ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI)

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1 ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI) L Assicurazione Sociale per l Impiego (ASPI) costituisce il nuovo trattamento contro la disoccupazione ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013, sostituendo quindi: l indennità di disoccupazione e gradualmente, entro il 2017, anche quello di mobilità. La disposizione infatti istituisce presso l INPS l Assicurazione Sociale per l Impiego (ASPI), a decorrere dal 1 gennaio 2013, con il compito di garantire ai lavoratori un indennità mensile in caso di disoccupazione involontaria in presenza di nuovi eventi di disoccupazione verificatisi successivamente a tale data. A conferma di quanto avveniva in passato, in caso di dimissioni del lavoratore non è prevista alcuna erogazione di trattamento di disoccupazione, essendo riservata solo a chi ha perso il lavoro involontariamente il proprio posto di lavoro (ad esempio, nei casi di licenziamento ovvero di dimissioni per giusta causa ). In tal senso si conferma che non è ammesso al trattamento il lavoratore il cui rapporto sia cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale, salvo che sia avvenuta nel corso di una procedura di conciliazione, davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la competente DTL Direzione Territoriale del Lavoro secondo le procedure obbligatoriamente da attivare da parte dei soli datori di lavoro con più di 15 dipendenti che intendesse intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La nuova indennità mensile è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest ultima non superi, nel 2013, l importo mensile di euro (tetto annualmente rivalutato), a cui si aggiunge il 25% per la parte di retribuzione mensile eccedente il predetto importo. E comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente è pari a 1.119,32 euro (valore anno 2012). L ASPI si applica a tutti i lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata e con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali è previsto il mantenimento della specifica regolamentazione). Per poter beneficiare del trattamento ASPI, i lavoratori stessi devono inoltre poter dimostrare di possedere almeno due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione accreditata nell ultimo biennio. L ASPI spetta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda.

2 A tal fine il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza ed esclusivamente in via telematica, apposita istanza all INPS entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Ovviamente la erogazione dell indennità richiede il permanere della condizione di disoccupazione. Circa durata e misura del trattamento spettante al lavoratore privo di occupazione, la norma prevede un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, nel corso del quale la durata del sussidio dipenderà dall anzianità effettiva maturata dal singolo lavoratore. Solo dal 1 gennaio 2016 i meccanismi dell ASPI entreranno a pieno regime, per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016, come di seguito evidenziato: in caso di perdita occupazionale di lavoratori fino ai 55 anni di età, l ASPI sarà riconosciuta per un massimo di 12 mesi; in caso di perdita occupazionale di lavoratori di età superiore ai 55 anni di età, l ASPI sarà riconosciuta per un massimo di 18 mesi (settimane di contribuzione nel biennio precedenti permettendo). In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato (sembra a prescindere dalla tipologia di rapporto), l ASPI fruita dal lavoratore viene sospesa d ufficio (sulla base delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l impiego) fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l indennità riprende a decorrere dal momento della sospensione. Nel caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (ASPI e mini-aspi). Il beneficiario è tenuto a restituire l indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti di legge. Il soggetto decade dal diritto e dalla fruizione dell ASPI in caso di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la necessaria comunicazione all INPS; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità erogata dall ASPI. Per effetto del previsto periodo transitorio di passaggio dalla disciplina attuale della disoccupazione alla nuova ASPI, la durata massima sarà gradualmente modificata a partire dal 2013 per entrare a regime nel 2016, secondo le durate evidenziate nella tabella che segue: Anno (a regime) Età Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

3 Da 55 anni in poi 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi L importo dell indennità non potrà essere superiore al massimale della Cassa integrazione, così calcolato: retribuzione mensile di riferimento fino ad Euro 1.180,00: indennità in misura pari al 75%; retribuzione mensile di riferimento superiore ad Euro 1.180,00: indennità del 75% più il 25% del differenziale fra questo tetto e l importo in busta paga. In altri termini, l importo dell ASPI si calcola rapportandola alla retribuzione globale lorda percepita nell ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Tale importo viene dapprima suddiviso per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33. L indennità subirà una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. All ASPI non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per le prestazioni di sostegno al reddito pari almeno all 80% della retribuzione. È stata ancora introdotta una disposizione che prevede, in via sperimentale per il triennio , la facoltà, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell ASPI, di richiedere la liquidazione degli importi del trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, nel caso in cui lo stesso intraprenda un attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Limiti, condizioni e modalità per l attuazione di tale specifica disposizione sono determinati, con decreto del Ministro del lavoro, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (18 gennaio 2013). La nuova ASPI costituirà a regime l unica forma di trattamento in materia di disoccupazione, andando progressivamente a sostituire l indennità di mobilità, l indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l indennità di disoccupazione speciale per il settore edile.

4 ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO MINI ASPI La recente Riforma del Mercato del Lavoro ha inoltre introdotto la cosiddetta Mini ASPI, con la finalità di assicurare trattamenti di sostegno al reddito a quei lavoratori che non avessero maturato i requisiti minimi per poter maturare il diritto alla vera e propria ASPI (così come in passato era previsto con la disoccupazione con requisiti ridotti). La Mini ASPI infatti viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa già titolari di un rapporto di lavoro in forma subordinata che, non potendo far valere i requisiti ordinari, abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi. Anche in questo caso la decorrenza è fissata al 1 gennaio La Mini ASPI che sostituisce l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, con riferimento ai periodi lavorativi del 2012 ed agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che si possono far valere nell ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. Anche alla Mini ASPI si applicano le disposizioni relative all ASPI con riferimento: all individuazione dello stato di disoccupazione (soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un attività lavorativa); all importo e modalità di calcolo, procedure per l erogazione e sospensione; ai casi di esclusione (operai agricoli, a tempo indeterminato e determinato, dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato, lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, salvo specifici casi). Si conferma ancora che, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la Mini ASPI viene sospesa d ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine del periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal periodo in cui era stata interrotta. Si prevede infine, quale sanzione accessoria, la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali (fra le quali indennità di disoccupazione, ASPI / Mini ASPI) di cui siano titolari soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale. CONTRIBUZIONE ASPI / MINI ASPI Ai fini del finanziamento dell ASPI è stato previsto un contributo base in misura pari all 1,30 % sulle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti; l obbligo di versamento di tale aliquota è esteso adesso anche per gli apprendisti.

5 La norma interviene inoltre anche sul Testo unico dell apprendistato. (D.Lgs. n. 167/11), prevedendo che, anche per gli apprendisti, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è dovuta l aliquota base pari all 1,31 %; la contribuzione in parola va quindi ad aggiungere alla contribuzione normalmente dovuta per gli apprendisti ed è dovuta per apprendisti artigiani e non artigiani. Per il contribuito ASpI / Mini ASPI, non si applica l azzeramento della contribuzione previsto dalla legge finanziaria 2012 a favore dei datori di lavoro che occupano apprendisti in imprese fino a 9 addetti. La Riforma stabilisce inoltre che, per particolari categorie di lavoratori per le quali in precedenza la copertura di disoccupazione non era prevista, l adeguamento ed allineamento contributivo connesso all estensione dell ASPI sia graduale nel periodo 1 gennaio dicembre 2017, sulla base di un apposito Decreto Ministeriale in attesa di emanazione. Oltre alla contribuzione di base, sempre con decorrenza dal 1 gennaio 2013, è inoltre fissato dalla legge un ulteriore contributo aggiuntivo, in misura pari all 1,41 %, da applicarsi sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali erogate al personale assunto con contratto a tempo determinato. Il contributo addizionale dell 1,41 %non si applica: ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, D.Lgs. 165/2001). É prevista la parziale restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato nonché in caso di riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. la norma introduce ancora un contributo in caso di licenziamento da versare all INPS all atto di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato (per cause diverse dalle dimissioni), pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni di lavoro. Nel computo dell anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale di cui al precedente capoverso.

6 Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro per acquisizione della qualifica al termine del periodo di formazione ed apprendistato. Il contributo di licenziamento non è dovuto, per il periodo , nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. INDENNITÀ UNA TANTUM COLLABORATORI DISOCCUPATI Dal 1 gennaio 2013 la Riforma del Mercato del Lavoro ha ulteriormente rafforzato il meccanismo di tutela / indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella tipologia a progetto, i quali dovessero rimanere disoccupati e per i quali resta esclusa l applicazione dell ASPI / Mini ASPI. L indennità una tantum a favore di tali collaboratori disoccupati viene prevista come misura a regime e non più in via sperimentale (come invece è avvenuto per gli anni da 2009 a 2012), modificandone la disciplina attuale, sia nelle condizioni di accesso, sia nella misura e nella liquidazione dell indennizzo una tantum. La nuova indennità spetterà infatti ai collaboratori che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: hanno operato, nell anno precedente, in regime di mono committenza; hanno avuto, nell anno precedente, un reddito complessivo valido ai fini fiscali non superiore a euro. Non è più previsto il limite minimo di reddito pari a euro; hanno almeno una mensilità accreditata, nell anno di riferimento, presso la Gestione separata dell INPS; hanno avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell anno precedente (la precedente disciplina prevedeva, invece, che il collaboratore risultasse senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi); hanno almeno 4 mensilità accreditate nell anno precedente presso la Gestione separata dell INPS. L attuale disciplina prevede, invece, un limite minimo di 3 mensilità. L indennità è calcolata nella misura del 5% del reddito minimale annuo sul quale versano i contributi gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti dell INPS (per l anno 2012, tale valore di reddito minimale è di ,00). Questo importo deve poi essere moltiplicato per il minor numero tra:

7 mensilità con accredito contributivo alla Gestione separata nell anno precedente; mensilità senza accredito contributivo. L indennità viene liquidata al collaboratore in un unica soluzione (se è di importo fino a euro) ovvero in quote mensili di importo pari o inferiore a euro, se è complessivamente di ammontare superiore a euro. In via transitoria per il triennio , viene ulteriormente previsto che: il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell indennità una tantum è ridotto a tre mesi; l indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza. A decorrere dal 2013 è inoltre previsto l incremento dell'aliquota contributiva ai soli fini pensionistici per gli iscritti alla gestione separata INPS. (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, mini collaborazioni, ecc.) e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, secondo la tabella che segue: Generalità dei collaboratori Pensionati / iscritti ad altra gestione previdenziale Fino al 31 dicembre ,00 % 18,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 19,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 20,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 21,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 22,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 23,00 % Dal 1 gennaio ,00 % 24,00 %

8 TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO Con riferimento agli strumenti di tutela in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa, la riforma prevede strutturalmente: la conferma delle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e di contratti di solidarietà, così come disciplinati dalla Legge 863/1984; l estensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (con relativa contribuzione dello 0,90) alle imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti, alle agenzie di viaggio che occupano più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza sopra i 15 dipendenti, alle imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti, alle imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti; la previsione di Fondi di Solidarietà per i settori privi (o comunque non coperti) di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; l eliminazione dal 2016 della causale per procedura concorsuale con cessazione dell attività per ricorrere alla cassa integrazione guadagni straordinaria. La riforma prevede inoltre la creazione presso l INPS, entro l anno 2013, di Fondi di solidarietà bilaterali a favore dei lavoratori occupati nei settori non interessati dagli interventi di integrazione salariale. I Fondi di solidarietà bilaterali, obbligatori per le imprese con più di 15 dipendenti, saranno istituiti con decreto del Ministero del Lavoro e dell Economia, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; al finanziamento dei predetti Fondi partecipano esclusivamente le imprese e i lavoratori. La finalità principale dei Fondi di solidarietà bilaterali è quella di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. I Fondi perseguono, inoltre, ulteriori finalità, quali: l integrazione ASPI; gli incentivi all esodo; il finanziamento dei programmi di riconversione o riqualificazione professionale. I contratti collettivi possono, altresì, prevedere che le risorse destinate al finanziamento della formazione continua (0,30%) vengano utilizzate anche per il finanziamento degli interventi in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Infine, in relazione ai settori per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi per la creazione del Fondo entro il 31 marzo 2013, è prevista l istituzione di un Fondo residuale presso l INPS. Su questo specifico argomento si fa espressa riserva di ulteriori comunicazioni anche ad esito dei necessari approfondimenti già in corso a livello nazione tra le Parti Sociali interessate.

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