OSSERVAZIONI PRINCIPALI
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1 Roma, 3 novembre 2011 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 7-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, RECANTE I PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI PATRIMONIALI DI CUI DEBBONO DOTARSI I FONDI PENSIONE CHE COPRONO RISCHI BIOMETRICI, GARANTISCONO UN RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI O UN DETERMINATO LIVELLO DI PRESTAZIONI L ANIA formula di seguito le proprie osservazioni sul documento in oggetto (di seguito Documento ) - pubblicato dal Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro con data 5 ottobre suddivise in: OSSERVAZIONI PRINCIPALI; ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI. OSSERVAZIONI PRINCIPALI Il Documento introduce per i fondi pensione definiti all art. 1 misure già in uso nel settore assicurativo, quali l obbligo di dotarsi di riserve tecniche sufficienti ad adempiere agli impegni assunti nonché di un margine di solvibilità quale ulteriore presidio patrimoniale di tutela degli iscritti a fronte della rischiosità implicita nell attività assicurativa. Nell ottica delle forme previdenziali che erogano direttamente rendite o garantiscono altre prestazioni istituite nell ambito del settore assicurativo, quindi, il Documento provvede ad eliminare, in linea di principio, la disparità di trattamento sul capitale da detenere: rispetto ad altre forme previdenziali già erogatrici delle stesse prestazioni, per le quali finora non erano previsti specifici obblighi di capitale da detenere a fronte di andamenti finanziari o biometrici avversi rispetto a quelli assunti implicitamente nelle prestazioni garantite; con le forme previdenziali che dovessero, ad esito dell iter della presente consultazione, decidere di garantire rendimenti o altre prestazioni ovvero erogare direttamente rendite ai propri iscritti. 1 di 6
2 Tuttavia sembra doveroso segnalare, nel merito delle misure indicate dal Documento, le disparità di trattamento con le imprese di assicurazione con riferimento a rischi e a relativi mezzi patrimoniali da detenere che dovrebbero, invece, essere considerate allo stesso modo. Infatti, in primo luogo si segnala che - come è senz altro noto allo scrivente Ministero - è in corso nel settore assicurativo un complesso processo di cambiamento per il nuovo sistema di vigilanza Solvency II che prevede anche nuove modalità di determinazione del margine di solvibilità e che entrerà in vigore a partire dal In base al nuovo framework, il requisito di capitale sarà commisurato non più in misura forfettaria alle riserve come previsto anche dal Documento - e per le coperture di rischi biometrici al capitale sotto rischio (ossia alla differenza tra prestazioni assicurate e le riserve detenute per tali rischi) ma sarà funzione di un articolato approccio risk-based che riflette appunto i rischi ai quali un impresa può essere esposta (di mercato, assicurativi, di credito,operativi) facendo anche ricorso a simulazioni stocastiche del potenziale impatto dei rischi in differenti scenari. Al contempo, è in corso di revisione in sede comunitaria la Direttiva 2003/41/CE, dalla cui attuale versione discendono le norme del Documento, che dovrebbe individuare ad esito di un iter che porterà al recepimento delle nuove disposizioni su base nazionale presumibilmente solo tra diversi anni delle modalità di calcolo del margine di solvibilità specifiche per i fondi pensione, aggiornate anche in funzione di quanto definito in ambito Solvency II per le imprese di assicurazione. Quindi, per rimanere ai prossimi sviluppi, nel settore della previdenza complementare in Italia continueranno a sussistere differenti metodi di calcolo delle attività supplementari (margine di solvibilità), dal momento che con l introduzione del regime Solvency II le forme previdenziali istituite dalle imprese di assicurazione e quelle che si serviranno di gestioni assicurative per erogare rendite ai propri iscritti mediante convenzione con tali imprese saranno sottoposte alle disposizioni di detto nuovo regime, mentre le forme previdenziali con garanzie o erogazione di rendite prestate in modo diretto saranno assoggettate al regime definito ad esito della presente consultazione. Pur nella consapevolezza che determinati scenari derivano da scelte effettuate in sede comunitaria ed esulano quindi dalla portata del Documento, si auspica che le istituzioni ministeriali come le autorità di controllo - possano fare quanto di più è nelle loro facoltà per evitare inopportuni arbitraggi regolamentari. In secondo luogo, si osserva che il Documento fa riferimento, nell ambito delle ipotesi finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche, a tassi individuati... in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio (cfr. art. 4, comma 3, lett. b) ovvero in primo luogo in funzione dei rendimenti conseguiti e di quelli attesi del portafoglio dei fondi pensione. Si segnala che l indicazione di determinare i tassi in questione in primo luogo in base al rendimento degli attivi del fondo e a quelli attesi, per quanto derivante da quanto 2 di 6
3 stabilito nella Direttiva 2003/41/CE, potrebbe comportare innanzitutto effetti contrari alle finalità della norma ispirate a principi di prudenza oltreché ad applicazioni differenti dalle prassi in uso nel settore assicurativo o a quelle previste nel nuovo regime Solvency II, nonché a potenziali squilibri e disparità di patrimonializzazione dei fondi non coerenti con l obiettivo di proteggere l interesse degli iscritti. Infatti: 1. le passività (ad es. l erogazione di una determinata rendita vitalizia) hanno natura di impegno già assunto nei confronti degli iscritti, che va mantenuto anche nel caso in cui le attività subiscano delle oscillazioni di rendimento o non ottengano rendimenti futuri in linea con quelli attesi; 2. prevedere che le passività siano valutate in funzione delle attività in cui il fondo investe porterebbe al paradosso che un fondo che investisse in attività particolarmente rischiose sarebbe tenuto a detenere a parità di impegni riserve particolarmente inferiori rispetto ad un fondo analogo che invece decidesse di coprire le passività con attivi meno rischiosi; 3. anche per impegni del tutto analoghi a quelli assunti dal fondo pensione (ad es. l erogazione di una rendita vitalizia), le imprese di assicurazione non possono attualizzare finanziariamente le passività in funzione degli attivi o dei rendimenti delle gestioni in cui essi sono investiti, ma devono utilizzare il tasso minimo garantito in funzione del quale l impegno ovvero l importo della rendita è stato determinato; 4. nell ambito del regime Solvency II (cfr. Direttiva 2009/138/CE, artt. da 75 a 86), le passività sono valutate all importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un operazione svolta alle normali condizioni di mercato, e in particolare sono pari alla somma di: a. un componente calcolata secondo la migliore stima ( best estimate ), che corrisponde alla media dei pagamenti attesi ponderati con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio; b. una componente, corrispondente ad un margine di rischio ( risk margin ), calcolata determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo tutta la loro durata 5. pur essendo i fondi pensione caratterizzati in linea generale e in media da impegni di lungo termine, essi hanno nel concreto una coesistenza di passività di breve, medio e lungo termine, anche in funzione della struttura per età degli attivi (ad es. una consistente quota di attivi di età prossima a quella di pensionamento con facoltà di richiedere l intero capitale maturato può configurare una passività di breve termine, pur nel contesto generale di passività di lungo termine); considerare tutte le passività in funzione di un unico tasso di attualizzazione potrebbe essere non adeguato alla struttura per scadenza delle stesse Inoltre, la stessa Direttiva 2003/41/CE ribadisce (cfr. paragrafo 26) che il calcolo delle riserve deve essere in primis caratterizzato da criteri di prudenza così come l individuazione del tasso d interesse da utilizzare, da individuarsi in conformità alla normativa nazionale. 3 di 6
4 Pertanto, si richiede che nella stesura definitiva le disposizioni possano essere adattate anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati - in modo da chiarire che in primo luogo i tassi devono essere determinati in base a principi di prudenza e tener conto anche della pertinente struttura della durata delle passività e della corrispondente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, oltre che come previsto dalla Direttiva 2003/41/CE dei rendimenti di mercato di obbligazioni di elevata qualità o governative. Inoltre, sullo stesso argomento si segnala che concedere la facoltà di scegliere tassi anche significativamente diversi - pur se nell ambito di un tasso massimo prestabilito, a titolo esemplificativo due punti percentuali di differenza possono incidere in modo rilevante su passività a lungo termine - possa determinare tra i vari fondi pensione una potenziale disomogeneità di rappresentazione di impegni sostanzialmente analoghi (ad es. erogare una rendita vitalizia ad un dato soggetto di pari età ed altre caratteristiche), che dovrebbero invece caratterizzarsi per riserve altrettanto in linea. Pertanto, si richiede di ridurre la potenziale disomogeneità di calcolo delle riserve tra fondi pensione a causa del range potenzialmente troppo ampio di tassi utilizzabili nell ambito del tasso massimo fissato dalle disposizioni, anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati. In terzo luogo, si osserva che il Documento fa riferimento, nell ambito delle ipotesi demografiche per la determinazione delle riserve tecniche, a tavole che si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti (cfr. art. 4, comma 3, lett. b). I suddetti requisiti previsti per la determinazione delle tavole biometriche - anche nel confronto con la normativa del settore assicurativo - appaiono privi dell importante riferimento alla necessità di utilizzare tavole che tengano conto delle tendenze future attese della longevità, e possano quindi comportare effetti contrari all obiettivo di proteggere l interesse degli iscritti, quali: applicazioni ed effetti economici sul calcolo delle riserve molto differenti a seconda che il fondo faccia riferimento o meno a tavole proiettate e per generazioni ovvero a tavole osservate per contemporanei; potenziali significative sottovalutazioni degli impegni in termini di erogazione di rendite, e conseguente esposizione del fondo a squilibri finanziari. Pertanto, si richiede che nella stesura definitiva le disposizioni possano essere adattate anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati - in modo da includere tra i requisiti che devono caratterizzare le tavole biometriche individuate per l erogazione delle rendite le tendenze attese della longevità del collettivo dei destinatari delle rendite erogate 4 di 6
5 dal fondo in analogia con quanto previsto dalla normativa del settore assicurativo in modo anche da ridurre la potenziale disomogeneità di calcolo delle riserve a causa del range potenzialmente troppo ampio di tavole utilizzabili. Infine, si osserva che per i mezzi patrimoniali di cui al Titolo I riserve tecniche ed attività supplementari - il Documento non disciplina alcun obbligo informativo nei confronti dell Autorità di vigilanza. Si ritiene che l Autorità debba essere informata al riguardo, sia per verificare la sufficienza delle attività a copertura delle riserve sia tenuto conto della rilevanza dei mezzi in questione quali presidio di tutela degli iscritti. Pertanto, si chiede di verificare l opportunità di introdurre obblighi informativi o, in alternativa, di specificare le motivazioni per la loro assenza. ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI ART. 4 (RISERVE TECNICHE) L articolo, al comma 3, lett. b), fa riferimento ai tassi d interesse massimi utilizzati. Si osserva che in base ai contenuti delle disposizioni del Documento il fondo pensione utilizza un determinato tasso d interesse nell ambito di un intervallo limitato da un tasso d interesse massimo fissato dalla normativa. Pertanto, pur utilizzando la norma comunitaria l espressione tasso d interesse massimo utilizzato appare più chiaro riferirsi ai tassi d interesse utilizzati. L articolo, al comma 7, prevede che in caso di cessazione il fondo predisponga una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività ad un altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Si chiede di chiarire il significato di altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Inoltre, si chiede di verificare la coerenza del contenuto del comma in esame con quanto previsto dall art. 15 del d.lgs. 252/2005 e di illustrare come raccordare le diverse disposizioni. ART. 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI) L articolo, al comma 2, prevede che l importo delle attività supplementari sia pari al 4% delle riserve. Si osserva che nella normativa del settore assicurativo è previsto anche un margine del 3 per mille del capitale sottorischio (capitale assicurato al netto delle riserve), parametro che per le coperture assicurative sui rischi biometrici in cui la componente di risparmio finanziario è nulla risulta più adatto delle riserve a rappresentare la proporzione di margine di solvibilità da costituire per tali fattispecie di rischi. 5 di 6
6 Si richiede, pertanto, di introdurre una misura analoga per le forme pensionistiche che intendessero coprire direttamente rischi biometrici (ad es. copertura assicurativa in caso di morte). Inoltre l articolo, al comma 3, prevede che per i fondi pensione preesistenti che già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all erogazione delle rendite, la COVIP può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma direttamente il rischio di investimento, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie. Si chiede di chiarire il significato di non assumere direttamente il rischio di investimento e, anche attraverso esempi, la fattispecie di un fondo pensione che garantisca un rendimento degli investimenti senza assumere direttamente il rischio di investimento. Inoltre, sempre con riferimento a quanto previsto dall articolo, al comma 3, si osserva che l art. 2 prevede che siano assoggettati agli obblighi di detenere mezzi patrimoniali adeguati i fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) copertura diretta dei rischi biometrici; 2) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni; 3) erogazione diretta delle rendite. Quindi, in base a quanto riportato nell art. 2 è sufficiente che il fondo svolga una sola delle attività di cui ai punti 1), 2) e 3) per rientrare nell ambito di applicazione del Documento e degli adempimenti da esso previsti. Il presente articolo, al comma 3, prevede invece, come detto, che i fondi che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all erogazione delle rendite, se non assumono direttamente il rischio di investimento possono essere assoggettati a misure differenti, stabilite dalla COVIP. Si ritiene che l applicazione delle due disposizioni quella di cui all art. 2 e quella del presente articolo possa non essere chiara in determinate situazioni: ad esempio, se il fondo copre solo rischi biometrici ed eroga direttamente rendite soddisfacendo quindi le condizioni previste dall art. 2 ma non assume direttamente il rischio d investimento, quale misura deve essere applicata? Se l impresa promotrice del fondo assume la garanzia di coprire rischi biometrici, garantire un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni, mentre il fondo pensione provvede esclusivamente all erogazione delle rendite, a quali misure è assoggettato il fondo? 6 di 6
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