OSSERVAZIONI PRINCIPALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "OSSERVAZIONI PRINCIPALI"

Transcript

1 Roma, 3 novembre 2011 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 7-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, RECANTE I PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI PATRIMONIALI DI CUI DEBBONO DOTARSI I FONDI PENSIONE CHE COPRONO RISCHI BIOMETRICI, GARANTISCONO UN RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI O UN DETERMINATO LIVELLO DI PRESTAZIONI L ANIA formula di seguito le proprie osservazioni sul documento in oggetto (di seguito Documento ) - pubblicato dal Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro con data 5 ottobre suddivise in: OSSERVAZIONI PRINCIPALI; ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI. OSSERVAZIONI PRINCIPALI Il Documento introduce per i fondi pensione definiti all art. 1 misure già in uso nel settore assicurativo, quali l obbligo di dotarsi di riserve tecniche sufficienti ad adempiere agli impegni assunti nonché di un margine di solvibilità quale ulteriore presidio patrimoniale di tutela degli iscritti a fronte della rischiosità implicita nell attività assicurativa. Nell ottica delle forme previdenziali che erogano direttamente rendite o garantiscono altre prestazioni istituite nell ambito del settore assicurativo, quindi, il Documento provvede ad eliminare, in linea di principio, la disparità di trattamento sul capitale da detenere: rispetto ad altre forme previdenziali già erogatrici delle stesse prestazioni, per le quali finora non erano previsti specifici obblighi di capitale da detenere a fronte di andamenti finanziari o biometrici avversi rispetto a quelli assunti implicitamente nelle prestazioni garantite; con le forme previdenziali che dovessero, ad esito dell iter della presente consultazione, decidere di garantire rendimenti o altre prestazioni ovvero erogare direttamente rendite ai propri iscritti. 1 di 6

2 Tuttavia sembra doveroso segnalare, nel merito delle misure indicate dal Documento, le disparità di trattamento con le imprese di assicurazione con riferimento a rischi e a relativi mezzi patrimoniali da detenere che dovrebbero, invece, essere considerate allo stesso modo. Infatti, in primo luogo si segnala che - come è senz altro noto allo scrivente Ministero - è in corso nel settore assicurativo un complesso processo di cambiamento per il nuovo sistema di vigilanza Solvency II che prevede anche nuove modalità di determinazione del margine di solvibilità e che entrerà in vigore a partire dal In base al nuovo framework, il requisito di capitale sarà commisurato non più in misura forfettaria alle riserve come previsto anche dal Documento - e per le coperture di rischi biometrici al capitale sotto rischio (ossia alla differenza tra prestazioni assicurate e le riserve detenute per tali rischi) ma sarà funzione di un articolato approccio risk-based che riflette appunto i rischi ai quali un impresa può essere esposta (di mercato, assicurativi, di credito,operativi) facendo anche ricorso a simulazioni stocastiche del potenziale impatto dei rischi in differenti scenari. Al contempo, è in corso di revisione in sede comunitaria la Direttiva 2003/41/CE, dalla cui attuale versione discendono le norme del Documento, che dovrebbe individuare ad esito di un iter che porterà al recepimento delle nuove disposizioni su base nazionale presumibilmente solo tra diversi anni delle modalità di calcolo del margine di solvibilità specifiche per i fondi pensione, aggiornate anche in funzione di quanto definito in ambito Solvency II per le imprese di assicurazione. Quindi, per rimanere ai prossimi sviluppi, nel settore della previdenza complementare in Italia continueranno a sussistere differenti metodi di calcolo delle attività supplementari (margine di solvibilità), dal momento che con l introduzione del regime Solvency II le forme previdenziali istituite dalle imprese di assicurazione e quelle che si serviranno di gestioni assicurative per erogare rendite ai propri iscritti mediante convenzione con tali imprese saranno sottoposte alle disposizioni di detto nuovo regime, mentre le forme previdenziali con garanzie o erogazione di rendite prestate in modo diretto saranno assoggettate al regime definito ad esito della presente consultazione. Pur nella consapevolezza che determinati scenari derivano da scelte effettuate in sede comunitaria ed esulano quindi dalla portata del Documento, si auspica che le istituzioni ministeriali come le autorità di controllo - possano fare quanto di più è nelle loro facoltà per evitare inopportuni arbitraggi regolamentari. In secondo luogo, si osserva che il Documento fa riferimento, nell ambito delle ipotesi finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche, a tassi individuati... in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio (cfr. art. 4, comma 3, lett. b) ovvero in primo luogo in funzione dei rendimenti conseguiti e di quelli attesi del portafoglio dei fondi pensione. Si segnala che l indicazione di determinare i tassi in questione in primo luogo in base al rendimento degli attivi del fondo e a quelli attesi, per quanto derivante da quanto 2 di 6

3 stabilito nella Direttiva 2003/41/CE, potrebbe comportare innanzitutto effetti contrari alle finalità della norma ispirate a principi di prudenza oltreché ad applicazioni differenti dalle prassi in uso nel settore assicurativo o a quelle previste nel nuovo regime Solvency II, nonché a potenziali squilibri e disparità di patrimonializzazione dei fondi non coerenti con l obiettivo di proteggere l interesse degli iscritti. Infatti: 1. le passività (ad es. l erogazione di una determinata rendita vitalizia) hanno natura di impegno già assunto nei confronti degli iscritti, che va mantenuto anche nel caso in cui le attività subiscano delle oscillazioni di rendimento o non ottengano rendimenti futuri in linea con quelli attesi; 2. prevedere che le passività siano valutate in funzione delle attività in cui il fondo investe porterebbe al paradosso che un fondo che investisse in attività particolarmente rischiose sarebbe tenuto a detenere a parità di impegni riserve particolarmente inferiori rispetto ad un fondo analogo che invece decidesse di coprire le passività con attivi meno rischiosi; 3. anche per impegni del tutto analoghi a quelli assunti dal fondo pensione (ad es. l erogazione di una rendita vitalizia), le imprese di assicurazione non possono attualizzare finanziariamente le passività in funzione degli attivi o dei rendimenti delle gestioni in cui essi sono investiti, ma devono utilizzare il tasso minimo garantito in funzione del quale l impegno ovvero l importo della rendita è stato determinato; 4. nell ambito del regime Solvency II (cfr. Direttiva 2009/138/CE, artt. da 75 a 86), le passività sono valutate all importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un operazione svolta alle normali condizioni di mercato, e in particolare sono pari alla somma di: a. un componente calcolata secondo la migliore stima ( best estimate ), che corrisponde alla media dei pagamenti attesi ponderati con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio; b. una componente, corrispondente ad un margine di rischio ( risk margin ), calcolata determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo tutta la loro durata 5. pur essendo i fondi pensione caratterizzati in linea generale e in media da impegni di lungo termine, essi hanno nel concreto una coesistenza di passività di breve, medio e lungo termine, anche in funzione della struttura per età degli attivi (ad es. una consistente quota di attivi di età prossima a quella di pensionamento con facoltà di richiedere l intero capitale maturato può configurare una passività di breve termine, pur nel contesto generale di passività di lungo termine); considerare tutte le passività in funzione di un unico tasso di attualizzazione potrebbe essere non adeguato alla struttura per scadenza delle stesse Inoltre, la stessa Direttiva 2003/41/CE ribadisce (cfr. paragrafo 26) che il calcolo delle riserve deve essere in primis caratterizzato da criteri di prudenza così come l individuazione del tasso d interesse da utilizzare, da individuarsi in conformità alla normativa nazionale. 3 di 6

4 Pertanto, si richiede che nella stesura definitiva le disposizioni possano essere adattate anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati - in modo da chiarire che in primo luogo i tassi devono essere determinati in base a principi di prudenza e tener conto anche della pertinente struttura della durata delle passività e della corrispondente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, oltre che come previsto dalla Direttiva 2003/41/CE dei rendimenti di mercato di obbligazioni di elevata qualità o governative. Inoltre, sullo stesso argomento si segnala che concedere la facoltà di scegliere tassi anche significativamente diversi - pur se nell ambito di un tasso massimo prestabilito, a titolo esemplificativo due punti percentuali di differenza possono incidere in modo rilevante su passività a lungo termine - possa determinare tra i vari fondi pensione una potenziale disomogeneità di rappresentazione di impegni sostanzialmente analoghi (ad es. erogare una rendita vitalizia ad un dato soggetto di pari età ed altre caratteristiche), che dovrebbero invece caratterizzarsi per riserve altrettanto in linea. Pertanto, si richiede di ridurre la potenziale disomogeneità di calcolo delle riserve tra fondi pensione a causa del range potenzialmente troppo ampio di tassi utilizzabili nell ambito del tasso massimo fissato dalle disposizioni, anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati. In terzo luogo, si osserva che il Documento fa riferimento, nell ambito delle ipotesi demografiche per la determinazione delle riserve tecniche, a tavole che si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti (cfr. art. 4, comma 3, lett. b). I suddetti requisiti previsti per la determinazione delle tavole biometriche - anche nel confronto con la normativa del settore assicurativo - appaiono privi dell importante riferimento alla necessità di utilizzare tavole che tengano conto delle tendenze future attese della longevità, e possano quindi comportare effetti contrari all obiettivo di proteggere l interesse degli iscritti, quali: applicazioni ed effetti economici sul calcolo delle riserve molto differenti a seconda che il fondo faccia riferimento o meno a tavole proiettate e per generazioni ovvero a tavole osservate per contemporanei; potenziali significative sottovalutazioni degli impegni in termini di erogazione di rendite, e conseguente esposizione del fondo a squilibri finanziari. Pertanto, si richiede che nella stesura definitiva le disposizioni possano essere adattate anche in virtù degli spazi concessi dal comma 5 della art. 15 della Direttiva 2003/41/CE che dà facoltà allo Stato membro di stabilire requisiti supplementari e più dettagliati - in modo da includere tra i requisiti che devono caratterizzare le tavole biometriche individuate per l erogazione delle rendite le tendenze attese della longevità del collettivo dei destinatari delle rendite erogate 4 di 6

5 dal fondo in analogia con quanto previsto dalla normativa del settore assicurativo in modo anche da ridurre la potenziale disomogeneità di calcolo delle riserve a causa del range potenzialmente troppo ampio di tavole utilizzabili. Infine, si osserva che per i mezzi patrimoniali di cui al Titolo I riserve tecniche ed attività supplementari - il Documento non disciplina alcun obbligo informativo nei confronti dell Autorità di vigilanza. Si ritiene che l Autorità debba essere informata al riguardo, sia per verificare la sufficienza delle attività a copertura delle riserve sia tenuto conto della rilevanza dei mezzi in questione quali presidio di tutela degli iscritti. Pertanto, si chiede di verificare l opportunità di introdurre obblighi informativi o, in alternativa, di specificare le motivazioni per la loro assenza. ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI ART. 4 (RISERVE TECNICHE) L articolo, al comma 3, lett. b), fa riferimento ai tassi d interesse massimi utilizzati. Si osserva che in base ai contenuti delle disposizioni del Documento il fondo pensione utilizza un determinato tasso d interesse nell ambito di un intervallo limitato da un tasso d interesse massimo fissato dalla normativa. Pertanto, pur utilizzando la norma comunitaria l espressione tasso d interesse massimo utilizzato appare più chiaro riferirsi ai tassi d interesse utilizzati. L articolo, al comma 7, prevede che in caso di cessazione il fondo predisponga una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività ad un altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Si chiede di chiarire il significato di altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Inoltre, si chiede di verificare la coerenza del contenuto del comma in esame con quanto previsto dall art. 15 del d.lgs. 252/2005 e di illustrare come raccordare le diverse disposizioni. ART. 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI) L articolo, al comma 2, prevede che l importo delle attività supplementari sia pari al 4% delle riserve. Si osserva che nella normativa del settore assicurativo è previsto anche un margine del 3 per mille del capitale sottorischio (capitale assicurato al netto delle riserve), parametro che per le coperture assicurative sui rischi biometrici in cui la componente di risparmio finanziario è nulla risulta più adatto delle riserve a rappresentare la proporzione di margine di solvibilità da costituire per tali fattispecie di rischi. 5 di 6

6 Si richiede, pertanto, di introdurre una misura analoga per le forme pensionistiche che intendessero coprire direttamente rischi biometrici (ad es. copertura assicurativa in caso di morte). Inoltre l articolo, al comma 3, prevede che per i fondi pensione preesistenti che già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all erogazione delle rendite, la COVIP può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma direttamente il rischio di investimento, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie. Si chiede di chiarire il significato di non assumere direttamente il rischio di investimento e, anche attraverso esempi, la fattispecie di un fondo pensione che garantisca un rendimento degli investimenti senza assumere direttamente il rischio di investimento. Inoltre, sempre con riferimento a quanto previsto dall articolo, al comma 3, si osserva che l art. 2 prevede che siano assoggettati agli obblighi di detenere mezzi patrimoniali adeguati i fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) copertura diretta dei rischi biometrici; 2) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni; 3) erogazione diretta delle rendite. Quindi, in base a quanto riportato nell art. 2 è sufficiente che il fondo svolga una sola delle attività di cui ai punti 1), 2) e 3) per rientrare nell ambito di applicazione del Documento e degli adempimenti da esso previsti. Il presente articolo, al comma 3, prevede invece, come detto, che i fondi che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all erogazione delle rendite, se non assumono direttamente il rischio di investimento possono essere assoggettati a misure differenti, stabilite dalla COVIP. Si ritiene che l applicazione delle due disposizioni quella di cui all art. 2 e quella del presente articolo possa non essere chiara in determinate situazioni: ad esempio, se il fondo copre solo rischi biometrici ed eroga direttamente rendite soddisfacendo quindi le condizioni previste dall art. 2 ma non assume direttamente il rischio d investimento, quale misura deve essere applicata? Se l impresa promotrice del fondo assume la garanzia di coprire rischi biometrici, garantire un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni, mentre il fondo pensione provvede esclusivamente all erogazione delle rendite, a quali misure è assoggettato il fondo? 6 di 6

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

L analisi del d. m. n. 259/2012: criticità interpretative e proposte di soluzione: aspetti attuariali

L analisi del d. m. n. 259/2012: criticità interpretative e proposte di soluzione: aspetti attuariali Associazione Italiana per la Previdenza e Assistenza Complementare LA SOLVIBILITÀ DEI FONDI PENSIONE: NORMATIVA ITALIANA E SITUAZIONE IN AMBITO UE L analisi del d. m. n. 259/2012: criticità interpretative

Dettagli

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA bis d.lgs. n. 252/2005 COMMENTI ED EFFETTI SUL PANORAMA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA bis d.lgs. n. 252/2005 COMMENTI ED EFFETTI SUL PANORAMA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IL QUADRO NORMATIVO LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL art. 7-7 bis d.lgs. n. 252/2005 COMMENTI ED EFFETTI SUL PANORAMA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI D.

Dettagli

Roma, 4 novembre 2011. Mefop Tel: 06 48073530 Fax: 06 48073548 E-mail: mefop@mefop.it

Roma, 4 novembre 2011. Mefop Tel: 06 48073530 Fax: 06 48073548 E-mail: mefop@mefop.it Roma, 4 novembre 2011 Osservazioni sullo Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. 252/05, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di

Dettagli

Mondo Alternative. Le sfide dell assetallocationin una nuova era

Mondo Alternative. Le sfide dell assetallocationin una nuova era Mondo Alternative Workshop Le sfide dell assetallocationin una nuova era Giovedì11 ottobre 2012 L impatto dell'analisi delle attivitàe passivitàdi un ente previdenziale sull'assetallocation Attuario Indice

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO)

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO) FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1070 STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO) (AGGIORNAMENTO DEL 19 DICEMBRE 2014)

Dettagli

La gestione finanziaria dei Fondi Pensione

La gestione finanziaria dei Fondi Pensione La gestione finanziaria dei Fondi Pensione Il ruolo dell attuario tra passato presente e futuro Fabio Baione Roma, 06 giugno 2013 Fabio Baione La gestione finanziaria dei Fondi Pensione Il ruolo dell attuario

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO

Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Solvency II: le nuove regole sul rischio operativo per le imprese di assicurazione Roma, 27 giugno 2012 Lucilla Caterini Grossi Indice v Solvency

Dettagli

Stima della pensione complementare

Stima della pensione complementare Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISPP-IMDPES - Ed. 10/2014 Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 84 Istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Via del Quirinale, 21 00187 Roma. Roma, 15 giugno 2012

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Via del Quirinale, 21 00187 Roma. Roma, 15 giugno 2012 ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Roma, 15 giugno 2012 Commenti dell associazione Chief Risk Officer Forum Italia (CROFI)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo

Dettagli

Stima della pensione complementare

Stima della pensione complementare Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISPP-GIUPES - Ed. 10/2014 Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 70 Istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim

Dettagli

Stima della pensione complementare

Stima della pensione complementare Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISPP-IMPPES - Ed. 10/2014 Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 14 Istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim

Dettagli

Stima della pensione complementare

Stima della pensione complementare Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISPP-PSPES - Ed. 10/2014 Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 10 Istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim

Dettagli

La previdenza complementare: fondi aperti

La previdenza complementare: fondi aperti La previdenza complementare: fondi aperti e pip Gabriele Livi Responsabile Ufficio Legislazione del Lavoro 10 marzo 2015 La riforma della previdenza La riforma della previdenza obbligatoria: introduzione

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

I S V A P. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Roma 1 giugno 2001

I S V A P. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Roma 1 giugno 2001 I S V A P Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Roma 1 giugno 2001 Prot. n. 131964 Allegati Alle Imprese di Assicurazione sulla vita con sede legale in Italia

Dettagli

Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare Fondo Pensione Aperto Aureo a contribuzione Definita - iscrizione albo covip n 53 S.G.R.p.A. Stima della Pensione Complementare PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Dettagli

Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua

Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua Documento sulla politica di investimento Sommario PREMESSA... OBIETTIVI DELLA POLITICA D INVESTIMENTO... Caratteristiche dei potenziali aderenti...

Dettagli

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE DI CREDITRAS VITA S.P.A. STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE Il Progetto Esemplificativo è uno strumento

Dettagli

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO FONDO PENSIONE APERTO TESEO (Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 17)

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO FONDO PENSIONE APERTO TESEO (Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 17) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO FONDO PENSIONE APERTO TESEO (Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 17) Il Fondo Pensione Aperto TESEO realizza una forma di previdenza per l erogazione di un trattamento

Dettagli

Libero Domani. Stima della pensione complementare. Progetto esemplificativo standardizzato. Società del Gruppo Sara

Libero Domani. Stima della pensione complementare. Progetto esemplificativo standardizzato. Società del Gruppo Sara Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

PROCEDURA --------------------------------------

PROCEDURA -------------------------------------- PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO AVIVA STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO AVIVA Il Progetto esemplificativo è uno strumento che fornisce agli Aderenti delle indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione individuale

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private 1 Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008 2 Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015)

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI,PUBBLICISTI E PRATICANTI SCHEDA SINTETICA

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 153. Stima della pensione complementare (Progetto esemplificativo standardizzato)

Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 153. Stima della pensione complementare (Progetto esemplificativo standardizzato) UBI PREVIDENZA Relativo alle Adesioni collettive ricadenti nell ambito di applicazione dell Art. 30-Bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD Commenti e proposte Anigas Milano, 5 aprile 2013 1 PREMESSA Anigas

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa

Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa EIOPA-BoS-15/106 IT Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Dettagli

Stima della pensione complementare. (Progetto esemplificativo standardizzato)

Stima della pensione complementare. (Progetto esemplificativo standardizzato) Iscritto all Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1417 Premessa La redazione del presente Progetto esemplificativo trae origine da una deliberazione della

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 Le Politiche Pensionistiche Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 In generale la pensione è una prestazione pecuniaria vitalizia

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma CIRCOLARE N. 2/DF DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE PROT. 23185 Roma, 29 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge

Dettagli

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA-BoS-14/174 IT Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Dettagli

Deliberazione 21 settembre 2011 (G.U. n. 227 del 29/09/2011)

Deliberazione 21 settembre 2011 (G.U. n. 227 del 29/09/2011) Deliberazione 21 settembre 2011 (G.U. n. 227 del 29/09/2011) Disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive LA COMMISSIONE Visto

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.10.2005 COM(2005) 487 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua, a partire dal 1 luglio 2005, l aliquota del contributo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

6. Progetto Esemplificativo Standardizzato

6. Progetto Esemplificativo Standardizzato Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Istituito da RB Vita S.p.A. appartenente al gruppo Allianz S.p.A. 6. Progetto Esemplificativo Standardizzato Iscritto all Albo tenuto

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015 INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015 Marzo 2016 1. PREMESSA Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE.

IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE. IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE. Lezione 5 Castellanza, 17 Ottobre 2007 2 Summary Il costo del capitale La relazione rischio/rendimento

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE. Prot. n. 121 LC/lc Torino, 4 novembre 2011

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE. Prot. n. 121 LC/lc Torino, 4 novembre 2011 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 121 LC/lc Torino, 4 novembre 2011 On.le Ministero delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione IV Ufficio IV 00187 ROMA Oggetto:

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO (approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del 28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi.

programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi. programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi. tutte Le RISPOSTE CHe CERCHI. IntegrazionePensionisticaAurora * è un piano pensionistico individuale realizzato mediante un contratto di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma

Dettagli

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma

Dettagli

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30/04/2014)

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30/04/2014) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI,PUBBLICISTI E PRATICANTI SCHEDA SINTETICA

Dettagli