LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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1 LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE PROF.MICHELE DELLA MORTE

2 Indice 1 LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE di 8

3 1 La tipologia delle decisioni della Corte costituzionale Oggetto della lezione è quello di evidenziare la struttura delle decisioni con cui la C. Cost. definisce il giudizio di legittimità cost. delle leggi. In primo luogo analizziamo le cosiddette decisioni di inammissibilità che sono quelle decisioni, adottate prevalentemente con ordinanza dal giudice cost. qualora decida di non entrare nel merito della questione di legittimità sollevata dal giudice. Quando questo accade nel corso del giudizio incidentale ma anche in via diretta, la Corte adotta una pronuncia che definiamo di inammissibilità (Cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2010) Le cause che possono generare la inammissibilità sono diverse, tra queste figura l assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili a sollevare la questione di illegittimità costituzionale. Si pensi quando la questione sia sollevata da un organo che non costituisce autorità giurisdizionale o che non agisca nell ambito di un giudizio; ancora si pensi all ipotesi in cui non siano stati rispettati i tempi di impugnazione o quando l atto non abbia valore di legge, o quando la questione non abbia il carattere della rilevanza o della manifesta infondatezza, o quando il giudice non abbia correttamente esercitato l obbligo di interpretazione conforme, quando vi siano errori procedurali, mancanza di motivazioni, o quando siano erroneamente indicati i parametri cost. violati o non sia stato adeguatamente considerato o esposto l oggetto di rilevanza cost., o, ancora, quando la questione abbia ad oggetto l utilizzo del potere discrezionale da parte del Parlamento (limite previsto art. 28 l. 87/53 che costituisce normativa prevista dall art. 137 Cost.in merito alla proponibilità delle questioni). Qualora la Corte non adotti una decisione di inammissibilità, ordinanza o sentenza, e quindi giunge a definire nel merito la questione, ha dinanzi a sé due strade: la decisione (sentenza, 3 di 8

4 ordinanza) di rigetto o la sentenza di accoglimento (Cfr. G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1977). Sentenza è l atto con il quale la C. Cost. definisce nel merito il giudizio. In particolare con la sentenza di rigetto la Corte Cost. dichiara non fondata la questione di legittimità cost. della disposizione legislativa sollevata in riferimento a specifici articoli della Costituzione da parte di un autorità giurisdizionale nel caso di giudizio in via incidentale, da parte dello Stato e regioni nel caso di giudizio in via principale. La sentenza di rigetto, non ha effetti erga omnes. Una sentenza di rigetto, tuttavia, non impedisce che la stessa questione di legittimità costituzionale possa essere nuovamente riproposta alla Corte da parte di altri giudici o da parte dello stesso, ma in altro stato e grado del processo. Quindi, principale effetto che provoca l adozione di una decisione di rigetto, è quello di impedire che lo stesso giudice nello stesso grado e stato di giudizio possa riproporre la medesima questione di legittimità costituzionale. In altri casi, questo è possibile ed è anche possibile che diversamente motivata la questione possa essere trattata in maniera diversa dalla Corte Cost. perché ad esempio sollevata da altro giudice o in altro tipo di processo (Cfr. A. Ruggeri A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2008) Con le sentenze di accoglimento, la Corte al contrario dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dal giudice nel corso del procedimento in via incidentale, dallo Stato o dalle regioni nel corso di un procedimento in via diretta o principale. Si badi bene, se oggetto della dichiarazione della decisione di rigetto, era la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, nel caso delle decisioni di accoglimento, l effetto è la fondatezza della questione e dunque la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate (A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008). 4 di 8

5 L effetto delle decisioni di accoglimento, al contrario di quelle di rigetto, si produce erga omnes; ciò comporta che la disposizione annullata, la cessazione della sua efficacia della disposizione, non potrà essere oggetto di applicazione da parte del giudice remittente né da parte di qualsiasi altro giudice che si trovi nella condizione di dover chiudere e definire nel merito un giudizio sulla base delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Cost. In passato sono stati sollevati dei dubbi circa la temporalità degli effetti collegati alle decisioni di accoglimento e in particolare circa la retroattività degli effetti derivanti da una decisione di accoglimento. Questi effetti certamente riguardano i rapporti giuridici sorti successivamente alla pubblicazione della sentenza stessa, ma in verità riguardano anche rapporti giuridici precedentemente sorti (in virtù dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Quindi l effetto della sentenza di accoglimento, come affermato in più occasioni dalla stessa Corte di Cassazione, retroagisce e tocca tutti i rapporti sorti precedentemente e regolati da quella disposizione con il limite dei rapporti esauriti ovvero rapporti già decisi e chiusi con sentenza irrevocabile passata in giudicato o con atto amministrativo definitivo ovvero di rapporti in relazione ai quali siano decorsi definitivamente i termini di prescrizione e decadenza usucapione. In questi casi c è l eccezione (legata al principio del favor rei) rappresentata dai rapporti giuridici decisi con sentenza di condanna penale e revocabile. Commetteremo un grave errore se ci accontentassimo della distinzione appena formulata tra decisioni di accoglimento (che dichiarano la fondatezza della questione e dunque la illegittimità costituzionale della disposizione) o delle sentenze di rigetto (che dichiarano la infondatezza delle questioni e quindi non prendono posizione e non comportano la illegittimità costituzionale della questione) perché nel corso dei decenni, lo schema dell accoglimento e di rigetto si è, per così dire, ampliato. Infatti la Corte stante lo schema rigido dell arricchimento e del rigetto, non avrebbe potuto, utilizzando queste due categorie, reagire ed influenzare tramite la propria attività 5 di 8

6 l ordinamento così come invece ha fatto. La Corte ha dovuto negli anni arricchire il proprio strumentario decisionale, creando nuove tipologie di sentenze che non si esauriscono pienamente nella struttura dell accoglimento e del rigetto. Quindi abbiamo assistito ad un deciso arricchimento della tipologia decisionale da parte del Giudice delle leggi. In questa sede tuttavia, affronteremo due tipologie molto importanti di decisioni, che integrano lo schema dell accoglimento e del rigetto. La prima tipologia di decisioni che guardiamo è quella delle sentenze manipolative. Nella categoria delle sentenze manipolative, rientrano tanto le sentenze additive, quanto, lo vedremo in successione, le sentenze sostitutive, o ancora le sentenze di accoglimento parziale o riduttive. Le sentenze additive sono quelle decisioni di accoglimento tramite le quali la Corte Costituzionale dichiara illegittima la disposizione normativa, nella parte in cui non prevede qualcosa che al contrario avrebbe dovuto prevedere. La parola additiva esprime bene la categoria, infatti una sentenza è additiva in quanto il giudice aggiunge qualcosa e in particolare una norma alla disposizione oggetto del suo esame. Chiamando la norma che aggiunge nel dispositivo della sentenza. In qualche modo la Corte Cost. aggiungendo una norma corregge una omissione legislativa. Tuttavia, è importante dire che la sentenza additiva è condizionata dal fatto che l autorità che rimette la questione indichi il verso dell addizione a pena di inammissibilità ovvero avverta la Corte cost. in che modo deve essere integrata la norma, ovvero in quale direzione. È quindi necessario che l autorità remittente faccia presente alla Corte perché e in che modo deve avvenire la integrazione. D altra parte le sentenze additive non hanno un contenuto unico, identico ed omogeneo, potendo avere un contenuto qualora oggetto sia un principio generale (c.d. sentenze additive di principio), nel qual caso spetterà al giudice destinatario della sentenza il compito di dare attuazione al principio indicato dalla Corte in sentenza, o può avere ad oggetto una prestazione (c.d. sentenze additive di prestazione), qualora ad esempio si voglia estendere a 6 di 8

7 determinate categorie di cittadini alcune prestazioni che la legge riserva solo ad alcune tipologie di individui. Tra le decisioni manipolative risultano anche le sentenze sostitutive, tramite le quali la Corte può dichiarare l illegittimità di una di una disposizione di legge nella parte in cui prevede qualcosa anziché un altra che secondo la Corte avrebbe dovuto prevedere. Se la sentenza additiva è un sentenza in cui nel dispositivo si poteva trovare la dichiarazione di illegittimità nella parte in cui la disposizione non prevedeva qualcosa che secondo la Corte avrebbe dovuto prevedere; nel caso della sentenza sostitutiva il discorso è parzialmente diverso. Infatti, la Corte dichiara la illegittimità cost. della disposizione di legge nella parte in cui prevede qualcosa anziché un altra che secondo la Corte avrebbe dovuto prevedere (perciò sostitutive ) (.Cfr. A. Ruggeri A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2008) Nello schema delle decisioni manipolative, rientrano poi le sentenze di accoglimento parziale nelle quali la Corte Cost. dichiara illegittima solo in parte la disposizione oggetto del suo esame. In questo caso, la formula usata è la seguente la disposizione è illegittima solo nella parte in cui si prevede qualcosa che in realtà non avrebbe dovuto prevedersi. La seconda macrocategoria di decisioni integrative dello schema di accoglimento e rigetto è dato dalle sentenze interpretative. Sono queste, delle particolari categorie di decisioni, con le quali la corte giudica la disposizione normativa non in quanto tale, ma così come interpretata dall autorità giudiziaria rimettente. Oggetto della pronuncia è quindi la interpretazione della disposizione. (Cfr. A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008; A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003). In questo caso, la disposizione resterà pienamente valida nell ordinamento, ma di essa non sarà più possibile dare l interpretazione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. In altre parole, la decisione interpretativa avendo ad oggetto non la disposizione ma la sua interpretazione, sarà 7 di 8

8 qualificabile come decisione interpretativa di accoglimento qualora la Corte giudichi illegittima una particolare interpretazione; sarà invece di rigetto, è la maggioranza, quando la Corte Cost. indica la possibilità che la disposizione normativa continui a produrre pienamente effetti nell ordinamento secondo una specifica interpretazione fornita dalla Corte stessa. La disposizione è salva e può continuare a spiegare effetti purché di quella disposizione si dia una specifica interpretazione. Ovviamente spetterà al giudice fare uso della interpretazione fissata dalla Corte Cost. il giudice è sostanzialmente solo in parte tenuto ad attenersi all interpretazione, ma non è vincolato ad attenersi alla interpretazione data dalla Corte in una sentenza interpretativa di rigetto. La possibilità di fare uso di questa tecnica interpretativa incontra il limite del diritto vivente: espressione che designa il diritto che risulta dall interpretazione giurisprudenziale consolidata di quelle disposizioni di legge da parte dei giudici comuni ed in particolare da parte delle autorità giudiziarie maggiormente significative, i vertici dell apparato, mi riferisco alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato (Cfr. A. Pugiotto, Sindacato di costituzionalità e diritto vivente: genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994). 8 di 8

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