COMUNE DI POLIGNANO A MARE

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1 COMUNE DI POLIGNANO A MARE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N 5 del 12 febbraio 2014

2 INDICE Art 1. OGGETTO E FINALITÀ Art 2. DEFINIZIONI Art. 3. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO Art 4. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO Art 5. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE Art. 6 COMPETENZE DELL ISPETTORE AMBIENTALE Art 7. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE Art. 8. REQUISITI PER LA NOMINA Art 9. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE Art 10. DOVERI DELL ISPETTORE AMBIENTALE Art 11. SOSPENSIONE E REVOCA DELL INCARICO Art 12. COMPITI DEL COMUNE Art. 13 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO Art.14 RISERVATEZZA E PRIVACY NELL ATTIVITÀ DELL ISPETTORE AMBIENTALE Art 15. ENTRATA IN VIGORE 2

3 Art 1. OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento disciplina l istituzione e l attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori ambientali a cui conferire compiti di tutela dell ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio. 2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali. 3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa. 4. L attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell ambiente nel territorio comunale Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette. ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini dell applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni: PROPRIETA DEL RIFIUTO: il rifiuto uscito dall abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada; ABBANDONO DEI RIFIUTI: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale; UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione; UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche; RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento; 3

4 RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti; CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore; ISOLA ECOLOGICA STRADALE: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti. STAZIONE ECOLOGICA: centro di raccolta comunale costituito da un area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Art 3. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti nonché di mancata raccolta di deiezioni canine costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. E supportato da un lavoro di rete tra i settori di Polizia Municipale, Cultura, Servizi Sociali e scuole. L organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria Comunità e ne cura gli interessi. Art 4. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l accertamento e la contestazione delle violazioni, la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti Polizia Municipale Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato Polizia Provinciale, ecc., di cui all art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. Art 5. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE L Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Inoltre deve vigilare sulla osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella 4

5 competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta anche un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell ambiente. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all ambiente, all immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell ambiente. Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all intero territorio comunale. ART. 6 COMPETENZE DELL ISPETTORE AMBIENTALE 1. L attività dell Ispettore ambientale è volta a garantire l igiene ambientale e a monitorare nell ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. 2. Le competenze dell Ispettore ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni: a. Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio; b. Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1; c. Controllo dello stato dell igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale; d. Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche); e. Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore; f. Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore; 3. A seguito dell emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune interessato che ne determinerà l attribuzione di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell art. 358 del Codice Penale, gli Ispettori Ambientali agiranno con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all art. 1 comma 2 del presente Regolamento. Art 7. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE Il Sindaco, quale rappresentante dell Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio 5

6 provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione composta da un Presidente e da due componenti esperti ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito. L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande). L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 10 ore. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente. La figura apicale del Corpo di P.L. è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale. Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane di circa tre ore sulle seguenti materie: la figura ed i compiti dell'ispettore Volontario Ambientale; esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A. ; gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20. A parità di punteggio precede il più giovane di età. Art. 8. REQUISITI PER LA NOMINA Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti: avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65; essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore; non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non aver subito condanna penale, anche non definita, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica; essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto dell'asl competente. Non avere rapporti lavorativi con l azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale. 6

7 Art 9. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE L incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 7. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito. E' considerato titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria l appartenenza attuale o pregressa alle forze dell ordine. Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell ambito territoriale di competenza. Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato. All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni attribuite. L Ispettore Ambientale Volontario comunale nell espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento (pettorine fornite dal Comune) riportante l indicazione del Comune e la qualifica ricoperta. L espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L n Art 10. DOVERI DELL ISPETTORE AMBIENTALE L ispettore ambientale volontario comunale nell espletamento delle funzioni, deve: assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile; svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile; operare con prudenza, diligenza e perizia; durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata; qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento; compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione; usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione; osservare il segreto d ufficio. Nell'arco della stessa giornata l' attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria; Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Locale o alla locale stazione CC. 7

8 E' fatto assoluto divieto all ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune. Art 11. SOSPENSIONE E REVOCA DELL INCARICO Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall incarico. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a mesi sei. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile proporrà al sindaco la revoca della Nomina. La revoca della Nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 8 del presente disciplinare. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall incarico con decreto monocratico. Art 12. COMPITI DEL COMUNE Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al II Settore e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di polizia Locale. Il Comandante del Corpo di P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689/81. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato. ART. 13 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO 1. Il procedimento amministrativo derivante dall accertamento delle violazioni conseguente all attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre La gestione dell intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall accertamento dell illecito amministrativo conseguente all attività di constatazione e di 8

9 riferimento delle violazioni dell Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale. 3. Le somme derivanti dall irrogazione delle sanzioni di cui all art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune. ART. 14 RISERVATEZZA E PRIVACY NELL ATTIVITÀ DELL ISPETTORE AMBIENTALE 1. Gli Ispettori ambientali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti. 2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all effettuazione della loro attività. Art 15. ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento solo a seguito dell approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all Albo Pretorio on line del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all ultimo di tale pubblicazione. 9

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