R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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- Eleonora Colella
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1 Numero 02942/2012 e data 18/06/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04878/2012 OGGETTO: Ministero della giustizia. Schema di decreto ministeriale recante: «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». LA SEZIONE Vista la relazione prot. n del 25/05/2012, con la quale il Ministero della giustizia, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo; Premesso:
2 Riferisce l Amministrazione che l articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha introdotto nel codice civile un nuovo modello di s.r.l., rappresentato dalla società a responsabilità limitata semplificata. Dopo l articolo 2463 del codice civile è stato, infatti, inserito l articolo 2463-bis, che delinea la disciplina della s.r.l. semplificata, prevedendo al secondo comma che l atto costitutivo di detta società debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell economia delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Analogamente, l articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che, con decreto adottato di concerto tra le medesime amministrazioni, deve essere tipizzato lo statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata e devono altresì essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. L Amministrazione, inoltre, fa presente che la finalità dell intervento normativo è quella di favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, l accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali. In attuazione delle norme primarie richiamate è stato adottato lo schema di regolamento in esame, composto di due articoli: l art. 1 intitolato Modello standard dell atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata e l art. 2 dedicato alla individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata. L articolo 1 prevede, al primo comma, che l atto costitutivo ed il contestuale statuto della società a responsabilità limitata semplificata, regolata dall articolo
3 2463-bis del codice civile, è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nell allegata tabella. Il secondo comma dell articolo 1 chiarisce che i profili non espressamente regolati dalle disposizioni espresse nel modello standard sono integrati dalle opzioni normative del codice civile, ove non diversamente voluto dalle parti nella libera esplicazione della loro libertà negoziale. L articolo 2, sulla individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, dispone che il notaio provveda, con le modalità di cui all articolo 49 della legge notarile (16 febbraio 1913, n. 89), a verificare che l età anagrafica delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata sia quella prevista dall articolo 2463-bis del codice civile. Infine, la tabella A allegata al decreto riporta il contenuto minimo dell atto costitutivo e del contestuale statuto della società a responsabilità limitata semplificata. Considerato: Il primo comma dell articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito in legge n. 27 del 2012) sulle liberalizzazioni ha introdotto l art bis del codice civile, che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), una forma particolare di società di capitali con costi di costituzione molto bassi pensata per favorire l avvio di imprese da parte di giovani che, con un piccolo investimento iniziale, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale, propria del modello legale della s.r.l. La ratio evidente dell istituto è quella di favorire l accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, cercando di eliminare le barriere all entrata (nella c.d. fase di startup), che talvolta impediscono di mettere in piedi e di far nascere idee buone e valide da parte di molti giovani.
4 Come si è detto in premessa, l atto costitutivo della s.r.l. semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico. Il modello standard oggetto di analisi individua anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. Lo schema in esame effettivamente delinea le condizioni giuridiche necessarie, in termini di requisiti soggettivi, per poter accedere alla disciplina della s.r.l. semplificata. Ad avviso della Sezione, pertanto, lo schema in esame appare nel complesso tecnicamente corretto. La Sezione condivide anche l opzione prescelta, sottesa alla individuazione di un modello standard unitario, nel senso che lo statuto possa essere considerato come parte integrante dell atto costitutivo, in modo da garantire non solo la finalità di semplificazione della fase costitutiva delle società in questione, ma anche l esigenza che il contenuto statutario sia inserito in un atto pubblico. Ciò premesso, la Sezione, nel prendere atto di quanto attestato dall Ufficio Bilancio del Ministero della Giustizia, nel senso che il provvedimento normativo in oggetto non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, osserva che non esiste agli atti del fascicolo un vero e proprio concerto da parte del Ministero dello sviluppo economico; infatti, sussiste solo una comunicazione (del 24 aprile 2012), inviata dal capo ufficio legislativo del Ministero, e trasmessa con nota a firma d ordine del capo ufficio legislativo medesimo in data 15 maggio 2012, nella quale si afferma che si conferma l adesione all ulteriore iter. Ora, come più volte sottolineato da questa Sezione, il Ministro concertante partecipa dell iniziativa politica relativamente all atto di concerto, concorrendo ad assumersene la responsabilità. Pertanto il concerto non può essere espresso da un funzionario (sia pure titolare della funzione di vertice), se non per espresso
5 incarico del Ministro, e non sotto la forma di semplice nulla osta o di adesione all ulteriore iter. Pertanto, ad evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento in esame, l Amministrazione riferente dovrà provvedere ad acquisire il concerto del Ministro dello sviluppo economico prima di sottoporre lo schema di regolamento in questione alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri. Sotto tale aspetto, invece, appare correttamente espresso il concerto del Ministro dell economia e delle finanze, in quanto, sebbene a firma del capo ufficio legislativo, è formulato come d ordine del Ministro. Infine, quanto al contenuto della bozza di provvedimento normativo in oggetto, la Sezione ritiene di dover esprimere l osservazione che segue. Si suggerisce di riformulare l art 1, comma 1, nel modo seguente: 1. L atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all art bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.. P.Q.M. esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in parte motiva. L'ESTENSORE Nicola Russo IL PRESIDENTE Luigi Cossu IL SEGRETARIO Massimo Meli
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