufficio comunale competente) aggiunto Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. Art. 2 (domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione) Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all Amministrazione Comunale. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell occupazione, le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l amministrazione comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Qualora l occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa. Inoltre l Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilità dal competente ufficio. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l amministrazione comunale richiederà ai fini dell esame e della decisione sull istanza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell occupazione. Art. 3 (denuncia occupazioni permanenti) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell art. 50 del Decreto legislativo 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello della prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
2 Art. 4 (mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante) Coloro che esercitano il mestiere di girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo dell occupazione non devono chiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un ora ed in ogni caso tra un punto e l altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, come disposto dal D.M 249/93 art 17 comma 2. Art. 5 (concessione e/o autorizzazioni) Nell atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durate dell occupazione, la misura dello spazio concesso, e condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l autorizzazione e eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. La concessione stessa deve inoltre contenere l espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. E fatta salvo, in ogni caso, l obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Ai sensi dell Art. 38 comma 4 sono soggette ad autorizzazione provinciale e/o comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stesso termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell art. 2 del presente regolamento. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l occupazione. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. Art. 6 (occupazioni d urgenza) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciata a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l autorizzazione e/o la concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Art. 7 (rinnovo della concessione e/o autorizzazione)
3 Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotto, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria a copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. Art. 8 (decadenza della concessione e/ o autorizzazione) Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione: - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato; - le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; - l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione. - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita. Art. 9 (revoca della concessione e/ o autorizzazione) Le concessioni e/o autorizzazioni di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse. In caso di revoca l Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant altro. Art. 10 (obblighi del concessionario) Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali ( appositamente autorizzati dal Sindaco) cassato l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. E pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori dei rifiuti. Qualora dall occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Art. 11 (rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.
4 Art. 12 (classificazione del Comune) Ai sensi dell art. 43 comma I, il Comune di Sanluri, agli effetti dell applicazione della Tosap appartiene alla III classe. La presa d atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall art. 40 comma 3 del D. Lgs. 507/93. Art. 14 (suddivisione del territorio in categorie) In ottemperanza dell art. 42 comma 3 del predetto Decreto legislativo 507/93, il territorio del Comune di Sanluri si suddivide in 4 categorie, con elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento. Art. 15 (tariffe) (Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta entro il 31/10 di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.) da cassare (Ai sensi dell art. 42 comma 6,)cassato la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. N. 507/93. Le misure di cui ai predetti costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni: - Prima categoria: 100% - Seconda categoria: 80% - Terza categoria 60% - Quarta categoria 40% Art. 16 (soggetti passivi) Ai sensi dell art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico nell ambito del rispettivo territorio. Art. 17 (durata dell occupazione) Ai sensi dell art. 42 comma 1 ed ai fini dell applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) lett. a sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. b) Lett. b si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. Art. 18 (criterio di applicazione della tassa) Ai sensi dell art. 42 coma 4: La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o in metro lineare, con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare
5 (Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.) cassato le superfici eccedenti i metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%) le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (aggiungere La tassa è commisurata a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione: le strade, le pizze, gli spazi e quant altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 4 categorie di cui all art. 14 e nell elenco di classificazione approvato ai sensi di legge. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma, in un unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa prevista per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. Art. 19 (misura dello spazio occupato) Ai sensi dell art. 42 comma 4 La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore. Per le occupazioni del soprasuolo, purchè aggettanti oltre i 5 centimetri dal vivo del muro, l estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo. Art. 20 (passi carrabili) (Ai sensi dell art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fonte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 30.) cassato L ente si avvale della facoltà concessa dalla normativa vigente di non applicare la tassa sui passi carrabili (comma aggiunto) Art. 21 (autovetture per trasporto pubblico) Ai sensi dell art. 44 comma 12 del citato Decreto Legislativo per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. L imposta complessiva dovuta per l intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi. Art. 22 (distributori di carburante) Ai sensi dell art. 48 dal comma 1 al comma 6:
6 la tassa è stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni litri o frazione di litri. E ammessa tolleranza del 5% per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni litri o frazione di litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell acqua e dell aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione di un chiosco che insiste su una superficie non superiore a metri quadrati 4. Le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all art. 18 del presente regolamento. Art. 23 (apparecchi per la distribuzione dei tabacchi) Ai sensi dell art. 48 comma 7: per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa. Art. 24 (occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento) Ai sensi dell art. 45 commi 1 e 2: Sono temporanee le occupazioni inferiori all anno. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata per rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tassa si apllica in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere annualmente deliberate dall ente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Tariffa oraria= 1/24 della tariffa giornaliera Occupazione fino a 14 gg tariffa intera Occupazione oltre 14 giorni e fino a 30 giorni = riduzione del 30% Occupazione oltre 30 giorni = riduzione del 50% Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere ed altri manufatti sono tassate in misura forfetaria con le tariffe approvate con deliberazione dell ente. Art. 25 (occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari) (Ai sensi dell art. 46 comma 1 e 47 comma 1 e 5: ) cassare le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali (provinciali) cassato, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. (Ai sensi dell art. 47 comma 2 bis,) cassare Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ed impianti di erogazione di pubblici servizi, ( non già assoggettati con innesti o allacci ed impianti di erogazione di pubblici
7 servizi, non già assoggettati ai sensi del 1 comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di mila, indipendentemente della effettiva consistenza delle occupazioni medesime.) cassare. (La tassa non sia applica) aggiungere Art. 26 (maggiorazioni delle tasse) - Ai sensi dell art. 42 comma 2: cassare Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %. - Ai sensi dell art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 % per aree o spazi in prima categoria. - Ai sensi dell art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture per uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%. Art. 27 (riduzione della tassa permanente) In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: 1) Ai sensi dell art. 42 comma 5, le seguenti superfici eccedenti i metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (cassare) 2) Ai sensi dell art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta del 50%. 3) Ai sensi dell art. 44 comma 2 la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotto (del) cassare (al) aggiungere 30% 4) Ai sensi dell art. 44 comma 3 per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50% 5) Ai sensi dell art. 44 comma 6 per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9. Per la eventuale maggiore superficie eccedente i mq 9 la tariffa è regolata in ragione del 10%; 6) Ai sensi dell art. 44 comma 8 per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall imposizione ai sensi del successivo comma dell art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di mq. 10 qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi, compreso l avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50% 7) Ai sensi dell art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto; 8) Ai sensi dell art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante, la tassa è ridotta del 70% Art. 28 (passi carrai affrancazione della tassa) Ai sensi dell art. 44 comma 11, la tassa relativa all occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a
8 venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Art. 29 (riduzione tassa temporanea) Ai sensi dell art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i mq. sono calcolate in ragione del 10%. Ai sensi dell art. 45: - comma 2/c Per l occupazione di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%, - comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza; - comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - comma 5 ed art. 42 comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell 80%. Inoltre, per tale utenza le tariffe sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a mq., del 10% per la parte eccedente i mq.; - comma 5 Le tariffe per le occupazioni temporanee (aggiunto) di cui all art. 46 del D. Lgs. 507/93(cassato) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee destinati all erogazione di pubblici servizi, sono ridotte al 50%; - comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell 80%; - comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50% - comma 6 bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia sono ridotte del (30%cassare) (50% aggiungere) art. 30 (esenzione della tassa) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all art. 49 del D. Lgs 507/93: A) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni e Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. B) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere. C) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate. D) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci. E) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui se ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
9 F) Le occupazioni di aree cimiteriali. G) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Inoltre le seguenti occupazioni occasionali: a) commercio ambulante itinerante: sosta fino a 60 minuti; b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana; c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora; d) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore. Art. 31 (esclusione della tassa) Ai sensi dell art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all interno del centro abitato. Ai sensi dell art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale. Ai sensi dell art. 44 comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico. Art. 32 (sanzioni) (A SOPRATASSE: Per le violazioni concernenti l applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all art. 53 D. lgs. 507/93. cassare) - Per l omessa, (tardiva o infedele cassare) (presentazione della - aggiungere) denuncia si applica (la sanzione amministrativa aggiungere) una sopratassa cassare) pari al 100% dell ammontare della tassa (e della maggiore tassa cassare) dovuta (con un minimo di euro 51,64- aggiungere) - (Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggior tassa dovuta. Se l errore o l omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di euro 51,64 aggiungere) - Per l omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta (una sopratassa pari al 20% - cassare ) (una sanzione amministrativa pari al 30% - aggiungere) dell ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, ridotta a un ottavo per le regolarizzazioni del pagamento avvenute entro un mese, ed a un quinto per le regolarizzazioni del pagamento avvenute entro un anno. - (Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, la sopratassa è ridotta della metà. - Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto. cassare)
10 - Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta e della sanzione - aggiungere- (B PENE PECUNIARIE: - per l omessa, inesatta o tardiva indicazione di dati richiesti in denuncia per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria fino a lire 1 milione ai densi dell art. 107 del Tulcp 3/3/1934 n. 383 e dell art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma determinata in lire 150 mila entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell ingiunzione. - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale l applicazione è irrogata dal Sindaco. - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere emotivamente esposto l oggetto della violazione commessa e l ammontare della sanzione irrogata). cassare Art. 33 (versamento della tassa) Ai sensi dell art. 50 commi 1,2,3,4,5, del D. Lgs. 507/93 Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa è dovuta per l intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e / o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio del medesimo. Negli anni successivi a quelli del rilascio in mancanza di variazioni delle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento (all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo - aggiungere). (alle mille lire per difetto se la frazione è superiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.- cassare) Per le occupazioni temporanee l obbligo della denuncia è assoluto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. Art. 34 (rimborsi) Ai sensi dell art. 51 comma 6 del D. Lgs 507/93 I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine (di cinque- aggiungere- tre anni cassare )dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute da contribuente Art. 35 (ruoli coattivi) Ai sensi dell art. 51 comma 5 del D. Lgs. 507/93 La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall art. 68 del Dpr n. 43 del 28/01/1988, in un unica soluzione. Si applica l art del Codice Civile. Art. 36 (norme transitorie) La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell art. 56:
11 a) comma 3 I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo I art. 2 del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall applicazione delle nuove tariffe adottate dall Amministrazione. b) comma 4 Per le occupazioni di cui all art. 25 del presente regolamento, la tassa dovuta è pari all importo dovuto per l anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di Lire cinquantamila. c) Comma 11 bis Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l anno 1993, aumentate del 50 per cento. d) Comma 5 le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo 2 del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal Tufl., approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l ipotesi di cui all art. 68 del Dpr 28/01/1988 n. 43 riguarderà solo la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al Art. 37 (entrata in vigore) Il presente regolamento, una vota esecutivo ai sensi dell art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
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